Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2021.3
rg/sc
Lugano
14 aprile 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 2 dicembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che 1.1 Dal 1. dicembre 2007 RI 1beneficia di una rendita in-tera per un grado dinvalidità del 70% (doc. AI 26). Il diritto alla rendita intera è stato confermato in esito ad una prima procedura di revisione conclusasi l8 marzo 2011 (doc. AI 47) come pure dopo ulteriore revisione sfociata nella comunicazione 14 agosto 2013 (doc. AI 59). Il diritto ad una rendita intera è stato successivamente ancora confermato dopo revisioni avviate nel settembre 2014 rispettivamente nellaprile 2017 e terminate con le comunicazioni 17 marzo 2015 (doc. AI 74) rispettivamente 23 giugno 2017 (doc. AI 82).
In esito agli accertamenti medici ed economici esperiti nellambito dellultima procedura di revisione iniziata nel febbraio 2020 (doc. AI 88), per decisione 2 dicembre 2020, preavvisata il 12 ottobre 2020, lamministrazione ha soppresso il diritto alla rendita, lassicurata presentando dopo raffronto dei redditi un grado dinvalidità complessivo del 27.5% (doc. AI 123).
1.2 Contro la suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata patrocinata dallavvocata RA 1. Contesta producendo nuova refertazione medica (doc. C e D) sia la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento sia i dati economici utilizzati ai fini della graduazione dellinvalidità, postulando, non senza censurare la mancata riduzione del reddito da invalida a motivo delle esistenti limitazioni funzionali e delle particolari circostanze, in via principale lannullamento della decisione di soppressione, in subordine la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici e nuova decisione.
1.3 Con la risposta di causa lUfficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla scorta del-la presa di posizione del medico SMR del 2 febbraio 2021 a-vente il seguente tenore:
1.4 Con scritto 16 febbraio 2021 la patrocinatrice dellinsorgente, facendo rilevare come lUfficio AI abbia aderito alla richiesta ricorsuale formulata in via subordinata, ha dichiarato di aderire alla proposta dellUfficio AI.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta lart. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado dinvalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, dufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili di incidere sul grado dinvalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta lart. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto im-mutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione di-versa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sen-si dellart. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigen-te allepoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pp. 379-380).LAlta Corte ha precisato cheil punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dallultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in ca-so di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modifica del diritto ad una rendita dinvalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), lart. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.3 Nel caso in esame, contrariamente a quanto stabilito nel provvedimento impugnato, dagli atti allinserto (in specie dalle certi-ficazioni mediche prodotte con il gravame; doc. C e D) emerge effettivamente la necessità come richiesto in via subordinata con il ricorso e come ammesso dallautorità intimata nella risposta di causa sulla scorta della valutazione SMR sopra ripor-tata (cfr. supra consid. 1.3) di ulteriori accertamenti volti a maggiormente chiarire la fattispecie, segnatamente tramite le-sperimento di una perizia psichiatrica. Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa leventuale modifica della situazione invalidante sino al momento dellemanazione del querelato provvedimento, che per giurisprudenza(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 140 e 129 V 4)segnail limite tempo-rale del potere cognitivo del giudice.
In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento (Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen;cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dal-lamministrazione risultino incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento dellavversata decisione, il rinvio degli atti affinché lUfficio AI proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo medico-psichiatrico ed eventualmente, se necessario, anche da quello economico. In esito allistruttoria dovrà essere emes-sa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, una nuova decisio-ne soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA nel cui am-bito lassicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.4 In DTF 106 V 18 chiamata a pronunciarsi riguardo al momen-to in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti al-lamministrazione perché la stessa, dopo complemento istruttorio, renda una nuova decisione lAlta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"( )Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.( )." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi in-validi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tale procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (cfr. anche STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell11 novembre 2010 consid. 4);
Atteso che dagli atti non è possibile concludere che nel caso di specie lamministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza delleffetto della revisione, ai sensi della summenzionata giurisprudenza (DTF 106 V 18) leffetto sospensivo tolto al ricorso e il cui ripristino non è stato per altro postulato in sede ricorsuale con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio.
2.5Giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dellart. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbisLPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dellAI è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in fun-zione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Vista la soccombenza dellUfficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.
Patrocinata in causa da unavvocata, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti