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32.2023.26

Rendita rifiutata in assenza di invalidità rilevante. Ricorso accolto e retrocessione atti per effettuare accertamenti medici ulteriori. Domanda di assistenza giudiziaria divenuta priva di oggetto

Ticino · 2023-01-30 · Italiano TI
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Incarto n.32.2023.26

FC

Lugano

23 giugno 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 30 gennaio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                         -  per decisione 30 gennaio 2023 l’Ufficio AI – esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, comprendenti anche una perizia pluridisciplinare a cura del __________ del 14 giugno 2022 – ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel mese di luglio 2019 da RI 1, nata nel 1979, ritenendo che successivamente al mese di aprile 2017 andavano riconosciuti diversi periodi di inabilità lavorativa completa in ogni attività durante i ricoveri ospedalieri e di convalescenza, ma che, fatta esclusione di tali periodi, l’abilità era dell’80% in ogni attività con un conseguente grado di invalidità del 20%, insufficiente per l’attribuzione di prestazioni (doc. B);

-   con scritto 1° giugno 2023 la rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione;

-  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

-  il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI nel luglio 2019. Con la decisione contestata la richiesta è stata respinta poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto, successivamente al mese di aprile 2017, diversi periodi di inabilità lavorativa completa in ogni attività durante i ricoveri ospedalieri e di convalescenza (dal 9 al 18 aprile 2017, dal 29 ottobre al 6 novembre 2019, dal 6 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020, dal 24 marzo al 13 aprile 2021, dal 16 al 29 aprile 2021, dal 13 giugno al 2 luglio 2021, dal 9 al 20 agosto 2021, dal 10 al 22 dicembre 2021), ha concluso che, fatta esclusione di tali periodi, l’assicurata era da considerare abile nella misura dell’80% in ogni attività con un conseguente grado di invalidità del 20%, insufficiente per l’attribuzione di prestazioni (doc. B).

Siccome, quindi, sia l’invalidità sia il diritto alle prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sortiprimadel 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 30 gennaio 2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021;

-  secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), SchweizerischesBundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

-nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso il 9 maggio 2023 dal __________, per il quale, dopo aver visionato l’ampia documentazione versata agli atti – comprendente documenti già all’inserto oltre alla nuova valutazione neurologica ambulatoriale del 21 ottobre 2022 della dr.ssa __________ ed il rapporto dell’__________ del 1° novembre 2022 di ricovero per “decadimento delle condizioni generali” (doc. V e W) – era opportuno procedere ad una rivalutazione peritale di decorso in considerazione del tempo trascorso dalla precedente perizia datata 14 giugno 2022 (doc. VI/3). Tale conclusione è stata confermata anche dal SMR, il quale il 15 maggio 2023, vista la possibile modifica dello stato valetudinario successivamente alla perizia __________ del giugno 2022, ha richiesto l’esecuzione di una perizia di decorso (doc. VI/4);

-  sulla base di tali conclusioni del __________ e del SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che “alla luce delle conclusioni espresse, si chiede al lodevole TCA di voler ritornare gli atti all’Ufficio AI per procedere alla perizia di decorso e valutare l’evoluzione dello stato di salute della signora RI 1. A seguito dell’approfondimento svolto verrà emanata una nuova decisione da parte dell’UAI”(doc. IV). A tale richiesta ha sostanzialmente aderito la ricorrente tramite la sua patrocinatrice in data 1° giugno 2023, affermando che “() per una questione di opportunità e sperando così di risparmiare qualche mese, corre l’obbligo diaderirealla proposta effettuata dall’Ufficio AI”(doc VI);

-  inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen mö-glich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

-  nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si giustifica ilrinvio degli attiaffinché essa procedanel senso sopra indicato.In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;

-giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbisLPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-  visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-   vincente in causae patrocinata dall’avv. RA 1, laricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ricorso.

dichiara e pronuncia

1.-  Il ricorso èaccolto.

§   La decisione del 30 gennaio 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.-  Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti