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32.2025.103

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma delle valutazioni emerse nell'ambito della perizia amministrativa. Conferma del calcolo del grado d'invalidità. Non ci sono i presupposti per l'assistenza giudiziaria

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 LPGA. L’Alta Corte ha di conseguenza rinviato gli atti al Tribunale cantonale per l’allestimento di una nuova perizia psichiatrica.

A proposito del medico SMR non va dimenticato cheper l’art. 54a LAI gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari (cpv.

1) che sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2) e stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA di esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3). Gli SMR sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).

Scopo e senso del disposto, come pure dell’art. 49 cpv. 1 OAI, risiede nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. anche sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV

n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Occorre pertanto concludere che l’insorgente, inabile al lavoro all’85% nella sua precedente attività, continua ad essere incapace al lavoro al 30% in attività leggere.

2.14.  Pendente causa il ricorrente ha prodotto tre ulteriori referti medici che tuttavia non modificano l’esito della procedura.

Il 21 gennaio 2026 l’assicurato ha trasmesso un rapporto del 20 gennaio 2026 del Servizio ______, sottoscritto dalla lic. psic. ______ e dal lic. psic. ______, i quali evidenziano di aver seguito l’interessato in psicoterapia nel periodo da ottobre 2017 a maggio 2020 e dal mese di novembre 2025, quando è stato nuovamente inviato dal medico curante, dr. med. ______, per una presa a carico psicoterapeutica.

Ora, a proposito delle attività leggere, va rammentato che per giurisprudenza costante,all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1;cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Occorre poi ricordare che il concetto d’invalidità è riferito adun mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1; STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1; STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (cfr. STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 e DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Non va infine dimenticato che il Tribunale federale ha già stabilito che nel mercato equilibrato del lavoro esistono anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, ossia posti e offerte di lavoro dove le persone con disabilità possono contare su un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 [“Umfasst sind auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können”] e STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1, con rinvio alla DTF 148 V 174).

In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazionifisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi,con la possibilità anche di variare frequentemente la postura,che il ricorrente nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 70%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni dell’Ufficio AI.

La richiesta di una prova professionale per accertare sul campo la sua tenuta lavorativa va di conseguenza respinta.

2.15.  Il ricorrente contesta anche la valutazione economica, sostenendo in particolare che il reddito da valido ammonta a fr. 68'770.60 e quello da invalido a fr. 68'278.65 (rispettivamente fr. 68'699.45, cfr. doc. VIII) e che occorra procedere ad ulteriori riduzioni sociali.

2.16.Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato chel’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

2.17.  Per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

In concreto, il 30 settembre 2024 il precedente datore di lavoro dell’insorgente ha indicato che se l’assicurato avesse continuato a lavorare alle sue dipendenze, in assenza del danno alla salute avrebbe conseguito un reddito di fr. 41'600 nel 2024 (pag. 1182 incarto AI).

Applicando i valori statistici, secondol'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178: la Tabella TA1 2024 non va applicata poiché pubblicata il 24 febbraio 2026, ossia dopo l’emissione della decisione impugnata), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un’attività nell’industria degli articoli di gomma e in materie plastiche (22-23, livello 1) di 40 ore settimanali nelsettore privato(circa la rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 65’628.- (fr. 5’469 X 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende del settore 22-23 di 41,6 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 68'253.12 (fr. 65’628 : 40 x 41,6), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al 2024,riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,5 ore (e non 42,5 come effettuato dal ricorrente), il reddito da invalido raggiunge i fr. 70'686.825 (68'253.12: 99.6 x 103.4 : 41.6 X 41.5[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).

Poiché il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento del valore centrale (art. 26 cpv. 3 OAI), ossia fr. 67'152.48.

2.18.  Circa il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudicenonpuò senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.

Tornando al caso di specie,occorre partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nelsettore privato(circa la rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al 2024, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido raggiunge i fr. 68’284.39 (66'365.55 : 100.3 x 103.2[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).

2.19.  L’Ufficio AI haapplicato al reddito da invalido una deduzione del 10% in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2024 (pag. 1239 incarto AI e doc. VI/1).

2.21.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma.

2.22.Secondo l'art. 69 cpv. 1bisLAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA1.

2.23.Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

2.24.  Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato nel 1971, e la cui moglie, nata nel 1963, percepisce una rendita AI (fr. 1'406) e le prestazioni complementari (fr. 2'329 al netto dell’assicurazione malattie [doc. V/1]), per complessivi fr. 3'735 al mese, ha una sostanza di fr. 19'845 derivanti dal prelievo del secondo pilastro e uno scooter (doc. V).

Dal calcolo delle prestazioni complementari emerge inoltre che la moglie beneficia di un secondo pilastro di fr. 8'842 all’anno, ossia fr. 736.83 al mese.

 Le entrate complessive ammontano di conseguenza a fr. 4'471.83 (3’735 + 736.83).

Il figlio della moglie, nato nel 1985, soggiorna temporaneamente a titolo gratuito presso di loro poiché l’assistenza gli è stata sospesa in seguito ad uno sfratto esecutivo (allegato doc. V).

Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi di fr. 1'700, che con un supplemento medio del 20% raggiunge fr. 2'040.

Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009).

Le fatture dell’elettricità dell’______ da lui prodotte non vanno di conseguenza aggiunte.

Il ricorrente allega poi numerosa documentazione, senza tuttavia precisare quali importi farebbero parte del suo fabbisogno ai sensi del diritto esecutivo.

Dalle tavole processuali emergono in particolare una serie di spese che comunque non vanno prese in considerazione, quali le imposte (DTF 126 III 89), alcune assicurazioni complementari LAMal (cfr. STCA 32.2012.189 del 21 febbraio 2013), il canone di locazione e l’acconto per spese accessorie già riconosciuti nell’ambito delle prestazioni complementari (fr. 1'297 x 12 = 15’564), il garage (fr. 120 al mese) e le assicurazioni RC dell’auto e dello scooter, nonché le relative imposte di circolazione, non necessarie poiché gli interessati non lavorano.

Egli inoltre ha prodotto documenti relativi a debiti privati o spese per associazioni che, in quanto tali, non vanno ritenute nel fabbisogno del ricorrente, non trattandosi di spese necessarie al suo sostentamento, quali i debiti della carta ______, la quota per l’associazione ______, la quota di societariato ______ e ______, alcuni versamenti di fr. 50 nel conto di previdenza 3a, un estratto della ______ e del conto ______.

Inoltre, sostiene di dover pagare oneri sociali pari a fr. 1'299.50, pari a fr. 108.29 al mese.

Ora, a fronte di entrate per fr. 4'471.83 mensili e di uscite per fr. 2'148.29 (2'040 + 108.29), senza che sia necessario esaminare oltre ulteriori spese prodotte dal ricorrente, quali gli importi di fr. 167.65 per la telefonia, di fr. 34.05 apparentemente per l’assicurazione di mobilia domestica ([237.85 + 170.45] : 12) e di fr. 76.97 (923.75 : 12) di conguaglio delle spese accessorie, al ricorrente rimarrebbero comunque fr. 2'045.27 al mese che gli permetterebbero di rimborsare, ratealmente, al suo legale la nota d’onorario che in sede di ricorso ha quantificato in almeno fr. 2'800 (IVA inclusa).

L’indigenza non va pertanto riconosciuta (cfr. anche STF 8C_413/2021 del 29 settembre 2021 dove un’eccedenza mensile di fr. 325 al mese per una coppia è stata considerata sufficiente per negare l’indigenza e STF 8C_310/2016 = SVR 2017 IV n. 36 pag. 109 dove invece un’eccedenza di fr. 118.35 al mese, considerato l’insieme delle circostanze, non è stato considerato sufficiente per negare l’indigenza).

In queste condizioni, già, solo per la mancanza del presupposto dell’indigenza, l’istanza va respinta senza che sia necessario esaminare se il ricorso era palesemente privo di esito favorevole.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2025.103

cs

Lugano

8 giugno 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione del 18 settembre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

Con il nuovo art. 28bLAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo lagiurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5.  Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AInon vale più in maniera assoluta.

In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata(cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

La nuova giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49 (cfr. anche STF 9C_428/2025 del 7 novembre 2025, consid. 4.2.1), il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sè scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisatonellaDTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid.4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353;DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.3b)bb;Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Al consid.3 l’Alta Corte ha affermato che il Tribunale cantonale ha esaminato l’evoluzione dello stato di salute del ricorrente sulla base della decisione del 29 settembre 2010 e della decisione dell’8 novembre 2023. Accertato che al secondo referto poteva essere attribuita piena forza probante, il Tribunale cantonale ha concluso che non vi era stata alcuna modifica dello stato di salute dal lato psichico ai sensi dell’art. 17 LPGA ed ha pertanto respinto la seconda domanda.

Ai consid. 4.1 il Tribunale federale ha esaminato le due perizie psichiatriche segnatamente in punto alle diagnosi poste dai due periti ed al fatto che il secondo psichiatra ha confermato che le diagnosi menzionate e la valutazione della capacità lavorativa costituivano in sostanza una diversa valutazione diagnostica della stessa condizione medica.

Al consid. 4.2 il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente a giusta ragione, ha rilevato la presenza di numerose evidenti differenze tra le due perizie in relazione all’esame psichico effettuato dai due specialisti in psichiatria che potrebbero indicare un cambiamento dei sintomi depressivi. Ad esempio, mentre in occasione della pima visita era ancora rilevabile un buon contatto affettivo, nel secondo referto il perito ha accertato che l’insorgente era solo moderatamente reattivo. La motivazione compromessa non era ancora presente nel corso del primo esame, ed il secondo perito ha identificato una riduzione della motivazione, della reattività affettiva, la presenza di anedonia, poco interesse e un’attività psicomotoria minore rispetto al passato.

Tuttavia, il secondo psichiatra non ha fornito alcuna spiegazione circa queste differenze e si è limitato ad affermare che confrontando i risultati non vi era alcun divario fondamentale (“Die Beschwerdeführerin weist zu Recht auf verschiedene offenkundige Unterschiede hinsichtlich der erhobenen Befunde im Vergleich zwischen den beiden psychiatrischen Teilgutachten hin, welche vor allem für eine veränderte depressive Symptomatik sprechen könnten: Während bei der Begutachtung durch Dr. med. C.________ noch ein guter affektiver Kontakt herstellbar war, hielt Prof. Dr. med. B.________ fest, dass die Beschwerdeführerin nur mässig spürbar gewesen sei. Ein gestörter Antrieb lag anlässlich der ersten Begutachtung noch nicht vor. Prof. Dr. med. B.________ konnte dagegen eine Antriebsminderung feststellen. Daneben war die affektive Schwingungsfähigkeit durchgehend herabgesetzt, es herrschte Freudlosigkeit und Interessenverarmung, die Psychomotorik war reduziert - Befunde, die anlässlich der Begutachtung durch Dr. med. C.________ noch nicht oder in wesentlich geringerem Ausmass vorlagen (zum Ganzen: psychiatrisches Teilgutachten IME S. 16 ff.; psychiatrisches Teilgutachten ABI S. 10).

Hierzu fehlt eine nachvollziehbare Auseinandersetzung von Prof. Dr. med.B.________. So führte der Experte lediglich aus, vergleiche man den psychopathologischen Befund des Dr. med. C.________ mit dem aktuellen Befund, unterscheide sich dieser nicht grundlegend. Bereits damals habe ein Ganzkörperschmerz bestanden. Ausgeprägte kognitive Störungen hätten damals wie heute nicht vorgelegen. Die Realitätsprüfung sei ungestört gewesen. Die Selbstwertregulation sei vermindert und die Impulssteuerung intakt gewesen. Allfällig habe sich die Passivität im Coping der Störung bei fear avoidance und Schonungsverhalten verstärkt. Hinsichtlich der PTBS verwies er auf seine diesbezügliche Verdachtsdiagnose, eine Veränderung betreffend die diagnostizierte Persönlichkeitsakzentuierung verneinte er. Im Zusammenhang mit der von ihm diagnostizierten rezidivierenden depressiven Störung (gegenwärtig mittelgradige Episode) verwies der Experte im Wesentlichen auf die Einschätzungen der Ärzte aus der Zeit vor der Begutachtung durch die ABI, die - im Gegensatz zu Dr. med. C.________ - ebenfalls von einer mittelgradigen depressiven Störung ausgegangen waren (psychiatrisches Teilgutachten IME S. 22 f.)”).

Il Tribunale federale ha poi evidenziato che l’Ufficio AI si era fondato sulla perizia del 22 marzo 2010 per negare il diritto alle prestazioni, per cui non poteva far capo a referti e diagnosi di altri medici per negare la modifica dello stato di salute dell’interessato(“Nachdem jedoch feststeht (E. 3 hiervor) und unbestritten ist, dass sich die Beschwerdegegnerin mit ursprünglich am 29. September 2010 verfügter Verneinung eines Rentenanspruchs nicht auf die abweichenden medizinischen Beurteilungen der anderen Ärzte, sondern auf die medizinischen Tatsachenfeststellungen gemäss ABI-Gutachten vom 22. März 2010 abstützte, geht es nicht an, eine relevante Veränderung der gesundheitlichen Verhältnisse mittels Bezugnahme auf die Diagnosen der anderen Ärzte zu verneinen”).

Infine, al consid. 4.3, il Tribunale federale, accertato che il secondo perito ha fatto solo un riferimento sommario alle conclusioni del primo specialista, in particolare in relazione al disturbo depressivo da lui diagnosticato, ha concluso che non poteva essere attribuito un valore probatorio ai sensi della giurisprudenza alla seconda perizia in relazione alla questione di sapere se vi fosse stata una modifica notevole dello stato di salute dell’interessato ai sensi dell’art. 17 LPGA. L’Alta Corte ha di conseguenza rinviato gli atti al Tribunale cantonale per l’allestimento di una nuova perizia psichiatrica.

A proposito del medico SMR non va dimenticato cheper l’art. 54a LAI gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali interdisciplinari (cpv.

1) che sono a disposizione degli Uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2) e stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA di esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3). Gli SMR sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).

Scopo e senso del disposto, come pure dell’art. 49 cpv. 1 OAI, risiede nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. anche sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV

n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Occorre pertanto concludere che l’insorgente, inabile al lavoro all’85% nella sua precedente attività, continua ad essere incapace al lavoro al 30% in attività leggere.

2.14.  Pendente causa il ricorrente ha prodotto tre ulteriori referti medici che tuttavia non modificano l’esito della procedura.

Il 21 gennaio 2026 l’assicurato ha trasmesso un rapporto del 20 gennaio 2026 del Servizio ______, sottoscritto dalla lic. psic. ______ e dal lic. psic. ______, i quali evidenziano di aver seguito l’interessato in psicoterapia nel periodo da ottobre 2017 a maggio 2020 e dal mese di novembre 2025, quando è stato nuovamente inviato dal medico curante, dr. med. ______, per una presa a carico psicoterapeutica.

Ora, a proposito delle attività leggere, va rammentato che per giurisprudenza costante,all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1;cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Occorre poi ricordare che il concetto d’invalidità è riferito adun mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1; STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; STF 9C_313/2025 del 29 settembre 2025, consid. 3.1; STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1; STF 8C_313/2024 del 13 novembre 2025 consid. 6.1; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (cfr. STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 e DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Non va infine dimenticato che il Tribunale federale ha già stabilito che nel mercato equilibrato del lavoro esistono anche i cosiddetti posti di lavoro di nicchia, ossia posti e offerte di lavoro dove le persone con disabilità possono contare su un atteggiamento di apertura sociale da parte del datore di lavoro (STF 8C_679/2025 del 17 marzo 2026, consid. 3.1 [“Umfasst sind auch sogenannte Nischenarbeitsplätze, also Stellen- und Arbeitsangebote, bei denen Behinderte mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers rechnen können”] e STF 8C_266/2025 del 28 gennaio 2026, consid. 5.1, con rinvio alla DTF 148 V 174).

In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazionifisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi,con la possibilità anche di variare frequentemente la postura,che il ricorrente nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 70%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni dell’Ufficio AI.

La richiesta di una prova professionale per accertare sul campo la sua tenuta lavorativa va di conseguenza respinta.

2.15.  Il ricorrente contesta anche la valutazione economica, sostenendo in particolare che il reddito da valido ammonta a fr. 68'770.60 e quello da invalido a fr. 68'278.65 (rispettivamente fr. 68'699.45, cfr. doc. VIII) e che occorra procedere ad ulteriori riduzioni sociali.

2.16.Per quanto concerne il raffronto dei redditi va rammentato chel’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

Ai sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

2.17.  Per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.

Secondo l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

L’art. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.

In concreto, il 30 settembre 2024 il precedente datore di lavoro dell’insorgente ha indicato che se l’assicurato avesse continuato a lavorare alle sue dipendenze, in assenza del danno alla salute avrebbe conseguito un reddito di fr. 41'600 nel 2024 (pag. 1182 incarto AI).

Applicando i valori statistici, secondol'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178: la Tabella TA1 2024 non va applicata poiché pubblicata il 24 febbraio 2026, ossia dopo l’emissione della decisione impugnata), risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un’attività nell’industria degli articoli di gomma e in materie plastiche (22-23, livello 1) di 40 ore settimanali nelsettore privato(circa la rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 65’628.- (fr. 5’469 X 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende del settore 22-23 di 41,6 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 68'253.12 (fr. 65’628 : 40 x 41,6), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al 2024,riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,5 ore (e non 42,5 come effettuato dal ricorrente), il reddito da invalido raggiunge i fr. 70'686.825 (68'253.12: 99.6 x 103.4 : 41.6 X 41.5[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).

Poiché il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento del valore centrale (art. 26 cpv. 3 OAI), ossia fr. 67'152.48.

2.18.  Circa il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).

Per l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudicenonpuò senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, pubblicata in DTF 150 V 410, il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.

Tornando al caso di specie,occorre partire dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2022 (cfr. anche DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2022 tirage skill_level (RSS 2022; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. DTF 142 V 178), dalla quale risulta che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice e ripetitiva di 40 ore settimanali nelsettore privato(circa la rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 63’660.- (fr. 5'305 X 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2022 (cfr. per questo aspetto, STF I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'365.55 (fr. 63'660 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al 2024, considerato un numero di ore settimanali rimasto stabile, il reddito da invalido raggiunge i fr. 68’284.39 (66'365.55 : 100.3 x 103.2[cfr. Tabella T1.1.20, indice dei salari nominali uomini, 2021-2024, pubblicata il 22 aprile 2025 e pertanto applicabile al caso di specie]).

2.19.  L’Ufficio AI haapplicato al reddito da invalido una deduzione del 10% in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2024 (pag. 1239 incarto AI e doc. VI/1).

2.21.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma.

2.22.Secondo l'art. 69 cpv. 1bisLAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA1.

2.23.Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

2.24.  Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente, nato nel 1971, e la cui moglie, nata nel 1963, percepisce una rendita AI (fr. 1'406) e le prestazioni complementari (fr. 2'329 al netto dell’assicurazione malattie [doc. V/1]), per complessivi fr. 3'735 al mese, ha una sostanza di fr. 19'845 derivanti dal prelievo del secondo pilastro e uno scooter (doc. V).

Dal calcolo delle prestazioni complementari emerge inoltre che la moglie beneficia di un secondo pilastro di fr. 8'842 all’anno, ossia fr. 736.83 al mese.

Le entrate complessive ammontano di conseguenza a fr. 4'471.83 (3’735 + 736.83).

Il figlio della moglie, nato nel 1985, soggiorna temporaneamente a titolo gratuito presso di loro poiché l’assistenza gli è stata sospesa in seguito ad uno sfratto esecutivo (allegato doc. V).

Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all’assicurato deve essere applicato l’importo base mensile per coniugi di fr. 1'700, che con un supplemento medio del 20% raggiunge fr. 2'040.

Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo in vigore dal 1° settembre 2009).

Le fatture dell’elettricità dell’______ da lui prodotte non vanno di conseguenza aggiunte.

Il ricorrente allega poi numerosa documentazione, senza tuttavia precisare quali importi farebbero parte del suo fabbisogno ai sensi del diritto esecutivo.

Dalle tavole processuali emergono in particolare una serie di spese che comunque non vanno prese in considerazione, quali le imposte (DTF 126 III 89), alcune assicurazioni complementari LAMal (cfr. STCA 32.2012.189 del 21 febbraio 2013), il canone di locazione e l’acconto per spese accessorie già riconosciuti nell’ambito delle prestazioni complementari (fr. 1'297 x 12 = 15’564), il garage (fr. 120 al mese) e le assicurazioni RC dell’auto e dello scooter, nonché le relative imposte di circolazione, non necessarie poiché gli interessati non lavorano.

Egli inoltre ha prodotto documenti relativi a debiti privati o spese per associazioni che, in quanto tali, non vanno ritenute nel fabbisogno del ricorrente, non trattandosi di spese necessarie al suo sostentamento, quali i debiti della carta ______, la quota per l’associazione ______, la quota di societariato ______ e ______, alcuni versamenti di fr. 50 nel conto di previdenza 3a, un estratto della ______ e del conto ______.

Inoltre, sostiene di dover pagare oneri sociali pari a fr. 1'299.50, pari a fr. 108.29 al mese.

Ora, a fronte di entrate per fr. 4'471.83 mensili e di uscite per fr. 2'148.29 (2'040 + 108.29), senza che sia necessario esaminare oltre ulteriori spese prodotte dal ricorrente, quali gli importi di fr. 167.65 per la telefonia, di fr. 34.05 apparentemente per l’assicurazione di mobilia domestica ([237.85 + 170.45] : 12) e di fr. 76.97 (923.75 : 12) di conguaglio delle spese accessorie, al ricorrente rimarrebbero comunque fr. 2'045.27 al mese che gli permetterebbero di rimborsare, ratealmente, al suo legale la nota d’onorario che in sede di ricorso ha quantificato in almeno fr. 2'800 (IVA inclusa).

L’indigenza non va pertanto riconosciuta (cfr. anche STF 8C_413/2021 del 29 settembre 2021 dove un’eccedenza mensile di fr. 325 al mese per una coppia è stata considerata sufficiente per negare l’indigenza e STF 8C_310/2016 = SVR 2017 IV n. 36 pag. 109 dove invece un’eccedenza di fr. 118.35 al mese, considerato l’insieme delle circostanze, non è stato considerato sufficiente per negare l’indigenza).

In queste condizioni, già, solo per la mancanza del presupposto dell’indigenza, l’istanza va respinta senza che sia necessario esaminare se il ricorso era palesemente privo di esito favorevole.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti