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32.2022.66

Rendita limitata nel tempo. Ricorso dell'assicurato accolto con rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici

Ticino · 2022-08-25 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-  Il ricorso èaccolto. §   La decisione del 25 agosto 2022 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’000 per ripetibili (IVA inclusa). 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretato di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2022.66

rg/sc

Lugano

12 ottobre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 25 agosto 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

1.1  Con decisione 25 agosto 2022 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto all’erogazione di una rendita intera d’invalidità dal 1. luglio 2021 al 28 febbraio 2022.

1.2  Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Contesta la valutazione medica e quella della capacità lavorativa posta alla base del provvedimento, evidenziando anche come la componente psichica non sia stata indagata da parte dell’amministrazione. Postula quindi la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti.

1.3  Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla scorta della presa di posizione del medico SMR del 27 settembre 2022 del seguente tenore:

1.4  Con scritto 3 ottobre 2022 il rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio AI con protesta di tasse, spese e ripetibili.

2.1  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bisè applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche diassegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.3  Nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti AI (in specie i rapporti SMR sub doc. 44, 48, 77, il referto peritale del dr. __________ sub doc. AI 14) nonché la refertazione prodotta con il gravame (certificato del dr. __________ sub doc. C e il certificato del dr. __________ sub doc. D), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’assicurato appare giustificato procedere ad ulteriori approfondimenti dal profilo medico, segnatamente – come indicato dal medico SMR nelle sue già citate annotazioni del 27 settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.3) – tramite valutazione peritale reumatologica e psichiatrica.

Nella fattispecie in esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica ilrinvio degli atti adaffinchéessaproceda ad una valutazione come indicato nella risposta di causa, in esito alla quale, effettuate anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI,una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

Visto l’esito della vertenza, le spese di procedura per fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare giustificato stabilire in fr. 2’000.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-  Il ricorso èaccolto.

§   La decisione del 25 agosto 2022 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’000 per ripetibili (IVA inclusa).

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretato di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti