opencaselaw.ch

32.2023.86

In passato concessa all'assicurata una rendita per tempo limitato. Dopo due decisioni di non entrata nel merito su due nuove domande, quarta richiesta. Decisione di non entrata nel merito. Conferma del TCA, non è stata resa verosimile una modifica della situazione

Ticino · 2024-01-29 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Sospetta sindrome coronarica acuta tipo NSTEMI

E. 2 Ipertensione arteriosa di grado 2-3 in corso di accertamenti DD essenziale DD secondaria (meno probabile) - attuale: crisi ipertensive con screzio troponinico DD NSTEMI - sintomatica per cefalea inabituale e dolore toracico atipico - angio-TC aorta completa (18.10.2022): non segni di dissezione aortica - ecocardiografia-TT (19.10.2022): ventricolo sinistro con funzione sistolica globale e regionale normale, F Estimata 65%. Alterato rilasciamento. Restanti reperti nella norma. Nessun versamento pericardico. Aorta ascendente non dilatata

- Duplex arterie renali (20.10.2022): assenti stenosi significative lungo l'arteria renale destra e sinistra

- danno d'organo: • cardiopatia ipertensiva; assenza di proteinuria

• da prevedere visita oftalmologica

E. 2.10 Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede, quindi tardivamente, l’assicurata ha prodotto, oltre a documentazione già agli atti, un nuovo scritto del 25 agosto 2023 del curante dr. __________ che ha affermato che la paziente era affetta da varie e complesse patologie invalidanti, quali importante sindrome ansioso depressiva, fibromialgia, cefalee, multiple discopatie alla colonna vertebrale “ che rendono difficile la deambulazione e la stazione eretta ” (doc. D). Ha pure prodotto uno scritto del

E. 2.11 In conclusione, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3 Angioma epatico - angio-TC aortica (18.10.2022): formazione tondeggiante, ipervascolare, di circa 2 cm si osserva a livello del IV segmento epatico, probabile espressione di angioma

E. 4 Cefalea con caratteristiche abituali di emicrania senza aura

- RM cerebri (2016): normale esame RM ed angio-RM arterioso endocranico Comorbidità - Sindrome ansioso-depressiva, Discopatie multiple colonna vertebrale, fibromialgia” la dr.ssa __________ del SMR si è così espressa: " La relata di trasferimento dall'Ospedale __________ di __________ al __________ è già stata integralmente presentata dall'A in precedenza ed è presente in archivio informatico al 21.11.2022. Ribadisco quanto già affermato in data 24.11.2022: L'A nelle ultime settimane accedeva diverse volte in Pronto Soccorso (PS) per crisi ipertensive associate dolore toracico forti cefalee. L'A, che all'anamnesi prossima quindi ancora recentemente, paucisintomatica per la nota emicrania, vittima durante un viaggio in __________ ed al suo rientro in Ticino di crisi ipertensive associate dolore toracico forti cefalee. Gli episodi ipertensivi (con picchi fine 240 mm Hg) hanno avuto quale correlato sintomatologico forte dolore cervico-occipitale ... poi irradiato all'emicranio di destra al rachide dorsale con annessa nausea, dolore toracico oppressivo, dispnea sudorazione fredda. Per tale sintomatologia l'A si presentata al PS sia in __________ (07.10.2022 12.10.2022 come si evince dalla valutazione decorso di AD1) che in Ticino (15.10.22-17.10.2022). Stanti le condizioni cliniche riscontrate all'ultimo accesso al PS del 17.1 02022 seguito il ricovero presse il Reparto di Medicina Interna dal 17.10.2022 al 20.10.2022. A gli ECG i Colleghi di Medicina Interna documentano ritmo sinusale regolare senza segni per ischemia acuta in atto, mentre decorsi troponinici mostrano una cinetica in salita. Pertanto in accordo con i colleghi cardiologi, si ipotizza un quadro di sospetta sindrome coronarica acuta tipo NSTEMI per cui si inizia trattamento con Aspirina cardio oltre buon controllo pressorio, nitrati in riserva/liquemina dosaggio profilattico. l Colleghi della Medicina Interna dopo aver escluso emergenze ed urgenze quali problematiche endocraniche acute, attraverso l'esecuzione di una TAC cerebrale, dissezione aortica, tramite angio-TAC aortica danni d'organo (assenza d'ischemia cardiaca in atto, ecocardiografia che mostra un ventricolo sinistre ipertrofico con FÉ conservata 65% in assenza di altre particolarità; assenza di proteinuria, assenza di alterazioni elettrolitiche di. alterazioni funzionalità renale; assenza di ipersurrenalismo, esclusione di feocromocitoma), in presenza di dolore toracico oppressivo oltre bruciore epigastrico, cefalea dolore al rachide accompagnati da rialzo troponinico, dopo consulte con Colleghi cardiologi, decidono per un successivo trasferimento in emodinamica per esecuzione di coronarografia. Durante la successiva degenza presso CCT (20-22.10.2022) viene documentata l'esecuzione di coronarografia. Riassumendo l'A viene sottoposta a coronarografia per sindrome coronarica acuta trattata PTCA e posa di singolo STENT, prontamente, con successo senza alcuna complicazione. Al termine della procedura viene riscontrato regolare mantenimento della funzione cardiaca ed assenza di vizi valvolari cardiaci.” Tale valutazione è completa e approfondita e va condivisa. Tutto ben considerato il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno quindi a ragione concluso che in assenza di fatti nuovi rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici e giustificazione di malattia di lunga durata non era giustificata l’entrata in materia (doc. AI pag. 545). Del resto, nemmeno quanto addotto dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione di non entrata nel merito del 15 maggio 2023 (doc. AI pag. 546) permette diversa conclusione. L’assicurata ha fatto in quella sede pervenire uno scritto del dr. __________ (attestante uno stato di salute precario e preannunciante un ricovero a __________; doc. AI pag. 554), in merito al quale la dr.ssa __________ del SMR ha osservato il 1° giugno 2023: “Nella relazione del curante di base Dr. __________ non esiste una diagnosi ai sensi dell'ICD 10; non viene descritto alcuno status clinico e valetudinario atto a motivare un eventuale peggioramento dello stato di salute presentato attualmente dall'A; nel breve scritto del curante di base Dr. __________ viene attestato un generico stato sia fisico sia psichico precario senza alcuna indicazione circa prognosi, evoluzione nel tempo e certificazione-quantificazione d'incapacità lavorativa attuale; non esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica diversa da quella fino ad ora assunta; non esiste la prescrizione di terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa nemmeno per il mantenimento di un normale trofismo muscolare; non viene attestato alcun blocco funzionale; non esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al PS; esiste solo una generica attestazione da parte del curante di base circa la necessità di ricovero presso __________ per una generica sintomatologia dolorosa che si è aggravata; non esiste alcuna recente visita specialistica ne l'esecuzione di approfondimenti paraclinici e strumentali. In conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti non giustificata l'entrata in materia.” (doc. AI pag. 555) Inoltre, l’assicurata ha pure prodotto il rapporto di dimissione della clinica __________ relativo ad una degenza dal 27 giugno al 6 luglio 2023 per palpitazioni, iperemesi e brachialgie sinistre con diagnosi di cervicalgia, dolore toracico (sospetta origine muscolare) in “ paziente con precedente ischemia miocardica ”, oltre a ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete mellito di nuovo riscontro, con dimissioni della paziente “ in buone condizioni di salute” (doc. AI pag. 569). La dr.ssa __________ si è così espressa l’8 agosto 2023: " (...) Non viene attestata alcuna incapacità lavorativa. Ribadisco nuovamente quanto già affermato in data 24.11.2022 e 11.05.2023: assenza di patologie invalidanti e di malattie di lunga durata. Anche i Colleghi della Clinica di __________, escludono un'ischemia cardiaca in atto sia attraverso ECG che attraverso dosaggi ematici di laboratorio, i mmagini radiologiche con Rx toracico nativo nonché successiva ergometria negativa mentre sospettano un'origine muscolare dei dolori toracici. Anche la terapia antalgica prescritta dai curanti della Clinica di __________ ben si inserisce nel quadro della nota fibromialgia, patita dall'A da anni. Infine i Colleghi della __________ attestano la nota cervicalgia sicuramente già presente e valutata sin dalla valutazione fiduciaria per __________ esperita dalla Dr.ssa __________ (26.01.2018). " (doc. AI pag. 582) A ragione la dr.ssa __________ ha quindi confermato che “ in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti e giustificazione di malattia di lunga durata, non è giustificata l'entrata in materia ” (doc. AI pag. 581). A tale conclusione, tratta sulla base di un’attenta valutazione medica, questo Giudice deve aderire. Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, le nuove certificazioni prodotte dall’assicurata non riportano in effetti alcun fatto medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già precedentemente valutati dal __________ e dai medici del SMR, rispettivamente non rendono verosimile un peggioramento duraturo delle sue condizioni e di conseguenza della sua capacità lavorativa, successivamente alla decisione del 12 luglio 2019, con la quale, sulla base dell’approfondita valutazione peritale, era stata stabilita – in modo vincolante – una ritrovata abilità lavorativa dell’100% in ogni attività successivamente al mese di luglio 2018. Questo Giudice, attentamente vagliato l’insieme degli atti medici, non ha quindi motivo di distanziarsi dall'apprezzamento dei medici SMR. Giova del resto ricordare che per l’art. 59 cpv. 2 bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). Non va del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante, anche se specialista, hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V 161) . In ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STFA I 1102/06 del 31 gennaio 2008 e I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2). I n conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima della resa del querelato provvedimento dell’8 agosto 2023, una notevole modifica nelle condizioni di salute nell’ambito della procedura amministrativa avviata con la nuova domanda di prestazioni del maggio 2023, giustamente l’Ufficio AI non è entrato nel merito della stessa.

E. 6 ottobre 2023 del dr. __________, il quale ha affermato:

"

il presente al fine di certificare il progressivo

peggioramento sintomatologico della paziente summenzionata, sia dal punto di

vista psichico che dal punto di vista fisico. Ella versa in una condizione

depressiva via via sempre più invalidante caratterizzata da ritiro sociale,

mancanza di progettazione e di spinta vitale. La sintomatologia neurovegetativa

diviene cardine della propria esistenza che la porta ad abbandonarsi allo

sconforto e a concentrare le cure solo ed unicamente sui sintomi corporei. Ciò'

è dovuto anche per via della sintomatologia psicotica che la porta a perdere

qualsiasi tipo di critica della patologia mentale di cui soffre.” (doc. VI/1)

Ora,

come dianzi anticipato (consid. 2.4. e 2.5), e come osservato dall’Ufficio AI

nella risposta di causa (IV) e nello scritto del 23 ottobre 2023 (VIII),

secondo

la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in

materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in

considerazione in quanto tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve

rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno far riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.

In

questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti

prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.

3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva

all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva

accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per

rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove

l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle

prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti

medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede

all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una

nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione

deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito

della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano

successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre

prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di

revisione.

Nella

fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurata con il ricorso o nel

corso della presente procedura ricorsuale e, quindi, tardivamente, non può

quindi modificare l’esito della presente vertenza. La stessa, unitamente ad

eventuale altra documentazione medica che sostanzi l’effettivo intervento di un

peggioramento duraturo e tale da influire sulla capacità lavorativa (che in

occasione della decisione del 12 luglio 2019 era stata giudicata del 100% in

ogni attività), potrà se del caso essere prodotta nell’ambito di una futura nuova

domanda di prestazioni che l’assicurata è libera di presentare.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2023.86

FC

Lugano

29 gennaio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione dell’ 8 agosto 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

"() Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). ()" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che“() il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). ()”(STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come affermato nella DTF 137 V 64:

"()

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt.()”.

Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni dalievifino amedio-gravi(DTF 143 V 409), ma anche pertutte le malattie psichiche(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni dalievifino amedio-gravi(cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressionilievifino amedio-gravideve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Considerazioni:

Tale valutazione è completa e approfondita e va condivisa.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti