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32.2024.63

Rendita assegnata solo per tempo limitato. Ricorso respinto, accolta la domanda di assistenza giudiziaria,

Ticino · 2024-07-05 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2024.63

FC

Lugano

17 marzo 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 5 luglio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti il 1. gennaio 2022 o dopo, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto la (prima) domanda di prestazioni dell’assicurata, presentata nel marzo 2023 è stata accolta con la decisione impugnata che le ha attribuito una rendita intera dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, stante un’accertata inabilità lavorativa completa in ogni attività nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. Conseguentemente, sia il diritto alle prestazioni che l’invalidità (teorica), sono insorti successivamente al 31 dicembre 2021.

Visto quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022.

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; ec. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative e la situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310).

Ne è derivata quindi la valutazionebidisciplinaredell’11 novembre 2023 concludente per un’inabilità lavorativa come contadina del 50%, come casalinga del 10% e in un’attività adeguata del 20%, dall’ottobre 2016, fatto salvo il periodo dal gennaio a giugno 2023 nel quale l’assicurata aveva presentato un’inabilità del 100% per motivi psichiatrici (doc. AI pag. 145).

Le conclusioni peritali sono state integralmente confermate dal medico SMR, il quale, nel rapporto del 21 novembre 2023, poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “F43.1 Sindrome post traumatica da stress. F43.2 Reazione mista ansioso depressiva attualmente in remissione, Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale, in - Discopatie L4/L5 e L5/S1 con spondilartrosi L3-S1 bilateralmente Periartropatia omeroscapolare a sinistra” ha ammesso dal 4 ottobre 2016 un’inabilità del 50% nell’attività abituale di contadina, del 20% in attività adeguate semplici e ripetitive e del 10% come casalinga, fatto salvo un periodo di inabilità completa in ogni attività nel periodo da gennaio al giugno 2023 secondo la certificazione della psichiatra curante (doc. AI pag. 180).

Di conseguenza, interpellata la consulente professionale (doc. AI pag. 196), con progetto del 23 febbraio 2024 e decisione del 5 luglio 2024 l’amministrazione ha statuito:

Con il ricorso la ricorrente contesta tali conclusioni e produce due prese di posizione della psichiatra curante dr.ssa __________, la quale il 15 marzo 2024 ha esposto:

Il 1° novembre 2024 il dr. __________ si è confrontato in modo puntuale con le osservazioni della psichiatra curante e ha confermato integralmente la sua perizia (doc. XII/2; nel dettaglio cfr. al consid. 2.9.1.3). Alle sue considerazioni ha pure aderito il SMR il 6 novembre 2024 (doc. XII/3).

La dr.ssa __________ ha ritenuto di doversi ulteriormente esprimere in merito con uno scritto del 10 dicembre 2024, con il quale ha, tra l’altro, osservato:

Con riferimento d’altra parte alla capacità dell’assicurata di gestire le incombenze domestiche, il perito ha sottolineato che l’assicurata sembrava riuscire a gestirle senza un particolare sostegno ed era capace di un elevato impegno di accudimento dei figli e nella conduzione dell’economia domestica, mantenendo dei validi rapporti sociali. E questo malgrado esse fossero particolarmente onerose, a causa del carico di lavoro causato dai figli che peraltro poteva “giustificare ampiamente dei momenti di fatica, di rallentamento, delle sensazioni di esaurimento, soprattutto in presenza di un certo deficit di performance dovuto al PTSD, riconosciuto in sede peritale”.

Alla luce di questa considerazione il perito ha osservato che “non era possibile asserire che un'attività semplice e ripetitiva, una volta appresa, sia realmente più onerosa a livello psichico per l’assicurata”.

Né del resto da quanto affermato dalla ricorrente si possono desumere altre allegazioni o elementi di rilievo che possano in qualche modo far sembrare incompleta o non conforme la valutazione peritale.

Tutto ben considerato e richiamato quanto dianzi esposto, rilevato in particolare come la perizia bidisciplinare sia stata realizzata nel rispetto dei dettami di cui all’art. 44 LPGA e goda pertanto di piena forza probatoria, questo Tribunale ritiene che dai referti medici prodotti dall’insorgente non emerganoindizi concreti– dei semplici dubbi non sono sufficienti – suscettibili di metterne in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1. febbraio 2021, consid. 2.2.4, 35.2021.57 del 20 settembre 2021, consid. 2.8).

Ora, nella fattispecie gli atti all’inserto e le informazioni a disposizione sono assai ridotti e carenti quanto alle condizioni valetudinarie dell’assicurata nel periodo precedente alla sua entrata in Svizzera e a quello immediatamente successivo. In effetti l’assicurata successivamente al 1992 non ha più esercitato alcuna attività lavorativa prendendosi cura dei figli (doc. AI pag. 77) e sembra non essere stata in cura presso alcun specialista prima del crollo emotivo nel 2020 quando la figlia è stata uccisa. Del resto, nella domanda di prestazioni presentata nel marzo 2023, vale a dire quasi 7 anni dopo il suo arrivo in Svizzera, l’assicurata ha indicato di essere affetta da depressione, ansia e attacchi di panico dalla “morte della figlia uccisa in Patria il __________ 2020” (doc. AI pag. 25).

Se è vero che la psichiatra curante (che ha in cura l’assicurata dal 25 gennaio 2023) fa riferimento nei suoi certificati ad un disturbo psichico presente da 24 anni (cfr. doc. A/3), vale a dire da prima dell’arrivo in Svizzera, è anche vero che la medesima ha sottolineato che la sindrome post traumatica da stress di cui soffre la paziente sarebbe insorta dopo l’uccisione della secondogenita nel 2020 e il ferimento della primogenita. Evento, quello dell’uccisione della figlia, che avrebbe portato l’assicurata ad un tentativo di suicidio ed ad un ricovero presso la __________ di __________ e il conseguente inizio del supporto psichico presso la __________ di __________ (psicologa dr.ssa __________) dapprima e, quindi, da inizio 2023, tramite la dr.ssa __________ (X pag. 4).

D’altra parte il dr. __________, nella sua dettagliata perizia e di cui si è diffusamente detto al considerando che precede, ha ribadito più volte che al momento dell’entrata in Svizzera l’assicurata era da considerarsi affetta da “F43.1 Sindrome post traumatica da stress, F43.2 Reazione mista ansioso depressiva attualmente in remissione”e che a dipendenza di tali affezioni era da considerare abile in attività adeguate nella misura dell’80%.

Parimenti vale per le conclusioni del perito reumatologo

per il quale a dipendenza delle diagnosi reumatologiche da lui poste l’assicurata, che “da molti anni” lamentava dolori al rachide, al momento dell’entrata in Svizzera (e tuttora) era inabile come contadina, ma abile al 90% come casalinga e al 100% in attività leggere adeguate (doc. AI pag. 176).

Nella sua Annotazione del 20 settembre 2024 il dr. __________ ha quindi con pertinenza osservato che le conclusioni sull’inabilità lavorativa tratte nella decisione contestata (sulla base della perizia bidisciplinare e i successivi rapporti del SMR),“inassenza di nuove informazioni o di modifiche di fatti medici noti nei referti pervenuti”dovevano essere confermate malgrado il riferimento della curante ad “un disturbo psichico significativo presente da 24 anni”, considerato come tale aspetto non era“verificabile in modo oggettivo” (doc. VI/1).

Anche il dr. __________, richiesto al riguardo nuovamente in questa sede, nella sua precisazione del 1° novembre 2024 ha confermato che dall’arrivo in Svizzera l’assicurata aveva avuto probabilmente un miglioramento delle fasi depressive reattive per poi accusare il peggioramento successivo all’evento traumatico legato all’uccisione della figlia. Se quindi la malattia dell'assicurata era verosimilmente “esordita prima dell'arrivo in Svizzera”, per il perito era “impossibile dire quanto sia stato il limite all'epoca, perché questo dato non è desumibile con verosimiglianza preponderante, mancando anche l'evidenza di consistenti e documentate prese a carico. Da quando l'assicurata si sente più al sicuro e la sua capacità di muoversi liberamente da sola con mezzi pubblici lo conferma, allora la sua capacità lavorativa è ammissibile nella misura del 80%, secondo il decorso descritto in perizia”(doc. XII/2).

A questa conclusione, ripresa e condivisa integralmente dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 6 novembre 2024 (doc. XII/3), ha quindi aderito anche l’Ufficio AI nelle sue osservazioni dell’8 novembre 2024 (XII), laddove ha concluso postulando nuovamente la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata e ammettendo quindi di fatto che alla concessione della rendita d’invalidità non ostasse l’assolvimento del presupposto assicurativo di cui ai citati art. 6 e 36 LAI.

Per quanto riguarda il periodo successivo al 1° gennaio 2024, in virtù del nuovo cpv. 3 dell'art. 26bisOAI, per determinare ilreddito da invalidal'Ufficio AI ha giustamente applicato, oltre alla deduzione del 20% per considerare l’incapacità lavorativa, anche la deduzione del 10% per giungere a un reddito di fr. 38'778.50.

Tale calcolo risulta conforme a legge e giurisprudenza e va confermato, ove peraltro sia ribadito che per la giurisprudenzanel confronto dei redditi di regola non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata in STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

Visto l’esito del ricorso le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttaviachiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, nata il __________ 1971, è divorziata con a carico due figli minorenni (nati nel 2012 e 2017) e una figlia maggiorenne agli studi (nata nel 2000). Non ha reddito da lavoro, è a carico della pubblica assistenza e hadichiarato di non possedere risparmi (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziariavidimato dall’agenzia comunale AVS di __________, doc. A/5).

L’assicurata deve quindi essere considerata indigente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti