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32.2023.116

Amministrazione ha rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità come pure di adottare dei provvedimenti professionali. Perizia pluridisciplinare ex art. 44 LPGA. Ricusa perito amministrativo negata. Decisione confermata

Ticino · 2023-09-28 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 avrebbe conseguito oggi (vedasi al momento della decisione contestata) svolgendo l'attività indipendente avviata nel 2015. Risulta difatti dall'estratto conto individuale dell'assicurato che il suo reddito nel 2015 è stato nell'attività indipendente di CHF 71'600.- per il periodo da febbraio a dicembre, di CHF 1'117.-durante il mese di gennaio a titolo di indennità di disoccupazione, e di CHF 3'475.- a titolo di indennità per perdita di guadagno (cfr. estratto conto individuale AVS/AI/IPG). In tutto quindi CHF 76'192.-. Nel 2016 emerge un reddito di CHF 66'400.- + CHF 3'178.-, pari a complessivi CHF 69'578.-Discende che il reddito da valido del signor RI 1 oggi sarebbe senza i problemi alla salute scatenati dall'infortunio del 18.12.2017 di almeno CHF 76'400.- (considerato altresì l'adeguamento al rincaro). Ma anche qualora non si volesse per delirio di ipotesi considerare quanto precede, si consideri nel 2018 il signor RI 1 avrebbe percepito un reddito presso __________ di CHF 65'000.- con eventuale bonus del 10%, ossia complessivi CHF 71'500.-.” (cfr. doc. I, pag. 18). Per quanto concerne il redito “ da invalido ”, l’avv. RA 1 ha postulato quanto segue: " Al reddito da invalido deve essere applicata una riduzione sociale del 15% almeno (aggiuntiva), posto come il signor RI 1 sia obbligato a svolgere solo attività estremamente leggere, comunque con un tempo e una resa parziali (riduzione del 10%), presenti altri svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, quali possibilità di svolgere certe attività la limitazione della capacità di reggere ritmi e carichi produttivi le problematiche legate all'affezioni psichiche che ne riducono le competenze sociali e di contatto interpersonale, fragilità generale che lo rende poco credibile agli occhi di un potenziale datore di lavoro e comunque vulnerabile è soggetto alla disoccupazione. Ciò in aggiunta alla deduzione del 10% di cui alla novella dell'OAl.” (cfr. doc. I, pag. 18 e 19). 2.22.3.  In sede di risposta, l’UAI ha versato agli atti l’“ estratto conto della Cassa __________ del 17 agosto 2022 ” (doc. VI-1), puntualizzando, tra l’altro, quanto segue: " (…) Come emerge dal qui di seguito allegato estratto conto individuale del 17 agosto 2022, il Servizio ispettorato ha preso in considerazione il reddito (auto-dichiarato) all'AVS dall'assicurato pari a CHF 66'400.-. Reddito riferito al 2016 poiché unico anno intero in cui l'assicurato ha lavorato per la sua ditta. Valutazione del tutto condivisibile se si tiene conto dei redditi complessivi acquisiti nel corso degli anni dall'assicurato, del tassato d'ufficio dell'impresa (ormai fallita) per gli anni 2015-2017 (cfr. il pt. 4 dell'inchiesta) nonché dell'assenza di dati statistici salariali relativi all'attività indipendente di commercio di veicoli di seconda mano.” (doc. VI, pag. 2). 2.22.4.  Chiamato ora a pronunciarsi il TCA rileva innanzitutto che - con sentenza 32.2020.42 del 21 dicembre 2020 (pag. 917-969 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato - aveva rilevato, al considerando 2.13, per motivi di economia processuale (e, peraltro, conformemente a quanto aveva richiesto l’avv. RA 1 in quella sede), che: " l’assicurato, al momento dell’infortunio del 18 dicembre 2017 che ne ha determinato l’inabilità lavorativa di lunga durata, era attivo al 100% quale venditore indipendente d’auto d’occasione presso la “__________ m ” di __________ (dal 1° febbraio 2015). In siffatte circostanze, l’assicurato deve essere considerato una persona che esercitava, prima del danno alla salute, un’attività lavorativa indipendente a tempo pieno.” (cfr. STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.13). Correttamente l’amministrazione ha, quindi, acquisito agli atti il “ rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente ” del 15 febbraio 2023 (pag. 1772-1775 incarto AI), dal quale si evince, in particolare, quanto segue: " Reddito senza invalidità: L'attività svolta abitualmente dall'assicurato prima del danno, dopo un periodo in cui è stato in disoccupazione, si è protratta per un tempo limitato, dal 2015 a fine 2017. Per la definizione del reddito senza invalidità non disponiamo di altri dati se non quanto esposto a Cl nel 2016, l'unico anno in cui l'assicurato ha lavorato in misura completa; il reddito tassato in quell'anno ammonta a fr. 66'400.- lordi . In considerazione del fatto si tratta di un'attività indipendente, che a pochi mesi dall'infortunio l'esercizio era già gravato da perdite, tanto che l'assicurato non è riuscito a sostenere nemmeno il pagamento degli oneri sociali, ritengo che tale importo non vada attualizzato.” (pag. 1775 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice). Nella medesima occasione, sub “Osservazioni”, l’incaricata ha puntualizzato quanto segue: " Ho parlato in data 01.02.2023 con il Servizio "contributi individuali": sussiste infatti una differenza significativa tra il reddito assoggettato nel 2017 e indicato a Cl e il reddito imposto fiscalmente in quell'anno. Il Servizio ha riferito che l'assicurato ha chiesto un condono e che il condono è stato accolto; di fatto è l'USSI ad aver proceduto al pagamento dei contributi. In data 15.02.2023 ho sentito nuovamente il Servizio contributi in merito al reddito esposto a CI nel 2016. Il collega ha riferito che il reddito sulla cui base sono stati fissati i contributi è quello di fr. 66'400.-, ma dato che l'assicurato non ha pagato i contributi tale importo è stato ridotto a fr. 10.000.-. ” (pag. 1775 incarto AI; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice). In assenza di termine di paragoni utili come pure di dati statistici salariali relativi all'attività indipendente di commercio di veicoli di seconda mano (cfr. doc. VI, pag. 2), Il TCA condivide la scelta operata dall’incaricata di considerare i redditi da attività iscritti nel conto individuale e più precisamente quello riferito al 2016, in quanto unico anno intero in cui l'assicurato aveva lavorato per la sua ditta. Parimenti dicasi per la scelta di non attualizzare tale importo, visto che pochi mesi dall'infortunio l'esercizio era già gravato da perdite, tanto che l'assicurato non era riuscito a sostenere nemmeno il pagamento degli oneri sociali. Ciò premesso, all’importo di fr. 66'400.- lordi deve essere aggiunto anche quello di fr. 3'178.- lordi, che parimenti risulta dall’estratto del CI per il 2016 (corrisposto dalla __________: cfr. doc. VI-2; cfr. per un caso recente in cui questa Corte ha tenuto conto, per determinare il reddito da valida, di quanto percepito nell’anno di riferimento dall’assicurata sia quale ergoterapista indipendente sia quale docente dipendente cfr. la STCA 32.2023.94 del 27 novembre 2023 consid. 2.10.1). Si giunge così ad un reddito “ da valido ”, sia per il 2018 sia per il 2019, di fr. 69'578.-. Giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA 32.2016.149 del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1; STCA 32.2020.25 del 20 ottobre 2020, consid. 2.12), ciò che non è stato il caso. Infatti, per determinare il reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente potuto ottenere al momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito senza invalidità deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo per cui lo si deduce di principio dall’ultimo salario conseguito dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute (cfr. consid. 2.5). Stante quanto precede, non appare invece giustificato riconoscere un reddito “ da valido ” più elevato di quanto anzi riportato. Tanto più se si considera pure che, nel corso della sua carriera professionale in Svizzera (1998-2016), egli (fatta eccezione per gli anni 2000, 2001 e 2011 in cui ha percepito rispettivamente fr. 62'535.-, fr. 66'733.- e fr. 65'192.-) ha ricevuto degli importi nettamente inferiori (1998: fr. 25'065.-; 1999: fr. 20'741.-; 2002: fr. 23'826.-; 2003: fr. 8'623.-; 2004: fr. 23'551.-; 2005: fr. 44'900.-; 2006: fr. 45'155.-; 2007: fr. 33'691.-; 2008: fr. 36'012.-; 2009: fr.48'874.-; 2010: fr. 52'518.-; 2012: fr. 45'919.-; 2013: fr. 4'667.-; 2014: fr. 7'308.- e 2015: fr. 13'925.-). In esito alle considerazioni che precedono, non può pertanto essere seguito il patrocinatore del ricorrente laddove richiede di innalzare il reddito “da valido” ad “ almeno fr. 76'400.- ” o quantomeno a “ fr. 71'500.- ” (cfr. doc. I, pag. 18 e 19). Il reddito “da valido”, per il 2018 e per il 2019 , è dunque fissato in fr. 69'578.-. 2.22.5.   Per quanto concerne, invece, il reddito “ da invalido ”, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato che il suo assistito presenti una capacità lavorativa residua dell’80% (100% presenza con riduzione di rendimento del 20%) nel 2018 rispettivamente del 90% (100% presenza con riduzione di rendimento del 10% nel 2019) in attività adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.21, è stata confermata dal TCA. L’avv. RA 1 ha contestato pure il mancato riconoscimento di una deduzione sociale “ del 15% almeno (aggiuntiva) ” “ in aggiunta alla deduzione del 10% di cui alla novella dell’OAI ” (cfr. doc. I, pag. 18 e 19 e consid. 2.22.1). A questo proposito il TCA ricorda che, secondo la più recente giurisprudenza federale, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure, tra le tante, la STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3. e la STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 5.1.1 e 5.2.2; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.93). L’Alta Corte ha inoltre già stabilito che in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già considerate l’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3). Questa Corte ricorda anche di avere già confermato al consid. 2.18 e 2.21, che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua dell’80% dal 2018 e del 90% dal 2019 in attività adeguate rispettivamente che egli gode di un ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua. In siffatte condizioni, una decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare giustificata. Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), il TCA ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’UAI non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Per quanto invece concerne il nuovo art.  26bis cpv. 3 OAI (giusta il quale: “ Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni. ”), esso è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e, pertanto, non è applicabile alla presente fattispecie (cfr. consid. 2.2). Il reddito “da invalido” è, quindi, fissato in fr. 54'689.11 (tenuto conto di una capacità lavorativa residua dell’80%) per il 2018 rispettivamente in fr. 61'525.25 (tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 90%) per il 2019 . 2.22.6.  Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 54'689.11, con il relativo reddito da valido di fr. 69'578.-, si ottiene, nel 2018 , un grado di invalidità del 21% ([69'578 - 54'689.11] x 100 : 69’578 = 21.39% arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121). Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 61'525.25, con il relativo reddito da valido di fr. 69'578.-, si ottiene, nel 2019 , un grado di invalidità del 12% ([69'578 - 61'525.25] x 100 : 69’578 = 11.57% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121). Non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40%, a ragione l’amministrazione non ha riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità. La decisione dell’UAI che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata. 2.23.  Per quanto concerne l’aspetto relativo ai provvedimenti professionali, il TCA osserva quanto segue. 2.23.1.  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b). Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI). Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a bis LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), l’assegno per il periodo di introduzione (art. 18b LAI), l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18d LAI). 2.23.2.  In concreto, dalle tavole processuali emerge che nel “ rapporto finale SIP ” del 4 aprile 2023 (pag.1785-1787 incarto AI) la consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP), ha osservato quanto segue: “ Non si ritiene di attivare provvedimenti professionali. Su richiesta scritta dell'assicurato, possiamo attivare l'"aiuto al collocamento" .” (pag. 1787 incarto AI). In questo contesto giova qui ricordare che il CIP, rappresenta, ai sensi della giurisprudenza federale, la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; cfr. pure la STCA 32.2019.56 dell’11 marzo 2020, consid. 2.8.1 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2023.94 del 27 novembre 2023, consid. 2.10.2). Stante quanto precede questo TCA condivide l'operato del CIP. Tanto più che in questa sede non sono stati sollevati argomenti atti ad imporre alla Corte di scostarsene Nella decisione avversata l’UAI ha puntualizzato quanto segue: " Dalla presa di posizione espressa dal Servizio Integrazione Professionale (SIP) si evince che non ci sono i presupposti per l'applicazione di misure reintegrative, per tramite dell'UAI. Previa richiesta scritta, lo scrivente ufficio resta tuttavia a disposizione per valutare un sostegno al collocamento.” (doc. A2, pag. 3). In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata anche per questo aspetto. 2.24.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita ( valutazione anticipata delle prove: cfr. consid. 2.20.3). L'incarto AI completo è stato versato agli atti con la risposta di causa. 2.25.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1 bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200 e fr. 1'000 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2023.116

PC/sc

Lugano

29 aprile 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 28 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

In terzo luogo l’avv. RA 1 rileva che il perito psichiatrico non ha posto alcuna diagnosi psichiatrica e che tale conclusione “ben si sposa con la posizione pregiudiziale della Dr.ssa __________ e si pone senza alcuna spiegazione né motivazione, in chiaro contrasto con l’anamnesi, remota e recente, del signor RI 1” (cfr. doc. I, pag. 12). Egli non avrebbe neppure tenuto conto dei limiti attestati dallo psichiatra curante (limitata capacità di concentrazione e di adeguamento nonché suscettibilità e impulsività; cfr. doc. I, pag. 13).

I periti del __________ avrebbero pure “banalizzato” l’infortunio del 21 dicembre 2017, ritenuto dai medici specialisti curanti (che “hanno avuto in cura l’assicurato nell’arco di diversi anni e che - diversamente dai medici __________- conoscono pertanto il paziente”) quale “punto di rottura”; inoltre la necessità di cure e di presa a carico psichiatrica sarebbe un “ulteriore aspetto a torto non considerato (o considerato erroneamente dai periti __________) senza valida giustificazione” e anche quanto occorso nel 1997 non sarebbe stato debitamente analizzato dal perito psichiatra del __________ (cfr. doc. I, pag. 13 e 14).A ciò aggiungasi che la perizia del __________ del 2019 sanciva un’incapacità lavorativa del 20% (riduzione di rendimento) per motivi psichiatrici, mentre “lanuova perizia - nata sotto condizionamenti inaccettabili - nega ora, inspiegabilmente, ogni inabilità lavorativa in ambito psichiatrico” e le patologie psichiatricheconinfluenza sulla capacità lavorativa poste nella perizia del 2019 (“Sindrome da disadattamento reazione ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.22); Disturbo della personalità misto (ICS-10 F 61.0); Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)” “sono scomparse e vengono negate in sede di perizia __________, oppure laddove rilevate, sono considerate senza influsso sulla capacità lavorativa” (cfr. doc. I, pag. 15).L’avv. RA 1 osserva inoltre che sarebbe stata violata anche la giurisprudenza federale secondo cui in presenza di disturbi psichici (in particolare di disturbi da dolore somatoforme, di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi oppure di disturbi depressivi di grado da leggero a medio), la capacità lavorativa dell’assicurato deve essere valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281. Il patrocinatore sottolinea che:

Per quanto concerne l’aspetto medico, l’avv. RA 1 ha quindi concluso quanto segue:

Da ultimo, per quanto concerne le contestazioni relative all’a-spetto economico, si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. I, pag. 18 e 19).

consideratoin diritto

In tale ambito i medici del __________ hanno sottoposto l'assicurato ad un consulto internistico (dr. med. __________), ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________), ad un consulto reumatologico (dr. med. __________) e ad un consulto neurologico (dr. med. __________).

Quanto alla capacità lavorativa medico - teorica globale, i medici del __________ hanno quindi concluso ritenendo l’assicurato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa (abituale adeguata) dal 18 dicembre 2017 (infortunio) al 5 agosto 2018 e abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20% (dettato unicamente dalla patologia descritta in ambito psichiatrico) in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dal 6 agosto 2018 e continua (pag. 514 e 515 incarto AI).

I periti del __________ hanno anche osservato quanto segue:

Quanto alla capacità lavorativa medico - teorica globale, i medici del __________ hanno quindi concluso ritenendo l’assicurato abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 10% (dettato unicamente dalla patologia descritta in ambito neuro-logico) in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dall’aprile 2019 e continua (pag. 1359-1361 incarto AI).

Questa valutazione è stata anche confermata il 27 ottobre 2022 dal medico SMR (pag. 1603 incarto AI).In seguito sono stati versati agli atti un certificato medico dell’11 novembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna nonché medico di famiglia del ricorrente (attestante un’incapacità lavorativa del 100% dal 18 dicembre 2017 al 30 novembre 2022 per “infortunio”.: pag. 1615 incarto AI), un rapporto del 27 ottobre 2022 della dr.ssa __________ (che aveva visitato il ricorrente in data 13 ottobre 2022 e che aveva deciso di cambiare il farmaco Aimovig, introducendo Vyepti, in quanto il paziente le aveva riferito un peggioramento delle cefalee come pure della stipsi: pag. 1616 incarto AI) e tre rapporti (del 26 settembre, del 17 ottobre e del 7 novembre

2022) del dr. med. __________, caposervizio dell’ambulatorio di terapia del dolore dell’Ospedale __________ di __________, che, in tali occasioni, aveva proceduto ad eseguire delle infiltrazioni a livello dell’articolazione del ginocchio destro (pag. 1617-1622 incarto AI).Agli atti è stato anche versato il certificato medico del 6 febbraio 2023 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia nonché psichiatra curante dell’assicurato, secondo il quale:

Queste valutazioni sono state confermate il 26 giugno 2023 anche dal medico SMR (pag. 1805 incarto AI).In seguito è stato versato agli atti il certificato medico del 31 agosto 2023 dello psichiatra curante, giusta il quale:

Nel complemento peritale del 18 settembre 2023, il dr. med. __________ ha osservato quanto segue:

Questa valutazione è stata confermata il 26 settembre 2023 anche dal medico SMR (pag. 1844 incarto AI).

Nel precitato rapporto del 6 novembre 2023 (doc. B2) della neurologa curante (al medico di famiglia dell’assicurato) risulta attestato quanto segue:

Nel precitato certificato medico del 3 novembre 2023 il medico di famiglia ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 18 dicembre 2017 al 30 novembre 2023 per “infortunio” (doc. B3) mentre in quello del 23 novembre 2023 (doc. B4) il medesimo medico ha attestato quanto segue:

Infine, la RX ginocchio al destro del 21 novembre 2023 ha messo in evidenza una “lieve riduzione d’ampiezza dello spazio articolare femoro-tibiale al comparto interno con lieve sclerosi della spongiosa ossea subcondrale al piatto tibiale mediale. Un poco ridotto lo spazio articolare femoro-rotuleo al versante laterale” (doc. B5).

Nei complementi peritali del 23 dicembre 2023 e del 10 gennaio 2024 il dr. med. __________ e il dr. med. __________ hanno confermato le precedenti valutazioni (doc. XII-2).

Queste valutazioni sono state confermate il 1° febbraio 2024 anche dalla dr.ssa med. __________ (doc. XII-2), che ha pure puntualizzato quanto segue:

In sede di risposta l’UAI ha puntualizzato quanto segue:

Per quanto concerne il redito “da invalido”, l’avv. RA 1 ha postulato quanto segue:

Correttamente l’amministrazione ha, quindi, acquisito agli atti il “rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente” del 15 febbraio 2023 (pag. 1772-1775 incarto AI), dal quale si evince, in particolare, quanto segue:

Nella medesima occasione, sub “Osservazioni”, l’incaricata ha puntualizzato quanto segue:

In assenza di termine di paragoni utili come pure di dati statistici salariali relativi all'attività indipendente di commercio di veicoli di seconda mano (cfr. doc. VI, pag. 2), Il TCA condivide la scelta operata dall’incaricata di considerare i redditi da attività iscritti nel conto individuale e più precisamente quello riferito al 2016, in quanto unico anno intero in cui l'assicurato aveva lavorato per la sua ditta. Parimenti dicasi per la scelta di non attualizzare tale importo, visto che pochi mesi dall'infortunio l'esercizio era già gravato da perdite, tanto che l'assicurato non era riuscito a sostenere nemmeno il pagamento degli oneri sociali. Ciò premesso, all’importo di fr. 66'400.- lordi deve essere aggiunto anche quello di fr. 3'178.- lordi, che parimenti risulta dall’estratto del CI per il 2016 (corrisposto dalla __________: cfr. doc. VI-2; cfr. per un caso recente in cui questa Corte ha tenuto conto, per determinare il reddito da valida, di quanto percepito nell’anno di riferimento dall’assicurata sia quale ergoterapista indipendente sia quale docente dipendente cfr. la STCA 32.2023.94 del 27 novembre 2023 consid. 2.10.1). Si giunge così ad un reddito “da valido”, sia per il 2018 sia per il 2019, di fr. 69'578.-.

Giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA 32.2016.149 del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1; STCA 32.2020.25 del 20 ottobre 2020, consid. 2.12), ciò che non è stato il caso.

Infatti, per determinare il reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente potuto ottenere al momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito senza invalidità deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo per cui lo si deduce di principio dall’ultimo salario conseguito dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute (cfr. consid. 2.5).Stante quanto precede, non appare invece giustificato riconoscere un reddito “da valido” più elevato di quanto anzi riportato. Tanto più se si considera pure che, nel corso della sua carriera professionale in Svizzera (1998-2016), egli (fatta eccezione per gli anni 2000, 2001 e 2011 in cui ha percepito rispettivamente fr. 62'535.-, fr. 66'733.- e fr. 65'192.-) ha ricevuto degli importi nettamente inferiori (1998: fr. 25'065.-; 1999: fr. 20'741.-; 2002: fr. 23'826.-; 2003: fr. 8'623.-; 2004: fr. 23'551.-; 2005: fr. 44'900.-; 2006: fr. 45'155.-; 2007: fr. 33'691.-; 2008: fr. 36'012.-; 2009: fr.48'874.-; 2010: fr. 52'518.-; 2012: fr. 45'919.-; 2013: fr. 4'667.-; 2014: fr. 7'308.- e 2015: fr. 13'925.-).In esito alle considerazioni che precedono, non può pertanto essere seguito il patrocinatore del ricorrente laddove richiede di innalzare il reddito “da valido” ad “almeno fr. 76'400.-” o quantomeno a “fr. 71'500.-” (cfr. doc. I, pag. 18 e 19).Il reddito “da valido”, per il2018e per il2019, è dunque fissato infr. 69'578.-.

In questo contesto giova qui ricordare che il CIP, rappresenta, ai sensi della giurisprudenza federale, la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; cfr. pure la STCA 32.2019.56 dell’11 marzo 2020, consid. 2.8.1 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2023.94 del 27 novembre 2023, consid. 2.10.2).Stante quanto precede questo TCA condivide l'operato del CIP.Tanto più che in questa sede non sono stati sollevati argomenti atti ad imporre alla Corte di scostarsene

Nella decisione avversata l’UAI ha puntualizzato quanto segue:

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata anche per questo aspetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti