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32.2024.71

Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto. Anche se dalla domanda di prestazioni sono trascorsi 10 anni, all'amministrazione non può essergli imputata alcuna negligenza nella conduzione dell'istruttoria, oggetto di due rinvii per accertamenti da parte del TCA

Ticino · 2024-12-23 · Italiano TI
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Incarto n.32.2024.71

BS/RG/sc

Lugano

23 dicembre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 4 ottobre 2024 formulato da

RI 1

contro

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

1.2.  Nell’ambio degli accertamenti medici, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il __________ le cui conclusioni sono state riprese dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), il quale con rapporto 8 luglio 2016 ha stabilito una completa inabilità lavorativa in ogni tipo di attività dal 7 ottobre 2013 e, in attività adeguate, un’inabilità del 50% dal 1° giugno 2014 e dello 0% dal gennaio 2015 (doc. 113).

Sulla base delle risultanze mediche, l’amministrazione ha quindi proceduto alla valutazione economica, eseguendo tra l’altro un’”inchiesta per l’attività professionale” (doc. 121), definendo le attività esigibili e determinando i gradi d’invalidità relativi ai mesi di ottobre 2014 (scadenza dell’anno di attesa) e di gennaio 2015 (miglioramento valetudinario), giungendo in entrambi i casi ad un’invalidità non pensionabile (cfr. rapporti 20 luglio 2017 e 11 agosto 2017 del Servizio integrazione professionale in doc. 129 e 130, 133).

Di conseguenza con progetto di decisione del 14 agosto 2017, poi confermato con decisione del 4 ottobre 2017, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 144).

Con sentenza STCA 32.2017.189 del 25 luglio 2018, il TCA, ritenendonon completa l’istruzione della causa eseguita dall’amministrazione, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti, fra i quali, dal profilo medico, un accertamento peritale per accertare il grado di inabilità lavorativa quale infermiera, rispettivamente l’evoluzione valetudinaria successiva all’accertamento peritale __________ del giugno 2016 (cfr. doc. 150).

in ordine

nel merito

L’assicurata rileva il fatto che ha dovuto attendere più di anno tra il momento della comunicazione del 28 febbraio 2022 da parte dell’Ufficio AI di attribuzione al __________ della perizia pluridisciplinare (doc. 270) e l’accettazione in data 8 maggio 2023 del mandato da parte del citato centro peritale (doc. 302). A suo dire, i tempi si sarebbero accelerati se l’Ufficio AI avesse accettato la sua proposta di svolgere la perizia in lingua tedesca, sua lingua madre, al posto dell’italiano, proposta che l’amministrazione ha invece rifiutato. A prescindere dalla rilevanza ai fini del giudizio di quanto sostenuto, va ad ogni modo osservato che il 19 aprile 2022 l’Ufficio AI, fatto presente come non fosse possibile inserire nella suddetta piattaforma una lingua diversa dall’italiano, aveva chiesto alla ricorrente se a tal riguardo desiderasse una decisione incidentale, impartendole un termine scadente il 6 maggio 2022 (doc. 273). L’assicurata non ha dato risposta. Il 27 giugno 2022 essa ha chiesto ragguagli sul suo caso (doc. 274), ricevendo, come si evince dal riassunto dei fatti di cui al considerando precedente, il 12 luglio 2022 dall’amministrazione l’informazione di essere stata inserita a maggio nella piattaforma per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare con l’avvertenza che i termini di attesa di svariati mesi non dipendevano dall’Ufficio AI (doc. 275).

L’assicurata rileva inoltre che, a seguito dell’invio in data 11 gennaio 2023 della perizia svolta dall’assicuratore perdita di guadagno (doc. 285), con scritto 6 febbraio 2023 l’Ufficio AI, pur riconoscendo un’incapacità lavorativa completa in attività adeguate dal 28 luglio 2021 in poi, aveva respinto la sua proposta di emettere una decisione sul diritto alla rendita a partire dalla succitata data (doc. 291), rifiuto da ultimo ribadito dalla Capoufficio con scritto del 23 settembre 2024 (doc. 338).

Ora, pur comprendendo l’intenzione dell’assicurata di poter disporre almeno di una rendita dalla citata data, va fatto riferimento al succitato scritto della Capoufficio, la quale ha spiegato il motivo del rifiuto di emettere una decisione separata poiché “non è prassi dell’Ufficio AI del Cantone Ticino e della Cassa cantonale di compensazione emanare decisioni inerenti periodi parziali, essendo, oltretutto ancora aperta l’istruttoria sia medica sia economica”.

Va ricordato che, ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 OAI, terminata l’istruttoria, l’ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni. Pertanto, come riassunto da Meyer/Reichmut (IVG Kommentar, 2022, art. 57 N. 19 pag. 542), in linea generale, una volta chiarite le circostanze, l'ufficio AI decide in merito alla domanda di prestazioni presentata (DTF 99 V 48) ed alle richieste non indicate nella domanda stessa, se e nella misura in cui queste sono specificamente e attualmente rilevanti in base alle circostanze. Nelle costellazioni di cui all'articolo 58 LAI combinato con l'articolo 74ter OAI, è sufficiente una comunicazione di prestazione senza decisione. Negli altri casi, ai quali si fa riferimento a diverse motivazioni, deve essere emessa, dopo la procedura di preavviso (art. 57a IVG), una decisione (art. 49 cpv. 1 LPGA, art. 74 OAI, DTF 130 V 388).

Quindi, nella fattispecie concreta, fintanto che l’istruttoria non è terminata, l’amministrazione non può emettere una decisione relativa ad un periodo di rendita parziale. Del resto, va ricordato che secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.