Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc). 2.7. In sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto quali nuove certificazioni il referto del 20 ottobre 2022 dell'__________ (oltre a quello del 31 gennaio 2023 già prodotto), un certificato del 9 aprile 2022 della dr.ssa __________ nonché certificati del 10 gennaio e 3 febbraio 2023 del dr. __________ (doc.DD, FF, GG). Tale documentazione è quindi stata sottoposta al __________, il quale, interpellati i due periti, con complemento peritale del 7 marzo 2023 ha concluso che la documentazione non apportava nuovi elementi oggettivi in grado di modificare le conclusioni diagnostiche della perizia __________ e di conseguenza non erano ipotizzabili modifiche delle risorse fisiche e psichiche dell’assicurata e quindi della sua capacità lavorativa (doc. VII/1). Analoghe conclusioni sono quindi state formulate nuovamente dal __________ con scritto del 24 aprile 2023, in merito a documentazione ulteriormente prodotta, segnatamente un referto del 17 marzo 2023 della dr.ssa __________ (consultorio del piede della clinica __________) e un certificato del curante del 1° marzo 2023 (indicante che la paziente era in sua cura dal 13 gennaio 2017 e che sussisteva un’incapacità lavorativa completa dal 1° al 31 marzo 2023; doc. II). La dr.ssa __________ si è riferita ad una consultazione telefonica avuta con l’assicurata il 14 marzo 2023 e ha posto le diagnosi già note al __________. Per quanto riguardava il piede destro che presentava un dolore cronico, ella ha riferito di aver spiegato all’assicurata che si trattava di una sindrome del dolore neuropatico per la quale, oltre alla terapia neurale, non vi erano opzioni di cura alternative, di conseguenza non si prevedevano ulteriori controlli. Il dr. __________, perito del __________, ha in proposito osservato che “ non riconosco nuovi elementi oggettivi in grado di modificare le mie conclusioni diagnostiche inerenti al mio campo di specialità; si riconfermano dunque anche le conclusioni peritali reumatologiche trasmesse al servizio di accertamento medico il 17 dicembre 2020” (doc. XIV/1). Ora, va senza dubbio prestata adesione alle conclusioni del __________, il quale, dopo attenta e motivata valutazione ad opera dei periti in reumatologia e psichiatria che già avevano peritato l’assicurata in occasione della perizia redatta il 1° aprile 2021, ha concluso che nemmeno queste nuove certificazioni apportavano elementi idonei a modificarne le conclusioni (doc. XVIII/1). Sia peraltro osservato che le certificazioni prodotte dalla ricorrente si esauriscono in parte in attestazioni scarne e immotivate (segnatamente quelle del dr. __________) e per il resto sono riferite a diagnosi e disturbi già noti e ampiamente indagati nell’ambito della perizia del __________ dell’aprile 2021 e dei successivi complementi. Inoltre, ad eccezione di quelle del curante, le stesse non contengono alcuna attestazione di inabilità lavorativa. Quanto al fatto, sottolineato dalla ricorrente, che i dolori le impedirebbero in sostanza di lavorare, va pure osservato che in caso di patologie non completamente oggettivabili, vanno valutati tanti altri fattori. A tal proposito occorre notare che tutti gli specialisti che hanno visitato l’assicurata non hanno comunque valutato la presenza di una sofferenza tale da giustificare un'incapacità lavorativa. Come del resto sottolineato dalla perita psichiatrica del __________, le limitazioni descritte anche dai responsabili del __________ erano anche rappresentate da fattori extra Al, come la base scolastica scarsa e l'inesperienza, ritenuto che già nella perizia psichiatrica era stato sottolineato che si trattava di una persona semplice, con un grado di scolarizzazione bassa, senza una formazione specifica (cfr. complemento peritale del 14 aprile 2022, doc. AI pag. 576). Inoltre il perito dr. __________ ha pure rilevato la discrepanza tra le lamentele e la terapia antidolorifica assunta, la paziente descrivendo un problema di dolori, ma non assumendo nulla per i dolori. Del resto non si può ignorare che nessuna problematica psichiatrica è stata ritenuta invalidante dalla perita psichiatrica e l’assicurata non risulta essere seguita da alcuno psichiatra o quantomeno nessuna certificazione in tal senso è stata prodotta. Dagli accertamenti peritali essa risulta presentare delle problematiche non invalidanti, a conferma anche della presenza di patologie somatiche tutto sommato blande. Circa poi le critiche mosse alla perizia, ricordato che per la giurisprudenza non sono le diagnosi che determinano l'incapacità lavorativa, ma i limiti funzionali che derivano dalle diagnosi andando valutata l'incapacità nella complessità del quadro clinico, va detto che al __________, e in particolare al perito medico reumatologo, pertiene indiscutibilmente la competenza di una corretta valutazione e contestualizzazione degli esiti degli svariati esami effettuati e sottopostigli per valutazione. In definitiva, l’ampia documentazione prodotta dall’assicurata, sia in fase amministrativa che in questa sede, non ha permesso di anche solo ipotizzare una situazione valetudinaria diversa da quella illustrata dal __________, osservato peraltro che, ad eccezione egli scarni certificati (per lo più non motivati e corredati da diagnosi) resi dal curante, l’ampia documentazione prodotta non contiene alcuna attestazione di inabilità lavorativa. Alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata (in concreto: il 17 gennaio 2023) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti ), senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii ). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fatta eseguire dall’amministrazione, la sua richiesta di essere fatta oggetto di un nuovo accertamento medico va disattesa. Occorre peraltro nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nella perizia e sufficientemente pertinenti per rimetterne in causa le conclusioni (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie. Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia bidisciplinare del __________ del 1° aprile 2021 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.4) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e gli svariati successivi complementi nonché gli affidabili pareri del medico SMR ( sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006) e richiamato pure il principio per cui l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma la conseguenza dei danni alla salute sulla capacità lavorativa (STF 9C_49/2012 consid. 6), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi accusati dall’assicurata non siano di entità tale da provocare limitazioni dal punto di vista funzionale diverse da quelli stabiliti dalla perizia e che pertanto essa, fatta eccezione per i periodi di inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 13 gennaio al 12 luglio 2017, dal 5 al 25 giugno 2019 e dal 21 gennaio al 20 aprile 2020, vada considerata abile in misura del 67% nella sua attività abituale quale addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, e nella misura completa in attività adeguate. 2.8. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto sostanzialmente incontestato), alla valutazione dell’Ufficio AI va prestata integrale adesione. Stante al gennaio 2018 (ossia dopo un anno di attesa conformemente all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) un’abilità lavorativa completa in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Conformemente all’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi correttamente raffrontato un reddito da valida di fr. 51'121.68 (pari al reddito statistico desumibile dai dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e meglio il reddito statisticamente conseguibile nell’abituale professione da lei esercitata da personale femminile, divisione economica 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, per il 2018, considerato come l’assicurata era da tempo non attiva professionalmente) ad un reddito da invalida di fr. 46'479.03 ( determinato partendo dai fr. 54'681.21 (fr. 4'371.- mensili, inclusa la tredicesima; STF U 274/98 del 18 febbraio 1999; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) statisticamente conseguibili nel 2018 da personale femminile in attività semplici e ripetitive, che presuppongono qualifiche inferiori e comportano attività semplici e ripetitive nel settore privato svizzero, valore mediano, ritenute esigibili dall’assicurata in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, già riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2018, e riducendo tale importo del 15% per tenere conto della necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari ), giungendo ad un grado d'invalidità del 9% (51'121.68 – 46'479.03 .-- x 100 : 51'121.68 ) che non dà diritto a una rendita . Tale calcolo, rimasto come detto incontestato, ha applicato correttamente le norme applicabili sino al 31 dicembre 2021 (per quanto riguarda le nuove norme valide dal 1. gennaio 2022 in materia di valutazione del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI; cfr. anche la giurisprudenza del TF riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), facendo peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i salari applicati, ai dati salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna, cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF 142 V 178 consid. 2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss). Sia ancora osservato che tale grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando che è verosimilmente nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF 123 V 233). Anche per quanto riguarda la riduzione del 15% applicata dall’amministrazione al salario da invalida, segnatamente per il fattore “ attività leggere ” (10%) e “ svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari ” (5%) [in base alla giurisprudenza federale per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale (del 25% al massimo) sul salario teorico statistico (cfr. fra le tante DTF 126 V 80 consid. 5b/cc)], tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, ma anzi abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute. Infine, con riferimento alla censura ricorsuale riguardante l’età , al momento determinante della resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 138 V 457), l’assicurata, che è nata il 1° febbraio 1974, aveva 49 anni. Ora, il TF nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia. Nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore, ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione AI, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (cfr. anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni). Nella fattispecie, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo Tribunale ritiene, da una parte, che l’assicurata può mettere a frutto la sua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che ha ancora davanti a sé numerosi anni prima del pensionamento; dall’altra che, come detto, ella può svolgere attività semplici e ripetitive che non necessitano di formazione né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3). Del resto, va rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale formazione né un'esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b). Non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione nemmeno per quanto concerne la valutazione economica. 2.9. In simili circostanze, ribaditi i suesposti periodi di inabilità lavorativa dal 13 gennaio al 12 luglio 2017, dal 5 al 25 giugno 2019 e dal 21 gennaio al 20 aprile 2020, considerata dunque la ripresa dell’abilità lavorativa completa in attività adeguate a partire dal 21 aprile 2020, con un conseguente grado di invalidità del 9%, l’assicurata non ha presentato, ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI, un periodo ininterrotto di un anno con almeno il 40% di inabilità lavorativa in media e con un grado di invalidità di almeno il 40% alla scadenza dell’anno di attesa (art. 28 LAI; cfr. anche art. 6 LPGA; cfr. al consid. 2.2), ragione per cui non le può essere riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità. La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto. 2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia postulato l’assistenza giudiziaria gratuita con gratuito patrocinio. 2.11. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dai relativi documenti allegati risulta che la ricorrente, divorziata e senza attività lucrativa, percepisce delle prestazioni dall’assistenza sociale (V). L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento. I requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono quindi adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2). Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l’eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Listanza tendente alla concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èaccolta. § Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dellavv. RA 1. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2023.15
FC
Lugano
3 luglio 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 17 gennaio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.3. Con risposta del 9 marzo 2023 lUfficio AI, facendo riferimento allallegato complemento peritale __________ del 7 marzo 2023 (comprensivo della presa di posizione del perito reumatologo), ritenuto come alla perizia __________ e alle valutazioni del Servizio medico regionale dellAI (SMR) debba essere conferito pieno valore probante, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.4. Con osservazioni del 27 marzo 2023 lassicurata, tramite il suo legale, ha confermato le proprie argomentazioni e allegato nuove certificazioni mediche.
LUfficio AI ha prodotto un nuovo complemento peritale __________ e con osservazioni del 24 aprile 2023 si è riconfermato nelle sue allegazioni e conclusioni, ribadendo la correttezza di quanto concluso sulla base della perizia bidisciplinare del __________.
Delle relative ulteriori osservazioni sollevate dalle parti si dirà, ove necessario, nel merito.
consideratoin diritto
In concreto, lassicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 22 giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito il 13 gennaio 2017 (doc. AI pag. 110). LUfficio AI ha stabilito inabilità lavorative variabili e intercorrenti a far tempo dal gennaio 2017, con una ripresa, a far tempo dal 21 aprile 2020, di unabilità del 67% nella sua ultima attività lavorativa e del 100% in attività adeguate. Considerato come dal confronto dei redditi risultava, al gennaio 2018 (decorso lanno di attesa ex art. 28 LAI), un grado dinvalidità del 9% e, quindi, inferiore al grado minimo del 40%, con la decisione impugnata lamministrazione ha rifiutato il diritto a prestazioni.
Siccome, quindi, sia linvalidità sia il diritto alle prestazioni dinvalidità sarebbero in ogni caso sortiprimadel 1. gennaio 2022, determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene lUfficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 17 gennaio 2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.2. Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Dopo aver proceduto ad unesaustiva valutazione particolare e globale, i periti non hanno evidenziato patologie di natura psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa, ma solo una da lieve a moderata riduzione della flessibilità, ossia della capacità di adottare comportamenti diversi in funzione della situazione, che tuttavia poteva essere superata senza portare ad una riduzione né nell'orario né nel rendimento. Quanto alle altre affezioni reumatologiche, lassicurata doveva osservare delle limitazioni quanto ai pesi da sollevare, luso di attrezzi di precisione pesanti, la posizione nelleffettuare lavori, dovendo poter alternare le posizioni corporee al bisogno. Hanno quindi concluso che a far tempo dal mese di aprile 2020 (per i periodi di inabilità transitoria maggiore, cfr. in esteso al consid. 2.6.1) nella sua ultima attività come ausiliaria addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, vi era una riduzione del rendimento pari ad 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro. In unattività leggera e rispettosa delle citate limitazioni la capacità lavorativa era invece completa (doc. AI pag. 446). Con rapporto 8 aprile 2021 la dr.ssa __________ del SMR ha condiviso tali conclusioni (doc. AI pag. 479).
Esprimendosi su nuova documentazione medica prodotta dallassicurata, il __________, interpellato il dr. __________, con complemento peritale dell11 marzo 2022 ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI pag. 556; cfr. in esteso al consid. 2.6.2). Di conseguenza anche la dr.ssa __________ del SMR con annotazione del 14 marzo 2022 ha confermato pienamente le precedenti conclusioni dell8 aprile 2021 (doc. AI pag. 555).
Dal 5 al 30 luglio 2021 lassicurata si è sottoposta ad un accertamento presso il __________, al termine del quale, nel rapporto del 24 agosto 2021, sono state poste le seguenti conclusioni:
Tale rapporto è stato inviato al __________, il quale, con complemento del 14 aprile 2022, si è confermato nelle sue conclusioni così come ha fatto anche la dr.ssa __________ del SMR il 19 aprile 2022 (doc. AI pag. 569 e 576; cfr. in esteso al consid. 2.6.2).
Con rapporto finale SIP del 6 maggio 2022, il consulente professionale dellAI ha osservato che, posto come in base al rapporto medico SMR lassicurata risultava tuttora abile in misura del 66% in attività abituale, allo stesso tempo, anche dopo la valutazione del periodo di accertamento al __________, lassicurata risulta abile in misura completa in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali espressi in sede medica. Quali attività adeguate potrebbero essere prese in considerazione delle attività in fabbrica tipo attività di assemblaggio, attività d'imballaggio e attività di controllo. Si intendono quindi le attività di tipo semplice e ripetitivo, rispettose dei limiti funzionali dati nella valutazione medico teorica. Ha quindi concluso nel senso che non sussistono i presupposti per la messa in atto di provvedimenti professionali intesi come riqualifica anche se sotto forma di formazioni brevi. Risultano altresì esigibili formazioni ad hoc on the job per introdurla nell'attività sopra indicate (attività in fabbrica). Non vi sono le premesse per l'aiuto al collocamento (doc. AI pag. 579).
Alla luce di questi riscontri, con progetto di decisione del 25 agosto 2022 lamministrazione ha proposto il rifiuto della domanda di prestazioni (doc. AI pag. 595).
Lassicurata ha presentato le sue osservazioni, allegando nuovi documenti che sono stati sottoposti al SAM, il quale, con complementi del 6 ottobre e 28 novembre 2022, acquisita pure una nuova presa di posizione della dr.ssa __________ della Clinica __________, ha concluso che la documentazione non modificava le conclusioni della perizia del 1° aprile 2021 (doc. AI pag. 647 e 664; cfr. in esteso al consid. 2.6.3). Parimenti ha fatto, mediante una dettagliata annotazione del 1/7 dicembre 2022, anche la dr.ssa __________ del SMR (doc. AI pag. 689).
Di conseguenza, mediante decisione 17 gennaio 2023, lUfficio AI ha statuito:
2.6.1. Come anticipato al consid. 2.5, lamministrazione, al fine di chiarire la situazione dellassicurata, portatrice di diverse affezioni, soprattutto di natura ortopedica a seguito di un infortunio nel gennaio 2017, dopo aver valutato la documentazione prodotta e acquisita dallassicuratore infortuni, ha ordinato una valutazione bidisciplinare a cura del __________.
Nella perizia del 1° aprile 2021 i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite indagini cliniche e radiologiche, e hanno precisato le ragioni per le quali al momento della perizia lassicurata andava considerata abile nella misura completa in unattività adeguata e di 2/3 (67%) nella sua attività abituale. Tale conclusione va condivisa.
I periti del __________ hanno dapprima ricordato che successivamente ad una caduta allindietro nel gennaio 2017 lassicurata lamentava dolori alla gamba e alla schiena, che si irradiano fino alla colonna cervicale e si accompagnavano a cefalea. Tale sintomatologia la portava ad avere difficoltà a camminare e a dormire. l disturbi psichici venivano da lei riportati in relazione alla difficoltà ad accettare i dolori e alle limitazioni che essi avevano portato nella sua vita, pur cercando di accettarli.
Hanno quindi descritto dettagliatamente l'anamnesi patologica, ricordato i trascorsi dellassicurata, già attiva come aiuto cucina/addetta alle pulizie, e che era stata dichiarata inabile al lavoro al 100% a partire dal 13 gennaio 2017 a seguito del citato infortunio. Vi era poi stata una breve ripresa lavorativa al 50% fallita con conseguente e nuova incapacità lavorativa al 100% dal giugno 2017, non riprendendo quindi più il lavoro. Aveva quindi inoltrato una domanda d'invalidità il 22 giugno 2017 a seguito della problematica reumatologica intercorsa successivamente all'infortunio sopraccitato, iniziando nel frattempo anche una presa a carico psichiatrica.
La valutazione peritale è stata affidata al reumatologo dr. __________, il quale, nel rapporto al __________ del 17 dicembre 2020, ha dapprima elencato nel dettaglio la documentazione agli atti e la sintomatologia elencata dallassicurata, descritta lanamnesi personale, famigliare, sociale e professionale e ha descritto l'esame reumatologico. Ha quindi posto come diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di discopatie plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1, mentre tra le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha riportato disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale e lombare, con scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, esiti da allungamento del capo mediale gastrocnemio a destra secondo Baumann in sindrome da sovraccarico dell'avampiede destra su brevità dell'aponeurosi del gastrocnemio, obesità e sindrome algica generalizzata aspecifica. Esprimendosi sulla valutazione clinica ha tra laltro osservato che i disturbi dellassicurata, i deficit funzionali riferiti e documentati durante lesame clinico funzionale peritale, non sono in gran parte spiegabili con le alterazioni strutturali finora note. Vi è inoltre una chiara discrepanza fra il fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori riferiti di intensità estrema, invalidanti, sullarco delle 24 ore.
Il __________ ha quindi concluso che nella sua ultima attività come ausiliaria addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, vi era una riduzione del rendimento pari ad 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, mentre che in unattività adatta la capacità era completa. In merito allevoluzione della capacità lavorativa nel tempo, i periti hanno concluso che nell'attività svolta la capacità lavorativa era dello 0% dal 13 gennaio 2017, di 2/3 (rispettivamente del 100% in attività adeguata) dal 13 luglio 2017, dello 0% dal 5 giugno 2019, di 2/3 (rispettivamente del 100%) dal 26 giugno 2019, dello 0% dal 21 gennaio 2020 e, quindi, di 2/3 (rispettivamente del 100%) dal 21 aprile 2020 (doc. AI pag. 446).
In tale ambito occorre peraltro rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sulla non affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465consid. 4.4 pag. 470;125 V 351consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3). Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nellambito dellesame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dellesperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nei considerandi che seguono.
ha esposto nel dettaglio le prese di posizione dei medici interpellati dallassicurata, in particolare della neurologa dr.ssa __________ del 10 novembre 2020 (che aveva diagnosticato un dolore al piede destro di natura multifattoriale) e della TAC addominale realizzata l11 giugno 2021 (che non aveva evidenziato elementi patologici) e degli specialisti della clinica ortopedica universitaria __________ a __________ (i quali, visitata lassicurata il 22 ottobre 2021, poste le diagnosi dilombalgie non specifiche in lieve spondiiartrosi L5/S1 bilaterale, avevano osservato che lassicurata non era a benefìcio di un trattamento analgesico e non avevano documentato deficit neurologici, e nemmeno neurocompressioni centrali o foraminali, ma unicamente la presenza di lievi alterazioni degenerative lombari caudali, concludendo affermando di non avere da offrire opzioni chirurgiche per migliorare i sintomi della paziente). In merito alle certificazioni del dr. __________, ortopedico, del 30 luglio 2020 e 1° luglio 2021, il dr. __________ ha affermato, tra laltro, quanto segue:
Il perito ha rilevato in sostanza lassenza di nuove diagnosi e di elementi patologici rilevanti, concludendo che la documentazione medica non era in grado di modificare la mia valutazione delle risorse fisiche presenti nell'assicurata. Di conseguenza rimane pure valida la mia valutazione della capacità lavorativa espressa in sede peritale" (doc. AI pag. 556).
In merito, con complemento del 14 aprile 2022, corredato dalle prese di posizione dei due periti, il SAM si è nuovamente confermato nelle conclusioni peritali come segue:
Queste conclusioni sono state avallate dalla dr.ssa __________ del SMR il 19 aprile 2022 (doc. AI pag. 576) e anche questo TCA deve aderire.
A prescindere dal fatto che è il medico, e non il consulente professionale, a doversi esprimere sulle diagnosi invalidanti e sulla capacità medico teorica dellassicurato, va detto che la dr.ssa __________, psichiatra, ha con pertinenza sottolineato come le limitazioni descritte fossero anche rappresentate da fattori extra Al come la base scolastica scarsa, l'inesperienza e dal fatto che, come descritto nella perizia psichiatrica, lassicurata fosse una persona semplice, con un grado di scolarizzazione bassa, senza una formazione specifica. Del resto, a ragione la dr.ssa __________, nellambito del successivo complemento del __________ del 6 ottobre 2022 (doc. AI pag. 646), ha pure sottolineato come il rapporto del __________ non conteneva elementi che potessero modificare la diagnosi psichiatrica, né le limitazioni psichiatriche descritte nella perizia __________. Infatti, dallo stesso si evinceva che lassicurata era stata in grado di mantenere concentrazione e attenzione adeguate, era stata puntuale, non aveva fatto assenze e inoltre aveva creato relazioni sufficientemente adeguate interpersonali e svolto i compiti con discreta autonomia e buona pazienza. Tali aspetti erano quindi compatibili con lo status psichiatrico descritto in perizia e con la diagnosi psichiatrica posta (doc. AI pag. 647).
Quanto allaspetto ortopedico, il perito dr. __________ ha rilevato come il periodo di accertamento presso il __________ nel luglio 2021 fosse precedente la visita avvenuta presso il consultorio della clinica ortopedica __________, e che poco prima di tale accertamento professionale lassicurata fosse stata valutata dal dr. __________, chirurgo ortopedico (il quale aveva ritenuto che i sintomi accusati fossero inerenti ad una compressione radicolare, non ulteriormente specificata che però non veniva poi confermata dal consultorio del rachide della clinica __________). Inoltre, secondo il perito emergeva dal documento del centro di accertamento professionale una discrepanza tra le risorse fisiche osservate durante il periodo di osservazione e le risorse profilate e descritte nella perizia per il __________ del 15 dicembre 2020, in assenza di nuovi elementi diagnostici. Ciò era spiegabile con il fatto che i limiti funzionali e di carico descritti nella perizia tenevano conto solo degli handicap strutturalmente spiegabili, mentre che i disturbi accusati dall'assicurata, i deficit funzionali riferiti e documentati durante l'esame clinico funzionale peritale, non erano in gran parte spiegabili con le alterazioni strutturali note fino a quel momento, dovendosi sottolineare nuovamente la presenza di una chiara discrepanza tra il fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori riferiti di intensità estrema, invalidanti, sull'arco delle 24 ore, ritenuto che il modo come si è presentata lassicurata durante il periodo di osservazione presso il centro professionale di __________ è anche e soprattutto il risultato della patologia psichiatrica (doc. AI pag. 569).
A queste conclusioni, tratte dopo accurato esame dai periti che già avevano peritato lassicurata per il __________, questa Corte deve rinviare e aderire senza riserve.
Sia peraltro pure osservato che in ogni modo il consulente professionale dellAI si è espresso con valutazione del 6 maggio 2022, con la quale, tenendo conto di tutti gli atti, incluso il rapporto a conclusione del periodo di accertamento presso il __________ nel luglio 2021, ha concluso che lassicurata, senza dover intraprendere una riformazione specifica, poteva esercitare attività adeguate semplici e ripetitive (come attività in fabbrica tipo di assemblaggio, imballaggio o controllo) con un conseguente discapito economico del 9% (doc. AI pag. 577 e 589; cfr. in esteso al consid. 2.5).
2.6.3 Nemmeno le osservazioni presentate dallassicurata al progetto di decisione del 25 agosto 2022, con le quali ha sostenuto di essere totalmente incapace di esercitare unattività lavorativa a dipendenza di varie affezioni e lincompletezza della perizia del SAM, a causa della mancata valutazione neurologica, permettono di dipartirsi dalle conclusioni peritali.
Lassicurata ha pure allegato nuova documentazione medica, fra i quali rapporti degli specialisti della clinica __________ (del 12 settembre 2022 del dr. __________, del 13 settembre 2022 della dr.ssa __________ e del 26 luglio 2022 dei dr.i __________ e __________; doc. AI pag. 615) e ad una certificazione di inabilità completa del curante dr. __________ (doc. AI pag. 640).
Le osservazioni dellinteressata, con gli allegati, sono stati sottoposti al __________, il quale, con complemento del 6 ottobre 2022, ha esposto come segue per quanto riguarda la sferapsichiatrica:
Inoltre, con una dettagliata annotazione del 1/7 dicembre 2022 (di ben 15 rispettivamente 6 pagine) la dr.ssa __________, dopo aver elencato e commentato esaustivamente la documentazione medica agli atti, ha risposto anche alla censura circa il mancato approfondimento neurologico. Dopo aver ricordato gli esiti della MRI della colonna lombare eseguita il 20 dicembre 2017(che confermava la presenza di una faccettopatia e lesioni artrosiche (quindi patologie squisitamente reumatologico-ortopediche) nel determinismo della sindrome pseudoradicolare), ha esposto, fra laltro, quanto segue:
In merito, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato che i disturbi citati dal curante erano stati già valutati in svariate sedi essendo stati inquadrati nella nota sindrome algica generalizzata aspecifica, indicata nella perizia bidisciplinare dellaprile 2021 quale diagnosi senza valenza invalidante, mentre non venivano poste nuove diagnosi e/o variazioni significative dello stato di salute, rispettivamente valetudinario. Ha pure osservato che anche il curante aveva dichiarato che si trattava di una situazione clinica soggettiva (quindi senza riscontro obiettivo) di difficoltà, riferita dalla paziente stessa circa costanti dolori alla colonna toraco-lombare-arti inferiori, e generalizzati. In merito alla certificazione del dr. __________, la stessa si limitava a ribadire il carattere soggettivo dei disturbi patiti dallassicurata, senza un'esatta distribuzione dermatomerica o riferibile ad un preciso nervo periferico, con i reperti dellENMG dell'agosto 2022 blandi e consoni con l'età dell'assicurata, confermanti lassenza di causa dei disturbi a riconferma della Sindrome algica generalizzata aspecifica. Non ponendo quindi nuove diagnosi e non obiettivando variazioni significative dello stato di salute, rispettivamente valetudinario, le precedenti conclusioni andavano confermate (doc. AI pag. 713).
2.7. In sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto quali nuove certificazioni il referto del 20 ottobre 2022 dell'__________ (oltre a quello del 31 gennaio 2023 già prodotto), un certificato del 9 aprile 2022 della dr.ssa __________ nonché certificati del 10 gennaio e 3 febbraio 2023 del dr. __________ (doc.DD, FF, GG).
Tale documentazione è quindi stata sottoposta al __________, il quale, interpellati i due periti, con complemento peritale del 7 marzo 2023 ha concluso che la documentazione non apportava nuovi elementi oggettivi in grado di modificare le conclusioni diagnostiche della perizia __________ e di conseguenza non erano ipotizzabili modifiche delle risorse fisiche e psichiche dellassicurata e quindi della sua capacità lavorativa (doc. VII/1).
Ora, va senza dubbio prestata adesione alle conclusioni del __________, il quale, dopo attenta e motivata valutazione ad opera dei periti in reumatologia e psichiatria che già avevano peritato lassicurata in occasione della perizia redatta il 1° aprile 2021, ha concluso che nemmeno queste nuove certificazioni apportavano elementi idonei a modificarne le conclusioni (doc. XVIII/1). Sia peraltro osservato che le certificazioni prodotte dalla ricorrente si esauriscono in parte in attestazioni scarne e immotivate (segnatamente quelle del dr. __________) e per il resto sono riferite a diagnosi e disturbi già noti e ampiamente indagati nellambito della perizia del __________ dellaprile 2021 e dei successivi complementi. Inoltre, ad eccezione di quelle del curante, le stesse non contengono alcuna attestazione di inabilità lavorativa.
Occorre peraltro nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nella perizia e sufficientemente pertinenti per rimetterne in causa le conclusioni (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
La decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Ai sensi dellart. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato che adempie per analogia le condizioni di iscrizione al registro ai sensi dellart. 8 cpv. 1 LLCA (cfr. STF 9C_740/2016 del 31 gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso unorganizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Nel caso concreto, dal certificato per lammissione allassistenza giudiziaria e dai relativi documenti allegati risulta che laricorrente, divorziata e senza attività lucrativa, percepisce delle prestazioni dallassistenza sociale (V). Lassicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui lintervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere considerato privo di fondamento.
Irequisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata appaiono quindi adempiuti (cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.3 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1 e 7.2).
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato leventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Inoltre la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Listanza tendente alla concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èaccolta.
§ Di conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dellavv. RA 1.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti