Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2021.90
FC
Lugano
16 novembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 15 luglio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 23 aprile 2015 lUfficio AI esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, comprendenti anche una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico (SAM) del 3 novembre 2014 ha accolto la domanda di prestazioni presentata nel mese di febbraio 2013 da RI 1, nata nel 1966, riconoscendole un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 45%) dal 1. novembre 2014 (doc. 68 e 73 inc. AI).
Il quarto di rendita è stato in seguito confermato con decisione 20 febbraio 2017 (doc. 98 inc. AI), preavvisata il 18 novembre 2016 (doc. 94 inc. AI). La decisione è cresciuta in giudicato;
- con scritto 17 settembre 2021 il rappresentante dellinsorgente ha comunicato di aderire alla proposta dellamministrazione (doc. VI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dellart. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dellart. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi ancheSTFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. Lart. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI);
-nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici allinserto vè effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante dellassicurata, la situazione medica vada ulteriormente e nuovamente indagata, in particolare dal profilo psichiatrico, ginecologico e urologico. Tale conclusione si impone secondo quanto indicato nella sua Annotazione del 24 agosto 2021 dal medico SMR dr. __________, il quale, dopo aver visionato la documentazione agli atti comprendente in particolare anche le recenti certificazioni del 21 agosto 2020 del dr. med. __________ attestante dolori importanti con una sindrome del dolore uretrale, vulvodinia, disuria, pollochiuria, urgenza, nicturia ed occasionale incontinenzaoltre occasionale incontinenza e nicturia; dell8 giugno 2020 del dr. __________ che ha affermato chesi tratta di un caso piuttosto complesso di questa paziente perimenopausale che lamenta di dolori perineali invalidanti con disuria e incontinenza urinaria da urgenza e che la paziente soffre di una evidente pollachiuria ed il movimento le causa forti dolori in sede perineale che la spingono poi ad una urgenza immediata e perdita di urina. La condizione è per la paziente molto invalidante; oltre alla certificazione del 22 febbraio 2020 della dr.ssa __________, ginecologa, attestante sintomi di prolasso con sensazione di corpo strano vaginale, e proponente un ri-intervento chirurgico con colporaffia anteriore +/- isterectomia vaginale con alternativa di un trattamento conservativo con fisioterapia pelvicaha ritenuto cheritenuto altresì il lungo tempo trascorso dall'ultima perizia specialistica effettuata dall'amministrazione (novembre 2014), è opportuno procedere per il tramite di una perizia pluridisciplinare __________ di decorso (di natura ginecologica, urologica e psichiatrica) al fine di definire con precisione l'incapacità lavorativa della Signora RI 1 nel corso del tempo(doc. IV/1);
- sulla base di tali conclusioni del SMR, lUfficio AI nella sua risposta, ha quindi concluso che alla luce di quanto precede, si propone pertanto a codesto TCA di voler retrocedere gli atti allUfficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR allinterno dellannotazione 24 agosto 2021(doc. IV). A tale richiesta ha sostanzialmente aderito la ricorrente tramite il suo patrocinatore in data 17 settembre 2021 affermando che si è concordi che lincarto venga rinviato allUfficio Invalidità per gli accertamenti non svolti in precedenza ()(doc VI);
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dallamministrazione paiono incompleti, si giustifica ilrinvio degli attiaffinché essa procedanel senso sopra indicato.In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito lassicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;
-giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dellart. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbisLPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincente in causae patrocinata dallavv. RA 1, laricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ricorso.
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 15 luglio 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUffi-cio AI, il quale rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti