opencaselaw.ch

32.2025.102

Clausola assicurativa ex art. 6 cpv. 2 LAI. Nessun diritto ad una rendita ordinaria AI ad un'assicurata che all'arrivo in Svizzera aveva una patologia psichiatrica invalidante sorta quando era all'estero. Parimenti alcun diritto ad una rendita straordinaria AI.

Ticino ·29 · · Italiano TI
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Incarto n.32.2025.102

BS

Lugano

29 maggio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione del 26 settembre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

ritenutoin diritto

Ora, con il ricorso, correggendo quanto in precedenza dichiarato in sede amministrativa, l’assicurata sostiene di aver“solo indicato che in quel momento avevo difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, ma ciò non significa che fossi inabile al lavoro a causa delle medesime difficoltà che mi hanno spinto a inoltrare la domanda di prestazioni”.

Va qui ricordato che secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Pertanto, alla versione data con il ricorso non può essere prestata adesione.