Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 mesi del 2008 corrispondenti a CHF 101'698.86 (CHF 84'564.86 + CHF 11'509.- + CHF 5'625.-). Considerando questo reddito conseguito in 8 mesi di lavoro su un periodo di 12 mesi, si ha un reddito di CHF 152'548.29 (CHF 101'698.86 / 8 x 12). Questo dato valido per il 2008 deve essere attualizzato. Non solo. Nel 2008 il punto da "tarmed" per gli ergoterapisti era di CHF 1.10. Un'ora di terapia equivaleva a CHF 105.60. Considerando i ricavi da ergoterapia di CHF 121'924.70 e da materiale terapeutico (ortesi) di CHF 7'231.30 si hanno fatturazioni da ergoterapista di complessivi CHF 129'156.-. Questo corrisponde a 1'223 ore (CHF 129'156.-/ CHF 105.60). Nel periodo in esame 1.1.2008-12.9.2008 si hanno 255 giorni, ossia il 70% di un anno. Ritenuto che un anno ha 220 giorni lavorativi, ne consegue che i giorni lavorativi nel periodo possono essere ammessi in ordine di 154 (220 x 70/100). L'introito per giorno lavorativo è quindi stato di CHF 838.- (CHF 129'156.- / 154), corrispondente a 7.935 ore di ergoterapia al giorno. Va da sé che essendo l'attività solo all'inizio le ore giornaliere avrebbero potuto potenzialmente aumentare. Su un anno nel 2008 il potenziale di ricavi per l'attività quale ergoterapista di 184'360.- (CHF 838.- x CHF 220 giorni). Dedotti costi fissi in ordine di ca. 45'000.-, si ha un reddito lordo di almeno CHF 140'000.-nel 2008. Senza problemi di salute, oggi la signora RI 1 potrebbe lavorare a tempo pieno, dopo 10 anni di attività, almeno in ordine di 8h di ergoterapia per giorno lavorativo. Considerando 220 giorni lavorativi l'anno (anche di più visto che un indipendente lavora più ore e più giorni rispetto ad un dipendente), si avrebbe un fatturato di almeno CHF 185'000.-, con un reddito lordo di almeno CHF 142'000.-, giacché i costi fissi rimangono sostanzialmente invarianti anche nel caso in cui si lavori a tempo parziale.” (cfr. doc. I, pag. 21-23). Per quanto invece riguarda il reddito da invalida, l’avv. RA 1 ha, in particolare precisato quanto segue: " (…) In effetti, il reddito da invalida della signora RI 1, diversamente da quanto sostenuto dall' UAI, ha sempre conosciuto fluttuazioni importanti. Peraltro, anche negli anni recenti, vi sono state fluttuazioni ed importanti differenze anche rispetto a quanto riconosciuto a livello fiscale. Si consideri poi, in aggiunta a quanto precede, come i redditi qui determinati siano stati condizionati in maniera sensibile dal fatto che la signora RI 1 ha dato fondo negli anni ad uno sforzo inesigibile e ad attività non consone al suo stato di salute. Ne discende che i redditi da invalida sono eccessivi a fronte dell'eccessiva attività svolta. (…) si potrebbe (…) applicare quale reddito da invalida, affinché lo stesso possa essere considerato conforme all'esigibilità medico-valetudinaria della signora RI 1, il reddito statistico di un'ergoterapista dipendente al 40%, pari a c.a. CHF 37'000.- annui. (…).” (cfr. doc. I, pag. 20 e 21). 2.9.3. In sede di risposta (cfr. doc. IV), l’amministrazione ha sostanzial-mente ribadito le proprie argomentazioni, per quanto concerne il reddito da valida, puntualizzando per quanto concerne il reddito da invalida, quanto segue: " (…) l'assicurata si limita a contestarne l'importo, senza tuttavia entrare nel dettaglio. Nelle ultime fasi istruttorie si è tentato di approfondire la questione relativa al numero di ore attualmente svolte. Se le risposte non hanno consentito di cifrare con esattezza l'effettivo impegno lavorativo della signora RI 1, quanto meno hanno permesso di stabilire che non dovrebbe lavorare oltre il consentito. In effetti, una capacità lavorativa pari al 40%, corrisponde a poco meno di 17 ore settimanali. L'assicurata ha dichiarato di lavorare dalle 15 alle 25 ore a settimana, specificando che comunque le sedute durano di regola meno di un'ora (45 minuti). Si può quindi concludere che l'attuale carico lavorativo è compatibile con i limiti medicalmente imposti. A tal proposito occorre anche considerare che, in quanto indipendente, la signora RI 1 ha comunque la facoltà di distribuire le ore di lavoro in modo da predisporre i necessari tempi di recupero. Si ritiene quindi che i redditi attualmente incamerati rispecchino l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurata, e possano quindi essere adottati quale base di calcolo.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice). 2.9.4. In sede di replica, l’avv. RA 1 ha sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni, puntualizzando che “ il presunto reddito senza invalidità deve essere calcolato sulla base di un accertamento in loco e se del caso in considerazioni di aziende analoghe ” mentre i redditi da invalida considerati dall’UAI, in quanto frutto di uno sforzo inesigibile da parte della sua assistita, andrebbero proporzionalmente ridotti al grado di capacità lavorativa residua del 40% (cfr. doc. V). 2.10. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene di potere confer-mare il reddito “da valida” di fr. 116'733.- per gli anni 2017-2021 rispettivamente i redditi “da invalida” di fr. 63'731 per il 2017, di fr. 66'915 per il 2018, di fr. 65'815 per il 2019, di fr. 61'890 nel 2020 e di fr. 67'339 nel 2021 indicati dall’amministrazione nella decisione avversata, per i motivi qui di seguito esposti. 2.10.1. Per quanto concerne il reddito “da valida”, il TCA rileva innanzitutto che esso non ha potuto essere determinato prendendo in considerazione i redditi nel 2008 di imprese simili nelle vicinanze. In sede di risposta l’amministrazione ha infatti osservato che “ Allorquando è subentrato l'infortunio l'attività indipendente era stata avviata da poco. La ricerca a suo tempo svolta, atta a reperire i redditi di imprese simili nelle vicinanze, non era purtroppo andata a buon fine, non essendo in pratica stato trovato alcun termine di paragone utile ” (cfr. doc. IV). A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la giurispru-denza del Tribunale federale, nel caso in cui il danno alla salute colpisce un lavoratore indipendente nella fase di avvio della propria attività lucrativa è possibile fare capo al reddito medio di imprese similari oppure applicare i dati statistici. Per un caso in cui sono stati applicati i dati statistici per determinare il reddito “da valido” di un muratore indipendente, che presentava un periodo troppo corto (dal 1° giugno al 28 luglio 2017) per servire da base sufficiente per il calcolo del reddito “da valido”, cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022, consid. 4.2. Per un caso in cui sono stati applicati i dati statistici per determinare il reddito “da valido” di un istruttore di fitness/personal trainer indipendente, che non poteva essere determinato in maniera attendibile, cfr. STF 8C_572/2021 del 19 gennaio 2022, consid. 4.3 e 6.1. Per un caso in cui è stata applicata la “ statistique des résultats comptables des enterprises des artes et métiers ” per determinare il reddito “da valido” di un pittore indipendente, che non poteva essere determinato in maniera attendibile, cfr. STF 8C_2/2023 del 7 settembre 2023, consid. 4.2). Il TCA costata che, nella decisione del 4 giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato, l’amministrazione, in assenza di termine di paragoni utili e conformemente alla citata giurisprudenza, ha applicato i dati statistici, considerando un reddito “da valida” di fr. 83'743.- determinato sulla base della TA1 2010, divisione 86 (attività dei servizi sanitari), livello di qualifica 2 (lavoro indipendente e molto qualificato), settore femminile, aggiornato al 2011 (pag. 354 e 424 incarto AI). Nella decisione del 26 settembre 2019 (pag. 811-817 incarto AI), annullata da questa Corte con la sentenza 32.2019.187 del 13 luglio 2020 (pag. 938-969 incarto AI; cfr. consid. 1.6 della presente sentenza), l’amministrazione ha applicato i dati statistici, considerando un reddito “da valida” di fr. fr. 81'494.15 determinato sulla base della TA1 2016, divisione 86 (sanità e assistenza sociale), livello di qualifica 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico), settore femminile, aggiornato al 2017 rispettivamente di fr. 81'887.30 determinato sulla base della TA1 2016, divisione 86 (sanità e assistenza sociale), livello di qualifica 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico), settore femminile, aggiornato al 2018 (pag. 814 incarto AI). Nella decisione qui avversata, l’amministrazione ha considerato, quale reddito “da valida”, per il periodo 2017-2021, il reddito più alto conseguito concretamente dall’insorgente nell’attività abituale di ergoterapista indipendente e di docente cantonale (risultante dall’estratto del conto individuale) nel 2014 (prima del peggioramento dello stato di salute risalente al giugno 2016), ovvero fr. 116'733.- (doc. B). Al riguardo, nella valutazione del 29 marzo 2023 (doc. 403), la CIP ha formulato le seguenti considerazioni: " (…) Nell'inchiesta indipendenti del 22.04.2013 il reddito senza invalidità era stato definito secondo basi statistiche; si era dunque preso a riferimento la Struttura Svizzera dei salari 2010, TA1, divisione 86, livello di qualifica 2, "donne". Nelle valutazioni successive il reddito era stato attualizzato. Se guardiamo tuttavia al reddito realmente conseguito (vedi Estratto dei conti individuali), vediamo come l'assicurata, prima che lo stato di salute si aggravasse (maggio 2016), abbia lavorato sia come indipendente che come dipendente. In particolare dopo la nascita del figlio (luglio 2013), ovvero negli anni 2014 e 2015, l'assicurata ha guadagnato, sia come indipendente che come dipendente, i seguenti redditi: 2014: fr. 116'733.- lordi 2015: fr. 101'180.- lordi Allo scopo di considerare il dato più vantaggioso per l'assicurata
- generalmente, nel caso di redditi che variano, si procede con una media - prenderemo a riferimento il reddito più alto. Trattandosi però del guadagno in due attività diverse (dipendente e indipendente) e tenuto conto della variabilità del guadagno come indipendente, tale reddito non sarà attualizzato.” Nel complemento del 13 giugno 2023 (doc. 412) la CIP si è ancora così espresso: " (…) Nel caso specifico della signora RI 1 (…) si è tenuto conto non solo del reddito che l'assicurata aveva percepito come ergoterapista indipendente, ma anche di quello di insegnante, ipotizzando che anche in assenza del danno, con un figlio a carico e aumentate esigenze economiche, avrebbe potuto svolgere parallelamente entrambe le attività (…). (…). È evidente che una definizione del reddito deve basarsi su dati oggettivi, non su ipotesi. Qualunque attività indipendente è sottoposta a rischi, che non hanno solo a che vedere con eventuali malattie o infortuni, ma anche con il cambiamento delle condizioni di mercato e altri fattori di difficile previsione. Altrettando non corretto e sostenibile è "proiettare" l'utile di 9 mesi sull'arco di 12, come propone il legale alle pagine 5/6/7 delle osservazioni. Non è sostenibile dal punto di vista contabile e non lo è nella rappresentazione del guadagno di una qualsivoglia attività, dato che ci possono essere variazioni non previsibili a priori. Per definire un reddito reale occorre far riferimento ai dati di un intero anno solare, con dati oggettivi e "pezze giustificative" affidabili, sia per quel che concerne la cifra d'affari, sia per le spese sostenute in un determinato arco di tempo. (…)”. Nella risposta di causa del 4 ottobre 2023 (cfr. doc. IV), l’amministrazione ha invece rilevato quanto segue: " (…) Venendo ora al reddito ipotetico senza danno alla salute. Allorquando è subentrato l'infortunio l'attività indipendente era stata avviata da poco. La ricerca a suo tempo svolta, atta a reperire i redditi di imprese simili nelle vicinanze, non era purtroppo andata a buon fine, non essendo in pratica stato trovato alcun termine di paragone utile. Restava quindi il ricorso alle statistiche federali le quali, come già si è avuto modo di rilevare nell'ambito della precedente pendenza, pur riferendosi a dipendenti, possono fornire una buona base di partenza. Per l'anno 2021 il reddito di riferimento si aggirava attorno agli 89'000.- franchi (tabella TA1, posizione 86, donne). Nella presente fattispecie occorre tuttavia tener conto anche del fatto che la signora RI 1, ad un certo punto della sua carriera, ha affiancato all'attività indipendente anche un mandato di docenza a tempo parziale, che si reputa avrebbe mantenuto in assenza di danno alla salute in quanto garanzia di introiti regolari. Gli anni in cui l'assicurata ha svoltò parallelamente le due attività sono quelli in cui ha registrato le entrate maggiori, e sono quindi quelli sui quali ci si è focalizzati. Da notare che, contrariamente alla pratica usuale, e proprio al fine di favorire la signora RI 1, il reddito da valido non è frutto di una media su più anni. Ci si è infatti basati esclusivamente sul 2014, anno in cui è stato conseguito il reddito più elevato dell'intera carriera. L'assicurata per contro ritiene che senza danno alla salute attualmente (ed esercitando esclusivamente quale indipendente) potrebbe guadagnare una somma pari almeno a 142'000.- franchi annui. È chiaro, ci muoviamo nel campo delle ipotesi. Quella prospettata è la migliore possibile, ma secondo il parere dell'amministrazione non la più verosimile, perché fra l'altro ipotizza lo sviluppo del reddito aziendale partendo dal presupposto che sussista un perfetto equilibrio fra domanda ed offerta. In realtà non vi sono appigli concreti per sostenere che lo studio si sarebbe ampliato, che l'assicurata avrebbe assunto collaboratori e che il suo reddito sarebbe aumentato linearmente. Non è quindi contabilmente corretto proiettare la cifra d'affari conseguita in un anno al costante rialzo, perché si farebbe astrazione non solo della realtà economica dell'azienda, ma anche di quella del mercato. Si rilevi a tal proposito che nell'ambito dell'inchiesta del 10 dicembre 2018 era stata la stessa assicurata a dichiarare che la disponibilità al lavoro quale ergoterapista superava la domanda: "parimenti all'impegno d'insegnante, ha dato la massima disponibilità anche al lavoro di ergoterapista indipendente; purtroppo, ha aggiunto durante il colloquio, il lavoro effettivo è stato sempre inferiore a ciò che avrebbe desiderato e per il quale sarebbe stata disponibile (64%), attestando un numero di ore inferiore o uguale al 50% di un normale tempo lavorativo" (rapporto d'inchiesta indipendenti 18.12.2018, doc. n. 235 inc. Al). In altri termini, quand'anche l'assicurata fosse stata in grado di lavorare in misura maggiore, la situazione congiunturale non lo avrebbe permesso. Si ritiene quindi che il reddito da valida così come stabilito dall'amministrazione rispecchi al meglio l'ipotetico guadagno che la signora RI 1 sarebbe riuscita ad incamerare in assenza di danno alla salute. Questo Tribunale prende atto che, nella decisione avversata, l’amministrazione si è scostata dai dati statistici e ha considerato un reddito di fr. 116'733.-, conseguito dall’assicurata nel 2014 e risultante dall’estratto del conto individuale, esercitando sia l’attività di ergoterapista indipendente sia quella di docente dipendente, senza attualizzarlo e senza fare la media con il reddito di fr. 101'180 conseguito nel 2015. A questo proposito il TCA rileva che, nella RAMI 2005 U 554 p. 315ss., l’Alta Corte ha stabilito che nell’esaminare quale sarebbe stata la presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante l’invalidità per trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione ipotetica che avrebbe avuto luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo l’infortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2). Tronando al caso di specie non può quindi essere ignorato che RI 1, nel 2014, grazie alle sue qualità e all’esperienza maturata, svolgendo l’attività indipendente di ergoterapista e dipendente di docente cantonale, ha raggiunto concretamente un avanzamento professionale. Non può quindi essere ignorato che RI 1, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, è nei fatti riuscita a migliorare la propria posizione professionale (e, quindi, retributiva). Pertanto, al caso sub judice va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554, successivamente più volte confermata (con STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2), secondo la quale, trattandosi di determinare il reddito da valido, è consentito tener conto degli sviluppi prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può essere svolta anche dopo l’infortunio (come è il caso nella presente fattispecie). In tali condizioni occorre concludere che, qualora non fosse accaduto l’infortunio del 2008, è plausibile che RI 1 avrebbe migliorato la propria posizione professionale, conseguendo un reddito perlomeno pari a quello che ella ha realizzato negli anni 2014 e 2015 quale ergoterapista indipendente e docente cantonale dipendente, ovvero fr. 116'733 rispettivamente fr. 101'180. Per un caso in cui è stata presa la media dei due anni per determinare il reddito “da valido” di un macellaio indipendente cfr. STF 9C_622/2020 del 17 novembre 2020, consid. 3.1. Alla luce di quanto appena esposto, l’operato dell’UAI che ha optato per prendere in considerazione (quale ipotesi maggior-mente favorevole all’assicurata), invece dei dati statistici, il reddito più elevato dell'intera carriera lavorativa dell’insorgente, ovvero fr. 116'733.-, che è stato conseguito nel 2014, e quindi prima del peggioramento del danno alla salute nel 2016, senza fare una media con il reddito di fr. 101'180 conseguito nel 2015 e senza attualizzarlo, merita di essere tutelato. Per un caso in cui questa Corte ha tenuto conto, nella determinazione del reddito “da valido”, dell’avanzamento professionale concretamente raggiunto da un assicurato: cfr. STCA 35.2014.12 del 3 novembre 2014, consid. 2.15. 2.10.2. Per quanto concerne i redditi “ da invalida ”, il TCA rileva innanzitutto che il compito dell’amministrazione è stato reso maggiormente difficoltoso dal fatto che l’insorgente, per il tramite del suo avvocato, si è rifiutata di partecipare ad un colloquio personale con l’ispettrice dell’UAI (doc. 396 e 397 incarto AI). Ciò anche se la ricorrente ha comunque risposto per iscritto, sempre per il tramite del suo legale, alle domande poste dalla citata ispettrice (doc. 398 e 401 incarto AI). In particolare, per quanto qui di maggiore interesse, l’insorgente ha dichiarato di lavorare in media dalle 15 alle 25 ore a settimana, in sedute che di regola non superano i 45 minuti (“ rari casi 1 ore o 30 minuti ”: cfr. doc. 401). Stante quanto precede - ricordato pure che la ricorrente è tenuta a collaborare in modo efficiente agli accertamenti che vengono disposti dall’amministrazione - il TCA ritiene che l’operato dell’UAI - che ha considerato, nella decisione avversata, che “ l’attuale livello d’impiego medio, seppur al limite, rispetti il grado medico teorico stabilito ”, visto che “ la signora RI 1 ha in effetti dichiarato di lavorare mediamente 20 ore settimanali, in sedute che di regola non superano i 45 minuti ” (cfr. doc. 418 e doc. B) - merita di essere tutelato. Inoltre, il TCA condivide le considerazioni espresse dalla CIP, nel complemento del 13 giugno 2023 (doc. 412), secondo la quale: " (…) Anche nella definizione del reddito con invalidità si è tenuto conto sia dei dati reali, ovvero del reddito realmente conseguito dall'assicurata negli ultimi tre esercizi, che della valutazione peritale e SMR. Diversamente da quanto suggerito dal legale, nel caso della signora RI 1 non si vedono sensibili "fluttuazioni"; si vede invece come dal 2019 al 2021 l'assicurata abbia una perdita che passa dal 44% nel 2019 al 42% nel 2021, e la variazione è dunque contenuta. In una attività indipendente possono esserci "fluttuazioni", almeno in linea teorica, dato che il reddito di un indipendente è intrinsecamente soggetto a rischi, tuttavia non è questa la fattispecie (…)”. Giova qui infine ricordare che il CIP, rappresenta, ai sensi della giurisprudenza federale, la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; cfr. pure la STCA 32.2019.56 dell’11 marzo 2020, consid. 2.8.1 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati). In quanto risultanti dalla documentazione contabile/fiscale agli atti (in particolare, notifiche di tassazione agli atti relative agli anni 2017-2020, cresciute in giudicato, e al conto economico 2021; cfr. doc. 394), i redditi (lordi) di fr. 63'731 per il 2017, di fr. 66'915 per il 2018, di fr. 65'815 per il 2019, di fr. 61'890 nel 2020 e di fr. 67'339 nel 2021 considerati dall’amministrazione nella decisione avversata, in base a quanto indicato nella propria valutazione dal CIP (doc. 403 e 412), possono essere confermati da questa Corte. Giova qui comunque ricordare, per inciso, che i redditi percepiti dalla ricorrente nel periodo 2013-2016 (allorquando l’assicurata ha esercitato sia l’attività di ergoterapista indipendente sia quella di docente dipendente) erano frutto di uno sfruttamento inesigibile della propria capacità lavorativa residua (cfr. consid. 2.6). Ciò che non si è avverato negli anni successivi (in particolare, nel periodo 2017-2021), allorquando ha esercitato, come appena visto, solamente l’attività di ergoterapista indipendente (abbandonando quella di docente dipendente). Tanto più che, come rettamente rilevato anche dall’amministrazione, l’insorgente - in qualità di indipendente - può (ed è pure tenuta, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute: DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), distribuire le ore di lavoro in modo da predisporre i necessari tempi di recupero. 2.10.3. Concludendo, il reddito “da valida” dell’assicurata viene quindi fissato, per gli anni 2017-2021, in fr. 116'733.-, mentre quelli “da invalida” sono fissati in fr. 63'731 per il 2017, di fr. 66'915 per il 2018, di fr. 65'815 per il 2019, di fr. 61'890 nel 2020 e di fr. 67'339 nel 2021. Giova qui ricordare che il TCA ha considerato i redditi “da valido” e “da invalido” effettivamente conseguiti, ed accertati dall’ispettrice sulla base dei dati contabili/fiscali, anche nella STCA 32.2020.25 del 22 ottobre 2020 riguardante un carrozziere indipendente che, a causa del danno alla salute, risultava ancora abile al 70% nell’attività abituale (ove presentava il minore discapito economico). 2.11. Confrontando ora il reddito “da valida” di fr. 116'733.- con gli appena citati redditi “da invalida”, si ottengono, per gli anni 2017-2021, i seguenti gradi di invalidità (arrotondati secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121):
- 45% {([116'733 – 63’731] x 100 : 116'733)=45.40%} per il 2017;
- 43% {([116'733 – 66’915] x 100 : 116'733)=42.67%} per il 2018;
- 44% {([116'733 – 65’815] x 100 : 116'733)=43.61%} per il 2019;
- 47% {([116'733 – 61’890] x 100 : 116'733)=46.98%} per il 2020;
- 42% {([116'733 – 67’339] x 100 : 116'733)=42.31%} per il 2021. È dunque a giusta ragione che l’UAI ha riconosciuto all’insorgente ¼ di rendita d’invalidità a partire dal 1° giugno 2017 e continua (con versamento a far tempo dal 1° settembre 2017, a fronte di una domanda tardiva: cfr. consid. 2.1.). 2.12. Ritenendo la situazione sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, peraltro nemmeno chieste dalle parti. Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove ; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). L’incarto AI è stato versato con la risposta di causa (doc. IV). 2.13. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2023.94
PC/DC/sc
Lugano
27 novembre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 9 agosto 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
In una sentenza 9C_562/2022 del 12 settembre 2023, il Tribunale federale ha ritenuto applicabile il metodo del confronto percentuale, nel caso di unassicurata (affetta da crisi epilettiche associate a un aumento dei problemi di concentrazione, della stanchezza e delle cefalee, con una capacità lavorativa residua del 60% in qualsiasi attività lavorativa), riconoscendole il diritto ad ¼ di rendita, sulla base delle seguenti considerazioni:
La nostra Massima Istanza è giunta alla medesima conclusione anche nella STF 9C_628/2020, riguardante unassicurata affetta da problemi somatici e psichici, con una capacità lavorativa residua del 60% in qualsiasi attività lavorativa, confermando il diritto ad ¼ di rendita a fronte di un grado di invalidità del 40%.Infine, in una sentenza 9C_419/2020 lAlta Corte ha confermato una sentenza di questa Corte, in cui è stato applicato il metodo del confronto percentuale (Prozentvergleich), nel caso di unassicurata che presentava una capacità lavorativa residua del 70% in qualsiasi attività lavorativa.
A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la giurispru-denza del Tribunale federale, nel caso in cui il danno alla salute colpisce un lavoratore indipendente nella fase di avvio della propria attività lucrativa è possibile fare capo al reddito medio di imprese similari oppure applicare i dati statistici. Per un caso in cui sono stati applicati i dati statistici per determinare il reddito da valido di un muratore indipendente, che presentava un periodo troppo corto (dal 1° giugno al 28 luglio 2017) per servire da base sufficiente per il calcolo del reddito da valido, cfr. STF 8C_39/2022 del 13 ottobre 2022, consid. 4.2. Per un caso in cui sono stati applicati i dati statistici per determinare il reddito da valido di un istruttore di fitness/personal trainer indipendente, che non poteva essere determinato in maniera attendibile, cfr. STF 8C_572/2021 del 19 gennaio 2022, consid. 4.3 e 6.1. Per un caso in cui è stata applicata la statistique des résultats comptables des enterprises des artes et métiers per determinare il reddito da valido di un pittore indipendente, che non poteva essere determinato in maniera attendibile, cfr. STF 8C_2/2023 del 7 settembre 2023, consid. 4.2).Il TCA costata che, nella decisione del 4 giugno 2013, cresciuta incontestata in giudicato, lamministrazione, in assenza di termine di paragoni utili e conformemente alla citata giurisprudenza, ha applicato i dati statistici, considerando un reddito da valida di fr. 83'743.- determinato sulla base della TA1 2010, divisione 86 (attività dei servizi sanitari),livello di qualifica 2(lavoro indipendente e molto qualificato), settore femminile, aggiornato al 2011 (pag. 354 e 424 incarto AI).Nella decisione del 26 settembre 2019 (pag. 811-817 incarto AI), annullata da questa Corte con la sentenza 32.2019.187 del 13 luglio 2020 (pag. 938-969 incarto AI; cfr. consid. 1.6 della presente sentenza), lamministrazione ha applicato i dati statistici, considerando un reddito da valida di fr. fr. 81'494.15 determinato sulla base della TA1 2016, divisione 86 (sanità e assistenza sociale),livello di qualifica 3(attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico), settore femminile, aggiornato al 2017 rispettivamente di fr. 81'887.30 determinato sulla base della TA1 2016, divisione 86 (sanità e assistenza sociale),livello di qualifica 3(attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico), settore femminile, aggiornato al 2018 (pag. 814 incarto AI).Nella decisione qui avversata, lamministrazione ha considerato, quale reddito da valida, per il periodo 2017-2021, il reddito più alto conseguito concretamente dallinsorgente nellattività abituale di ergoterapista indipendente e di docente cantonale (risultante dallestratto del conto individuale) nel 2014 (prima del peggioramento dello stato di salute risalente al giugno 2016), ovvero fr. 116'733.- (doc. B).Al riguardo, nella valutazione del 29 marzo 2023 (doc. 403), la CIP ha formulato le seguenti considerazioni:
Nella risposta di causa del 4 ottobre 2023 (cfr. doc. IV), lamministrazione ha invece rilevato quanto segue:
Questo Tribunale prende atto che, nella decisione avversata, lamministrazione si è scostata dai dati statistici e ha considerato un reddito di fr. 116'733.-, conseguito dallassicurata nel 2014 e risultante dallestratto del conto individuale, esercitando sia lattività di ergoterapista indipendente sia quella di docente dipendente, senza attualizzarlo e senza fare la media con il reddito di fr. 101'180 conseguito nel 2015.A questo proposito il TCA rileva che, nella RAMI 2005 U 554 p. 315ss., lAlta Corte ha stabilito che nellesaminare quale sarebbe stata la presumibile evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi su una particolare qualifica professionale conseguita nonostante linvalidità per trarre conclusioni a proposito dellevoluzione ipotetica che avrebbe avuto luogo senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando la precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo linfortunio. Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in un nuovo campo di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche nella sua precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con la STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2).Tronando al caso di specie non può quindi essere ignorato che RI 1, nel 2014, grazie alle sue qualità e allesperienza maturata, svolgendo lattività indipendente di ergoterapista e dipendente di docente cantonale, ha raggiunto concretamente un avanzamento professionale. Non può quindi essere ignorato che RI 1, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, è nei fatti riuscita a migliorare la propria posizione professionale (e, quindi, retributiva).
Pertanto, al casosub judiceva applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554, successivamente più volte confermata (con STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2), secondo la quale, trattandosi di determinare il reddito da valido, è consentito tener conto degli sviluppi prodottisi nella carriera professionale dellassicurato nonostante linvalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può essere svolta anche dopo linfortunio (come è il caso nella presente fattispecie).
In tali condizioni occorre concludere che, qualora non fosse accaduto linfortunio del 2008, è plausibile che RI 1 avrebbe migliorato la propria posizione professionale, conseguendo un reddito perlomeno pari a quello che ella ha realizzato negli anni 2014 e 2015 quale ergoterapista indipendente e docente cantonale dipendente, ovvero fr. 116'733 rispettivamente fr. 101'180. Per un caso in cui è stata presa la media dei due anni per determinare il reddito da valido di un macellaio indipendente cfr. STF 9C_622/2020 del 17 novembre 2020, consid. 3.1.
Alla luce di quanto appena esposto, loperato dellUAI che ha optato per prendere in considerazione (quale ipotesi maggior-mente favorevole allassicurata), invece dei dati statistici, il reddito più elevato dell'intera carriera lavorativa dellinsorgente, ovvero fr. 116'733.-, che è stato conseguito nel 2014, e quindi prima del peggioramento del danno alla salute nel 2016, senza fare una media con il reddito di fr. 101'180 conseguito nel 2015 e senza attualizzarlo, merita di essere tutelato.Per un caso in cui questa Corte ha tenuto conto, nella determinazione del reddito da valido, dellavanzamento professionale concretamente raggiunto da un assicurato: cfr. STCA 35.2014.12 del 3 novembre 2014, consid. 2.15.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti