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32.2023.96

Ricorso (accolto) contro decisione di rifiuto di rendita. Adesione alla proposta dell’Ufficio AI di retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici

Ticino · 2023-08-17 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022

”.

Nel caso

in esame con decisione 5 marzo 2014, confermata dal TCA il 27 novembre 2014, a RI

1 è stata concessa una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo dal

1. giugno 2012 al 30 giugno 2013 (

cfr. supra consid. 1.1

).

La

presente procedura porta sulla reiezione della nuova domanda di prestazioni

inoltrata dall’assicurato l’11 settembre 2020, in cui egli ha indicato

un’incapacità lavorativa dal “

10/11 2010

”, producendo inoltre dei

referti medici del proprio curante attestanti un’inabilità lavorativa completa

dal mese di gennaio 2019 (cfr. supra consid. 1.2). Pertanto, a prescindere dalla

questione a sapere se si tratti di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29

cpv. 1 LAI (nel qual caso il diritto alle prestazioni sarebbe nato al più

presto sei mesi dopo, ossia il 1. febbraio 2021 [per il calcolo vedasi ad

esempio la STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023 consid. 2.1 in fine]), il diritto

alle prestazioni d’invalidità sarebbe sorto al più tardi l’11 settembre 2021

(cfr. art. 28 LAI). Conseguentemente, sia l’invalidità che l’asserito diritto

alle prestazioni sono insorti entro il 31 dicembre 2021, sebbene la decisione

impugnata sia stata emanata il 17 agosto 2023 (cfr. supra consid. 1.3)

Ne segue

che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre

2021.

2.3.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8

della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta

permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o

psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi

che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di

guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di

cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1

LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni

(art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (

metodo generale del

raffronto dei redditi

; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006,

consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura

dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4.  In

concreto, con il ricorso l’insorgente ha prodotto il certificato medico 9

maggio 2023 del proprio curante dr. med. __________, il quale si limita ad

attestare, senza alcuna specificazione, un’incapacità lavorativa completa dal

1. maggio 2023 al 30 novembre 2023 (cfr. doc. B), e quello 18 settembre 2023

del proprio psichiatra curante dr. med. __________ dal seguente tenore:

"

Certifico che il paziente a margine

[RI 1, ndr] è seguito regolarmente presso il mio studio medico dal 16.01.2023 a

tuttora in seguito alla segnalazione del medico curante Dr. __________ FMH in

Medicina interna.

Egli già da tempo soffre di una sindrome di attacchi di

panico e importanti stati d’ansia, ragion per la quale viene seguito dal

sottoscritto ed è al beneficio di colloqui di sostegno ed una terapia

psicofarmacologica a base di Duloxetina 60 mg e Seresta 15 mg” (doc. C).

L’Ufficio AI

ha sottoposto tale nuova refertazione medica al vaglio del medico SMR il quale,

con annotazione 20 settembre 2023, riferendosi al certificato del dr. med. __________,

ha indicato che “

in considerazione dell’attuale certificazione non è

possibile escludere un peggioramento dello stato psichico con influsso sulla

CL. Indicata una valutazione peritale di decorso a livello psichiatrico

”.

Sulla base di tale valutazione, nella risposta di causa l’amministrazione ha

proposto a questo Tribunale di “

retrocedere gli atti all’Ufficio AI del

Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici

conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione 20

settembre 2023

”.

Ritenuto che

l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione

imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale

diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo

per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di

causa e condivisa dal ricorrente.

In effetti, ricordato come per costante giurisprudenza

il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata – in concreto il 17 agosto 2023 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi

di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione

resa (DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V 4 consid. 1.2), il rapporto del dr. med. __________,

prodotto dall’insorgente in sede ricorsuale, può essere preso in considerazione

poiché quanto descritto dallo psichiatra curante si riferisce anche alla

situazione valetudinaria antecedente all’emissione della decisione contestata. Precisamente,

avendo il dr. med. __________ indicato di seguire regolarmente l’assicurato per

una sindrome da attacchi di panico e importanti stati d’ansia dal 16 gennaio

2023, è ben possibile che al momento dell’emissione della decisione l’eventuale

peggioramento fosse durato tre mesi senza interruzione notevole ai sensi dell’art.

88a cpv. 2 OAI.

2.5.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1f

bis

LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio

2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria

dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f

bis

LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6;

DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di

fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente,

patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio

formulata nel ricorso (cfr. pro multis DTF 124 V 309 consid. 6 e STF

9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2023.96

FS

Lugano

22 novembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 17 agosto 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

Con osservazioni 23 aprile 2023, RI 1 ha avversato il surriferito progetto di decisione contestando le risultanze della perizia pluridisciplinare del __________ (cfr. doc. 142 incarto AI), chiedendo all’amministrazione una rivalutazione della documentazione medica agli atti, prevalendosi inoltre delle lettere ambulatoriali e dei referti radiologici relativi alle consultazioni neurochirurgiche svoltesi il 26 aprile 2023 ed il 24 maggio 2023 presso l’Ospedale __________ (cfr. pagg. 526-529 incarto AI).

Preso atto delle censure dell’assicurato, dopo aver sottoposto la nuova refertazione medica al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che dalla stessa risultasse una situazione clinica invariata (cfr. doc. 151 incarto AI), con decisione 17 agosto 2023 l’amministrazione ha confermato la decisione di diniego del diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. doc. 152 incarto AI).

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

Nel caso in esame con decisione 5 marzo 2014, confermata dal TCA il 27 novembre 2014, a RI 1 è stata concessa una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo dal

1. giugno 2012 al 30 giugno 2013 (cfr. supra consid. 1.1).

La presente procedura porta sulla reiezione della nuova domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato l’11 settembre 2020, in cui egli ha indicato un’incapacità lavorativa dal “10/11 2010”, producendo inoltre dei referti medici del proprio curante attestanti un’inabilità lavorativa completa dal mese di gennaio 2019 (cfr. supra consid. 1.2). Pertanto, a prescindere dalla questione a sapere se si tratti di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (nel qual caso il diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto sei mesi dopo, ossia il 1. febbraio 2021 [per il calcolo vedasi ad esempio la STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023 consid. 2.1 in fine]), il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbe sorto al più tardi l’11 settembre 2021 (cfr. art. 28 LAI). Conseguentemente, sia l’invalidità che l’asserito diritto alle prestazioni sono insorti entro il 31 dicembre 2021, sebbene la decisione impugnata sia stata emanata il 17 agosto 2023 (cfr. supra consid. 1.3)

Ne segue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

L’Ufficio AI ha sottoposto tale nuova refertazione medica al vaglio del medico SMR il quale, con annotazione 20 settembre 2023, riferendosi al certificato del dr. med. __________, ha indicato che “in considerazione dell’attuale certificazione non è possibile escludere un peggioramento dello stato psichico con influsso sulla CL. Indicata una valutazione peritale di decorso a livello psichiatrico”. Sulla base di tale valutazione, nella risposta di causa l’amministrazione ha proposto a questo Tribunale di “retrocedere gli atti all’Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione 20 settembre 2023”.

Ritenuto che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente.

2.5.Secondo l'art. 69 cpv. 1fbisLAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbisLPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti