Ricorso (accolto per adesione): le parti concordano sulla necessità di ulteriori approfondimenti medici (perizia bidisciplinare). Nell’ambito della nuova istruttoria, l’UAI dovrà altresì confrontarsi con le censure relative alla valutazione economica. Rinvio atti per procedere in tal senso
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
Giusta
la lett. c delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica
legislativa prevede che “
Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla
rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che
all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua
ad applicarsi il diritto anteriore
”.
Giusta
l’art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, l’assicurato ha diritto ad una rendita se la sua
capacità al guadagno o la sua capacità lavorativa di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili.
L’art.
29 cpv.2 LAI prevede che il diritto alla rendita non nasce finché l’assicurato
può pretendere un’indennità giornaliera ex art. 22 LAI
La
cifra 1206 01/24 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI, valida dal 1. gennaio 2022, stato
al 1. gennaio 2024) prevede che “
L’evento assicurato non può insorgere
fintantoché la persona assicurata è idonea all’integrazione (v. N. 2300), si
sottopone a provvedimenti d’integrazione e/o può pretendere un’indennità
giornaliera ai sensi dell’articolo 22 LAI (art. 28 cpv. 1 lett. a e art. 29
cpv. 2 LAI, v. N. 8100 segg.; Pratique VSI 2001 pag. 148)
”.
La
cifra 2300 07/23 CIRAI prevede che “
Conformemente al principio della
priorità dell’integrazione sulla rendita, i provvedimenti d’integrazione hanno
la priorità sulla concessione di una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI). Per
principio, dunque, il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo
l’esaurimento di tutte le possibilità d’integrazione, tra cui figurano anche i
provvedimenti di reinserimento. A questo proposito non ha importanza se i
provvedimenti d’integrazione abbiano avuto successo o meno. Questo principio
deve essere applicato anche ai provvedimenti di reinserimento,
[…]”.
In
concreto, benché il 1. gennaio 2022 RI 1 avesse già compiuto 55 anni, ella non
beneficiava di una rendita (cfr. supra consid. 1.1.). Rilevato che l’ultima
indennità giornaliera AI è stata riconosciuta per il periodo dal 1. gennaio al
31 marzo 2024 a motivo del provvedimento professionale in atto (docc. 232 e 238-241
incarto AI), considerato che con rapporto del 9 febbraio 2024 il consulente in
integrazione ha concluso che “
Non vengono autorizzati altri provvedimenti
professionali. Il __________ è dell’avviso che l’assicurata abbia ricevuto
sufficienti provvedimenti per accedere al mercato del lavoro
” (doc. 242,
pag. 605 incarto AI), in applicazione dei combinati artt. 28 cpv. 1 lett. a e
29 cpv. 2 LAI e delle citate cifre della CIRAI, l’eventuale diritto ad una
rendita è sorto al più presto ad aprile 2024.
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (
Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46
).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84)
.
S
econdo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4.
Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività
lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,
occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni
consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto “metodo misto”) è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata
in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione
del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo
tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre
altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile
alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine,
va fatto presente che l’art. 27
bis
OAI, nella versione in vigore dal
1. gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:
"
1
Per valutare il grado
d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo
parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito
dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle
mansioni consuete.
2
Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito
dell’attività lucrativa:
a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base
di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per
cento;
b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di
un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento
e adeguato alla capacità funzionale determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in
funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto
invalido.
3
Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito
delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota percentuale che le
limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni
consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in
funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2
lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”
2.5. In
concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla
ricorrente il 20 giugno 2024.
Infatti,
per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre
innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario.
Considerato che lo stesso medico SMR, specialista in psichiatria e
psicoterapia, ha condiviso l’opinione del collega dr. __________ circa la
necessità di procedere ad una perizia bidisciplinare in ambito reumatologico e
psichiatrico (cfr. supra consid. 1.7.) in modo da poter definire con precisione
l’evoluzione della capacità lavorativa dell’insorgente in attività adeguate
rispettose dei limiti funzionali, un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile.
Per
quanto attiene alla valutazione economica, in ragione di quanto illustrato
sopra essa risulta prematura, posto che le censure sollevate dall’insorgente
dovranno essere oggetto di una puntuale verifica da parte dell’amministrazione.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti.
Infatti,
n
ella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
”; cfr. STCA
32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“
Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist
”; cfr. STCA
32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria
amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito
ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.6. Secondo
l'art. 69 cpv. 1
bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e f
bis
LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI,
il quale verserà alla
ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art.
61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione del 19 aprile 2024 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allamministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente La segretaria giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2024 32.2024.45 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2024 32.2024.45 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2024 32.2024.45
Ricorso (accolto per adesione): le parti concordano sulla necessità di ulteriori approfondimenti medici (perizia bidisciplinare). Nell’ambito della nuova istruttoria, l’UAI dovrà altresì confrontarsi con le censure relative alla valutazione economica. Rinvio atti per procedere in tal senso
Raccomandata Incarto n. 32.2024.45 JV / sc Lugano 30 luglio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattore: Jerry Vadakkumcherry, cancelliere segretaria: Stefania Cagni statuendo sul ricorso del 22 maggio 2024 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 19 aprile 2024 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1. RI 1, nata nel __________, di formazione infermiera pediatrica e da ultimo attiva quale infermiera dipendente per le cure a domicilio, il 18/22 luglio 2015 ha presentato una domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 29 luglio 2014 a motivo di una ricaduta di un infortunio occorsole il 20 dicembre 2013 (docc. 1-6, 8 12 e 14 incarto AI). Pervenuta la documentazione medico-assicurativa, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al vaglio del medico SMR. Quest’ultimo ha allestito il rapporto del 20 ottobre 2015 (doc. 31 incarto AI). Poste le seguenti diagnosi: " Diagnosi principale con influsso sulla CL Omalgia, dolori scapolo-toracali e brachialgia destra cronico-recidivanti in stato da caduta 21.12.13 con:
- lesione del tendine del sovraspinato
- lesione del labbro glenoidale
- possibile sindrome del tunnel cubitale destro, parestesie IV dito mano destra. Diagnosi senza influsso sulla CL Stato da dolori cervico-scapolo-brachiali postraumatici dopo caduta 23.04.11 con contusioni dorsali multiple, ematoma dorsale esteso, contusione gomito sinistro con versamento, non fratture trovate.” e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa: % IL attività abituale e adeguata* Mansioni consuete Periodi 100 10 29.07.2014-21.09.2015 0 0 22.09.2015-continua
* prognosi favorevole. Fondandosi sulla refertazione medica agli atti, il 10 febbraio 2016 il consulente ha chiuso l’intervento tempestivo (doc. 33 incarto AI). Con decisione del 21 giugno 2016 (doc. 48 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 45 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di prestazioni. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato. 1.2. Il 18 giugno 2020 l’assicurata, dal 5 febbraio 2016 attiva quale infermiera indipendente con percentuale d’occupazione variabile, ha presentato una seconda domanda di prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa tra l’80% ed il 50% dal 20 settembre 2019 a motivo di “ epicondilite mediale gomito dx e irritazione del nervo ulnare ” e “ epicondilite laterale gomito dx ” dal 14 maggio 2018 (doc. 56 incarto AI). Ritenuta giustificata l’entrata in materia (doc. 58 incarto AI), pervenuta la documentazione medico-assicurativa (docc. 58-97 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR. Quest’ultimo ha allestito il rapporto del 9 marzo 2022 (docc. 98 e 103 incarto AI). Poste le seguenti diagnosi: " 2.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (CL) Disturbi residui persistenti gomito destro in stato dopo neurolisi/decompressione del nervo ulnare e del solco ulnare a destra con avanzamento del Newen e infiltrazione ecoguidata del nervo mediano nel canale carpale a destra del 27.05.2021 - Stato dopo n 2 trattamenti infiltrativi con ACP del gomito destro e infiltrazione ACP dell’epicondilo radiale di sinistra (ultimo Dicembre 2021) - Stato dopo intervento chirurgico di decompressione del nervo ulnare nel solco cubitale e del nervo mediano nel canale carpale entrambi a destra del 04.09.2020. - Sospetto di artrosi omero-radiale dell’articolazione del gomito destro - Sospetto di sindrome del supinatore a destra Epicondilite omerale radiale gomito di sinistra” e rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa: % IL att. abituale * % IL att. adeguata* Mansioni consuete* Periodi 100 10 10 20.09.2019-03.12.2019 80 10 10 04.12.2019-26.03.2020 50 10 10 27.03.2020-26.04.2020 60 10 10 27.04.2020-02.08.2020 80 10 10 03.08.2020-03.09.2020 100 100 100 04.09.2020 100 100 30 05.09.2020-04.11.2020 50 50 10 05.11.2020-02.12.2020 80 10 10 03.12.2020-14.03.2021 60 10 10 15.03.2021-30.03.2021 80 10 10 31.03.2021-27.05.2021 100 10 10 28.05.2021-11.08.2021 60 10 10 12.08.2021-31.12.2021 100 20 10 01.01.2022-continua * riduzione del rendimento. 1.3. Il 9 marzo 2022 l’Ufficio AI ha conferito mandato al servizio esterno per svolgere un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica ed un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (docc. 99 e 100 incarto AI), entrambe esperite il 29 marzo 2022 presso gli uffici dell’amministrazione. Con rapporto d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 1. aprile 2022 la consulente ispettrice ha accertato un grado d’invalidità globale del 29% (doc. 106 incarto AI), mentre nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente la consulente ispettrice ha osservato che “ Rimando qualunque valutazione, anche del reddito senza invalidità, al momento in cui l’assicurata ci farà pervenire la documentazione economica mancante. Al momento non siamo in grado di stabilire nemmeno la ripartizione tra le due attività, casalinga e indipendente ” (doc. 107, pag. 329 incarto AI). Con complemento del 25 aprile 2022 al rapporto indipendenti la consulente ispettrice ha ritenuto corretta la ripartizione dell’attività dell’assicurata in 36% di attività lucrativa indipendente e 64% quale casalinga, determinando un reddito da valido di fr. 76'388, (ottenuto prendendo il reddito più alto degli ultimi anni pari a lordi fr. 27'500 e rapportandolo ad un’attività svolta al 100%) (doc. 112 incarto AI). 1.4. L’assicurata è stata posta al beneficio di diversi provvedimenti d’integrazione professionale sotto forma di corsi di formazione e stage, e meglio un percorso pratico per l’acquisizione di competenze commerciali, un corso di inglese, uno stage/accertamento professionale, un corso di comunicazione ed un accertamento professionale (docc. 113-241 incarto AI). Con rapporto finale del 9 febbraio 2024 il consulente __________ ha chiuso il mandato, ritenendo sufficienti i provvedimenti concessi per accedere al mercato del lavoro (docc. 242 e 243 incarto AI). 1.5. Con progetto di decisione del 15 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, avendo determinato – in applicazione del cosiddetto metodo misto e considerando l’assicurata salariata indipendente al 36% e casalinga al 64% – un grado d’invalidità globale non pensionabile del 34% (15.69% per la quota parte salariata e 18.56% per la quota parte casalinga) al termine delle indennità giornaliere, rispettivamente del 36% (17.73% per la quota parte salariata e 18.56 per la quota parte casalinga) dal 1. gennaio 2024 (doc. 246 incarto AI). Con osservazioni del 14 marzo 2024 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il progetto di decisione in punto alla valutazione medica ed a quella economica (doc. 261 incarto AI). Con decisione del 19 aprile 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, ritenendo inconferente quanto addotto dall’assicurata in sede di osservazioni (doc. 275 incarto AI). 1.6. L’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 19 aprile 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita con grado d’invalidità del 66% almeno, subordinatamente la retrocessione degli atti “ per nuova istruttoria comprensiva di una perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico e psichiatrico o perlomeno bidisciplinare in ambito reumatologico e psichiatrico ” con emanazione di una nuova decisione. Contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, cui rimprovera di avere ignorato delle diagnosi pregresse con ripercussioni sulla capacità lavorativa e di non aver atteso l’esito di visite specialistiche preavvisate prima di emanare la decisione contestata e dalle quali sono emerse – tra l’altro – affezioni di natura psichiatrica. Censura la percentuale d’incapacità lavorativa in attività adeguate accertata dall’Ufficio AI, ritenendola ben più importante del 20% alla luce delle diagnosi e delle difficoltà emerse durante l’attuazione delle misure di reinserimento professionale. Contesta anche la valutazione economica. Per quanto concerne l’inchiesta per l’attività professionale indipendente, censura il pensum lavorativo del 36% accertato dalla consulente ispettrice, sostenendo che andava considerata salariata al 100%, circostanza che avrebbe reso errata l’applicazione del metodo misto per la graduazione dell’invalidità e, quindi, vana l’inchiesta domiciliare per le persone che si occupano dell’economia domestica, quest’ultima comunque contestata sia per le modalità di svolgimento che nel merito degli accertamenti. Censura infine anche il reddito da valido usato dall’Ufficio AI per la graduazione dell’invalidità. L’insorgente ha allegato al ricorso, tra l’altro, il certificato medico del 21 maggio 2024 del dr. __________ (specialista in medicina psicosomatica e psicosociale) ed il referto endoscopico dell’8 gennaio 2024 della dr.ssa __________ (specialista in gastroenterologia). 1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 27 maggio 2024 del medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), secondo cui “ Presa visione del dossier, delle misure professionali messe in atto, della nuova documentazione medica presentata in sede di ricorso davanti al TCA, è opportuno procedere con una perizia bidisciplinare di natura reumatologica e psichiatrica (come indicato dal Dr. med. __________ e come anche richiesto dal patrocinatore […]) al fine di definire con precisione la capacità lavorativa dell’assicurata nel corso del tempo in altre attività adeguate al suo stato di salute con i relativi limiti funzionali. È già stato chiarito che l’originaria professione di infermiera non è invece più esigibile. ” In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere con i necessari approfondimenti medici ed economici. 1.8. Con scritto del 20 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI (VI). considerato in diritto in ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). nel merito 2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Giusta la lett. c delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica legislativa prevede che “ Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore ”. Giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, l’assicurato ha diritto ad una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità lavorativa di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili. L’art. 29 cpv.2 LAI prevede che il diritto alla rendita non nasce finché l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ex art. 22 LAI La cifra 1206 01/24 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI, valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “ L’evento assicurato non può insorgere fintantoché la persona assicurata è idonea all’integrazione (v. N. 2300), si sottopone a provvedimenti d’integrazione e/o può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 22 LAI (art. 28 cpv. 1 lett. a e art. 29 cpv. 2 LAI, v. N. 8100 segg.; Pratique VSI 2001 pag. 148) ”. La cifra 2300 07/23 CIRAI prevede che “ Conformemente al principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, i provvedimenti d’integrazione hanno la priorità sulla concessione di una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI). Per principio, dunque, il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo l’esaurimento di tutte le possibilità d’integrazione, tra cui figurano anche i provvedimenti di reinserimento. A questo proposito non ha importanza se i provvedimenti d’integrazione abbiano avuto successo o meno. Questo principio deve essere applicato anche ai provvedimenti di reinserimento, […]”. In concreto, benché il 1. gennaio 2022 RI 1 avesse già compiuto 55 anni, ella non beneficiava di una rendita (cfr. supra consid. 1.1.). Rilevato che l’ultima indennità giornaliera AI è stata riconosciuta per il periodo dal 1. gennaio al 31 marzo 2024 a motivo del provvedimento professionale in atto (docc. 232 e 238-241 incarto AI), considerato che con rapporto del 9 febbraio 2024 il consulente in integrazione ha concluso che “ Non vengono autorizzati altri provvedimenti professionali. Il __________ è dell’avviso che l’assicurata abbia ricevuto sufficienti provvedimenti per accedere al mercato del lavoro ” (doc. 242, pag. 605 incarto AI), in applicazione dei combinati artt. 28 cpv. 1 lett. a e 29 cpv. 2 LAI e delle citate cifre della CIRAI, l’eventuale diritto ad una rendita è sorto al più presto ad aprile 2024. Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022. 2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2). Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84) . S econdo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222). 2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto “metodo misto”) è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.). Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477. Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51). Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3). Infine, va fatto presente che l’art. 27 bis OAI, nella versione in vigore dal
1. gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale: " 1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete. 2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:
a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;
c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido. 3 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.” 2.5. In concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla ricorrente il 20 giugno 2024. Infatti, per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario. Considerato che lo stesso medico SMR, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha condiviso l’opinione del collega dr. __________ circa la necessità di procedere ad una perizia bidisciplinare in ambito reumatologico e psichiatrico (cfr. supra consid. 1.7.) in modo da poter definire con precisione l’evoluzione della capacità lavorativa dell’insorgente in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile. Per quanto attiene alla valutazione economica, in ragione di quanto illustrato sopra essa risulta prematura, posto che le censure sollevate dall’insorgente dovranno essere oggetto di una puntuale verifica da parte dell’amministrazione. Per il che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari approfondimenti. Infatti, n ella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“ Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen ”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“ Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist ”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016). In concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata. 2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § La decisione del 19 aprile 2024 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente La segretaria giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni