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32.2021.135

Ricorso irricevibile perchè tardivo. Nessun motivo giustificante la restituzione del termine

Ticino · 2021-11-02 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-  Il ricorso èirricevibile. 2.-Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente. 3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2021.135

rg/sc

Lugano

27 gennaio 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione del 2 novembre 2021 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                         -  per decisione 2 novembre 2021 l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2020;

-  con ricorso datato 6 dicembre 2021 e consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. busta d'impostazione agli atti), l'assicurata personalmente è insorta al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) contestando il provvedimento suddetto;

-   con la risposta di causa l’amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, presentato il 6 dicembre 2021 contro la decisione notificata il 3 novembre 2021, confermando in ogni caso nel merito la fondatezza della propria decisione;

-  con osservazioni 28 dicembre 2021 l’insorgente ha in particolare precisato come effettivamente l’invio raccomandato contenente la decisione impugnata le sia stato recapitato in data 3 dicembre 2021 e non in data 4 dicembre 2021 come sostenuto nel gravame;

-  in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

-  un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STF K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008);

-   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);

-  gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1; DTF 115 Ia 12; DTF 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV p. 444);

-  se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);

-  nel caso in esame la decisione impugnata, spedita con invio raccomandato il 2 novembre 2021, è stata notificata (ritirata allo sportello dell’ufficio postale) il 3 novembre 2021 (cfr. tracciamento degli invii in www. service.post.ch, invio n. __________, doc. AI 44). Il termine di ricorso di 30 giorni veniva quindi a scadere il giorno di venerdì 3 dicembre 2021. Consegnato all’ufficio postale lunedì 6 dicembre 2021 (cfr. busta d’impostazione agli atti), il ricorso risulta tardivo;

-   nulla muta all’esito del presente giudizio il fatto – evocato dalla ricorrente ma giustamente non invocato quale motivo di giustificazione ai sensi del menzionato art. 41 LPGA – che l’interessata, come emerge dalle sue osservazioni del 28 dicembre 2021 (cfr. VIII), abbia incaricato il marito di ritirare presso l’ufficio postale l’invio raccomandato contenente la decisione e che il marito abbia asseritamente sostenuto di averlo ritirato il 4 dicembre 2021 (cfr. osservazioni citate), essendo invece – come visto – appurato che egli l’ha ritirato il 3 novembre 2021 (cfr. doc. AI 44);

-  il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quan-to tardivo;

-   giusta l'art. 69 cpv. 1bisLAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbisLPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

Visto l’esito della vertenza, all’insorgente vanno accollate spe-se di procedura per fr. 200.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-  Il ricorso èirricevibile.

2.-Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti