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32.2023.110

Rendita concessa solo per tempo limitato. TCA conferma la decisione: accertamenti medici ed economici sono stati fatti correttamente

Ticino · 2023-09-22 · Italiano TI
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Raccomandata

Incarto n.32.2023.110

FC

Lugano

13 maggio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 22 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

L’assicurato è stato nuovamente sottoposto ad un controllo cardiologico, comprensivo di ecocardiografia transtoracica e prova da sforzo, l’8 marzo 2023 presso il Servizio di cardiologia di __________. L’ecocardiografia transtoracica eseguita non ha evidenziato valori patologici con ventricolo normali e funzione cardiaca globale conservata e assenza di anomalie né stenosi o insufficienza. Nel rapporto relativo alla prova da sforzo eseguita l’8 marzo 2023 i cardiologi rilevano che il paziente “nega episodi di dolore toracico tipico/atipico, nega palpitazioni, nega sincope o pre sincope, nega dispnea. Riferisce di un certo grado di affaticabilità nel lavoro abituale (bar) che non gli impedisce di realizzare le normali attività di vita quotidiana e alle volte edemi declivi attribuiti dal paziente su ortostasismo prolungato durante il lavoro”. Concludono quindi per una prova da sforzo “massimale”,“clinicamente negativa e elettricamente negativa”, oltre che “andamento crono-pressorio adeguato in trattamento betabloccante, assenza di aritmie, paziente asintomatico”, e, quindi, ammettendo una ritrovata piena abilità lavorativa nell’attività abituale, affermando:

L’assicuratore malattia __________ ha commissionato una valutazione peritale a cura del dr. __________, psichiatra, il quale, con rapporto 24 ottobre 2022, posta le diagnosi di “disturbo dell’adattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (F43.22) reattiva alla situazione cardiaca e conseguente intervento cardiochirurgico nel febbraio 2022”, ha concluso:

Il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno sottoporre tale certificazione allo psichiatra del SMR dr. __________ (doc. IV/1), il quale, il 31 ottobre 2023, dopo analisi degli atti, ha concluso:

In merito, va osservato che il dr. __________ nella sua valutazione del 24 ottobre 2022 aveva rilevato la presenza di un tono dell'umore lievemente flesso verso il polo depressivo nell’evocare la difficile situazione vissuta dopo la scoperta delle problematiche cardiache, ritenuto tuttavia che non erano presenti “segni depressivi di natura melanconica, non sensi di colpa o di rimorso, non segni di rallentamento psicomotorio o di appiattimento affettivo/emotivo, non tendenze autolesive. Le funzioni cognitive non evidenziano alterazioni nel corso del colloquio, in particolare non si notano deficit clinicamente rilevanti per quanto concerne le facoltà attentive o concentrative. Spinta vitale nel complesso conservata, non maggiori segni di anedonia o di ritiro sociale”. Aveva pure specificato che in base alle risultanze dell’accurato esame clinico persisteva “uno stato prevalentemente ansioso ed uno stato di relativa astenia psicofisica” che aveva giustificato un'inabilità lavorativa parziale fino alla fine del 2022 (in misura dei 30%; doc. AI pag. 250 e consid. 2.8.1).

Tali conclusioni erano del resto state sostanzialmente confermate dal dr. __________, il quale, nell’approfondita valutazione del 28 aprile 2023, aveva precisato innanzitutto che l’assicurato aveva dichiarato di “sentirsi meglio”, pur lamentando ancora residua insicurezza e riduzione della tolleranza allo stress, riferendo anche di “lavorare però 7 giorni su 7”.Aveva quindi osservato, in base all’anamnesi eseguita, che il quadro di sintomatologia ansioso depressiva sviluppatosi successivamente all’infarto del dicembre 2021 era inizialmente compatibile con una F43.22, ma che la stessa si era progressivamente risolta. Confermava quindi “il buon recupero in atto” dal mese di ottobre 2022 già attestato dal dr. __________, ritenuto che nel frattempo l’assicurato non aveva dichiarato esserci stato alcun cambiamento, in particolare nessun peggioramento della sintomatologia psicologica. Il perito aveva quindi confermato che durante la visita non erano stati evidenziati né sintomi ansiosi né tanto meno depressivi, tali da configurare una diagnosi attiva con influenza sulle capacità lavorative. Permaneva “soltanto” “una lieve insicurezza e alcuni timori riguardo la situazione cardiologica, infondati sul piano clinico”. Aveva quindi posto quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di “sindrome mista ansioso depressiva lieve F 41,2”, precisando che “al momento attuale, i lievi segni clinici presenti non sono sufficienti a configurare una diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa in generale”ed esponendo al capitolo“Status psichico, secondo criteri AMDP-System”che l’assicurato non presentava alterazioni dal profilo psicomotorio, con mimica congrua all’umore, stato di coscienza senza evidenti alterazioni, ben orientato nel tempo/spazio, su di sé e rispetto alla situazione attuale, senza alterazioni delle funzioni cognitive o dispercezioni, umore senza alterazioni significative e con lievi quote d'ansia.

Al quesito a sapere se i disturbi “lamentati soggettivamente dall’assicurato potevano essere oggettivati”,il  perito aveva osservato che se da un lato le dichiarazioni dell’assicurato corrispondevano alle sue constatazioni, le stesse tuttavia “divergono nella gravità e nell’enfasi posta rispetto alle limitazioni professionali che i sintomi gli procurerebbero”, ritenuto che egli, “consapevole che il carico lavorativo è strettamente legato al suo ruolo”, era nondimeno impegnato sul lavoro 7 giorni su 7, dal mattino alla sera. Considerata adeguata la terapia farmacologica improntata, aveva confermato le conclusioni del dr. __________ e l’abilità completa, ritenuto altresì come l’attività eseguita fosse da considerare adeguata, con l’osservazione che il fatto di lavorare “7 giorni su 7 e spesso più di 8 ore al giorno è una scelta "strategica/economica dell'A. e nulla ha a che a vedere con gli aspetti assicurati della malattia” (doc. AI pag. 266).

Ne deriva che alle predette conclusioni, espresse da due specialisti in psichiatria, sulla base di un’attenta valutazione clinica e degli atti e che sostanzialmente giungono ad analoghe conclusioni sia in merito al quadro diagnostico sia riguardo alle eventuali ripercussioni sull’abilità lavorativa, questo Tribunale deve aderire, non essendo state fatte valere argomentazioni che permettano in qualche modo di considerarle non corrette o incomplete.

A maggior ragione considerato come le stesse siano state condivise e confermate anche dal dr. __________ del SMR e pure dallo psichiatra del SMR dr. __________.

Quoalla valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – così come di quelli del medico SMR –, sia ricordato che essi, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, laddove appaiono affidabili e concludenti, in caso di lite hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154 segg).

Sia pure nuovamente osservato che sulla base delle predette valutazioni del dr. __________ e del dr. __________, __________, con scritto del 10 maggio 2023, rimasto incontestato, ha comunicato all’assicurato di ritenerlo abile al lavoro in misura completa e di confermare la sospensione delle prestazioni dal 1° febbraio 2023 (doc. AI pag. 272).

Ora, in merito si è espresso come segue il dr. __________ del SMR in data 27 dicembre 2023:

A tale conclusione questo TCA deve aderire e rimandare.

Va pure osservato che le precisazioni della dr.ssa __________ circa le dichiarazioni dell’assicurato riferite alle ore lavorative, il percepimento di aiuti economici, l’esistenza o meno della relazione con la sua compagna (le quali peraltro sono state pure riprese dall’assicurato nel suo ricorso, cfr. I pag. 4) oltre ad apparire scarsamente rilevanti nell’ambito della valutazione della capacità lavorativa, si esauriscono essenzialmente nell’enunciazione di dichiarazioni soggettive dell’assicurato, le quali peraltro si rilevano contraddittorie e tardive rispetto a quanto egli aveva dichiarato di fronte sia al dr. __________ che al dr. __________. Quanto all’allusione del ricorrente a “fatti errati” contenuti nelle perizie fatte allestire da __________ (VIII), in assenza di elementi concreti, questo TCA non ritiene di poter mettere in dubbio la fedefacenza di quanto verbalizzato dai dr. __________ e __________.

Per il resto la psichiatra descrive una situazione obiettiva che non si appalesa sostanzialmente diversa da quella descritta dai dr. __________ e __________ (ad esempio presenza di “una certa quota d'ansia durante il colloquio, umore deflesso, mimica ridotta”, con tuttavia eloquio fluido, assenza di errori formali del pensiero, “tendenza a contenuti pessimistici”, assenza di errori psicosensoriali, atteggiamento relazionale adeguato, “un vissuto di tipo vagamente persecutorio e di autoriferimento) – a fronte peraltro di una descrizione soggettiva maggiormente pessimistica (con il paziente che lamenta una grave astenia, ridotta spinta vitale, perdita di motivazione, irritabilità, impulsività, facile affaticabilità, rimuginio, insonnia da risveglio precoce) – ma che diverge sostanzialmente nelle conclusioni circa la gravità di tali sintomi patologici e, quindi, la diagnosi da porre e le conseguenze sulla capacità lavorativa. Del resto, come affermato dal dr. __________, nemmeno vengono elencati e sostanziati elementi oggettivi che documentino un peggioramento rilevante delle condizioni dell’assicurato intervenuto successivamente al referto del dr. __________ e entro la data della decisione contestata.

Con riferimento alle problematiche cardiologiche, infine, il ricorrente ritiene indicato anche in quest’ambito un accertamento ulteriore, preannunciando la produzione di una nuova e aggiornata valutazione cardiologica che tuttavia non ha fatto pervenire in corso di causa (I p. 9 e doc. A/5). Considerato come le valutazioni agli atti appaiano, come detto (cfr. consid. 2.7), senza dubbio chiare e conclusive, alle conclusioni delle stesse va rinviato senza che occorra ricorrere ad alcun ulteriore accertamento.

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il Presidente                                                Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti