Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2024.4
BS
Lugano
12 luglio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 30 novembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - RI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva quale assistente di cura/animatrice, nel febbraio 2023 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 8, se non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti dellUfficio AI prodotti con la risposta di causa);
- con decisione 30 novembre 2023, debitamente preavvisata, lUfficio AI, basandosi in particolare sulla perizia psichiatrica 10 maggio 2022 del dr. med. __________ (allestita per conto dellassicuratore malattia __________; doc. 68) e sul rapporto finale SMR del 6 ottobre 2028 (doc. 34), ha respinto la domanda non presentando lassicurata uninvalidità di grado pensionabile (doc. 35);
- contro questa decisione lassicurata è tempestivamente insorta chiedendone lannullamento con rinvio degli atti allamministrazione per accertamenti;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dellOAIdenominata Ulteriore sviluppo dellAI e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).La Circolare sullinvalidità e sulla rendita nellassicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dellOAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), SchweizerischesBundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che lassicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Lart. 28b LAI stabilisce la determinazione dellimporto della rendita, ritenuto che limporto della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Se il grado dinvalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota percentuale corrisponde al grado dinvalidità (cpv. 2), se il grado dinvalidità è uguale o superiore al 70 per cento lassicurato ha diritto a una rendita intera (cpv. 3), e se il grado dinvalidità è inferiore al 50 per cento le quote percentuali variano dal 25% (grado dinvalidità del 40 per cento) al 47.5% (grado dinvalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel casoconcreto, con rapporto 10 maggio 2022 il dr. __________, non riscontrando alcuna patologia psichiatrica invalidante, ha ritenuto lassicurata pienamente abile in qualsiasi attività dal 1° gennaio 2022, confermando la precedente perizia psichiatrica 27 dicembre 2021 del dr. __________ (doc. 68). Alla valutazione del citato specialista in psichiatrica, il quale fra laltro ha dettagliatamente esposto le contraddizioni rilevate (cfr. punto no. 5 della perizia), va prestata adesione;
- a seguito della nuova documentazione prodotta dallassicurata con annotazioni 18 marzo 2024 il dr. __________ del SMR ha osservato:
- il rinvio si giustifica inoltre avuto riguardo a quanto stabilito nellaSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210), dove il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Aus-führungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o come nella fattispecie qui in esame in caso di carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito lassicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;
-giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto lesito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI.
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 30 novembre 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti