Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2025.102
BS
Lugano
29 maggio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione del 26 settembre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
ritenutoin diritto
Ora, con il ricorso, correggendo quanto in precedenza dichiarato in sede amministrativa, lassicurata sostiene di aversolo indicato che in quel momento avevo difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, ma ciò non significa che fossi inabile al lavoro a causa delle medesime difficoltà che mi hanno spinto a inoltrare la domanda di prestazioni.
Va qui ricordato che secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che lassicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Pertanto, alla versione data con il ricorso non può essere prestata adesione.