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32.2023.129

Domanda di revisione processuale dichiarata irricevibile poichè presentata nei confronti di una sentenza del TCA fatta oggetto di ricorso al TF, il quale aveva respinto il gravame. Trasmissione degli atti al TF

Ticino · 2023-11-29 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 luglio 2022 consid. 4.3.1.) L’art. 24 Lptca enuncia che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio. A norma dell'art. 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere presentata entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. I termini entro i quali un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA deve essere inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti, regolati dal diritto cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27). 2.3.  Secondo un principio generale – che l’istante sembra non conoscere – la domanda di revisione nel merito di una sentenza dev’essere presentata all’autorità che per ultima ha statuito nel merito della causa (DTF 134 III 45 consid. 2.2, 118 Ia 366 consid. 2 con riferimenti; STF 2C_810/2009 consid. 3.1; Kölz/Häner/Bertschi , Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes , 2013, p. 452 n. 1324; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1990, n. 1416 p. 303). Per quanto concerne in particolare il ricorso in materia di diritto pubblico al TF (in casu inoltrato dal ricorrente contro il giudizio cantonale 9 maggio 2011), occorre evidenziare come lo stesso costituisca un rimedio di diritto ordinario di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), la cui ammissione o respingimento sulla base dei fatti accertati nella decisione impugnata ha quale conseguenza che il giudizio del TF si sostituisce alla pronunzia cantonale. In questo caso, la domanda di revisione deve essere formata davanti al TF la cui sentenza costituisce pertanto la sola decisione passata in giudicato (art. 61 LTF) passibile di revisione per i motivi indicati agli artt. 121 e 123 LTF (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4645 p. 1671; von Werdt, Bundesgerichtsgesetz, 2007, Art. 123 N. 13). Con l’emanazione di una sentenza del Tribunale federale l’oggetto per una domanda di revisione del giudizio dell’istanza inferiore viene cioè a cadere (Bollinger, Basler Kommentar - ATSG, 2020, Art. 61 N. 105). Per contro, la domanda di revisione dev’essere presentata all’autorità precedente nel caso in cui il ricorso in materia di diritto pubblico è dichiarato irricevibile o quando il motivo della domanda di revisione verte su un aspetto che non era più litigioso nella procedura dinanzi al Tribunale federale (STF 2F_2/2009 del 23 settembre 2009, consid. 2.2 e 2.3; STF 2C_810/2009 del 26 maggio 2010, consid. 3.1.2). Nel caso di specie, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 è stato respinto con sentenza 18 giugno 2012 del TF che ha confermato il giudizio 9 maggio 2011 della scrivente Corte, ritenuto che il motivo della presente domanda di revisione non verte su un aspetto che non era più litigioso nella procedura dinanzi al TF. Pertanto, considerato come l’oggetto della revisione sia sempre la questione a sapere se l’istante possa essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità, l’istanza di revisione deve essere presentata al TF. Ne consegue che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per competenza al TF. 2.4. In una STFA K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha ricordato che “(…) l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d, 111 V 406; VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) (…)” . Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente esso deriva, oltre che dal menzionato principio generale, valido anche dopo l’entrata in vigore della LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 15 ad art. 30), anche dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 2 e 48 cpv. 3 LTF) e cantonali (art. 6 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca). 2.5. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). In concreto, considerata la natura e l’esito della vertenza, le spese vanno poste a carico dell’istante (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, Art. 61 N. 250) in ragione di fr. 200.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2023.129

rg/gm

Lugano

29 novembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sull’istanza di revisione del 17 novembre 2023 di

RI 1

in relazione alla sentenza emessa il 9 maggio 2011 da questo Tribunale (inc. 32.2007.173+179) nella causa promossa con ricorsi 21 e 25 maggio 2007 daTERZ 1eTERZ 2

contro

le decisioni emanate il 24 aprile 2007 da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

e consideratoin diritto

Per sentenza 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 l’Alta Corte ha respinto il gravame confermando sia la valutazione medica che economica operata dall’istanza cantonale.

2.2.  Secondo l'art. 61 lett. i LPGA le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L’art. 61 lett. i LPGA impone ai Cantoni soltanto di prevedere, di principio, la possibilità di una revisione in presenza dei due motivi classici, ossia quando sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi oppure nel caso in cui un crimine o un delitto abbia avuto influenza sulla decisione. Per il resto la procedura di revisione è regolata dal diritto cantonale che può anche contemplare altri motivi di revisione rispetto a quelli menzionati all’art. 61 lett. i LPGA (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 4.3.1.)

L’art. 24 Lptca enuncia che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione

a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

A norma dell'art. 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere presentata entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. I termini entro i quali un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 61 lett. i LPGA deve essere inoltrata davanti al Tribunale cantonale sono, in effetti, regolati dal diritto cantonale conformemente all’art. 61, prima frase, LPGA (cfr. STF 8C_709/2020 del 6 settembre 2021 consid. 3.1.2., pubblicata in SVR 2022 UV Nr. 7 pag. 27).

2.3.  Secondo un principio generale – che l’istante sembra non conoscere – la domanda di revisione nel merito di una sentenza dev’essere presentata all’autorità che per ultima ha statuito nel merito della causa (DTF 134 III 45 consid. 2.2, 118 Ia 366 consid. 2 con riferimenti; STF 2C_810/2009 consid. 3.1;Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, p. 452 n. 1324; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1990, n. 1416 p. 303).

Per quanto concerne in particolare il ricorso in materia di diritto pubblico al TF (in casu inoltrato dal ricorrente contro il giudizio cantonale 9 maggio 2011), occorre evidenziare come lo stesso costituisca un rimedio di diritto ordinario di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF), la cui ammissione o respingimento sulla base dei fatti accertati nella decisione impugnata ha quale conseguenza che il giudizio del TF si sostituisce alla pronunzia cantonale. In questo caso, la domanda di revisione deve essere formata davanti al TF la cui sentenza costituisce pertanto la sola decisione passata in giudicato (art. 61 LTF) passibile di revisione per i motivi indicati agli artt.121 e 123 LTF (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4645 p. 1671; von Werdt, Bundesgerichtsgesetz, 2007, Art. 123 N. 13).Con l’emanazione di una sentenza del Tribunale federale l’oggetto per una domanda di revisione del giudizio dell’istanza inferiore viene cioè a cadere (Bollinger, Basler Kommentar - ATSG, 2020, Art. 61 N. 105). Per contro, la domanda di revisione dev’essere presentata all’autorità precedente nel caso in cui il ricorso in materia di diritto pubblico è dichiarato irricevibile o quando il motivo della domanda di revisione verte su un aspetto che non era più litigioso nella procedura dinanzi al Tribunale federale (STF 2F_2/2009 del 23 settembre 2009, consid. 2.2 e 2.3; STF 2C_810/2009 del 26 maggio 2010, consid. 3.1.2).

Nel caso di specie, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da RI 1 è stato respinto con sentenza 18 giugno 2012 del TF che ha confermato il giudizio 9 maggio 2011 della scrivente Corte, ritenuto che il motivo della presente domanda di revisione non verte su un aspetto che non era più litigioso nella procedura dinanzi al TF.

Pertanto, considerato come l’oggetto della revisione sia sempre la questione a sapere se l’istante possa essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità, l’istanza di revisione deve essere presentata al TF.

Ne consegue che l’istanza deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per competenza al TF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti