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32.2023.10

Violazione dell'obbligo di informare (collaborare) da parte dell'assicurato, postulante la copertura dei costi per scarpe ortopediche, e consecutiva decisione di non entrata in materia da parte dell'AI. Informazioni fornite con il ricorso

Ticino · 2023-06-28 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-  Il ricorso èaccolto. § La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono retrocessiall'Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi 2.-  Non si prelevano spese di procedura. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           La segretaria giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni
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Incarto n.32.2023.10

rg/sc

Lugano

28 giugno 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 1. febbraio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che

-  nel settembre 2022 RI 1 ha presentato una domanda volta all’assunzione, a carico dell’AI, dei costi per scarpe ortopediche su misura (doc. AI 57-59);

-  dopo aver chiesto all’assicurato, senza successo, alcune informazioni e l’invio di documentazione (doc. AI 65-68), con lettera 17 novembre 2022 l’Ufficio AI, ricordato il tenore degli artt. 43 cpv. 3 LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, l’ha diffidato a produrre la documentazione e fornire le informazioni richieste entro 15 giorni, con la comminatoria che in caso contrario sarebbe stato deciso in applicazione di menzionati disposti di legge (doc. AI 69);

-  non avendo l’assicurato dato seguito alla diffida, per decisione 1. febbraio 2023 (preavvisata il 9 dicembre 2022) l’amministrazione non è entrata in materia sull’assunzione dei costi per scarpe ortopediche (doc. AI 70-71);

-  con il presente ricorso, tramite invio di un certificato del medico curante dr. __________ – attestante il persistere di difficoltà del suo paziente (affetto da Parkinson con manifestazioni depressive e di anedonia) nella gestione delle questioni amministrative (cfr. I) – l’assicurato si aggrava contro la predetta decisione fornendo sia il (già richiesto) nominativo dello specialista ortopedico (di cui ha prodotto pure una prescrizione medica del 7 dicembre 2022, doc. A-4) sia il (già richiesto) suo documento d’identità (doc. A-3);

-  con la risposta di causa l’amministrazione ha in particolare osservato che:

-nel caso concreto, alla luce degli atti all’inserto ed in particolare della suevocata documentazione prodotta (seppure tardivamente) con il gravame e tenuto conto della particolare situazione medica che affligge l’insorgente, nulla si oppone a che la causa – annullata la decisione impugnata – venga retrocessa all’amministrazione perché, entrando in materia sulla richiesta d’assunzione dei costi per scarpe ortopediche presentata il 22 settembre 2022, effettui i necessari accertamenti e si pronunci in seguito,nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, tramitenuova decisione impugnabileai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;

-   stante la particolarità del caso, non si prelevano spese di procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-  Il ricorso èaccolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono retrocessiall'Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi

2.-  Non si prelevano spese di procedura.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           La segretaria

giudice Raffaele Guffi                                   Stefania Cagni