Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione del 27 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati allamministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2022.51
jv/gm
Lugano
5 ottobre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2022 di
RI 1
contro
la decisione del 27 giugno 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1. RI 1, classe 1968, ha presentato domanda di prestazioni AI il 6/7 settembre 2021 adducendo molteplici affezioni a seguito di unaggressione fisica subita il 4 marzo 2021 (docc. 1-6, 19 e 51 incarto AI).
1.3. Con annotazione del 25 aprile 2022 (doc. 30 incarto AI) il medico SMR, per laspetto psichiatrico, ha fatto propria la valutazione confluita nel rapporto del 21 febbraio 2022 del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia, oltre che medico fiduciario della __________, doc. 77, pag. 237 e segg. incarto AI), auspicando una presa di posizione di un medico somatico circa la documentazione che esula dallambito psichiatrico.
Con annotazione del 28 aprile 2022 (doc. 32 incarto AI), il medico SMR, dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dellapparato motore) ha rilevato che, per laspetto somatico, vi erano due antitetiche valutazioni circa la capacità lavorativa, il dr. __________ (specialista in reumatologia) attestando unincapacità lavorativa completa in ogni attività (doc. 26, pag. 128 e segg. incarto AI), il dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e medico perito SIM), per contro, certificando una capacità lavorativa completa in ogni attività (doc. 69, pag. 256 e segg. incarto AI). Il medico SMR ha convenuto con questultimo.
Con rapporto finale del 29 aprile 2022 (doc. 33 incarto AI) il dr. __________ ha attestato lassenza di diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa e di limiti funzionali, accertando i seguenti periodi di incapacità lavorativa (riduzione della presenza):
% IL in attività abituale (titolare ____________)
% IL in attività adeguata
Periodi
100
100
05.03.2021-28.02.22
0
0
01.03.2022
1.4. Con progetto di decisione del 3 maggio 2022 (doc. 34 incarto AI) lUfficio AI, facendo proprie le conclusioni del medico SMR, ha prospettato il rifiuto di prestazioni Poiché linabilità lavorativa non è durata almeno un anno.
Con osservazioni del 13 giugno 2020 (doc. 39 incarto AI) lassicurato, tramite lavv. __________, ha asserito che laggressione subita ha esacerbato una situazione valetudinaria pregressa messa in evidenza dai curanti e di natura extra-infortunistica, ragione per cui mentre lassicuratore infortuni, quale assicurazione causale, poteva prescindere dallapprofondire tali antecedenti, lassicurazione invalidità, quale assicurazione finale, doveva approfondire la questione, non risultando sufficiente il semplice rinvio a quanto accertato dalla LAINF (p.to 1.). In tal senso, lassicurato ha chiesto di essere sottoposto ad una perizia bi- o pluridisciplinare esterna con valutazione globale (p.to 2.). Circa la valutazione economica, egli chiedeva che la graduazione dellinvalidità fosse operata sulla base dei dati statistici, con contestuale presa di posizione del consulente in integrazione professionale (p.to 3.).
Presa visione delle osservazioni al progetto, il dr. __________ ha osservato come non vi siano elementi medici per modificare la valutazione, confermando il rapporto del 29 aprile 2022 (doc. 41 incarto AI).
1.5. Con decisione del 27 giugno 2022 (doc. 42 incarto AI) lUfficio AI ha confermato il progetto.
1.6. Lassicurato, ora rappresentato da RA 1 (doc. I+1), ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 27 giugno 2022, postulandone lannullamento.
Egli censura innanzitutto un insufficiente confronto con le osservazioni al progetto.
Quo allaspetto medico, il ricorrente ritiene che gli antecedenti extra-infortunistici avrebbero dovuto essere oggetto di una valutazione neutrale e complessiva, il semplice rinvio alle refertazioni mediche dellassicuratore infortuni essendo insufficiente. Siccome tale tesi si basa su quanto confermato dai medici curanti ed in contrasto con quanto accertato dal medico SMR e, dunque, insinuatosi il minimo dubbio, lUfficio AI avrebbe dovuto motu proprio procedere ad ulteriori accertamenti. Il ricorrente ritiene dunque che lUfficio AI deve[ ]ancora svolgere maggiori e più completi ed approfonditi accertamenti medici e solo in conclusione emettere una nuova decisione e, qualora ciò non avvenisse, formula richiesta di una perizia giudiziaria bidisciplinare esterna.
Per quanto concerne laspetto economico, il ricorrente rileva in primo luogo come le criticità esposte nelle sue osservazioni circa tale aspetto non sono neppure state vagliate dallamministrazione, tale omissione configurando una violazione del diritto di essere sentito. In secondo luogo osserva che [ ]a torto per determinare la mia situazione ci si è basati sulla situazione da indipendente. Va infatti ribadito che quellattività non si è mai realmente concretizzata[poiché]. prima di aprire[ ]è[ ]intervenuta la chiusura[ ]imposta dalle misure COVID-19 ed in seguito, poco dopo la riapertura la[ ]attività è stata chiusa a seguito della[ ]aggressione[ ].. Oltre a ciò, ribadisce la necessità di utilizzare i dati statistici per determinare il reddito da valido e da invalido, di coinvolgere il consulente in integrazione professionale e di mettere in atto adeguati e sufficienti provvedimenti professionali.
Al ricorso linsorgente ha allegato i certificati medici del 30 maggio 2022 e del 3 luglio 2022 della curante. dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e quello del 24 giugno 2022 del dr. __________ (doc. I, allegati A2e A3).
1.7. Con la risposta di causa del 12 settembre 2021 lamministrazione ha comunicato, tra laltro, di aver rinvenuto ulteriore documentazione medica afferente allincarto LAINF, segnatamente il rapporto del 14 aprile 2022 della dr.ssa __________ (doc. 71 pag. 279 e seg. incarto AI) ed il complemento del dr. __________ del 3 aprile 2022 (doc. 71, pag. 282 e segg. incarto AI), sottoponendo tali referti ai medici SMR, dr. __________ e dr. __________. Vagliati i due referti, i medici SMR hanno ritenuto necessario un approfondimento della situazione valetudinaria (doc. VI +1/2). Conseguentemente, lUfficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per attuare gli esami del caso, procedere con unistruttoria medica ed economica ed emanare una nuova decisione, debitamente preavvisata (doc VI, p.to 3. in fine).
1.8. Con scritto del 19 settembre 2022 (doc. VIII) lassicurato ha comunicato di condividere la proposta dellUfficio AI.
consideratoin diritto
in ordine
nel merito
Questa Corte non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dal ricorrente, imponendosi in concreto un approfondimento sia dal profilo medico che da quello economico.
Va precisato che laccertamento medico dovrà comprendere, oltre allaspetto psichiatrico, un approfondimento delle criticità somatiche palesate dal dr. __________, coinvolgendo gli specialisti del caso. Circa laspetto economico, lapprofondimento dovrà in primo luogo fare luce su quella che è stata effettivamente lultima attività e le mansioni dellassicurato, ritenuto che lamministrazione è incorsa in (almeno) una palese contraddizione, sostenendo in questa sede che lassicurato fosse da ultimo attivo quale gerente del Bar[ ] (doc. VI, p.to 1 in initio), dopo aver accertato in sede dinchiesta che egli non era né gerente né esercente (cfr. doc. 27 incarto AI).
Visto lesito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 27 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati allamministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti