Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2024.71
BS/RG/sc
Lugano
23 dicembre 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 4 ottobre 2024 formulato da
RI 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.2. Nellambio degli accertamenti medici, lUfficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il __________ le cui conclusioni sono state riprese dal SMR (Servizio medico regionale dellAI), il quale con rapporto 8 luglio 2016 ha stabilito una completa inabilità lavorativa in ogni tipo di attività dal 7 ottobre 2013 e, in attività adeguate, uninabilità del 50% dal 1° giugno 2014 e dello 0% dal gennaio 2015 (doc. 113).
Sulla base delle risultanze mediche, lamministrazione ha quindi proceduto alla valutazione economica, eseguendo tra laltro uninchiesta per lattività professionale (doc. 121), definendo le attività esigibili e determinando i gradi dinvalidità relativi ai mesi di ottobre 2014 (scadenza dellanno di attesa) e di gennaio 2015 (miglioramento valetudinario), giungendo in entrambi i casi ad uninvalidità non pensionabile (cfr. rapporti 20 luglio 2017 e 11 agosto 2017 del Servizio integrazione professionale in doc. 129 e 130, 133).
Di conseguenza con progetto di decisione del 14 agosto 2017, poi confermato con decisione del 4 ottobre 2017, lUfficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 144).
Con sentenza STCA 32.2017.189 del 25 luglio 2018, il TCA, ritenendonon completa listruzione della causa eseguita dallamministrazione, ha rinviato gli atti allUfficio AI al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti, fra i quali, dal profilo medico, un accertamento peritale per accertare il grado di inabilità lavorativa quale infermiera, rispettivamente levoluzione valetudinaria successiva allaccertamento peritale __________ del giugno 2016 (cfr. doc. 150).
in ordine
nel merito
Lassicurata rileva il fatto che ha dovuto attendere più di anno tra il momento della comunicazione del 28 febbraio 2022 da parte dellUfficio AI di attribuzione al __________ della perizia pluridisciplinare (doc. 270) e laccettazione in data 8 maggio 2023 del mandato da parte del citato centro peritale (doc. 302). A suo dire, i tempi si sarebbero accelerati se lUfficio AI avesse accettato la sua proposta di svolgere la perizia in lingua tedesca, sua lingua madre, al posto dellitaliano, proposta che lamministrazione ha invece rifiutato. A prescindere dalla rilevanza ai fini del giudizio di quanto sostenuto, va ad ogni modo osservato che il 19 aprile 2022 lUfficio AI, fatto presente come non fosse possibile inserire nella suddetta piattaforma una lingua diversa dallitaliano, aveva chiesto alla ricorrente se a tal riguardo desiderasse una decisione incidentale, impartendole un termine scadente il 6 maggio 2022 (doc. 273). Lassicurata non ha dato risposta. Il 27 giugno 2022 essa ha chiesto ragguagli sul suo caso (doc. 274), ricevendo, come si evince dal riassunto dei fatti di cui al considerando precedente, il 12 luglio 2022 dallamministrazione linformazione di essere stata inserita a maggio nella piattaforma per lesecuzione di una perizia pluridisciplinare con lavvertenza che i termini di attesa di svariati mesi non dipendevano dallUfficio AI (doc. 275).
Lassicurata rileva inoltre che, a seguito dellinvio in data 11 gennaio 2023 della perizia svolta dallassicuratore perdita di guadagno (doc. 285), con scritto 6 febbraio 2023 lUfficio AI, pur riconoscendo unincapacità lavorativa completa in attività adeguate dal 28 luglio 2021 in poi, aveva respinto la sua proposta di emettere una decisione sul diritto alla rendita a partire dalla succitata data (doc. 291), rifiuto da ultimo ribadito dalla Capoufficio con scritto del 23 settembre 2024 (doc. 338).
Ora, pur comprendendo lintenzione dellassicurata di poter disporre almeno di una rendita dalla citata data, va fatto riferimento al succitato scritto della Capoufficio, la quale ha spiegato il motivo del rifiuto di emettere una decisione separata poiché non è prassi dellUfficio AI del Cantone Ticino e della Cassa cantonale di compensazione emanare decisioni inerenti periodi parziali, essendo, oltretutto ancora aperta listruttoria sia medica sia economica.
Va ricordato che, ai sensi dellart. 74 cpv. 1 OAI, terminata listruttoria, lufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni. Pertanto, come riassunto da Meyer/Reichmut (IVG Kommentar, 2022, art. 57 N. 19 pag. 542), in linea generale, una volta chiarite le circostanze, l'ufficio AI decide in merito alla domanda di prestazioni presentata (DTF 99 V 48) ed alle richieste non indicate nella domanda stessa, se e nella misura in cui queste sono specificamente e attualmente rilevanti in base alle circostanze. Nelle costellazioni di cui all'articolo 58 LAI combinato con l'articolo 74ter OAI, è sufficiente una comunicazione di prestazione senza decisione. Negli altri casi, ai quali si fa riferimento a diverse motivazioni, deve essere emessa, dopo la procedura di preavviso (art. 57a IVG), una decisione (art. 49 cpv. 1 LPGA, art. 74 OAI, DTF 130 V 388).
Quindi, nella fattispecie concreta, fintanto che listruttoria non è terminata, lamministrazione non può emettere una decisione relativa ad un periodo di rendita parziale. Del resto, va ricordato che secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.