Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 gennaio 2023 (con il quale ha essenzialmente comunicato era previsto un ennesimo intervento chirurgico alla spalla il 27 gennaio 2023, doc. E) e del 6 marzo 2023, con il quale ha fra l’altro affermato: " (…) Riconfermo la mia censura sull’utilizzo di test psicologici in lingua italiana per una paziente che, per quanto possa riuscire a farsi capire in italiano, ha evidenti difficoltà linguistiche oltre che scolastiche. Le ricordo poi che ultimamente la paziente è stata nuovamente operata dal Dr. __________ presso l’__________ per la terza volta sempre alla spalla SX. Come già le ho scritto nel mese di gennaio ritengo che il Dr. __________ non sia un chirurgo sadico avendo il perito dell'AI, Dr. __________, espresso la raccomandazione di evitare approcci terapeutici ennesimi con l'interessata. Sostanzialmente ritengo che le valutazioni annose effettuate ancora nel 2021 e 2022 sulla paziente non hanno tenuto conto delle critiche che sono stante fatte dal Tribunale federale delle Assicurazioni addirittura introducendo il pensiero che la stessa sia una simulante.” (doc. D) In merito, con annotazione del 31 marzo 2023, il dr. __________ del SMR ha fatto osservare quanto segue: " (...) Conclusioni
1. Alle censure sollevate è stata fornita ampia argomentazione da parte del Dr. Med. __________ il 22.11.2022 nell'ambito del complemento peritale redatto dal SAM di __________ e presente agli atti dal 30.11.2022.
2. Per quanto riguarda i rapporti medici del Dr. Med. __________ non già presenti agli atti, si precisa quanto segue:
a. Il rapporto medico redatto in data 12.01.2023 fa riferimento alla previsione di un intervento chirurgico alla spalla sinistra di cui non abbiamo ulteriori notizie agli atti. Non si è pertanto in grado di valutarne gli eventuali esiti in termini valetudinari.
b. Il rapporto medico redatto in data 06.03.2023 oltre a confermare l'avvenuto intervento alla spalla sinistra, non apporta elementi di novità clinica che consentano una rivalutazione del caso. " (VIII/1) A queste conclusioni questo TCA deve aderire. Per quanto riguarda innanzitutto la circostanza, segnalata dal dr. __________ nella certificazione del 12 gennaio 2023, che l’assicurata si è nel frattempo sottoposta nel gennaio 2023 ad un terzo intervento alla spalla sinistra, a ragione l’amministrazione ha fatto notare che nessun documento è stato prodotto in tal senso (all’infuori del citato scritto del curante, psichiatra e quindi non specialista nella materia), tantomeno un’attestazione di inabilità lavorativa. Non essendo possibile quindi valutarne gli esiti in termini valetudinari, tale circostanza non permette di rivalutare le conclusioni sulla capacità lavorativa, come concluso dal SMR. Quanto alla pretesa cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa per motivi somatici e per psichiatrici invocata dal patrocinatore dell’assicurata, il TCA rileva che la questione è stata affrontata e, risolta, in senso negativo, dagli specialisti incaricati di svolgere l’esame peritale pluridisciplinare, come a ragione ricordato dall’amministrazione nella risposta di causa, laddove ha ricordato che il SAM nella perizia ha, fra l’altro, esposto: " I Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto) Le incapacità lavorative in attività abituale e in attività adatta d'ordine somatico e l'incapacità lavorativa psichiatrica vanno, a nostro avviso, integrate, in quanto entrambe considerano una sindrome del dolore cronico che riduce la resistenza allo stress e rendono l'A. più affaticabile e necessitante di maggiori pause. Riteniamo che la riduzione del rendimento del 60% in attività abituale e del 30% in attività adatta permetta all'A, un tempo di recupero sufficiente sia per le problematiche somatiche, che per quelle psichiche". G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora, in relazione ad un'attività lavorativa svolta al 100% Nell'attività da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto cuoca, l'A. viene giudicata complessivamente abile al lavoro al 40% e questo a partire dall'1.5.2021. La capacità lavorativa del 40% va intesa come rendimento ridotto e integra le percentuali d'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici a partire dall'1.5.2021. (…)”. H Capacità lavorativa in un'attività adeguata, in relazione ad un'attività lavorativa svolta al 100% In attività lavorativa adeguata, rispettosa dei limiti funzionali descritti dal consulente in reumatologia, l'A. può raggiungere una capacità lavorativa complessiva medico-teorica del 70% (che include le incapacità lavorative per motivi psichiatrici del 30% e le incapacità lavorative per motivi reumatologici del 10%) a partire dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto statuito nella precedente perizia SAM del 25.10.2019." (doc. AI pag. pag. 810) I medici interessati hanno quindi considerato che le incapacità lavorative d'ordine somatico e psichiatrico andavano integrate, in quanto entrambe da ricondurre alla presenza di una sindrome del dolore cronico che provocava maggiore affaticabilità e riduceva la resistenza allo stress, rendendo l’assicurata “più affaticabile e necessitante di maggiori pause ” e provocando una riduzione del rendimento. Gli specialisti delle diverse discipline hanno quindi escluso la possibilità di procedere ad un cumulo delle percentuali di inabilità lavorative dovute a ragioni psichiatriche rispettivamente somatiche e hanno concluso che “ la riduzione del rendimento del 60% in attività abituale e del 30% in attività adatta permetta all'A un tempo di recupero sufficiente sia per le problematiche somatiche che per quelle psichiche” . Il TCA non ha motivo per discostarsi da queste motivate considerazioni espresse dagli specialisti coinvolti nell’esame peritale. Va in proposito ricordato che secondo l’Alta Corte per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. DTF 143 V 124, consid. 2.2.4; STF 9C_461/2019 del 22 novembre 2019 = SVR 4-5/2020 IV Nr. 22 pag. 75; STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485; cfr. anche STF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014). In concreto, i periti hanno effettuato una valutazione globale dopo esauriente discussione avvenuta il 22 dicembre 2021 (cfr. perizia del 24 giugno 2022, pag. 80, doc. AI pag. 796 e 811), indicando i motivi per i quali le capacità lavorative andavano integrate e non sommate. Non vi sono pertanto motivi per scostarsi dalle motivate considerazioni espresse dagli specialisti coinvolti nell’esame peritale, tanto più che il patrocinatore dell’assicurata e il dr. __________ si sono limitati a genericamente indicare la possibilità di un cumulo delle diverse inabilità (dal punto di vista somatico e psichico) senza tuttavia motivare tale pretesa. Quanto inoltre alle censure riguardo alle difficoltà con la lingua italiana palesate dall’assicurata, fatto questo che non avrebbe dovuto permettere di somministrarle test psicologici in italiano, va detto che in occasione della perizia del 24 giugno 2022 il dr. __________, nella sua valutazione del 2 giugno 2021, aveva riferito che l’assicurata, pur non essendo di madrelingua italiana, possedeva “ una buona padronanza del mezzo linguistico, con cui si esprime nel corso dell'esame peritale ”. Anche la dr.ssa __________, formulando le “ costatazioni obiettive ” della medesima perizia SAM aveva indicato in merito alla “ comprensione linguistica ” che l’assicurata dimostrava “ buona espressione e comprensione della lingua italiana” (doc. AI pag. 782). Come dianzi anticipato, l’esame eseguito dallo psicologo dr. __________ in occasione della perizia del giugno 2022 aveva permesso di evidenziare “ al SIMS chiari indici che fanno sospettare la presenza nel soggetto di un comportamento simulatorio e di una marcata accentuazione della sintomatologia esperita e questo a causa della evidente presenza delle numerose incongruenze tra ciò che è stato riferito in sede di anamnesi e quanto è stato affermato nel test (…), ”. Lo specialista aveva per contro precisato che non era invece stato possibile somministrare il test MMPI-2-RF “ a causa delle difficoltà di comprensione degli item da parte dell’assicurata ”. Chiamato ad esprimersi sulle obiezioni sollevate dall’assicurata in merito alle difficoltà linguistiche, nella presa di posizione 22 novembre 2022, lo psicologo e psicoterapeuta __________ ha esposto: " (…) Per quanto riguarda le eventuali difficoltà linguistiche occorre specificare che, nonostante vengano preventivamente valutate dai periti medici invianti le capacità di comprensione della lingua italiana, è mia premura esaminare sempre se il livello di comprensione linguistica e/o di abilità di lettura siano adeguati ai test che si andranno a sostenere, accertandone le competenze lessicali attraverso un iniziale colloquio anamnestico e la somministrazione dei primi 10-15 item. In effetti, come nel caso della signora RI 1, i dubbi relativi ad una possibile capacità di comprensione degli item del MMPI-2-RF e, di conseguenza, ad una sua corretta applicabilità, hanno portato alla decisione di non continuarne la somministrazione. Diverso il discorso per il SIMS, un test che non richiede particolari abilità nella lettura e che, come suggerito nel manuale "SIMS
- Structured lnventory of Malingered Symptomatology” dagli autori (Michelle R. Widows e Glenn P. Smith) per essere completato richiede che il soggetto sia in grado di: a) partecipare attivamente alla valutazione, b) leggere e comprendere gli item proposti (l'A. ha chiesto e ottenuto di poterli leggere insieme), c) fornire una risposta, come avvenuto nel caso della signora RI 1. È utile precisare che lo scoring dei test SIMS viene effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma di testing online di Giunti Psychometrics, Giunti Testing, qualunque sia la modalità di somministrazione scelta. Nel caso di somministrazione carta e matita (come avvenuto per la signora RI 1), dopo che il soggetto ha compilato il questionario, l'esaminatore inserisce le risposte attraverso la tastiera del computer sull'apposita griglia informatica del sistema Giunti Testing. Lo "scoring” procede in modo automatico e, oltre a produrre una griglia delle singole scale, il programma produce un punteggio numerico totale che è oggettivo e non lascia in alcun modo adito ad interpretazioni soggettive, da qualunque professionista del settore venga letto. In ogni caso, al termine della somministrazione e dopo aver inserito le risposte nel programma, è mia abitudine confrontarmi con il testando relativamente ad eventuali incongruenze relative alle risposte date al test. Nel caso specifico, il punteggio totale derivato (50), risultava significativamente superiore ai punteggi di cut-off più severi raccomandati dal manuale (= >14-16) e a quelli alternativi individuati da altri autori (= > 16-19, Van Impelen). La successiva analisi delie singole scale metteva in evidenza una incongruenza in quattro scale su cinque (nella scala Ll non è stato possibile misurare i valori a causa dell'eccessivo numero di omissioni). In particolare, colpiva l'elevato punteggio alla Scala P "Psicosi”l (Punteggio=9, cut-off= >1) poiché, come evidenziato dagli autori, "...anche bassi punteggi ottenuti in questa scala, che riflettono sintomi incoerenti, atipici e/o bizzarri, suggeriscono una psicosi simulata; data la rarità con cui tali sintomi si presentano nei pazienti psichiatrici”. È inoltre doveroso ricordare che il SIMS fornisce un indizio per la presenza o meno di una tendenza alI’aggravamento o alla simulazione di disturbi, ma non dà indicazioni circa le motivazioni che hanno portato la persona a riferire sintomi illogici, incoerenti o amplificati, che potrebbero essere di differente origine (ad esempio di tipo intenzionale allo scopo di ottenere benefici, come reazione alla paura che i propri disturbi non vengano riconosciuti, oppure come caratteristica associata ad un possibile quadro psichiatrico).” (doc. AI pag. 1009) Questa presa di posizione, fornita dallo psicologo che ha somministrato l’esame in oggetto, e quindi persona competente nello specifico, appare chiara ed esaustiva ed è del resto stata avvallata senza riserve dl dr. __________ (doc. AI pag. 1011), dal SAM (complemento peritale del 29 novembre 2022, doc. AI pag. 1000) e dal SMR nell’annotazione del 6 dicembre 2022 (doc. AI pag. 1014). La stessa permette di concludere che la somministrazione del test e l’evaluazione dei rispettivi risultati dello stesso appaiono essere stati fatti correttamente e nel rispetto delle relative linee guida. Sia peraltro ancora osservato che dal grande numero di certificazioni mediche agli atti, fondato su altrettanti numerosi consulti medici di varia natura, non emergono particolari difficoltà linguistiche per l’assicurata. Del resto già in occasione della perizia SAM del 25 ottobre 2019, sul punto della “comprensione linguistica ” era stato precisato che “ l’assicurata è di lingua madre turca-curda, ma si esprime piuttosto bene in italiano ” e il dr. __________, perito psichiatrico, non aveva segnalato alcuna difficoltà linguistica precisando anzi che “ pur non essendo di madre lingua italiana l’assicurata possiede una buona padronanza del mezzo linguistico con cui si esprime nel corso dell’esame peritale ” (doc. AI pag. 451 e 519). Circa poi le critiche mosse genericamente alla perizia SAM, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va detto che al SAM, e in particolare ai periti medici reumatologo e psichiatrico, pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottoposti per valutazione. In definitiva, la documentazione prodotta dall’assicurata, sia in fase amministrativa che in questa sede, non ha permesso di anche solo ipotizzare una situazione valetudinaria diversa da quella illustrata dal SAM, osservato peraltro che, ad eccezione dei certificati resi dal curante (cfr. anche lo scritto del 17 aprile 2023 con il quale il dr. __________ si limita ad affermare che “ sostanzialmente ritengo che, come già in passato, non entrino in merito delle osservazioni che abbiamo già posto più volte limitandosi a blindarsi nelle dichiarazioni precedentemente espresse da parte dei periti delle assicurazioni” , doc. F), l’ampia documentazione prodotta non contiene in sostanza attestazioni di inabilità lavorativa. In definitiva, come osservato dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente, si traduce in una critica soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e approfondito esame della situazione. Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4; cfr. sopra al consid. 2.4 e 2.5), le differenti conclusioni dei medici interpellati dalla ricorrente e in particolare del dr. __________ non consentono, alla luce delle coerenti argomentazioni del SAM e del SMR, di scostarsi dalle conclusioni tratte da questi ultimi. Il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali ( DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di vista funzionale diverse da quelli stabiliti dalla perizia e che pertanto essa, fatta eccezione per i menzionati periodi di inabilità lavorativa totale, dal 1° maggio 2021 vada considerata abile in misura del 40% nell’attività abituale quale cuoca e nella misura del 70% in attività adeguate. Questo Tribunale ritiene infine che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata (in concreto: l’8 febbraio 2023) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti ), senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii ). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia SAM, non occorre ordinare nuovi accertamenti medici. 2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto incontestato), alla valutazione dell’Ufficio AI va data adesione. Stante nel maggio 2021 un’abilità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Conformemente all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi correttamente raffrontato un reddito da valida di fr. 52’021 (pari al reddito statistico aggiornato al 2020 desumibile dai dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e meglio il reddito statisticamente conseguibile nell’abituale professione da lei esercitata da personale femminile, divisione economica 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, considerato come l’assicurata aveva lavorato dal 1988 come cameriera ai piani e in seguito come stiratrice, dal 2002 nel ristorante di proprietà sua e del marito come cuoca e pizzaiola fino a settembre 2009 e da quel momento non ha più ripreso un'attività lavorativa) ad un reddito da invalida di fr. 35'052 ( determinato partendo dai fr. 52’021.48 (fr. 4'260.- mensili, inclusa la tredicesima; STF U 274/98 del 18 febbraio 1999; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) statisticamente conseguibili nel 2020 da personale femminile in attività semplici e ripetitive, che presuppongono qualifiche inferiori e comportano attività semplici e ripetitive nel settore privato svizzero, valore mediano, ritenute esigibili dall’assicurata in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, già riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili, e riducendo tale importo del 10% per tenere conto della necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari ), giungendo ad un grado d'invalidità del 33% (52'021.48
– 35'052.28 x 100 : 52'021.48) che non le dà più diritto a una rendita . Tale calcolo, rimasto come detto incontestato, ha correttamente tenuto conto delle norme applicabili sino al 31 dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss). Sia ancora osservato che tale grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando che è verosimilmente nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor discapito economico, richiamato l’obbligo per l’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF 123 V 233). Anche per quanto riguarda la riduzione del 10% applicata dall’amministrazione al salario da invalida, segnatamente per il fattore “ attività leggere ” (5%) e “ svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari ” (5%) [in base alla giurisprudenza federale per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico (cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute e non può di conseguenza ammettere un a decurtazione maggiore. Non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la valutazione economica. 2.10. In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa – del 30% dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nell’attività abituale (30% in attività adeguate) dal 1° giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50% (rispettivamente 30%) dal 15 marzo 2020, del 100% dal 12 ottobre 2020 e quindi del 60% (rispettivamente 30%) dal 1° maggio 2021 – l’Ufficio AI ha correttamente accolto la domanda di prestazioni, riconoscendo all’assicurata il diritto ad una rendita intera nei periodi dal 1° aprile 2016 (assolta la condizione dell’anno di attesa; cfr. l’art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.2) sino al 31 agosto 2016 (tre mesi dopo il miglioramento constatato dal 1° agosto 2016; cfr. l’art. 88a cpv. 1 OAI), nuovamente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 (sempre tre mesi dopo il miglioramento constatato dal 15 marzo 2020), e infine nuovamente dal 1° ottobre 2020 sino al 31 luglio 2021, ovvero tre mesi dopo il nuovo miglioramento dal 1° maggio 2021. Le prestazioni sono state correttamente (e incontestatamente) versate solo dal 1° dicembre 2018, ossia sei mesi dopo il deposito della richiesta (art. 29 LAI). Per il periodo successivo al 31 luglio 2021, considerato come a fronte di un’abilità lavorativa in attività adeguate del 70% dal maggio 2021 il grado d’invalidità è del 33%, non è più dato il diritto a prestazioni. La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio. 2.12. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dai relativi documenti allegati risulta che sia la ricorrente che il coniuge sono senza attività lucrativa e sono al beneficio di prestazioni dall’assistenza sociale (V). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento. I requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono quindi adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2). Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l’eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174 e 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Listanza tendente alla concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èaccolta. § Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dellavv. RA 1. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2023.33
FC
Lugano
24 luglio 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione dell8 febbraio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.2.Con decisione 8 febbraio 2023, preceduta da un progetto del 2 agosto 2022, esperiti nuovi accertamenti medici (in particolare una nuova perizia pluridisciplinare SAM), lUfficio AI ha accolto la domanda di prestazioni nel senso che ha riconosciuto allassicurata il diritto ad una rendita intera limitatamente ai periodi dal 1° aprile al 31 agosto 2016, dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 e dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021 (prestazioni versate tuttavia solo dal 1° dicembre 2018, ossia sei mesi dopo il deposito della richiesta). Ammessi periodi di inabilità variabili dal 2011 (del 30% dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nellattività abituale e del 30% in attività adeguate dal 1. giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50% (30% in attività adeguate) dal 15 marzo 2020 e del 100% in ogni attività dal 12 ottobre 2020), lamministrazione ha concluso che dal maggio 2021 era intervenuta una stabilizzazione delle condizioni di salute con uninabilità continuativa del 60% nellattività abituale e del 30% in attività adeguate, con un conseguente grado di invalidità del 33%, stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, che non attingeva più il minimo pensionabile e non consentiva quindi più la concessione di una rendita oltre il 31 luglio 2021 (ovvero tre mesi dopo il constatato miglioramento).
1.4. Con risposta del 6 aprile 2023 lUfficio AI, facendo riferimento allallegato rapporto del Servizio medico regionale dellAI (SMR) del 31 marzo 2023, ritenuto come alla perizia SAM e alle valutazioni del SMR debba essere conferito pieno valore probante, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Con osservazioni del 25 aprile 2023 lassicurata, tramite il suo legale, ha confermato le proprie argomentazioni e allegato una nuova certificazione dello psichiatra curante.
Delle relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, ove necessario, nel merito.
consideratoin diritto
In concreto, lassicurata ha presentato la sua (quarta) domanda di prestazioni AI nel giugno 2018. LUfficio AI, eseguiti gli accertamenti predisposti a seguito della sentenza di rinvio del TCA del 23 novembre 2020, ha stabilito inabilità lavorative del 30% dal 2011, del 100% dal 23 febbraio 2016, del 50% nellattività abituale (30% in attività adeguate) dal 1° giugno 2016, del 100% dal 20 gennaio 2020, del 50% (rispettivamente 30%) dal 15 marzo 2020, del 100% dal 12 ottobre 2020 e del 60% (rispettivamente 30%) dal 1° maggio 2021. LUfficio AI ha accolto la domanda di prestazioni, riconoscendo una rendita intera limitatamente ai periodi dal 1° aprile al 31 agosto 2016, dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, dal 1° ottobre 2020 al 31 luglio 2021, ritenuto che in seguito, a fronte di unabilità lavorativa in attività adeguate del 70% da maggio 2021, il grado dinvalidità era del 33% e quindi insufficiente per il versamento di prestazioni.
Siccome, quindi, sia linvalidità sia il diritto alla rendita dinvalidità sono insortiprimadel 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene lUfficio AI abbia emanato la sua decisione l8 febbraio
2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Lart. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado dinvalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, dufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dellart. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dellart. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi ancheSTFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. Lart. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Lart. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già uninvalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
È quindi stata ordinata una perizia pluridisciplinare SAM, allestita il 24 giugno 2022, con la quale, effettuate valutazioni specialistiche di natura internistica, psichiatrica, reumatologica e neurologica, sono state poste diagnosi invalidanti di natura psichiatrica e reumatologica (cfr. in esteso al consid. 2.8.1).
Di fronte a questo Tribunale lassicurata ha contestato le conclusioni sulla capacità lavorativa medico-teorica, soprattutto dal punto di vista psichiatrico, producendo nuovi documenti.
2.8.1. Nella perizia di decorso del 24 giugno 2022, il SAM, fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), internistica (dr.ssa __________) e neurologica (dr. __________), ed effettuati i necessari accertamenti, ha considerato tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e ha precisato le ragioni per le quali dal maggio 2021 e al momento della perizia, a dipendenza delle affezioni reumatologiche e psichiatriche, lassicurata andava complessivamente considerata abile nella misura del 70% in unattività adeguata e del 40% nella sua attività abituale. Tale conclusione va condivisa.
Il SAM ha dapprima ricordato i trascorsi personali e patologici dellassicurata, già attiva professionalmente come cameriera ai piani e stiratrice, e quindi come cuoca e pizzaiola. Essa lamentava già a partire dal 1993 problemi di salute, alla colonna vertebrale, successivamente quindi al ginocchio, ai polsi, alla spalla sinistra, con diagnosi di fibromialgia, oltre a una cisti paraombelicale. Dal 2012 aveva quindi iniziato una presa in carico psichiatrica presso il dr. __________, psichiatra e aveva subito un ricovero nel marzo 2017 presso l'Ospedale di __________. Ha quindi riassunto i contenuti della precedente valutazione SAM del 25 ottobre 2019, in occasione della quale in particolare il dr. __________, psichiatra, aveva posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (F 33.0), una sindrome ansiosa generalizzata (F 41.1), e aveva concluso per una capacità lavorativa del 70% dal 2011. Nel gennaio e ottobre 2020 lassicurata aveva subito due ricoveri con la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado lieve (F 33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4), con conseguente potenziamento della terapia antidepressiva e progressivo beneficio sul tono dell'umore e sulla sintomatologia algica.
Sulla base dei consulti peritali specialistici e la valutazione consensuale, ha posto le seguenti diagnosi invalidanti:
2.8.2. Innanzitutto, per quanto riguarda la valutazioneinternistica, lassicurata è stata peritata dalla dr.ssa __________, la quale, descritte lanamnesi (famigliare, professionale, personale, sociale e patologica), e le costatazioni obiettive sulla base della visita clinica, esami di laboratorio e radiologici, richiamati anche gli esami degli altri periti, ha concluso che per gli aspetti di competenza internistica, non vi sono diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa. Ricordato come anche nel passato non vi erano state inabilità lavorative per motivi internistici, ha quindi concluso che dal profilo internistico lassicurata era da considerare abile in misura piena in ogni attività.
Sul pianopsichiatricolassicurata è stata valutata dal dr. __________, il quale, effettuate due valutazioni cliniche, dopo aver descritto lanamnesi, la giornata tipo, la terapia assunta e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico e gli atti, includenti gli esami psicologici effettuati dallo psicologo __________, nel rapporto al SAM del 2 giugno 2021 ha descritto un esame psichiatrico approfondito, valutato gli esami di laboratorio e quelli psicologici. Per quel che in particolare riguardava gli esami eseguiti dallo psicologo dr. __________, erano emersi al SIMS chiari indici che fanno sospettare la presenza nel soggetto di un comportamento simulatorio e di una marcata accentuazione della sintomatologia esperita e questo a causa della evidente presenza delle numerose incongruenze tra ciò che è stato riferito in sede di anamnesi e quanto è stato affermato nel test, facendo perciò ipotizzare che possa essere stato messo in campo un deliberato tentativo da parte dell'A. di voler amplificare in senso peggiorativo la sintomatologia lamentata. Ha quindi precisato che non era invece stato possibile somministrare il test MMPI-2-RF a causa delle difficoltà di comprensione degli item da parte dellassicurata.
Quali diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa ha posto quelle di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità (ICD-10 F33.0); sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F41.1), mentre che non andava riconosciuta valenza invalidante alla diagnosi disindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4). Ha quindi evidenziato che successivamente alla precedente perizia SAM (del 25 ottobre 2019) lassicurata era stata per la terza volta ricoverata su indicazione dello psichiatra curante allOspedale di __________a causa di un'esacerbazione della nota sindrome depressiva ricorrente, caratterizzata da deflessione del tono dell'umore e dall'insorgenza di una sintomatologia ansiosa pervasiva accompagnata da sentimenti d'inutilità e da disturbi del sonno tipo insonnia iniziale. Tale recidiva depressiva era riconducibile alla difficoltà di accettazione del proprio contesto famigliare (malattie del marito e di un figlio, situazione finanziaria precaria a seguito del fallimento del ristorante del marito) e delle limitazioni fisiche. Tenuto conto del quadro clinico di relativo peggioramento umorale era stata impostata dai medici di __________ una terapia psicofarmacologica antidepressiva a dosaggio leggermente incrementato e tale modifica aveva portato ad un progressivo benefìcio sul tono dell'umore e sulla sintomatologia algica grazie all'effetto di elevazione della soglia di percezione del dolore. Era pure stato possibile ottenere un beneficio del sonno. La terapia durante la degenza aveva quindi portato a un decorso favorevole e significativi miglioramenti della condizione clinica e lassicurata era divenuta maggiormente partecipe alle attività. Tali benefici sono perdurati anche successivamente continuando la somministrazione della stessa terapia. Del resto lassicurata era seguita da anni dal suo psichiatra curante. Durante lesame l'assicurata aveva mostrato una soddisfacente compliance terapeutica. Secondo il perito la prognosi propendeva per un'evoluzione caratterizzata da ricorrenze depressive d'entità clinica variabile, osservato comunque che l'introduzione di uno stabilizzatore dell'umore avrebbe potuto ridurre ii rischio di ricorrenze depressive. Di conseguenza, secondo il dr. __________ lassicurata era da considerare abile al lavoro 8 ore giornaliere con una diminuzione del rendimento del 30% dal settembre 2011, sia nellattività lavorativa svolta (che era sempre stata un'attività adeguata da un punto di vista strettamente psichiatrico) che in altre attività adatte (doc. AI pag. 845).
Per quanto riguarda la valutazioneneurologica, essa è stata affidata al neurologo dr. __________, il quale, nel rapporto al SAM 28 maggio 2021, allestito dopo consultazione clinica, lesame degli atti (comprensivo della sua precedente valutazione eseguita per la perizia SAM del 25 ottobre 2019), lesecuzione di un ulteriore esame elettroneurografico del nervo sensitivo surale sinistro (che è risultato normale e senza indizi per una polineuropatia), ha descritto i dolori lamentati dallassicurata. Ha quindi esposto che lesame clinico non mostrava segni per danni neurogeni maggiori agli arti superiori, per cui non era stato ripetuto l'esame elettroneurografìco alle mani. In sostanza secondo il perito l'esame neurologico era normale, senza deficit oggettivi: vi era tuttavia una difficoltà ad esaminare i test di forza, poiché lassicurata presentava cedimenti antalgici sotto sforzo, pur non essendovi comunque franche paresi. Anche lesame elettroneurografìco agli arti inferiori era risultato normale. Non vi erano quindi state modifiche rilevanti rispetto a quanto già diagnosticato nel giugno 2019. Il perito ha quindi posto le diagnosi, senza conseguenza sulla capacità lavorativa, di lieve sindrome del tunnel carpale a destra, probabile sindrome delle gambe senza riposo, dolori diffusi a tutto il corpo non spiegati da patologia neurologica, stato da intervento di microemiectomia e foraminotomia L5-S1 a sin. (23.2.2016) senza deficit radicolari residui. Tutto ben considerato ha quindi concluso che lassicurata era abile in misura completa in ogni attività.
Anche tale valutazione si avvera completa e ben motivata e del resto non sono state sollevate eccezioni che ne possano mettere in dubbio la coerenza e affidabilità. Né del resto la ricorrente pretende il contrario.
Il perito ha quindi descritto i trascorsi patologici dellassicurata,
Il SAM ha quindi concluso che nell'attività da ultimo svolta di pizzaiola e aiuto cuoca, l'assicurata era complessivamente abile al lavoro al 40% e questo dal 1° maggio 2021, ritenuto che la capacità lavorativa del 40% era intesa come rendimento ridotto e integra le percentuali d'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici dal 2011 e del 60% per motivi reumatologici a partire dall'1.5.2021. Precedentemente vale quanto statuito nella precedente perizia SAM. In unattività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali descritti dal consulente in reumatologia, la capacità lavorativa complessiva era del 70% (includente le incapacità lavorative per motivi psichiatrici del 30% e le incapacità lavorative per motivi reumatologici del 10%), sempre dal maggio 2021, mentre precedentemente valeva quanta statuito nella perizia SAM del 25 ottobre 2019 (doc. AI pag. 809).
Il SAM ha infine esposto quanto segue:
A tali conclusioni, che sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR nel rapporto dell8 luglio 2022 (doc. AI pag. 910), e che sono il frutto di un attento ed approfondito esame del caso, in assenza di certificazioni che possano suggerire in qualche modo una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento, va prestata adesione.
Innanzitutto in fase di osservazioni al progetto di decisione del 2 agosto 2022 lassicurata ha fatto pervenire una serie di nuovi documenti medici (rapporto di unileoconoloscopia del 29 marzo 2022, rapporti del dr. __________ del 22 novembre e 17 dicembre 2021, 30 marzo e 3 e 4 luglio 2022, della dr.ssa __________ del 14 luglio 2022, del dr. __________ del 20 ottobre 2022, del dr. __________ del 2 settembre e 4 novembre 2020 e 24 febbraio e 8 settembre 2021, della dr.ssa __________ del 3 e 8 settembre 2020, del dr. __________ del 22 dicembre 2020, del dr. __________ dell8 marzo, 14 settembre e 19 ottobre 2021 e dell11 febbraio 2022, del dr. __________ del 12 marzo 2021, del dr. __________ del 7 luglio 2021, del dr. __________ dell8 ottobre 2021, lettere duscita dellOspedale __________ dell11 febbraio 2021 e della Clinica di __________ del 29 novembre 2021).
Ha inoltre prodotto un certificato del dr. __________ del 3 ottobre 2022, con il quale lo psichiatra curante ha fatto, tra laltro valere:
In merito, con annotazione del 31 marzo 2023, il dr. __________ del SMR ha fatto osservare quanto segue:
A queste conclusioni questo TCA deve aderire.
Va in proposito ricordato che secondo lAlta Corte per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. DTF 143 V 124, consid. 2.2.4;STF 9C_461/2019 del 22 novembre 2019 = SVR 4-5/2020 IV Nr. 22 pag. 75;STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485; cfr. anche STF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014).
In concreto, i periti hanno effettuato una valutazione globale dopo esauriente discussione avvenuta il 22 dicembre 2021 (cfr. perizia del 24 giugno 2022, pag. 80, doc. AI pag. 796 e 811), indicando i motivi per i quali le capacità lavorative andavano integrate e non sommate.
La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.12. Ai sensi dellart. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi dellart. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso unorganizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Nel caso concreto, dal certificato per lammissione allassistenza giudiziaria e dai relativi documenti allegati risulta che sia laricorrente che il coniuge sono senza attività lucrativa e sono al beneficio di prestazioni dallassistenza sociale (V). Lassicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui lintervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.
Irequisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono quindi adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2).
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato leventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174 e 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Listanza tendente alla concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èaccolta.
§ Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dellavv. RA 1.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni