opencaselaw.ch

32.2024.4

Rinvio degli atti all'Ufficio AI per una rivalutazione bidisciplinare (psichiatrica e neurologica), come proposto dalla convenuta

Ticino · 2023-11-30 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2024.4

BS

Lugano

12 luglio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 30 novembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                         -  RI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva quale assistente di cura/animatrice, nel febbraio 2023 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 8, se non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa);

-  con decisione 30 novembre 2023, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, basandosi in particolare sulla perizia psichiatrica 10 maggio 2022 del dr. med. __________ (allestita per conto dell’assicuratore malattia __________; doc. 68) e sul rapporto finale SMR del 6 ottobre 2028 (doc. 34), ha respinto la domanda non presentando l’assicurata un’invalidità di grado pensionabile (doc. 35);

-  contro questa decisione l’assicurata è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento con rinvio degli atti all’amministrazione per accertamenti;

-  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

-  il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAIdenominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

-  secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), SchweizerischesBundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L’art. 28b LAI stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al 47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

-  nel casoconcreto, con rapporto 10 maggio 2022 il dr. __________, non riscontrando alcuna patologia psichiatrica invalidante, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile in qualsiasi attività dal 1° gennaio 2022, confermando la precedente perizia psichiatrica 27 dicembre 2021 del dr. __________ (doc. 68). Alla valutazione del citato specialista in psichiatrica, il quale – fra l’altro – ha dettagliatamente esposto le contraddizioni rilevate (cfr. punto no. 5 della perizia), va prestata adesione;

-  a seguito della nuova documentazione prodotta dall’assicurata con annotazioni 18 marzo 2024 il dr. __________ del SMR ha osservato:

-  il rinvio si giustifica inoltre avuto riguardo a quanto stabilito nellaSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210), dove il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o – come nella fattispecie qui in esame – in caso di carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

-  in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;

-giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-  visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

dichiara e pronuncia

1.-  Il ricorso èaccolto.

§   La decisione del 30 novembre 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.-  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti