Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 maggio 2017; STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA 32.2016.1 del 30 novembre 2016 e 32.2014.143 del 24 agosto 2015). Dal raffronto dei redditi, per il 2018 [( 71'322,18
– 83'244 ) x 100 : 71'322,18 = 0%] e per il 2019 [(71'964,10 – 51'255 ) x 100 : 71'964,10 = 28%] non risulta un grado d’invalidità pensionabile. Vista la succitata violazione dell’obbligo d’informazione, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018 la rendita intera. Rispetto alla precedente comunicazione 18 giugno 2015 (doc. 74) di conferma della rendita intera, ciò rappresenta un motivo di revisione. 2.7.2. Diversa è invece la situazione per il 2020 , anno in cui l’utile tassato è stato in fr. 12'800.-- (doc. XXI/3). Con osservazioni 15 ottobre 2021 l’Ufficio AI ritiene che tale reddito non sia rappresentativo e non può essere preso in considerazione poiché influenzato da fattori congiunturali (e non di natura medica), in particolare dovuti alla pandemia Covid-19. Rileva inoltre che non è dato di sapere se la società abbia ricevuto delle indennità per lavoro ridotto e/o altri aiuti da parte dello Stato (XXIII). A mente del TCA la flessione di reddito va tenuta in considerazione, anche se dovuta a motivi economici legati alla pandemia in corso e non per motivi di salute dell’assicurato. Difatti, come rilevato al consid. 2.4, l’amministrazione ha ritenuto l’attività di indipendente quella in cui l’assicurato mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, prendendo pertanto in considerazione, quali redditi da invalido (2018, 2019), oltre al salario, la partecipazione agli utili aziendali di quegli anni. Non si vede il motivo per cui non si possa fare riferimento agli utili aziendali del 2020, ancorché ridotti per motivi economico-sanitari, per determinare il reddito da invalido del 2020. Per quel che concerne l’eventuale indennità per lavoro ridotto – circostanza, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle osservazioni 20 ottobre 2021, è determinante poiché comporterebbe un abbattimento delle spese del personale con ripercussioni positive sull’utile –, dall’accertamento eseguito dal TCA presso la Sezione del lavoro è risultato che nel 2020 la società ha ricevuto dalla Cassa cantonale di disoccupazione complessivamente fr. 3'904,75 (doc. XVIII). Inoltre, con scritto 29 novembre 2021 il ricorrente ha allegato la lettera dello stesso giorno della __________ che attesta come il succitato importo “…risulta essere stato contabilizzato a conto economico in riduzione dei costi del personale ” (XXIX/1). Ne consegue che nell’utile aziendale di fr. 12'800. -- sono state contemplate le indennità per lavoro ridotto. Procedendo alla determinazione del reddito da invalido, va in primo luogo preso in considerazione il 75% dell’utile 2020 ossia fr. 9'600.--. A tale importo vanno aggiunti fr. 21'000.-- di salario percepiti nel 2020 (cfr. lettera 8 gennaio 2020 del ricorrente all’Ufficio AI in doc. 121), salario rimasto invariato dal 2017. Ne consegue che il reddito da invalido corrisponde a fr. 30'600.-. Di conseguenza, dal raffronto tra fr. 72'611,80 di reddito da valido e fr. 30'600.-- di reddito da invalido risulta un grado d’invalidità del 57% ([ 72'611,80 – 30’600 ) x 100 : 72'611,80 = 57,85%] che conferisce il diritto a mezza rendita dal 1° gennaio 2020. Va qui fatto presente che con la decisione contestata del
E. 18 febbraio 2021 l’Ufficio A, oltre alla soppressione con effetto retroattivo al 2018 della rendita intera, ha rinunciato alla restituzione delle rendite versate in eccesso ( “riesaminato il caso è riconosciuta la buona fede e pertanto le rendite già percepite non dovranno essere restituite”), ossia sino alla rendita di febbraio 2021, condonando di fatto quanto versato in più. Ne consegue che il versamento della mezza rendita parte dal 1° marzo 2021 . 2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.- vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno. 2.9. Al ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un legale, vanno riconosciute delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) da mettere a carico dell'Ufficio AI.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2021.42
BS/sc
Lugano
13 dicembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
Con annotazioni del 5 febbraio 2021, esaminata la documentazione medica prodotta, il dr. Abate del SMR ha rilevato:
Dalla disamina dei nuovi atti medici pervenuti risulta che lassicurato in oggetto sia rimasto degente presso il CCT di Luganodal 27.07.2020 al 28.07.2020per una sindrome coronarica acuta e sia stato trattato con PTCA/DES con ottimo risultato.
Riportiamo di seguito la valutazione del cardiologo curante del 15.01.2021:
dallultimo intervento coronarico del 27.07.2020 il paziente è stato bene dal profilo cardiovascolare e non riferisce disturbi soggettivi. Inoltre il tracciato (ECG) è nei limiti di norma;la funzione sistolica risulta conservata con FE 60%.
In conclusione, la situazione clinica del paziente è caratterizzata da unevoluzione favorevole dal profilo cardiovascolare: clinicamente, il paziente non accusa alcun disturbo.
Gli esami effettuati non hanno fornito indizi in favore di recidiva ischemica.
Si tratta dunque di un peggioramento clinico di brevissima durata (2 giorni), seguito da un miglioramento repentino con prognosi favorevole e nessun disturbo oggettivo/strumentale e soggettivo. (inc. AI pag. 288)
Pendente causa il ricorrente ha prodotto il rapporto 23 marzo 2021 del dr. med. Baumberger del Centro svizzero per paraplegici:
.Paraplegia post traumatica sub D4 (AIS A) in seguito ad un incidente della circolazione (1978)
.Disfunzione vegetativa con disturbi della funzione cardiaca, intestinale e vescicale
.Siringomielia (nellabito della diagnosi di paraplegia)
.Sindrome spastica sublesionale (nellambito della diagnosi di paraplegia)
.Dolori neuropatici (at level e sub level) e muscolo scheletrici cronici (nellambito della diagnosi di paraplegia)
.Stato di infarto miocardico inferiore, dicembre 2005 (nellambito delle problematiche secondarie alla diagnosi di paraplegia)
.Stato da intervento di rivascolarizzazione con osa di stent (2005, 2021, 2020)
.Disturbi cronici svuotamento intestinale con episodi di incontinenza (nellambito della diagnosi paraplegia)
.Infezioni urinarie recidivanti (nellambito della diagnosi di paraplegia),
Problematiche di invecchiamento precoce in seguito ad una mielolesione
Una mielolesione, oltre alla perdita (completa od incompleta) della funzione motoria e sensitiva, è associata anche ad una disfunzione del sistema nervoso vegetativo. Questa peculiarità causa un acceleramento dellinvecchiamento biologico di una persona cosa che, deve essere considerata quale ulteriore fattore di rischio (anni dopo la mielolesione) per la comparsa di patologie organiche, con conseguente impatto sullaspettativa e sulla qualità di vita. In particolare, si assiste alla comparsa precoce di patologie cardiovascolari, endocrine, ematologiche/immunologiche, respiratorie, cutanee, muscoloscheletriche, urologiche, neurologiche e sindromi algiche nocicettive e neuropatiche. (letteratura scientifica allegata)
Nellambito della valutazione della capacità funzionale e della qualità di vita di una persona mielolesa è quindi di primaria importanza considerare anche questi aspetti clinici.
Nel caso specifico del signor RI 1 posso purtroppo confermare la presenza di svariate condizioni secondarie dovute alla sua mielolesione. (Doc. B)
A tal riguardo, con osservazioni 9 luglio 2021 lUfficio AI ha osservato come la documentazione medica presentata di tutta evidenza non contenga elementi oggettivi segnatamente indicazioni di un peggioramento dello stato di salute dal 2019 in avanti e/o circa la mutata capacità lavorativa dellassicurato che possano modificare la valutazione medica operata dal SMR, pertanto si rinuncia a sottoporla al vaglio dello stesso. Daltra parte, essa risulta posteriore allemanazione della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice(XIV).
Ora, da una parte il rapporto 23 marzo 2021 non menziona unincapacità lavorativa, dallaltra il SMR ha convincentemente fatto presente come la posa di stents cardiaci nel 2020 non abbia influito in modo durevole sulla capacità lavorativa.
In merito al nuovo dipendente, rettamente il 29 gennaio 2021 lispettrice ha sostenuto che tale assunzione è dovuta a ragioni economiche e non mediche, poiché guardando la NIL appare infatti che lassunzione di un dipendente, __________, è avvenuta già in corso del 2019, pertanto, qualora si tratti della stessa persona, è verosimile ricondurla allaumento della cifra di affari, che non a un peggioramento dello stato di salute (doc. 123).
Vero che successivamente al succitato rapporto linsorgente ha prodotto un contratto di lavoro di una collaboratrice assunta a tempo parziale il 1° settembre 2020 (pagg. 292 e 293 inc. A), ma non vuol dire che tale assunzione sia avvenuta a seguito dei problemi di salute dellassicurato.
Va comunque fatto presente che, come si vedrà, ai fini della determinazione del reddito da invalido sono stati presi in considerazione i dati economici fiscalmente tassati. Ciò significa che lassicurato, nonostante il danno alla salute, mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa presso la __________, come del resto emerge nel citato rapporto 18 agosto 2020 della consulente (doc. 110).
Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, consid. 5.2).
In merito agli utili aziendali presi in considerazione dallamministrazione, lassicurato ha fatto presente quanto segue:
Si aggiunga inoltre come il signor RI 1 sia creditore della società per CHF 80000.-. Tale importo che deve essergli restituito va ulteriormente ad erodere l'utile societario. In tal senso si deve considerate - senza che possa essere imputato quale reddito, ne salario - che la società è debitrice dj tale importo, avendo il signor Bergami un credito. Si deve pertanto considerare chela società debba restituire CHF 15'000.- almeno annuiper oltre 5 anni. ( ) (doc. I pag. 6)
A tal riguardo pertinentemente nelle citate osservazioni 19 maggio 2021 lispettrice ha rilevato:
Le riserve legali sono imposte dalla legge e sottostanno a precise disposizioni del CO; vengono indicate a bilancio e non a conto economico (vedi bilanci della società). Non si vede pertanto come decisioni prese all'interno del CdA abbiano una corrispondenza diretta con il reddito che rassicurato ha conseguito in un determinato anno fiscale. Si tratta di contesti completamente diversi, trattandosi appunto di una società.
Infine:
È possibile che la società incontri problemi di liquidità e in sede di CdA si decida di aprire un debito nei riguardi di un terzo creditore. In siffatte circostanze, e sempre in sede di CdA, si decidono i termini del rientro del debito, termini che non necessariamente devono essere quelli indicati dal legale dell'assicurato: la società deve essere in grado, infatti, di sostenere il versamento.
A parte il fatto che le dichiarazioni del legale devono essere oggettivate da pezze giustificative e/o verbali e non lo sono, non si deve confondere la situazione patrimoniale di una società (bilancio) con la sua gestione corrente (conto economico); e questo vale
soprattutto quando si definiscono i redditi senza e con invalidità.
In ultima istanza è il CdA che, ogni anno, decide come andranno impiegati gli utili societari del precedente anno solare. Gli azionisti potrebbero decidere di attribuirsi dei dividenti, ma ciò non influirebbe sulla quota parte di utili dell'assicurato in base al capitale investito.È
infatti importante separare la personalità "giuridica" della società da quella "fisica dell'assicurato,e aver chiaro che le forme di finanziamento di una società si differenziano dal reddito dell'assicurato in un determinato anno fiscale. (sottolineatura del redattore; doc. VI/1 pag. 2)
In risposta, lassicurato ha prodotto lo scritto 14 luglio 2021 della __________:
Il Codice delle Obbligazioni prevede che il gerente della società, nel caso __________, ha la responsabilità del controllo finanziario e di elaborare un piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società. L'attività di gerente deve venir svolta con diligenza, buona fede e a salvaguardia degli interessi della società e dei creditori.
Ne deriva che la continuità aziendale deve essere sempre garantita anche laddove i conti annuali permettono una distribuzione di utili ai soci. In questo contesto, se è pur vero che __________ ha una buona liquidità e utili riportati, l'attività della società si regge sulle disponibilità bancarie attuali e passate. Il costo d'acquisto dei materiali e delle attrezzature è alto. I fornitori pretendono il pagamento anticipato. Senza contare la copertura dei costi aziendali fissi.
Una distribuzione di dividendi non sarebbe stata opportuna e avrebbe potuto mettere in pericolo la continuità aziendale. Gli utili accumulati non potranno quindi essere distribuiti fintanto che __________ non disporrà di liquidità in eccesso, aspetto che al momento non è il caso.
Quale rafforzativo si fa notare che il Sig. RI 1 in passato ha dovuto finanziare __________ di tasca propria per un ammontare di CHF 80000. Importo che dovrebbe venir rimborsato ancor prima di una
distribuzione di dividendi e per il quale, anche in considerazione di quanto indicato al paragrafo precedente, non vi è alcuna certezza che possa venir reso da __________ al socio.
A nostro avviso né negli utili riportati di __________, né il finanziamento fatto dal Sig. RI 1, dovrebbero venir considerati quali redditi in quanto di fatto non realizzati. Gli utili riportati rappresentano l'autofinanziamento di __________. (doc. XVI/1)
In merito a quanto sopra, in data 19 agosto 2021 lamministrazione ha osservato che ai fini assicurativi lutile va considerato a prescindere dalla distribuzione o meno dei dividendi. Ai fini della determinazione del reddito dellassicurato infatti va tenuto conto, oltre al salario, dellutile aziendale contenuto nel conto economico. Essendo i dividendi parte dellutile, non possono essere mai presi in considerazione come reddito, nemmeno se vengono effettivamente pagati. Riguardo allapporto di CHF 80'000.--, nelle medesime osservazioni lUfficio AI ha spiegato che trattasi di un investimento, che non fa parte del conto economico ma viene contabilizzato a bilancio; non può essere considerato nel calcolo dellutile dellanno solare ritenuto. Questo tipo di investimenti costituiscono un rischio che si assume limprenditore nei riguardi della società e pertanto non vengono detratti, dato che sono volti a risolvere eventuali problemi di liquidità. Ciò vale anche in ambito fiscale, dove è lutile aziendale che viene imposto fiscalmente(XVIII).
Orbene, viste le esaurienti spiegazioni dellamministrazione, alle quali va data adesione, secondo il TCA determinante è lutile aziendale (netto) esposto dalla __________ e confermato in sede fiscale.
Nel 2018 il reddito esposto corrisponde a fr. 83'244.-- e nel 2019 fr. 40'340.-- (nel 2019 tassato a fr. 40'300.--, doc. XXI/2).
Quindi, correttamente nella decisione contestata lUfficio AI ha quantificato come segue i redditi da invalido nel 2018 e 2019:
2.7.2. Diversa è invece la situazione per il2020, anno in cui lutile tassato è stato in fr. 12'800.-- (doc. XXI/3).
Con osservazioni 15 ottobre 2021 lUfficio AI ritiene che tale reddito non sia rappresentativo e non può essere preso in considerazione poiché influenzato da fattori congiunturali (e non di natura medica), in particolare dovuti alla pandemia Covid-19. Rileva inoltre che non è dato di sapere se la società abbia ricevuto delle indennità per lavoro ridotto e/o altri aiuti da parte dello Stato (XXIII).
A mente del TCA la flessione di reddito va tenuta in considerazione, anche se dovuta a motivi economici legati alla pandemia in corso e non per motivi di salute dellassicurato. Difatti, come rilevato al consid. 2.4, lamministrazione ha ritenuto lattività di indipendente quella in cui lassicurato mette a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, prendendo pertanto in considerazione, quali redditi da invalido (2018, 2019), oltre al salario, la partecipazione agli utili aziendali di quegli anni. Non si vede il motivo per cui non si possa fare riferimento agli utili aziendali del 2020, ancorché ridotti per motivi economico-sanitari, per determinare il reddito da invalido del 2020.
Per quel che concerne leventuale indennità per lavoro ridotto circostanza, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle osservazioni 20 ottobre 2021, è determinante poiché comporterebbe un abbattimento delle spese del personale con ripercussioni positive sullutile , dallaccertamento eseguito dal TCA presso la Sezione del lavoro è risultato che nel 2020 la società ha ricevuto dalla Cassa cantonale di disoccupazione complessivamente fr. 3'904,75 (doc. XVIII). Inoltre, con scritto 29 novembre 2021 il ricorrente ha allegato la lettera dello stesso giorno della __________ che attesta come il succitato importo risulta essere stato contabilizzato a conto economico in riduzione dei costi del personale (XXIX/1).
Ne consegue che nellutile aziendale di fr.12'800.-- sono state contemplate le indennità per lavoro ridotto.
Procedendo alla determinazione delreddito da invalido,va in primo luogo preso in considerazioneil 75% dellutile 2020ossia fr. 9'600.--.A tale importo vanno aggiunti fr. 21'000.-- di salario percepiti nel 2020 (cfr. lettera 8 gennaio 2020 del ricorrente allUfficio AI in doc. 121), salario rimasto invariato dal 2017.
Ne consegue che il reddito da invalido corrisponde afr. 30'600.-.
Di conseguenza, dal raffronto trafr. 72'611,80di reddito da valido e fr.30'600.-- di reddito da invalidorisulta un grado dinvalidità del 57% ([72'611,80 30600) x 100 :72'611,80 = 57,85%] che conferisce il diritto a mezza rendita dal 1° gennaio 2020.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti