opencaselaw.ch

32.2022.41

Ricorso contro decisione rendita temporanea. Disamina diritto intertemporale: si applica diritto previgente. Valutazione medica confermata. Calcolo reddito da valido secondo ultimo salario percepito. Reddito da invalido su base statistica. Fattori di riduzione percentuale i.c. non dati

Ticino · 2022-05-12 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 settembre 2020 (cfr. supra consid. 1.2. e seg.) ella non presentava (più) un grado d’invalidità pensionabile. Infine, si rileva come non è del tutto chiaro se la ricorrente contesta l’attribuzione del livello di competenze 2 in punto alla determinazione del reddito da valido, da invalido o di entrambi. Tale censura risulta in concreto irrilevante. Infatti, per determinare il reddito da valido questa Corte ha accertato l’applicabilità dell’ultimo reddito effettivamente conseguito dall’insorgente, accogliendo la censura della ricorrente sul punto e smentendo l’Ufficio AI, quest’ultimo essendosi basato sui dati statistici (cfr. supra consid. 2.8.1.). Inoltre, i dati statistici usati dall’Ufficio AI per determinare il reddito da invalido sono riferiti al livello di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico e manuale), non il 2 (cfr. doc. I, p.to 11.); anche questa Corte ha usato, nelle calcolazioni illustrate sopra, il livello di competenza 1, partendo dal salario lordo mediamente percepito dalle donne per un’attività semplice di tipo fisico o manuale. 2.8.3.  La ricorrente censura un’insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido. A mente sua, il fatto di poter lavorare solo a tempo parziale, i “ gravi disagi psicologici e depressivi ” che comprometterebbero le sue giornate lavorative intere, il fatto che ella può svolgere solo mansioni di intensità leggera, la necessità di dover alternare le posizioni corporee al bisogno, il fatto di non aver mai esercitato il mestiere per cui era formata (aiuto veterinaria) e la nazionalità serba giustificherebbero una riduzione sociale del 25% (doc. I, p.ti 11. e seg., doc. VI, p.to 5 in fine seg.). A torto. Va innanzitutto ricordato che le limitazioni mediche già incluse nell’esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido (cfr. supra consid. 2.8.2.). In concreto, si rileva che l’accertamento peritale (confermato in questa sede, cfr. supra consid. 2.7.2.) ha rilevato un’incapacità lavorativa in attività adeguate del 20% riconducibile esclusivamente all’affezione psichiatrica, ragione per cui, conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.8.2.), non è possibile tenerne conto anche in relazione ad un’eventuale riduzione percentuale dal reddito da invalido. Quo allo svantaggio dovuto all’asserito lavoro a tempo parziale, si rileva che l’incapacità lavorativa accertata si ripercuote sul rendimento su una giornata lavorativa intera, non sulla presenza (cfr. supra consid. 2.7.1.). Circa il fatto che ella può svolgere solo mansioni di intensità leggera, tale circostanza è stata debitamente considerata dall’amministrazione, come esplicitamente comunicatole nella decisione impugnata (cfr. doc. I, allegato B, pag. 5 e doc. 48, pagg. 317, 320, 322, 325 e 327 incarto AI). Quo alla necessità di cambiare posizione all’occorrenza, questo Tribunale ritiene che le attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi previste nella Tabella TA1 edita dall’Ufficio di statistica, livello di competenze 1, essendo in gran numero attività di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto conciliabili con la necessità di lavorare in posizione alternata, permettendo, ad esempio, di eseguire mansioni di sorveglianza e controllo che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (cfr. STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021 consid. 2.13.). Per quanto concerne la limitata formazione professionale, essa non giustifica alcuna riduzione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 1, attività semplici di tipo fisico o manuale) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. pro multis STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2., 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2. e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4.; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). Infine, nessuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità della ricorrente, la quale, al beneficio di un permesso C, è in Svizzera dal 1999 (cfr. doc.1, doc. 3, pag. 4 incarto AI), non ha carenze linguistiche in italiano e ha iniziato a lavorare, appena arrivata su suolo elvetico, nel settore della ristorazione, ossia a stretto contatto con i clienti (doc. 10, pag. 33 incarto AI). Pertanto, in concreto non solo la riduzione operata dall’Ufficio AI sul reddito da invalido è ingiustificata, ma non vi sono neppure altri fattori che giustificano una riduzione. 2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto. 2.10. Con il ricorso la ricorrente ha chiesto una perizia giudiziaria in ambito neurochirurgico (cfr. supra consid. 1.4.). Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove ; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). A fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. 2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1 bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2022.41

jv/gm

Lugano

17 ottobre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 12 maggio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

Vagliata la refertazione medica, con rapporto del 20 luglio 2020 (doc. 20 incarto AI) i medici SMR, dr. __________ e dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) hanno ritenuto necessario un accertamento peritale, formulando una richiesta di perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico e reumatologico, oltre che internistico (doc. 21 incarto AI). La richiesta è stata avallata dall’Ufficio AI (doc. 22 incarto AI) ed il mandato è stato conferito – tramite l’utilizzo della piattaforma SuisseMED@P (doc. 25 incarto AI) – al __________ di __________ (doc. 24 incarto AI) nelle persone della dr.ssa __________ (specialista in medicina interna), del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e del dr. __________ (specialista in reumatologia). Il centro peritale ha inoltre ritenuto necessario eseguire dei test psicodiagnostici dal signor __________ (doc. 30 incarto AI) ed un consulto neurologico con il dr. __________ (specialista in neurologia) (doc. 45, pag. 164 incarto AI).

L’accertamento è confluito nel referto peritale del 20 settembre 2021 (doc. 45 incarto AI). Poste le seguenti diagnosi:

circa l’incapacità lavorativa i periti hanno accertato quanto segue:

per quanto concerne i provvedimenti sanitari e le terapie, il reumatologo e l’internista non hanno rilevato provvedimenti atti a migliorare la capacità lavorativa (già al 100% in ambito internistico), mentre il neurologo ritiene che “si potrebbe provare ancora un’infiltrazione peridurale[…]che potrebbe portare ad un miglioramento delle disestesie all’arto superiore sin. se esse dovessero divenire più fastidiose”. Da parte sua, lo psichiatra riferisce che “non appena ha percepito un miglioramento, l’A. ha sospeso i farmaci psichiatrici ed ha manifestato una propensione per l’omeopatia, con l’obiettivo primario di ridurre il peso corporeo e di ritrovare una migliore forma fisica. Esistono dei farmaci antidepressivi che non hanno un impatto negativo sul peso corporeo[…],per cui una terapia psichiatrica è esigibile per migliorare ulteriormente la capacità lavorativa. Una terapia con Fluoxetina[…]o con altri principi attivi[…]è esigibile e porterebbe ad un recupero della capacità lavorativa piena nell’arco di sei mesi.” (doc. 45, pag. 176 incarto AI).

Le conclusioni peritali sono state fatte proprie dal medico SMR nel suo rapporto del 22 settembre 2021 (doc. 46 incarto AI), mentre il consulente AI ha escluso la possibilità di una riqualifica professionale lasciando aperto un eventuale periodo di sostegno iniziale nell’ambito del collocamento e osservando che “[…]l’A. si è occupata anche di mansioni di tipo amministrativo, piccola contabilità, gestione del personale, etc. Tali competenze potrebbero essere valorizzate in un’attività in ambito amministrativo con mansioni semplici” (doc. 50, pag. 333 incarto AI).

L’Ufficio AI ha accertato un miglioramento della capacità di guadagno al 1. settembre 2020 (grado d’invalidità non pensionabile del 27,26%), ragione per cui, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI, il diritto a prestazioni AI sarebbe decaduto il 30 novembre 2020.

Con decisione del 12 maggio 2022 (doc. 72 incarto AI), l’Ufficio AI si è confrontato con le osservazioni dell’assicurata e ha confermato il progetto (doc. 71 incarto AI).

La ricorrente censura in primis l’inizio del diritto alla rendita; a mente sua, l’applicazione corretta dell’art. 28 LAI comporta l’inizio di una rendita d’invalidità già da febbraio 2019 e non, come determinato dall’amministrazione, dal 1. settembre 2019 (p.to 7.).

L’insorgente contesta la valutazione medica, adducendo come i certificati del dr. __________ e dell’__________ attestino un’incapacità lavorativa completa (p.to 8.) e che la perizia pluridisciplinare posta alla base della valutazione medico-teorica sia “manifestamente incompleta” e dunque inutilizzabile, non essendo stato coinvolto un neurochirurgo (p.to 9.).

Quo alla valutazione economica, la ricorrente censura l’utilizzo dei dati statistici per determinare il reddito da valido e quello da invalido, l’attribuzione del livello di competenze 2 e un’insufficiente riduzione percentuale dal reddito da invalido (p.ti 10.-12.).

L’insorgente chiede inoltre una perizia giudiziaria in ambito neurochirurgico (doc. I, pag. 15), producendo quale nuova prova una presa di posizione del curante dr. __________ (specialista in medicina interna e oncologia).

consideratoin diritto

Nella DTF 148 V 162 consid. 3.2.1. il Tribunale federale formulato le seguenti precisazioni circa il diritto intertemporale:

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”. Il marginale 9102, afferente, tra l’altro, alla prima concessione di rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante[miglioramento o peggioramento della capacità di guadagno, n.d.r.]avviene prima del 1. gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI o dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che (sottolineature del redattore):

Inoltre, il marginale 6002 di quest’ultima Circolare prevede che “La prestazione transitoria dipende per principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al diritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta. Se il diritto alla rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente fino al 31 dicembre 2021.”

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita temporanea, l’asserita invalidità, l’eventuale diritto alla rendita e la modifica determinante sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022.

Con scritto del 7 settembre 2022 destinato agli uffici AI (21/2022 Informativa per gli uffici AI: diritto transitorio per la valutazione del grado d’invalidità e la determinazione del diritto alla rendita (riforma Ulteriore sviluppo dell’AI)) ed inoltrato – dietro richiesta – il 5 ottobre 2022 al TCA, l’UFAS ha confermato che:

Pertanto, ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3.).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6.  In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni nel febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), al fine di accertare l’eventuale diritto dell’assicurata ad una rendita l’Ufficio AI ha esperito gli accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia pluridisciplinare (cfr. supra consid. 1.2.), emanando la decisione qui impugnata, debitamente preavvisata (cfr. supra consid. 1.3.).

La ricorrente contesta la valutazione medico-teorica e quella economica operata dall’Ufficio AI con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.

2.7.1.  La ricorrente ritiene di essere inabile al lavoro in misura completa, “come risulta dai certificati medici del Dr. med. __________[…]come pure della Clinica __________ (26 maggio 2021)” (doc. I, p.to 8.). Occorre pertanto analizzare i certificati medici citati.

Ad eccezione della data, i certificati medici del curante presentano tutti il seguente tenore:

Dal formulario Rapporto medico: Integrazione professionale/Rendita del 25 giugno 2020 si desume che i citati certificati medici del curante si riferiscono alle diagnosi di sindrome depressiva (ICD 10-F33.1) e di dipendenza da alcol (ICD 10-F10.2) formulate dal curante e che hanno comportato un’incapacità lavorativa totale nell’attività di “Gerente di Ristorante” dall’8 novembre 2019 e continua (doc. 18, pag. 50 e segg. incarto AI).

Come desumibile dall’anamnesi patologica del rapporto peritale, le certificazioni del curante sono state vagliate dai periti (doc. 45, pagg. 143-145, 147-149 incarto AI). In particolare, il perito psichiatra (cfr. supra consid. 1.2.) ha elencato tutte le certificazioni del curante e le diagnosi da lui poste (pag. 182 e seg. incarto AI), formulando – conformemente al suo mandato di perito indipendente – una diagnosi differente, e meglio di sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva (ICD-10 F43.22).

Tale diagnosi ha inciso sulla capacità lavorativa dal 1. settembre 2019 (doc. 45, pag. 190: “L’assicurata ha sviluppato sintomi ansiosi e depressivi secondariamente alle molteplici problematiche che ha incontrato nella gestione del __________ che aveva acquistato.Dal mese di settembre 2019 la problematica psichica avrebbe avuto una ripercussione anche sulla sua capacità lavorativa. Dallo studio degli atti è emerso che la conseguenza negativa sul lavoro non è stata direttamente ascrivibile al disturbo psichiatrico, bensì all’abuso di alcool che, per un certo tempo, ne è derivato[…]”, sottolineatura del redattore). Quo alla dipendenza da alcol, il perito psichiatra ha rilevato che “L’abuso etilico non è più un problema da diversi mesi, come confermato dai livelli CDT misurati durante l’attuale valutazioneperitale. Il fatto che l’assicurata sia riuscita ripetutamente a smettere l’abuso di bevande alcoliche rende oltremodo esigibile l’astinenza da alcool o il consumo moderato, motivo per cui questa diagnosi[di dipendenza da alcol, n.d.r.]non può essere considerata con impatto sulla capacità lavorativa” (doc. 45, pag. 191 incarto AI, sottolineature del redattore). Oltre a ciò, i test psicodiagnostici effettuati dal signor __________ hanno evidenziato una tendenza all’amplificazione sintomatologica (doc. 45, pagg. 188, 190, 192 incarto AI).

Circa il miglioramento della situazione psichiatrica, il perito si è così espresso (sottolineature del redattore):

In sintesi, dopo aver vagliato tutta la refertazione medica pertinente, il perito ha formulato in modo indipendente una diagnosi differente da quella del curante. Mentre il dr. __________ poneva l’insorgere dell’incapacità lavorativa in misura completa nella “seconda metà del 2019”, e meglio all’8 novembre (doc. 18, pag. 50 incarto AI), il perito ha collocato l’inizio dell’incapacità lavorativa completa per motivi psichiatrici a settembre 2019, rilevando come a far tempo da settembre 2020 l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici del 20%, da intendere come riduzione del rendimento, sia in attività abituale che in attività adeguata (doc. 45, pagg. 192-195 incarto AI) e osservando che una terapia con fluoxetina o altri principi attivi è esigibile e porterebbe ad un recupero della capacità lavorativa piena in sei mesi (doc. 45, pag. 195 incarto AI).

Durante e dopo l’approfondimento peritale (il 9 settembre e 9 ottobre 2021) il curante ha rilasciato due certificati del tenore riportato sopra (doc. 61, pag. 365 e seg. incarto AI). Sottoposti al medico SMR, quest’ultimo ha osservato come “Le certificazioni[…]attestano solo una IL del 100% ma non descrivono/oggettivano uno stato clinico differente da quello valutato in sede di perizia __________. Pertanto si confermano le conclusioni espresse” (doc. 62 incarto AI).

In concreto, dunque, il medico curante non si è mai confrontato attivamente con le conclusioni della perizia in ambito psichiatrico.

A proposito di quest’ultima, si rileva che il dr. __________ ha valutato il contesto sociale dell’assicurata (pagg. 184, 185 e 187 incarto AI), lo sviluppo e la struttura della personalità (pagg. 191, 192 e 195 incarto AI), l’insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti di vita (pagg. 187 e 191 incarto AI), le terapie assunte, il loro decorso ed esito (pagg. 186, 188 e 192 incarto AI) e gli sforzi di reinserimento professionale (pag. 187 incarto AI). Sulla base di tali accertamenti, egli ha formulato la diagnosi di leggera sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso depressiva (ICD-10 F43.22) (pagg. 190 e 193 incarto AI), rilevando come le conseguenze negative sul lavoro non fossero riconducibili a tale affezione ma all’abuso etilico, quest’ultima problematica non più attuale (pag. 191 incarto AI). Considerando i fattori negativi e le risorse residue in una valutazione complessiva che teneva conto, tra l’altro, della tendenza dell’assicurata ad amplificare puntualmente la sintomatologia, il perito ha accertato un’incapacità lavorativa in attività abituale e in attività adeguata (pagg. 193 e seg.), indicando l’esigibilità di una terapia farmacologica che porterebbe a un recupero della capacità lavorativa piena (in ambito psichiatrico) nell’arco di sei mesi (pag. 195 incarto AI).

La valutazione psichiatrica è stata quindi effettuata conformemente ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza più recente afferente alle perizie psichiatriche (DTF 141 V 281, DTF 143 V 409 e 418), che impone la disamina di diversi indicatori (cfr. supra consid. 2.4.). Pertanto, questa Corte non ravvisa motivi per non aderire alle conclusioni del perito.

Per quanto concerne invece il certificato della Clinica __________ (doc. 45, pag. 296 incarto AI), questa Corte fatica a comprendere come esso possa deporre a favore della tesi dell’incorrente secondo cui sarebbe inabile al lavoro in misura completa e a tempo indeterminato; infatti, tale certificato altro non è che uno rapporto schematico allestito dal dr. __________ (specialista in ortopedia e traumatologia) attestante un’incapacità lavorativa totale di circa due settimane per via di dolori sopravvenuti “dopo aver sollevato un piccolo peso”.

Va qui ricordato chese da una parte la procedura davanti al TCA è retta dalprincipio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, vista la carente sostanziazione, la censura della ricorrente risulta sul punto inconferente.

2.7.2.  La ricorrente contesta l’utilizzabilità della perizia pluridisciplinare. A mente sua, a causa della sua “grave patologia degenerativa della colonna cervicale” avrebbe dovuto essere visitata da un neurochirurgo, ciò che non è avvenuto. Ciò, soggiunge l’insorgente, si imponeva a maggior ragione in considerazione del rapporto del 2 giugno 2022 (doc. I, allegato C) del curante (doc. 3, pag. 10 e doc. 18, pag. 50 incarto AI), dr. __________ (specialista in medicina interna e oncologia) (doc. I, p.to 9.) e del rapporto, presentato nelle more del ricorso, del 20 giugno 2022 allestito dal dr. __________ (specialista in neurochirurgia) (doc. VI, allegato D).

Per quanto attiene alle discipline e i periti da coinvolgere nell’accertamento peritale, si rammenta che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento, i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento anche per la scelta delle discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3. con riferimenti e STCA 32.2018.34 del 20 aprile 2018 consid. 2.7.), conformemente all’art. 44 LPGA (sul tema cfr. Séchaud, Expertises en assurances: point de situation, in: plaidoyer 2/2022, pag. 29, 30 e 32). L’opportunità di sottoporre l’assicurata ad una visita da parte di un neurochirurgo, come da essa auspicato, è dunque a completa discrezione dei periti, come lo è stato con i test psicodiagnostici esperiti dal signor Moz e dal consulto con il neurologo, dr. __________ (cfr. supra consid. 1.2.).

Ciò premesso, il rapporto del dr. __________ presenta il seguente tenore:

Circa la suindicata patologia della colonna cervicale, si rileva che essa è stata riportata sia nel rapporto SMR del 20 luglio 2020 (doc. 20 incarto AI) che nell’estratto degli atti della perizia pluridisciplinare (doc. 45, pag. 127-129 incarto AI), avendo i periti medesimi richiesto la documentazione medica ad essa correlata (doc. 45, pag. 134 incarto AI). Il perito reumatologo, dopo aver preso visione della refertazione medica (cfr. doc. 45, pagg. 203, 204, 207, 211 incarto AI) ha formulato (tra le altre) la seguente diagnosi:

e accertando un’incapacità lavorativacompletanell’attività precedente di “cameriera con servizio ai clienti, rifornimento del bar, aiuto cucina”, allineandosi alle pregresse valutazioni dei curanti e del Dr. __________, quest’ultimo avendo peritato l’assicurata su mandato della __________ a seguito di un infortunio (doc. 45, pag. 215 e doc. 100 incarto AI). In un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali il perito ha accertato una capacità lavorativa completa dal 17 luglio 2017, ad eccezione del periodo dal 15 dicembre 2016 al 16 luglio 2017 (doc. 45, pag. 216 incarto AI). A proposito del rapporto del dr. __________, il perito reumatologo ha osservato che

Con annotazione del 20 giugno 2022 anche il medico SMR si è espresso circa il rapporto del curante, osservando che “La certificazione medica[…]a firma del Dr __________ non apporta nuova problematiche né oggettiva uno stato clinico e funzionale differente da quello già valutato. Trattasi di una diversa valutazione per una medesima situazione.” (doc. IV, allegato 1).

Questa Corte, valutata la surriferita refertazione medica, condivide integralmente le conclusioni del perito reumatologo e del medico SMR, osservando quanto segue.

Innanzitutto, la problematica alla cervicale, oggettivata, è stata effettivamente rilevata dal dr. __________ che, come detto, ha vagliato tutta la pertinente refertazione medica pregressa. Le opinioni del curante e del perito divergono unicamente sull’accertamento della capacità lavorativa residua. A tal proposito, ritenuto che la perizia del dr. __________ risulta conforme ai dettami giurisprudenziali circa le perizie pluridisciplinari (cfr. supra consid. 2.5.), essa ha forza probatoria piena, il rapporto del curante non essendo sufficiente ad inficiare la valutazione peritale. Non si può inoltre ignorare che il curante, apparentemente stupito e scettico circa la valutazione peritale, non si è nemmeno confrontato con essa, giacché, come da lui stesso ammesso, non aveva neppure visionato il referto peritale. Tale confronto non è avvenuto nemmeno nelle more del presente ricorso. In sintesi, dunque, il curante si è limitato ad esprimere un generico scetticismo prescindendo da un confronto attivo con la valutazione peritale. Di conseguenza, la ricorrente non può trarre alcun vantaggio dal rapporto del curante.

Per quanto attiene al rapporto del dr. __________ del 20 giugno 2022 (doc. VI, allegato D), esso è manifestamente insufficiente ad inficiare il valore probatorio della perizia pluridisciplinare. Innanzitutto, pur avendo asseritamente visionato il rapporto peritale, egli non si è confrontato con le risultanze della stessa, procedendo ad una valutazione a compartimento stagno e formulando la diagnosi di osteocondrosi cervicale multisegmentale progressiva con stenosi foraminale a livello delle vertebre cervicali 6/7 e, in misura minore, delle vertebre cervicali 5/6 e 4/5, con sindrome cervicobrachiale maggiormente sulla destra, spalla/braccio fino ad entrambe le mani, in linea dunque con quanto accertato in sede peritale. Si rileva che, a differenza della ricorrente, il dr. __________ non ha ritenuto che il fatto che nell’accertamento peritale non sia stato coinvolto un neurochirurgo determini automaticamente la nullità della perizia, ritenendo sufficienti le valutazioni neurochirurgiche pregresse (“In der Tat partizipierte am eigentlichen Gutachten kein Neurochirurge, jedoch waren die neurologischen Beurteilungen von extern vorliegend”). Oltre a ciò, lo specialista ha accertato, in linea con la valutazione peritale, un’incapacità lavorativa del 100% quale cameriera, “jedoch wahrscheinlich auch zu einem definierenden Prozentsatz, im Verlauf in einer anderwärtigen Tätigkeit”, senza dunque neppure precisare a che tipo di “altra attività” si riferisse e/o quale fosse la percentuale d’incapacità e i limiti funzionali in simili attività. Oltre a ciò, anche il neurochirurgo ha rilevato come non tutti i dolori di cui l’assicurata si duole sono conciliabili con la patologia diagnosticatale (“Ich habe der Patientin im Prinzip nahegelegt, sich eine mögliche Operation nochmals zu überlegen, habe ihr auch klar dargelegt, dass nicht alle ihre Beschwerden im Einklang mit der Pathologie sind, jedoch ist diese progredient und könnte möglicherweise langfristig auch zu einer Myelopathie mit entsprechenden Folgen führen”), ciò che suffraga il sospetto di amplificazione dei sintomi rilevato in sede peritale (cfr. doc. 45, pagg. 252-256 incarto AI). Oltre a ciò, il dr. __________ ha indicato che, a suo modo di vedere, l’assicurata avrebbe diritto a ½ rendita a tempo indeterminato (“Aufgrund der Komplexität der Situation schlage ich meines Erachtens aktuell wie auch langfristig eine 50% IV-Berechtigung vor, da selbst nach Operation eine Wiedereingliederung langfristig schwierig wird und ich mir nicht eine Arbeitsaufnahme von mehr als 50% vorstellen kann”), ciò che è censurabile: si rammenta infatti che mentre l’accertamento dell’incapacità lavorativa è prerogativa medica, la valutazione del diritto alla rendita è una questione prettamente giuridica.

Il perito reumatologo, dr. __________ ed il perito neurologo, dr. __________, prendendo posizione circa il rapporto del dr. __________ hanno osservato che in sostanza il neurochirurgo ha valutato differentemente la medesima situazione patologica, senza apportare elementi nuovi (doc. VIII, allegati 2 e 3). Tali prese di posizione sono state condivise anche dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ (doc. VIII, pag. 2).

Conseguentemente, neppure il rapporto del dr. __________ è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni peritali.

Gli ulteriori, generici, rinvii della ricorrente a refertazione medica pregressa (doc. I, p.to 9.) risultano irrilevanti; da una parte essi avrebbero dovuto provare la necessità di coinvolgere un neurochirurgo (ciò che è stato smentito in questa sede), dall’altra la refertazione medica indicata è stata già vagliata in sede peritale.

Per costante giurisprudenza federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non sarebbe stato più attivo presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito da valido va determinato sulla base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 succitata).

L’utilizzo dei valori salariali statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali dati avverrà solo se non è possibile determinare il reddito da valido e/o da invalido sulla base e in conformità alle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA 35.2020.49 del 25 gennaio 2021 consid. 1.6.).

Il TF ha stabilito che per la determinazione del salario statistico sono di principio applicabili i dati salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).

In concreto, occorre innanzitutto determinare il momento d’insorgenza del diritto alla rendita (momento determinante, cfr. STCA 35.2019.112 del 14 settembre 2020 consid. 2.2.2.).

La ricorrente asserisce che il diritto alla rendita è insorto già da febbraio 2019: “[…]risulta che[…]ha subito un’incapacità al lavoro duratura del 100% già dal 15 agosto 2018[…].Considerato che un’incapacità al lavoro del 40% in media equivale a un’incapacità al lavoro di 146 giorni (365x40%), la stessa è terminata al più tardi per fine gennaio 2019. Al di là del tenore dell’art. 29 cpv. 1 LAI, la ricorrente aveva diritto ad una rendita d’invalidità per un periodo indeterminato già a partire dafebbraio 2019.”) (doc. 61, pag. 355 incarto AI, doc. I, p.to 7.).

A torto.

La ricorrente ha frainteso l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: il disposto prevede che è al più prestoalla finedell’anno d’attesa che – se anche gli altri presupposti sono adempiuti – nasce il diritto ad una rendita (Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 3 ad art. 28 LAI con rinvio giurisprudenziale). Infatti, la ratio del presupposto consiste nel concretizzare lo scopo dell’AI, ossia la tutela dell’assicurato contro una riduzioneduraturadella sua capacità di guadagno, non essendo l’assicurazione invalidità, di principio, tenuta a coprire la perdita di guadagno passeggera e tantomeno una perdita di guadagno riconducibile a malattia o infortunio; ciò è compito dell’assicurazione malattia, infortuni o militare (cfr. Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 5 e segg. ad art. 28 LAI con rinvii). Per la decorrenza dell’anno d’attesa è determinante l’incapacità lavorativa nell’attività (e mansionario) precedente accertata dai medici (Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 4 ad art. 28 LAI; Valterio, op. cit. n. 9 ad art. 28 LAI).

Pertanto, anche se – per ipotesi di lavoro – si prendesse il 15 agosto 2018 quale inizio dell’anno d’attesa, il diritto della ricorrente alla rendita d’invalidità sarebbe nato al più presto a settembre del 2019 e non, come da lei asserito, a febbraio del 2019.

Sul punto si rammenta che i periodi di incapacità lavorativa accertati in sede peritale (cfr. supra consid. 1.2.) sono stati confermati in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.2.). Conseguentemente, in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI l’anno d’attesa è iniziato a decorrere il 12 aprile 2018 ed è terminato l’11 aprile 2019 (il calcolo è da effettuare in giorni, cfr. Valterio, op. cit., n. 13 ad art. 28 LAI), il precedente periodo di incapacità lavorativa essendo stato interrotto dal 1. agosto 2017 all’11 aprile 2018 (cfr. art. 29ter OAI). Pertanto, il diritto alla rendita sarebbe insorto al più presto l’11 aprile 2019 (momento determinante).

Occorre ora determinare quanto RI 1 nel momento determinante guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona sana (reddito da valido). A tal proposito, dalle tavole processuali emerge che la ricorrente era impiegata quale collaboratrice al 100% dal 1. agosto 2017 fino al termine di marzo 2019 (cfr. contratto di lavoro del 2 giugno 2017, doc. 14 e doc. 15, pag. 43 e segg. incarto AI).

L’Ufficio AI sostiene che, per motivi estranei all’invalidità, l’assicurata non avrebbe più potuto essere impiegata come cameriera presso la ex datrice di lavoro, quest’ultima essendo stata dichiarata fallita nell’ottobre 2019 con contestuale cancellazione da RC a luglio 2020. Inoltre, in occasione della perizia richiesta dalla __________ ella ha dichiarato che “dal 1. aprile 2019 il __________ avrebbe una nuova gestione con cui lei non avrebbe nulla a che fare”. Pertanto, soggiunge l’Ufficio AI, anche in assenza del danno alla salute il cambio di gerenza non avrebbe garantito l’impiego (doc. 71, pag. 389, doc. IV, pag. 3).

Da parte sua, la ricorrente asserisce che “il punto di partenza è sempre rappresentato dal reddito guadagnatoprima dell’inizio dell’inabilità al lavoro che porta all’invalidità” e che i dati statistici sono applicabili solo se il posto di lavoro non esiste più al momento determinante della valutazione dell’invalidità. Siccome il fallimento della datrice di lavoro era stato dichiarato il 3 ottobre 2019, soggiunge l’insorgente, nel caso di specie non si possono applicare i dati statistici, poiché ella avrebbe potuto continuare a lavorare altri mesi fino al fallimento della società. Inoltre, la ricorrente sostiene che la sua dichiarazione resa alla __________ fosse stata decontestualizzata dall’Ufficio AI e smentita da lei medesima (doc. I, p.to 10. e doc. VI, p.to 4.).

Ora, in occasione della visita peritale del 21 gennaio 2020, l’assicurata ha effettivamente dichiarato “di non aver svolto alcuna attività lavorativa dall’11.03.2019” e che “dal 01.04.2019 il grotto avrebbe una nuova gestione con cui lei non avrebbe nulla a che fare” (doc. 106, pag. 480 incarto AI). Nella domanda di prestazioni AI del 13/21 febbraio 2020, ella ha tuttavia dichiarato di aver lavorato fino al 31 marzo 2019 (doc. 3, pag. 9 incarto AI), circostanza suffragata dal conteggio salario presentato dalla datrice di lavoro (doc. 15, pag. 45 incarto AI).

Questa Corte, pur rilevando la palese contraddizione nelle dichiarazioni della ricorrente esposte sopra, in mancanza di ulteriori elementi non ritiene tale circostanza sufficiente per poter escludere – con il grado di verosimiglianza preponderante – che l’insorgente avrebbe potuto continuare il proprio impiego presso la datrice di lavoro qualora non avesse subito il danno alla salute. Quo al fallimento della datrice di lavoro, esso risulta in casu irrilevante, essendo avvenuto solo il 3 ottobre 2019 (doc. 75, pag. 425 e seg. incarto AI), ossia ad oltre cinque mesi dal momento determinante per l’inizio dell’eventuale diritto alla rendita.

Visto quanto precede, la tesi dell’insorgente secondo cui ella avrebbe potuto continuare a lavorare dal momento determinante fino al fallimento della società merita conferma. Conseguentemente, non avendo l’Ufficio AI addotto alcun altro (valido) motivo che osta alla determinazione del reddito da valido sulla base di quanto effettivamente percepito dall’assicurata prima dell’evento invalidante, il reddito da valido dev’essere determinato sulla base di quanto effettivamente percepito dall’insorgente nell’ultima attività esercitata e non, come auspicato dall’amministrazione, sui dati statistici.

Dai conteggi salariali agli atti si desume che al momento determinante l’insorgente avrebbe percepito fr. 5'416.50 mensili, ivi inclusa la quota parte della tredicesima, per un salario di fr. 64'998 annui (doc. 15, pag. 45 incarto AI). Tale ammontare rappresenta il reddito da valido.

Il reddito da valido per il 2019 è dunque di fr. 64'998 annui e la censura della ricorrente circa l’uso dei dati statistici è condivisa dal TCA. Come si vedrà in appresso (cfr. infra consid. 2.8.3.), tale circostanza non muta l’esito del giudizio.

Tornando al caso che ci occupa, l’Ufficio AI ha illustrato, nel progetto di decisione, il calcolo del reddito da invalido basato sui dati statistici: “Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella[…]nel 2019[l’assicurata, n.d.r.]avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4'410.85 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 4'596.75 mensili oppure a Fr. 55'161.10 per l’intero anno. Effettuando una riduzione complessiva del 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari si ottiene un reddito da invalido di Fr. 49'645.-.” (doc. 54, pag. 344 incarto AI).

Da parte sua, con osservazioni del 23 dicembre 2021 la ricorrente ha censurato il procedere dell’Ufficio AI, illustrando come esso avrebbe dovuto procedere per il calcolo del reddito da invalido: “non può essere attribuito il livello 2 di competenza, dato che la stessa non si occupava della “cura di persone; l’elaborazione di dati; …”[…],bensì era impiegata esclusivamente comecameriera[…].Ne consegue che all’assicurata va attribuito il livello 1 di competenza di modo che, facendo riferimento al settore 55-56, il suo reddito ipotetico sarebbe di CHF 4'019.00. Lo stesso, su di un anno[…]sarebbe pertanto di CHF 50'277.69 per l’anno 2018[…].Adeguato al 2019[…],lo stesso sarebbe quindi di CHF 50'736.07. Dallo stesso[…], va inizialmente ridotta la limitazione del 20% accertata dai periti incaricati dall’UAI. Ne consegue che il reddito da invalida diviene quindi pari a CHF 40'588.86. A questo importo, va tuttavia ancora applicata la riduzione sociale[…].” (doc. 61, pag. 357 e seg. incarto AI). Preso atto delle osservazioni dell’assicurata, l’Ufficio AI ha confermato la bontà del proprio agire (doc. 70, pag. 389 incarto AI). In questa sede, la ricorrente ha sostanzialmente ribadito quanto esposto nelle osservazioni al progetto (doc. I, p.to 11., VI, p.to 5.) e l’Ufficio AI mantenuto la propria posizione (doc. IV, pag. 3).

In concreto i periti hanno accertato un’incapacità lavorativa completa nell’attività di cameriera, e del 20% in attività adeguate (cfr. supra consid. 1.2. e 2.7.2.) rispettose dei seguenti limiti funzionali:

Nel suo rapporto del 9 novembre 2021 il consulente IP, rinviando ai limiti funzionali di cui sopra, si è così espresso (sottolineature del redattore):

In sostanza, il consulente IP ha rilevato un ventaglio sufficiente di attività semplici che l’assicurata potrebbe svolgere sulla base delle mansioni di tipo amministrativo (contabilità, ecc.) svolte negli anni e conciliabili con i limiti funzionali accertati dai periti.

Ora, sebbene non sia del tutto chiaro se la ricorrente fosse gerente o si limitasse alla gestione dell’esercizio pubblico presso la quale era impiegata (cfr. doc. 106, pag. 483 incarto AI), dalle tavole processuali emerge che il suo mansionario non era limitato al servizio ai tavoli, essendo stata assunta quale “RESPONSABILE” (cfr. contratto di lavoro del 1. agosto 2017, doc. 13, pag. 40 incarto AI) e avendo lavorato come tuttofare, circostanza ammessa dall’insorgente medesima (doc. 100, pag. 468 e doc. 106, pag. 480 incarto AI). Inoltre, ella figura quale ultima (e unica) amministratrice con diritto di firma individuale della società che gestiva l’esercizio pubblico presso cui era impiegata (doc. 70, pag. 426 incarto AI). Tutto bene considerato, risulta oltremodo evidente che il mansionario dell’assicurata si estendesse anche alla contabilità e alla gestione dell’esercizio pubblico, come peraltro da lei stessa ammesso in sede peritale (cfr. ad esempio doc. 45, pag. 156 incarto AI).

Visto quanto precede, questa Corte conviene con quanto accertato dal consulente IP, la ricorrente potendo (ancora) mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in attività adeguate. A tal proposito, si rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’Ufficio AI non ha preso, quale attività di riferimento per calcolare il reddito da invalido, la sua precedente attività di cameriera, e non le ha neppure attribuito un livello di competenze 2 (per il reddito da invalido), ma ha calcolato il reddito da invalido conseguibile in attività generiche semplici ripetitive che non richiedono alcuna qualifica e sono reperibili sul mercato libero del lavoro (ossia il livello 1 di competenze; cfr. STF 9C_632/2015), come esplicitato anche nell’allegato di risposta (doc. IV, pag. 3).

Se da una parte, l’insorgente non ha pienamente compreso il concetto di reddito da invalido ed il procedere dell’amministrazione per determinarlo, da parte sua l’Ufficio AI non è stato sufficientemente esaustivo nell’illustrare i suoi calcoli.

Nel caso in esame, ritenuto che l’insorgente non ha intrapreso un’attività lucrativa da lei esigibile, per il calcolo del reddito da invalido vanno applicati i dati statistici.

Per il 2019 occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018, edita dall’Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018_tirage_skill_level – Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178); il salario lordo mediamente percepito in quell’anno dalledonneper un’attività semplice di tipo fisico o manuale per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di fr. 52'452 (fr. 4'371 x 12 mesi).

Adattando all’evoluzione dei salari nominali questo dato al 2019, per l’indicizzazione dei salari nell’ambito dell’accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per le donne che, partendo dal dato del 2018, il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a fr. 52'996.82 (fr. 52'452 : 105.9 x 107) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2019; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2.).

Questo dato si riferisce, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41.7 ore computabili nel 2019 (cfr. STFA I 203/03 del 21 luglio 2003 consid. 4.4. e STFA U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna è difr. 53'547.30(fr. 52'996.82 : 40 x 41.7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999 consid. 3a).

L’amministrazione ha ritenuto opportuno applicare una riduzione del 10% al reddito da invalido siccome “in regola generale, le attività leggere sono meno remunerate di quelle pesanti”.

Ora, la domanda a sapere se occorre operare una riduzione percentuale dal reddito da invalido è una questione di diritto, liberamente verificabile dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 146 V 16 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali).

La più recente giurisprudenza federale ha stabilito cheil livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS 1/2021

n. 49).

Occorre inoltre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti; STCA 32.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.10.).

Alla luce della surriferita giurisprudenza, in concreto questa Corte ritiene ingiustificata la riduzione percentuale operata dall’Ufficio AI.

Pertanto, ilreddito da invalido per il 2019 ammonta a fr. 53'547.30.

Ritenuto che il reddito da valido consisteva in fr. 64'998 (cfr. supra consid. 2.8.2. in fine), operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurata avrebbe presentato una capacità di guadagno residua dell’82,38% e, di riflesso, ungrado d’invalidità del 17,61% per il 2019.

Ma anche se – per mera ipotesi di lavoro – si volesse ammettere una riduzione percentuale del 10% (con conseguente riduzione del reddito da invalido per l’anno 2019 a fr. 48'192.57), operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurata presentava una capacità di guadagno residua del 74.15% e, di riflesso, ungrado d’invalidità del 25.85% per il 2019.

Occorre ora desumere il reddito da invalido per il 2020, procedendo come illustrato sopra. Pertanto, i fr. 52'452 (fr. 4'371 x 12 mesi) vanno adattati all’evoluzione dei salari nominali del 2020, ottenendo fr. 53’442.59 (fr. 52'452 : 105.9 x 107.9) che, riportati su un orario medio di lavoro settimanale di 41.7 ore, risulta in un salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna di fr. 55'713.90 (cfr. il medesimo calcolo operato nella STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021 consid. 2.11.). Sulla scorta della refertazione medica che ha accertato un’incapacità lavorativa del 20% in attività adeguate, occorre dedurre tale percentuale dalla somma fin qui ricavata, ottenendo complessivi fr. 44'571.12. Siccome, per i motivi esposti sopra, non è (più) ammessa – di principio – una riduzione percentuale per attività leggere, la decurtazione a tale titolo da parte dell’Ufficio AI risulta ingiustificata, ragione per cui il reddito va invalido per il 2020 ammonta a (arrotondati) fr. 44'571.10.

Operando il confronto dei redditi, si ottiene una capacità di guadagno residua del 68,57% ed ungrado d’invalidità non pensionabile del 31,43% per il 2020.

Anche in questo caso, se si volesse – per ipotesi di lavoro –ammettere una riduzione percentuale del 10% (con conseguente riduzione del reddito da invalido per l’anno 2020 a fr. 40'114), operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA risulta che l’assicurata presentava una capacità di guadagno residua del 61.72% e, di riflesso, ungrado d’invalidità non pensionabile del 38.28% per il 2020.

Visto quanto precede, la censura della ricorrente s’appalesa all’evidenza inconferente, siccome a far tempo dal

1. settembre 2020 (cfr. supra consid. 1.2. e seg.) ella non presentava (più) un grado d’invalidità pensionabile.

Infine, si rileva come non è del tutto chiaro se la ricorrente contesta l’attribuzione del livello di competenze 2 in punto alla determinazione del reddito da valido, da invalido o di entrambi. Tale censura risulta in concreto irrilevante. Infatti, per determinare il reddito da valido questa Corte ha accertato l’applicabilità dell’ultimo reddito effettivamente conseguito dall’insorgente, accogliendo la censura della ricorrente sul punto e smentendo l’Ufficio AI, quest’ultimo essendosi basato sui dati statistici (cfr. supra consid. 2.8.1.).

Inoltre, i dati statistici usati dall’Ufficio AI per determinare il reddito da invalido sono riferiti al livello di competenza 1 (attività semplici di tipo fisico e manuale), non il 2 (cfr. doc. I, p.to 11.); anche questa Corte ha usato, nelle calcolazioni illustrate sopra, il livello di competenza 1, partendo dal salario lordo mediamente percepito dalle donne per un’attività semplice di tipo fisico o manuale.

A torto.

Va innanzitutto ricordato che le limitazioni mediche già incluse nell’esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido (cfr. supra consid. 2.8.2.).

In concreto, si rileva che l’accertamento peritale (confermato in questa sede, cfr. supra consid. 2.7.2.) ha rilevato un’incapacità lavorativa in attività adeguate del 20% riconducibile esclusivamente all’affezione psichiatrica, ragione per cui, conformemente alla giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.8.2.), non è possibile tenerne conto anche in relazione ad un’eventuale riduzione percentuale dal reddito da invalido.

Quo allo svantaggio dovuto all’asserito lavoro a tempo parziale, si rileva che l’incapacità lavorativa accertata si ripercuote sul rendimento su una giornata lavorativa intera, non sulla presenza (cfr. supra consid. 2.7.1.).

Circa il fatto che ella può svolgere solo mansioni di intensità leggera, tale circostanza è stata debitamente considerata dall’amministrazione, come esplicitamente comunicatole nella decisione impugnata (cfr. doc. I, allegato B, pag. 5 e doc. 48, pagg. 317, 320, 322, 325 e 327 incarto AI).

Quo alla necessità di cambiare posizione all’occorrenza, questo Tribunale ritiene che le attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi previste nella Tabella TA1 edita dall’Ufficio di statistica, livello di competenze 1, essendo in gran numero attività di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto conciliabili con la necessità di lavorare in posizione alternata, permettendo, ad esempio, di eseguire mansioni di sorveglianza e controllo che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (cfr. STCA 32.2021.64 del 18 ottobre 2021 consid. 2.13.).

Per quanto concerne la limitata formazione professionale, essa non giustifica alcuna riduzione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 1, attività semplici di tipo fisico o manuale) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. pro multis STF 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2., 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2. e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4.; cfr. in questo senso anche la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Infine, nessuna riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità della ricorrente, la quale, al beneficio di un permesso C, è in Svizzera dal 1999 (cfr. doc.1, doc. 3, pag. 4 incarto AI), non ha carenze linguistiche in italiano e ha iniziato a lavorare, appena arrivata su suolo elvetico, nel settore della ristorazione, ossia a stretto contatto con i clienti (doc. 10, pag. 33 incarto AI).

Pertanto, in concreto non solo la riduzione operata dall’Ufficio AI sul reddito da invalido è ingiustificata, ma non vi sono neppure altri fattori che giustificano una riduzione.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti