Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2024.37
FC
Lugano
1° luglio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 27 marzo 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 18 giugno 2020, lUfficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, aveva accolto una prima domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2014 da RI 1, nato nel 1980, di professione piastrellista; ritenuta unincapacità al lavoro in ogni attività dal 31 agosto 2013, ma una ritrovata abilità completa in attività adeguate dal giugno 2015, gli è stata attribuita una rendita intera dal 1° agosto 2014 e versata limitatamente al 30 settembre 2015;
- con provvedimento 27 marzo 2024, confermativo di un progetto dell11 gennaio 2024, lUfficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto una nuova domanda di prestazioni presentata dallassicurato nel settembre 2021. Lamministrazione ha concluso che gli accertamenti medici effettuati confermavano la totale incapacità lavorativa nella professione di piastrellista e, a far tempo dal mese di dicembre 2018, a seguito del peggioramento delle sue condizioni, anche quale agente di sicurezza. Per contro egli era da considerare abile in misura completa in attività adeguate al suo stato di salute e rispettose delle indicazioni mediche. Determinata tramite raffronto dei redditi una perdita di guadagno del 13%, lUfficio AI, essendo tale grado dinvalidità inferiore al 40%, ha negato la concessione di prestazioni (doc. A/2);
- con scritto 24 maggio 2024 linsorgente ha comunicato di aderire alla proposta dellamministrazione, protestando congrue ripetibili (VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dellOAIdenominata Ulteriore sviluppo dellAI e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).La Circolare sullinvalidità e sulla rendita nellassicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dellOAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), SchweizerischesBundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che lassicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Lart. 28b LAI stabilisce la determinazione dellimporto della rendita, ritenuto che limporto della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv. 1). Se il grado dinvalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota percentuale corrisponde al grado dinvalidità (cpv. 2), se il grado dinvalidità è uguale o superiore al 70 per cento lassicurato ha diritto a una rendita intera (cpv. 3), e se il grado dinvalidità è inferiore al 50 per cento le quote percentuali variano dal 25% (grado dinvalidità del 40 per cento) al 47.5% (grado dinvalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel casoconcreto, come chiesto con il gravame e come indicatoin risposta di causa, alla luce degli atti medici allinserto e di quelli prodotti con il ricorso vè effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso l8 maggio 2024 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione medica versata agli atticomprendente una certificazione del dr. __________, ortopedico, del 17 aprile 2024 secondo il quale lassicurato presenta un quadro di zoppia da fuga, difficoltà all'estensione dorsale del piede sx con conseguente difficoltà al cammino sui talloni; lamenta inoltre disestesie lungo il decorso del peroneo superficiale, doc. A5; un rapporto del dr. __________, neurologo, del 17 aprile 2024 che conclude evidenziando un chiaro rapporto di causa effetto con linfortunio del 2013 e sottolinea la presenza di lieve deficit stenico e più marcatamente di deficit sensitivo ponendo la diagnosi di lesione del nervo peroneo sx in possibile neurite post traumatica,doc. A6;unacertificazione del dr. __________, psichiatra, del 17 aprile 2024 secondo il quale lassicurato reattivamente al persistere di postumi invalidanti di infortunio occorsogli nel 2013, hagradualmente sviluppato negli ultimi mesi franca sintomatologia disadattiva adespressione prevalentemente depressiva. Pertanto, anche ai fini prognostici, si prescriveterapia farmacologica con Daparox 20mg, Icp/die; Xanax,0,50mg lcp/la sera. Monitoraggio specialistico fra gg 60, salvo acuzie; doc. A7; un rapporto del dr. __________, specialista in medicina legale, del 26 aprile 2024, per il quale, stanti le affezioni ortopediche e neurologiche oltre che le problematiche psichiatriche, lassicurato sarebbe completamente inabile al lavoro nellattività di piastrellista e agente di sicurezza (a suo avviso inoltre, a decorrere da marzo-aprile 2021, anche in attività adeguate egli presentava unimportante limitazione in tutte le attività ipoteticamente adeguate, identificate nellautista di bus o come addetto al controllo qualità/imballaggio di prodotti leggeri, e concludeva nel senso che il grado di capacità lavorativa ipoteticamente raggiungibile dallassicurato in attività consone adeguate al suo stato di salute può essere stimato, anche nella più favorevole delle ipotesi, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento), che equivale perciò, sotto il profilo strettamente medico, ad unincapacità lavorativa pari almeno al 60% (sessanta per cento); doc. A8)in considerazione anche dellediscrepanze fra il rapporto finale SMR del 13.10.2022 e le conclusioni a cui è giunto il CAP in data 04.05.2023, risultava opportuno procedere per il tramite di una perizia pluridisciplinare (di natura internistica, reumatologica o ortopedica, psichiatrica e neurologica) al fine di definire con precisione la capacità lavorativa dellassicurato nel corso del tempo in altre attività adeguate al suo stato di salute con i relativi limiti funzionali. L'originaria professione di piastrellista e quella di agente di sicurezza non sono invece più esigibili" (IV/1);
- sulla base di tali conclusioni del SMR, lUfficio AI nella sua risposta ha quindi concluso che alla luce di quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all'Ufficio Al del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all'interno dell'annotazione 8 maggio
2024. Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperie i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto attiene all'aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa (IV);
- a tale richiesta ha aderito, tramite il suo patrocinatore, il ricorrente in data 24 maggio 2024, affermando che () a fronte della presa di posizione dellUAI, nulla osta a che si proceda come indicato, ritenuto che la stessa configura desistenza ed apre il diritto al riconoscimento di congrue ripetibili a favore del signor RI 1 che si chiede qui di volergli riconoscere(VI);
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dallamministrazione paiono incompleti, si giustifica ilrinvio degli attiaffinché essa procedanel senso sopra indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito lassicurato potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;
-giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 27 marzo 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUffi-cio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti