Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 febbraio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 20 agosto 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1. RI 1, nato nel 1965, di professione impiegato di commercio e ispettore fiscale, ha presentato una domanda di prestazioni allassicurazione invalidità nel mese di agosto 2018. Esperiti gli accertamenti del caso, inclusivi di una perizia psichiatrica a cura del __________, mediante decisione del 27 maggio 2019 lUfficio AI gli ha accordato il diritto ad una rendita intera dinvalidità (grado dell80%) dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. AI pag. 125).
1.2. Il
E. 22 aprile 2020 consid. 3.1.1). Sebbene la procedura di decisione preliminare serva anche a esercitare il diritto al contraddittorio, essa va oltre il requisito minimo costituzionale (art. 29 cpv. 2 CF) in quanto offre l'opportunità di esprimersi sulla prevista applicazione della legge e la prospettata decisione finale (STF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid.3a, I 302/99 del 21 febbraio 2000 consid. 2c; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des BGerichts zum sozialversicherungsrecht, IVG, 4a ed. 2022, n. 4 allart. 57a LAI).L'inosservanza dell'obbligo legale di emettere la decisione preliminare entro il quadro definito, così come le violazioni in generale dei principi sul diritto di essere sentiti e sul diritto di prendere visione degli atti che vanno osservati nello svolgimento della procedura di decisione preliminare, nella misura in cui non si tratti di semplici prescrizioni dordine, devono essere sanzionate in conformità ai principi sulla violazione del diritto di essere sentiti (DTF 116 V 182; Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 4 allart. 57a LAI).
In proposito nemmeno giova al ricorrente il rinvio alla STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2024, IV n. 24. In tale pronuncia il Tribunale federale ha rammentato chevi è una grave violazione del diritto di essere sentito se dopo lemanazione del progetto di decisione una richiesta di edizione di documenti o una presa di posizione sul progetto non vengono considerati dallUfficio AI che non prende posizione in merito ([ ]Nach der Rechtsprechung erweist sich die Verletzung der Anhörungspflicht schon dann als schwerwiegend, wenn ein nach Erlass des Vorbescheids ergangenes Begehren um Aktenedition oder eine Stellungnahme zum Vorbescheidunberücksichtigt geblieben ist, indem auf die vorgebrachten Einwendungen nicht eingegangen wurde [ ]).In quel caso ha ritenuto lesivo del principio del diritto di essere sentito il fatto che lUfficio AI, dopo aver reso il progetto di decisione (che prospettava il rifiuto della richiesta di prestazioni) il 24 febbraio 2022 (notificato allassicurato il 1° marzo 2022), avesse emanato la decisione di rifiuto già il 30 marzo 2022 senza considerare le osservazioni dellassicurato inoltrate, tempestivamente, il 31 marzo 2022.
Laiuto necessario può consistere non soltanto nellaiutodirettodi un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica (cosiddettoaiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).
Secondo lart. 42 cpv. 4 LAI (nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2023), lassegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui lassicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo larticolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge letà di pensionamento. Linizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dallarticolo 29 capoverso 1. Nella STF 9C_286/2011 dell11 agosto 2011, pubblicata in DTF 137 V 351, il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Alla questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 ossia se il diritto a un AGI presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dellart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lAlta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la quale ha concluso che la nascita del diritto ad un AGI presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione analogica dellart. 28 cpv. 1 lett. b LAI (DTF 144 V 367 consid. 6.2.9).
Giustalart. 42ter cpv. 1 LAI infineilgrado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: lassegno mensile in caso di grande invalidità digrado elevatoammonta all80%, in caso di grande invalidità digrado medioal 50% e in caso di grande invalidità digrado lieveal 20% dellimporto massimo della rendita di vecchiaia secondo larticolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.L'assegno per gli assicuratiminorenniè calcolato sotto forma di importo giornaliero.
Nel settembre 2023 lassicurato ha inoltrato una richiesta di AGI, indicando nel relativo formulario la necessità di aiuto di terzi per lespletamento dellatto ordinario del vestirsi e svestirsi (stimolazione e cura psichiche) dal 2000, spostarsi e mantenimento dei contatti sociali (relazioni personali) dal 2000 e per laccompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana (pulizie, relazioni personali, sostegno pratiche amministrative, relazioni personali) dal 2010 (doc. AI pag. 157).
La dr.ssa __________ del SMR, nellannotazione del 16 aprile 2024, ha concluso che in base alla documentazione agli atti era medicalmente giustificata la necessità di aiuto di terzi per gli atti dell'igiene personale, per vestirsi/svestirsi e per lo spostarsi e il mantenimento dei contatti sociali; necessita inoltre di accompagnamento per lorganizzazione della realtà
In data 29 maggio 2024 è stata esperita linchiesta domiciliare a cura dellassistente sociale __________, il quale con rapporto del 31 maggio 2024 ha concluso che lassicurato era autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita allinfuori di quello relativo a vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi. A suo avviso egli non necessitava, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo né di una sorveglianza personale continua né di accompagnamento dellorganizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 200).
Considerato come il SMR aveva indicato la necessità di aiuto anche in riferimento agli atti "igiene personale", "spostarsi" e all'"accompagnamento", ha suggerito di sottoporgli le sue conclusioni per presa di posizione (doc. AI pag. 201).
Richiesta in merito, la dr.ssa __________ del SMR con annotazione del 3 giugno 2024, ha confermato la valutazione dellinchiesta a domicilio (doc. AI pag. 202).
Avendo riconosciuto la necessità di aiuto regolare e notevole da parti di terzi solo per un atto quotidiano della vita, quello del vestirsi e svestirsi, con progetto di decisione del 4 giugno 2024 e decisione del 20 agosto 2024, lUfficio AI ha respinto la domanda di AGI (doc. AI pag. 203 e 215).
Con il ricorso con il quale lassicurato reputa realizzate le condizioni per riconoscere la necessità di aiuto anche per latto delligiene personale nella sotto categoria farsi la doccia e dellaccompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana è stata prodotta nuova documentazione.
Innanzitutto il rapporto duscita della clinica __________ del 14 luglio 2023, a seguito della degenza dal 22 maggio all8 giugno 2023 successiva allincidente automobilistico subito l8 aprile 2023 e la conseguente lesione alla schiena operata il 18 aprile 2023, nel quale i sanitarihanno concluso chelintervento riabilitativo aveva consentito il rientro al domicilio con la necessità di organizzare degli aiuti formali per somministrazione della terapia farmacologica e laiuto nelle B-ADL (doc. A/5).
Ha inoltre prodotto una nuova certificazione della dr.ssa __________ del 16 settembre 2024 che ha ribadito che lassicurato, affetto da un disturbo schizoaffettivo, tipo misto ICD 10 F25.2,presentava fasi depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali. Egli ravvisava dunque deficit delle funzioni dell'lo percettive e previsionali su base psicotica, e pur non evidenziando deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio e della mobilità, egli manifestava invece un deficit grave dell'assertività, della persistenza, della flessibilità e della relazione con gli altri. Sottolineava quindi che i sintomi depressivi attualmente sono totalmente pervasivi e prolungati durante la giornata che la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risulta compromessa, ragione per cui a suo avviso si imponeva una revisione della decisione impugnata (doc. A/4).
In merito a tale documentazione lo psichiatra del SMR dr. __________ il 22 ottobre 2024 ha concluso non riscontrando elementi oggettivi che giustificano una diversa valutazione del caso esaminato (VI/2; cfr. in esteso al consid. 2.9).
Dal canto suo lispettore __________, riguardo a quanto sostenuto nel ricorso, il 14 ottobre 2024 ha confermato quanto concluso nella sua inchiesta al domicilio, osservando quanto segue:
Considerato poi come lamministrazione, alla luce di tali evidenze contraddittorie che ben potevano far apparire laccertamento sul posto non efficace ai sensi della citata cifra 8016 CGI (cfr. al consid. 2.6) , prima di rendere la decisione impugnata non abbia comunque reputato opportuno predisporre ulteriori accertamenti medici, quantomeno interpellando nuovamente le curanti, questo Tribunale, per i motivi ulteriormente esposti di seguito, ritiene imprescindibile lo svolgimento di ulteriori approfondimenti al fine di chiarire leffettivo quadro clinico dellassicurato con particolare riferimento alladempimento dei presupposti per la concessione di un AGI.
Tali dettagliate conclusioni erano state valutate dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale nellannotazione del 16 aprile 2024 aveva osservato che la psichiatra curante aveva indicato un aggravamento del disturbo schizoaffettivo con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico ed il decesso della madre nel 2019 e concluso che era medicalmente giustificata la necessità di aiuto di terzi per gli atti dell'igiene personale, per vestirsi/svestirsi e per lo spostarsi/mantenimento dei contatti sociali; necessita inoltre di accompagnamento per lorganizzazione della realtà quotidiana, a partire dal 2019 (doc. AI pag. 190).
Linchiesta domiciliare svolta il 29 maggio 2024 ha tuttavia concluso che lassicurato era autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita allinfuori di quello relativo a vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi.
In merito allatto igiene personale ha riportato quanto segue:
Quanto alla necessità di accompagnamento dellorganizzazione della realtà quotidiana, il consulente ispettore osservava:
Ora, tali conclusioni, alla luce di quanto attestato dalla psichiatra curante e del quadro psichiatrico comunque emerso almeno parzialmente già in sede della perizia del __________ eseguita nel novembre 2018, ovvero prima del peggioramento denunciato dalla curante, a mente di questo TCA appaiono contraddistinte quantomeno da eccessivo ottimismo.
Deve essere ricordato nuovamente (cfr. al consid. 2.6) che perpotersi determinare sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati. Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso, ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone poi i risultati dell'inchiesta al parere del SMR (SVR 2019 IV Nr. 79 consid. 2b). Proprio per il caso dellaccompagnamento nella realtà quotidiana, la dianzi citata cifra 8016 CGI dispone, tra laltro, che nel caso delle persone con una disabilità psichica che necessitano di un accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana, per accertare il diritto allAGI lamministrazione deve chiedere un rapporto al medico curante (o a eventuali servizi specializzati che si sono occupati dellassicurato), effettuare un accertamento sul posto salvo se un accertamento non è efficace e il quadro clinico impone una valutazione medica, nel qual caso il SMR dovrà esprimere in forma adeguata il suo parere in merito, mettendolo agli atti, ritenuto che ai fini della verifica della plausibilità il SMR può essere coinvolto in qualsiasi momento (cfr. in esteso al consid. 2.6).
Inoltre, come stabilito dalla cifra 8131 CGI, nellambito dellaccertamento sul posto al fine dellesame del diritto ad un AGI, le indicazioni fornite dallassicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutatecriticamente (levidenziatura è della redattrice), ritenuto che le condizioni vanno stabilite con la massima precisione possibile. Inoltre, secondo la cifra 8133 CIGI, in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI.
Nella fattispecie, aperto il tema di sapere se il rapporto dinchiesta del 31 maggio 2024 soddisfi pienamente i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per i rapporti dinchiesta circa la grande invalidità (cfr. in merito le STF 9C_98/2020 dell8 aprile 2020 al consid. 2.3 e 8C_724/2022 del 21 aprile 2023 al consid. 5.1; cfr. al consid. 2.6 in esteso), lamministrazione, malgrado le costatazioni e conclusioni di tale rapporto fossero in contrasto con le indicazioni fornite non solo dai medici curanti, ma anche dal SMR (cfr. Annotazione del 16 aprile 2024, doc. AI pag. 190) e, quindi, laccertamento al domicilio potesse apparire non efficace ai sensi della citata cifra 8016 CGI, non ha ritenuto di dover meglio chiarire leffettiva situazione procedendo ad un più approfondito esame medico, ma nemmeno ha posto domande mirateal SMR, come previsto dalla citata cifra marginale 8133 CIGI. LUfficio AI si è invece limitato a sottoporre acriticamente il rapporto dinchiesta alla dr.ssa __________ del SMR, che non è specialista in psichiatria, e che, con annotazione del 3 giugno 2024, ha semplicemente affermato che si conferma la valutazione dellinchiesta a domicilio del 29.05.2024, senza nemmeno prendere posizione sul risultato dellinchiesta (doc. AI pag. 202). Inchiesta che tuttavia, come detto, appariva in contrasto anche con quanto da lei medesima concluso nella precedente annotazionedel 16 aprile 2024, con la quale concludeva per lanecessità di aiuto non solo per latto della vestizione, ma anche per quelli delligiene personale e dello spostarsi e pure con riferimento allaccompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 190).
Ora, considerato anche come nella fattispecie si tratta di valutare laiuto necessario per un assicurato affetto, tra laltro, da unimportante diagnosi psichiatrica (e meglio undisturbo schizoaffettivo di tipo misto, ICD F 25.2, doc. AI pag. 177) che potenzialmente può anche compromettere il temperamento del paziente provocando a tratti eccessiva disinibizione, loquacità ed eccessi di autostima (cfr. le attestazioni della curante e anche in meritohttps://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-psichiatrici/schizofrenia-e-disturbi-correlati/disturbo-schizoaffettivo), a mente di questo TCA la conclusione contenuta nella decisione contestata, tratta sostanzialmente sulla base del rapporto dinchiesta al domicilio e senza unulteriore e più approfondita valutazione psichiatrica, non può essere condivisa. Non è in effetti possibile escludere, quantomeno senza effettuare unulteriore verifica specialistica, che, come sostenuto dal ricorrente e dalla curante, egli abbia risposto ai quesiti postigli in sede di inchiesta al domicilio mostrando una migliore visione di sé e amplificando le sue effettive capacità nella gestione degli atti ordinari della vita. Sia peraltro osservato che contrariamente a quanto stabilito dalla citata cifra 8131 CGI lestensore del rapporto dinchiesta non ha valutato criticamente le indicazioni fornite dallassicurato né ha ritenuto di doverle quantomeno verificare interpellando per esempio il fratello che con lassicurato convive, ma si è limitato a trascriverne il contenuto senza approfondimento.
Tale conclusione appare a maggior ragione confortata dalle certificazioni prodotte in questa sede.
Innanzitutto, già dai rapporti duscita relativi alle degenze subite dal ricorrente nel periodo aprile-giugno 2023, risulta un quadro che mal sembra conciliarsi con le conclusioni dellinchiesta a domicilio.
Nel rapporto duscita della clinica __________ del 14 luglio 2023, a seguito della degenza dal 22 maggio all8 giugno 2023, i sanitari, ricordato come lassicurato soffriva anchedi sindrome schizo-affettiva di tipo maniacale con recente scompenso dì tipo maniacale (05.2023), hanno evidenziato che egli era parzialmente dipendente nelle B-ADL, doccia con preparazione dell'ambiente, alimentazione con dieta diabetica, cibi non modificati in consistenzae non era autonomo nella gestione della terapia farmacologica prescritta, ricordando che alla dimissione con la psichiatra curante era stato possibile organizzare un rientro a domicilio in sicurezza con attivazione degli aiuti necessari, segnatamente per lasomministrazione della terapia farmacologica e per aiuto nelle B-ADL. E questo malgrado egli fosse allesame obiettivo lucido e collaborante e autonomo nella deambulazione e nelle attività di vita quotidiana e abile alla guida (doc. A/5).
Di rilievo appare non solo linsistenza con la quale la curante ribadisce la necessità di aiuto per lassicurato nella gestione dei compiti di casalingo e nellaccompagnamento nella vita di ogni giorno, ma anche e soprattutto la descrizione delle diverse fasi che la patologia schizoaffettiva portacon sé. Lassicurato presenta in effetti fasi in cuisintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi presenti e nelle quali la visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere le difficoltà e i limiti presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in modo adeguato (è portatore di diabete mellito tipo II). Soprattutto in queste fasi è compromessa la sua possibilità di stabilire contatti adeguati con l'altro. Il paziente presente inoltre sempre nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto fasi depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali.
Tale circostanza patologica, che peraltro, come detto, sembra confermata anche dai sanitari della clinica __________ malgrado il breve ricovero subito, necessita di ulteriore chiarimento e approfondimento. In effetti la stessa potrebbe quantomeno mettere in dubbio la fedefacenza delle dichiarazioni fatte dallinteressato in occasione dellaccertamento al domicilio, non potendosi invero escludere che in quel momento egli si trovasse effettivamente in una fase di negazione delle proprie difficoltà e di percezione grandiosa delle proprie capacità. Anzi, la curante sembra proprio non avere dubbi al riguardo (cfr. anche di seguito la certificazione del 15 novembre 2024, con la quale la psichiatra curante ha indicato che al momento dellinchiesta del 29 maggio 2024 il paziente si trovava proprio in una fase ipomaniacale con conseguente visione grandiosa di sé; X/8).
Tali interrogativi non sembrano del resto essere stati chiarificati nemmeno dal SMR, il quale, nellannotazione del 22 ottobre 2024, ha semplicemente negato che fossero riscontrabili elementi oggettivi che giustificano una diversa valutazione del caso esaminato esprimendosi, tra laltro, come segue:
Pertanto, sulla base delleragioni qui diffusamente esposte,trovandoci di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti allamministrazione alla quale compete accertare lo stato di salute dellinteressato affinché metta in atto le verifiche necessarie al fine di chiarire le effettive condizioni psichiche dellassicurato, con particolare riferimento ai requisiti per lottenimento di un AGI, segnatamente acquisendo una valutazione specialistica rispettivamente eventualmente una perizia di decorso a cura del __________. Appare pure opportuno che vengano predisposti più approfonditi chiarimenti per appurare le effettive condizioni somatiche dellassicurato, con particolare riferimento ai più volte evidenziati rischi di caduta e problemi dequilibrio (cfr. certificazione dr.ssa __________ il 15 settembre 2023, doc. AI pag. 149).
Alla luce degli esiti di tali accertamenti lUfficio AI valuterà inoltre lopportunità di esperire una nuova inchiesta domiciliare.
2.10. Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati allamministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente sul diritto allAGI eventualmente spettante allassicurato.
Secondo lart. 69 cpv. 1bisLAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI.
Dispositiv
- Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2024.66
FC
Lugano
17 febbraio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 20 agosto 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1. RI 1, nato nel 1965, di professione impiegato di commercio e ispettore fiscale, ha presentato una domanda di prestazioni allassicurazione invalidità nel mese di agosto 2018. Esperiti gli accertamenti del caso, inclusivi di una perizia psichiatrica a cura del __________, mediante decisione del 27 maggio 2019 lUfficio AI gli ha accordato il diritto ad una rendita intera dinvalidità (grado dell80%) dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. AI pag. 125).
1.2. Il 22 settembre 2023 lassicurato ha inoltrato allUfficio AI una richiesta di erogazione di un assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), indicando la necessità di aiuto di terzi per lespletamento dellatto ordinario del vestirsi e svestirsi, lavarsi e lo spostarsi/mantenimento dei contatti sociali, con richiesta di accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 142).
Effettuati gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 4 giugno 2024 dapprima e decisione del 20 agosto 2024 poi, lUfficio AI ha negato lassolvimento delle condizioni per il versamento di un AGI, considerato come dalla documentazione agli atti e dallinchiesta al domicilio effettuata il 29 maggio 2024, risultava che egli necessitava dellaiuto regolare e notevole di terzi per compiere un solo atto della vita quotidiana (vestirsi/svestirsi), mentre che non abbisognava di sorveglianza personale continua e nemmeno di accompagnamento dellorganizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 205).
1.3. Con tempestivo ricorso lassicurato, rappresentato da RA 1, ha chiesto lannullamento della decisione impugnata e, in via principale, il riconoscimento di un AGI di grado medio e, in via subordinata, la retrocessione degli atti allamministrazione per completamento dellistruttoria.
Allegata nuova documentazione medica, il ricorrente reputa realizzate le condizioni per ammettere la necessità di aiuto di terzi oltre per latto ordinario della vita di vestirsi/svestirsi anche per quello delligiene personale, abbisognando della sorveglianza del fratello per fare la doccia, ciò che determinerebbe il diritto almeno all'AGI di grado lieve. Ritiene inoltre di necessitare anche dellaccompagnamento costante nellorganizzazione della realtà quotidiana, con conseguente diritto ad un AGI di grado medio. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.5. Con scritto del 25 novembre 2024 il ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, si è ribadito nelle sue richieste e allegazioni, producendo altresì unulteriore certificazione della psichiatra curante (X).
1.6. Prendendo posizione in merito alla nuova documentazione prodotta, con osservazioni del 10 dicembre 2024 lUfficio AI, riferendosi allallegata presa di posizione del SMR, ha confermato la correttezza della decisione contestata (XII).
consideratoin diritto
Ai sensi dell'art. 57a cpv. 1 LAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021):
Lo scopo della procedura di decisione preliminare è quello di consentire una discussione non complicata dei fatti del caso e quindi migliorare l'accettazione della decisione da parte degli assicurati (DTF 134 V 97 consid. 2.7 con riferimenti; STF 8C_25/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.1.1). Sebbene la procedura di decisione preliminare serva anche a esercitare il diritto al contraddittorio, essa va oltre il requisito minimo costituzionale (art. 29 cpv. 2 CF) in quanto offre l'opportunità di esprimersi sulla prevista applicazione della legge e la prospettata decisione finale (STF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid.3a, I 302/99 del 21 febbraio 2000 consid. 2c; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des BGerichts zum sozialversicherungsrecht, IVG, 4a ed. 2022, n. 4 allart. 57a LAI).L'inosservanza dell'obbligo legale di emettere la decisione preliminare entro il quadro definito, così come le violazioni in generale dei principi sul diritto di essere sentiti e sul diritto di prendere visione degli atti che vanno osservati nello svolgimento della procedura di decisione preliminare, nella misura in cui non si tratti di semplici prescrizioni dordine, devono essere sanzionate in conformità ai principi sulla violazione del diritto di essere sentiti (DTF 116 V 182; Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 4 allart. 57a LAI).
In proposito nemmeno giova al ricorrente il rinvio alla STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.2, pubblicata in SVR 2024, IV n. 24. In tale pronuncia il Tribunale federale ha rammentato chevi è una grave violazione del diritto di essere sentito se dopo lemanazione del progetto di decisione una richiesta di edizione di documenti o una presa di posizione sul progetto non vengono considerati dallUfficio AI che non prende posizione in merito ([ ]Nach der Rechtsprechung erweist sich die Verletzung der Anhörungspflicht schon dann als schwerwiegend, wenn ein nach Erlass des Vorbescheids ergangenes Begehren um Aktenedition oder eine Stellungnahme zum Vorbescheidunberücksichtigt geblieben ist, indem auf die vorgebrachten Einwendungen nicht eingegangen wurde [ ]).In quel caso ha ritenuto lesivo del principio del diritto di essere sentito il fatto che lUfficio AI, dopo aver reso il progetto di decisione (che prospettava il rifiuto della richiesta di prestazioni) il 24 febbraio 2022 (notificato allassicurato il 1° marzo 2022), avesse emanato la decisione di rifiuto già il 30 marzo 2022 senza considerare le osservazioni dellassicurato inoltrate, tempestivamente, il 31 marzo 2022.
Laiuto necessario può consistere non soltanto nellaiutodirettodi un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica (cosiddettoaiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).
Secondo lart. 42 cpv. 4 LAI (nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2023), lassegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui lassicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo larticolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge letà di pensionamento. Linizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dallarticolo 29 capoverso 1. Nella STF 9C_286/2011 dell11 agosto 2011, pubblicata in DTF 137 V 351, il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Alla questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 ossia se il diritto a un AGI presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dellart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lAlta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la quale ha concluso che la nascita del diritto ad un AGI presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione analogica dellart. 28 cpv. 1 lett. b LAI (DTF 144 V 367 consid. 6.2.9).
Giustalart. 42ter cpv. 1 LAI infineilgrado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: lassegno mensile in caso di grande invalidità digrado elevatoammonta all80%, in caso di grande invalidità digrado medioal 50% e in caso di grande invalidità digrado lieveal 20% dellimporto massimo della rendita di vecchiaia secondo larticolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.L'assegno per gli assicuratiminorenniè calcolato sotto forma di importo giornaliero.
Nel settembre 2023 lassicurato ha inoltrato una richiesta di AGI, indicando nel relativo formulario la necessità di aiuto di terzi per lespletamento dellatto ordinario del vestirsi e svestirsi (stimolazione e cura psichiche) dal 2000, spostarsi e mantenimento dei contatti sociali (relazioni personali) dal 2000 e per laccompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana (pulizie, relazioni personali, sostegno pratiche amministrative, relazioni personali) dal 2010 (doc. AI pag. 157).
La dr.ssa __________ del SMR, nellannotazione del 16 aprile 2024, ha concluso che in base alla documentazione agli atti era medicalmente giustificata la necessità di aiuto di terzi per gli atti dell'igiene personale, per vestirsi/svestirsi e per lo spostarsi e il mantenimento dei contatti sociali; necessita inoltre di accompagnamento per lorganizzazione della realtà
In data 29 maggio 2024 è stata esperita linchiesta domiciliare a cura dellassistente sociale __________, il quale con rapporto del 31 maggio 2024 ha concluso che lassicurato era autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita allinfuori di quello relativo a vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi. A suo avviso egli non necessitava, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo né di una sorveglianza personale continua né di accompagnamento dellorganizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 200).
Considerato come il SMR aveva indicato la necessità di aiuto anche in riferimento agli atti "igiene personale", "spostarsi" e all'"accompagnamento", ha suggerito di sottoporgli le sue conclusioni per presa di posizione (doc. AI pag. 201).
Richiesta in merito, la dr.ssa __________ del SMR con annotazione del 3 giugno 2024, ha confermato la valutazione dellinchiesta a domicilio (doc. AI pag. 202).
Avendo riconosciuto la necessità di aiuto regolare e notevole da parti di terzi solo per un atto quotidiano della vita, quello del vestirsi e svestirsi, con progetto di decisione del 4 giugno 2024 e decisione del 20 agosto 2024, lUfficio AI ha respinto la domanda di AGI (doc. AI pag. 203 e 215).
Con il ricorso con il quale lassicurato reputa realizzate le condizioni per riconoscere la necessità di aiuto anche per latto delligiene personale nella sotto categoria farsi la doccia e dellaccompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana è stata prodotta nuova documentazione.
Innanzitutto il rapporto duscita della clinica __________ del 14 luglio 2023, a seguito della degenza dal 22 maggio all8 giugno 2023 successiva allincidente automobilistico subito l8 aprile 2023 e la conseguente lesione alla schiena operata il 18 aprile 2023, nel quale i sanitarihanno concluso chelintervento riabilitativo aveva consentito il rientro al domicilio con la necessità di organizzare degli aiuti formali per somministrazione della terapia farmacologica e laiuto nelle B-ADL (doc. A/5).
Ha inoltre prodotto una nuova certificazione della dr.ssa __________ del 16 settembre 2024 che ha ribadito che lassicurato, affetto da un disturbo schizoaffettivo, tipo misto ICD 10 F25.2,presentava fasi depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali. Egli ravvisava dunque deficit delle funzioni dell'lo percettive e previsionali su base psicotica, e pur non evidenziando deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio e della mobilità, egli manifestava invece un deficit grave dell'assertività, della persistenza, della flessibilità e della relazione con gli altri. Sottolineava quindi che i sintomi depressivi attualmente sono totalmente pervasivi e prolungati durante la giornata che la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risulta compromessa, ragione per cui a suo avviso si imponeva una revisione della decisione impugnata (doc. A/4).
In merito a tale documentazione lo psichiatra del SMR dr. __________ il 22 ottobre 2024 ha concluso non riscontrando elementi oggettivi che giustificano una diversa valutazione del caso esaminato (VI/2; cfr. in esteso al consid. 2.9).
Dal canto suo lispettore __________, riguardo a quanto sostenuto nel ricorso, il 14 ottobre 2024 ha confermato quanto concluso nella sua inchiesta al domicilio, osservando quanto segue:
Considerato poi come lamministrazione, alla luce di tali evidenze contraddittorie che ben potevano far apparire laccertamento sul posto non efficace ai sensi della citata cifra 8016 CGI (cfr. al consid. 2.6) , prima di rendere la decisione impugnata non abbia comunque reputato opportuno predisporre ulteriori accertamenti medici, quantomeno interpellando nuovamente le curanti, questo Tribunale, per i motivi ulteriormente esposti di seguito, ritiene imprescindibile lo svolgimento di ulteriori approfondimenti al fine di chiarire leffettivo quadro clinico dellassicurato con particolare riferimento alladempimento dei presupposti per la concessione di un AGI.
Tali dettagliate conclusioni erano state valutate dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale nellannotazione del 16 aprile 2024 aveva osservato che la psichiatra curante aveva indicato un aggravamento del disturbo schizoaffettivo con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico ed il decesso della madre nel 2019 e concluso che era medicalmente giustificata la necessità di aiuto di terzi per gli atti dell'igiene personale, per vestirsi/svestirsi e per lo spostarsi/mantenimento dei contatti sociali; necessita inoltre di accompagnamento per lorganizzazione della realtà quotidiana, a partire dal 2019 (doc. AI pag. 190).
Linchiesta domiciliare svolta il 29 maggio 2024 ha tuttavia concluso che lassicurato era autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita allinfuori di quello relativo a vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi.
In merito allatto igiene personale ha riportato quanto segue:
Quanto alla necessità di accompagnamento dellorganizzazione della realtà quotidiana, il consulente ispettore osservava:
Ora, tali conclusioni, alla luce di quanto attestato dalla psichiatra curante e del quadro psichiatrico comunque emerso almeno parzialmente già in sede della perizia del __________ eseguita nel novembre 2018, ovvero prima del peggioramento denunciato dalla curante, a mente di questo TCA appaiono contraddistinte quantomeno da eccessivo ottimismo.
Deve essere ricordato nuovamente (cfr. al consid. 2.6) che perpotersi determinare sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati. Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso, ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone poi i risultati dell'inchiesta al parere del SMR (SVR 2019 IV Nr. 79 consid. 2b). Proprio per il caso dellaccompagnamento nella realtà quotidiana, la dianzi citata cifra 8016 CGI dispone, tra laltro, che nel caso delle persone con una disabilità psichica che necessitano di un accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana, per accertare il diritto allAGI lamministrazione deve chiedere un rapporto al medico curante (o a eventuali servizi specializzati che si sono occupati dellassicurato), effettuare un accertamento sul posto salvo se un accertamento non è efficace e il quadro clinico impone una valutazione medica, nel qual caso il SMR dovrà esprimere in forma adeguata il suo parere in merito, mettendolo agli atti, ritenuto che ai fini della verifica della plausibilità il SMR può essere coinvolto in qualsiasi momento (cfr. in esteso al consid. 2.6).
Inoltre, come stabilito dalla cifra 8131 CGI, nellambito dellaccertamento sul posto al fine dellesame del diritto ad un AGI, le indicazioni fornite dallassicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutatecriticamente (levidenziatura è della redattrice), ritenuto che le condizioni vanno stabilite con la massima precisione possibile. Inoltre, secondo la cifra 8133 CIGI, in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI.
Nella fattispecie, aperto il tema di sapere se il rapporto dinchiesta del 31 maggio 2024 soddisfi pienamente i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per i rapporti dinchiesta circa la grande invalidità (cfr. in merito le STF 9C_98/2020 dell8 aprile 2020 al consid. 2.3 e 8C_724/2022 del 21 aprile 2023 al consid. 5.1; cfr. al consid. 2.6 in esteso), lamministrazione, malgrado le costatazioni e conclusioni di tale rapporto fossero in contrasto con le indicazioni fornite non solo dai medici curanti, ma anche dal SMR (cfr. Annotazione del 16 aprile 2024, doc. AI pag. 190) e, quindi, laccertamento al domicilio potesse apparire non efficace ai sensi della citata cifra 8016 CGI, non ha ritenuto di dover meglio chiarire leffettiva situazione procedendo ad un più approfondito esame medico, ma nemmeno ha posto domande mirateal SMR, come previsto dalla citata cifra marginale 8133 CIGI. LUfficio AI si è invece limitato a sottoporre acriticamente il rapporto dinchiesta alla dr.ssa __________ del SMR, che non è specialista in psichiatria, e che, con annotazione del 3 giugno 2024, ha semplicemente affermato che si conferma la valutazione dellinchiesta a domicilio del 29.05.2024, senza nemmeno prendere posizione sul risultato dellinchiesta (doc. AI pag. 202). Inchiesta che tuttavia, come detto, appariva in contrasto anche con quanto da lei medesima concluso nella precedente annotazionedel 16 aprile 2024, con la quale concludeva per lanecessità di aiuto non solo per latto della vestizione, ma anche per quelli delligiene personale e dello spostarsi e pure con riferimento allaccompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 190).
Ora, considerato anche come nella fattispecie si tratta di valutare laiuto necessario per un assicurato affetto, tra laltro, da unimportante diagnosi psichiatrica (e meglio undisturbo schizoaffettivo di tipo misto, ICD F 25.2, doc. AI pag. 177) che potenzialmente può anche compromettere il temperamento del paziente provocando a tratti eccessiva disinibizione, loquacità ed eccessi di autostima (cfr. le attestazioni della curante e anche in meritohttps://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-psichiatrici/schizofrenia-e-disturbi-correlati/disturbo-schizoaffettivo), a mente di questo TCA la conclusione contenuta nella decisione contestata, tratta sostanzialmente sulla base del rapporto dinchiesta al domicilio e senza unulteriore e più approfondita valutazione psichiatrica, non può essere condivisa. Non è in effetti possibile escludere, quantomeno senza effettuare unulteriore verifica specialistica, che, come sostenuto dal ricorrente e dalla curante, egli abbia risposto ai quesiti postigli in sede di inchiesta al domicilio mostrando una migliore visione di sé e amplificando le sue effettive capacità nella gestione degli atti ordinari della vita. Sia peraltro osservato che contrariamente a quanto stabilito dalla citata cifra 8131 CGI lestensore del rapporto dinchiesta non ha valutato criticamente le indicazioni fornite dallassicurato né ha ritenuto di doverle quantomeno verificare interpellando per esempio il fratello che con lassicurato convive, ma si è limitato a trascriverne il contenuto senza approfondimento.
Tale conclusione appare a maggior ragione confortata dalle certificazioni prodotte in questa sede.
Innanzitutto, già dai rapporti duscita relativi alle degenze subite dal ricorrente nel periodo aprile-giugno 2023, risulta un quadro che mal sembra conciliarsi con le conclusioni dellinchiesta a domicilio.
Nel rapporto duscita della clinica __________ del 14 luglio 2023, a seguito della degenza dal 22 maggio all8 giugno 2023, i sanitari, ricordato come lassicurato soffriva anchedi sindrome schizo-affettiva di tipo maniacale con recente scompenso dì tipo maniacale (05.2023), hanno evidenziato che egli era parzialmente dipendente nelle B-ADL, doccia con preparazione dell'ambiente, alimentazione con dieta diabetica, cibi non modificati in consistenzae non era autonomo nella gestione della terapia farmacologica prescritta, ricordando che alla dimissione con la psichiatra curante era stato possibile organizzare un rientro a domicilio in sicurezza con attivazione degli aiuti necessari, segnatamente per lasomministrazione della terapia farmacologica e per aiuto nelle B-ADL. E questo malgrado egli fosse allesame obiettivo lucido e collaborante e autonomo nella deambulazione e nelle attività di vita quotidiana e abile alla guida (doc. A/5).
Di rilievo appare non solo linsistenza con la quale la curante ribadisce la necessità di aiuto per lassicurato nella gestione dei compiti di casalingo e nellaccompagnamento nella vita di ogni giorno, ma anche e soprattutto la descrizione delle diverse fasi che la patologia schizoaffettiva portacon sé. Lassicurato presenta in effetti fasi in cuisintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi presenti e nelle quali la visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere le difficoltà e i limiti presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in modo adeguato (è portatore di diabete mellito tipo II). Soprattutto in queste fasi è compromessa la sua possibilità di stabilire contatti adeguati con l'altro. Il paziente presente inoltre sempre nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto fasi depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali.
Tale circostanza patologica, che peraltro, come detto, sembra confermata anche dai sanitari della clinica __________ malgrado il breve ricovero subito, necessita di ulteriore chiarimento e approfondimento. In effetti la stessa potrebbe quantomeno mettere in dubbio la fedefacenza delle dichiarazioni fatte dallinteressato in occasione dellaccertamento al domicilio, non potendosi invero escludere che in quel momento egli si trovasse effettivamente in una fase di negazione delle proprie difficoltà e di percezione grandiosa delle proprie capacità. Anzi, la curante sembra proprio non avere dubbi al riguardo (cfr. anche di seguito la certificazione del 15 novembre 2024, con la quale la psichiatra curante ha indicato che al momento dellinchiesta del 29 maggio 2024 il paziente si trovava proprio in una fase ipomaniacale con conseguente visione grandiosa di sé; X/8).
Tali interrogativi non sembrano del resto essere stati chiarificati nemmeno dal SMR, il quale, nellannotazione del 22 ottobre 2024, ha semplicemente negato che fossero riscontrabili elementi oggettivi che giustificano una diversa valutazione del caso esaminato esprimendosi, tra laltro, come segue:
Pertanto, sulla base delleragioni qui diffusamente esposte,trovandoci di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti allamministrazione alla quale compete accertare lo stato di salute dellinteressato affinché metta in atto le verifiche necessarie al fine di chiarire le effettive condizioni psichiche dellassicurato, con particolare riferimento ai requisiti per lottenimento di un AGI, segnatamente acquisendo una valutazione specialistica rispettivamente eventualmente una perizia di decorso a cura del __________. Appare pure opportuno che vengano predisposti più approfonditi chiarimenti per appurare le effettive condizioni somatiche dellassicurato, con particolare riferimento ai più volte evidenziati rischi di caduta e problemi dequilibrio (cfr. certificazione dr.ssa __________ il 15 settembre 2023, doc. AI pag. 149).
Alla luce degli esiti di tali accertamenti lUfficio AI valuterà inoltre lopportunità di esperire una nuova inchiesta domiciliare.
2.10. Ne discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati allamministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente sul diritto allAGI eventualmente spettante allassicurato.
Secondo lart. 69 cpv. 1bisLAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 20 agosto 2024 è annullata.
2. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti