Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 dicembre 2020, riguardo segnatamente alla madre, la perita, oltre a rilevare le contraddizioni in cui la stessa assicurata è caduta nella sua presa di posizione, fa notare che essa, benché espressamente interrogata in merito in sede peritale, non aveva fatto alcun cenno ad una presunta familiarità per patologie psichiatriche nel ramo materno. Riguardo alla critica in merito a quanto affermato dalla dr.ssa __________ nel rapporto medico del 16 dicembre 2020 circa il suo apprezzamento della capacità di prendersi cura della figlia e della casa, la perizia fa giustamente rilevare che l’assicurata cade di una “palese incongruenza” , considerato come lei stessa avesse sottolineato, anche in sede di colloquio peritale, di occuparsi in modo accurato della casa e della figlia. La perita ha pure sottolineato come fossero rilevabili diverse incongruenze tra quanto sostenuto in sede di ricostruzione anamnestica e quanto poi affermato nelle osservazioni del 9 agosto 2021. In ogni modo, secondo la perita quanto riferito dall’assicurata rispetto alle circostanze del suo arrivo in Ticino o alle presunte manipolazioni da parte della madre, non era comunque tale da modificare la diagnosi di disturbo da disadattamento. Infine, la perita ha riferito che “rispetto all'anedonia questo sintomo non è stato riportato proprio perché non riscontrato ”, osservato pure come “ lo scritto dell'assicurata denota significativi livelli di stenia, buona capacità di analisi del contesto e di espressione (anche tenuto conto dell'aiuto di un interprete), perseveranza nella difesa delle proprie posizioni anche attraverso affermazioni aggiuntive o contrarie rispetto a quanto dichiarato in ambito peritale, soprattutto in merito alla supposta inabilità in ambito domestico” (doc. AI pag. 178) . Tutto ben considerato a ragione la perita ha quindi concluso che lo scritto della ricorrente non apportava elementi nuovi atti a modificare le conclusioni peritali e questo giudice deve condividere questa conclusione. Quanto al dettaglio referto medico del dr. __________ del 9 agosto 2021, lo specialista ha precisato di avere in cura l’assicurata dal 17 maggio 2021 e ha dichiarato di non contestare le diagnosi psichiatriche poste nella perizia ma piuttosto “il livello di gravità della stessa e cioè come le diagnosi viste alla luce della realtà concreta e cioè nel loro aspetto dinamico-funzionale si ripercuotano nella quotidianità dei suoi atti fino al punto da renderla a mio parere manifestamente non in grado di svolgere perlomeno in una certa misura delle attività pur essendo ella in grado 'di riconoscere il senso delle azioni e l'influsso positivo che esse potrebbero esercitare sulla realtà posto che ella detenesse quelle capacità di tenuta e di resistenza che essa effettivamente non possiede ”. Il curante contesta quindi la conclusione di completa abilità lavorativa nell’attività casalinga o in attività adeguata “ non adempiendo la paziente nella realtà ad alcuno dei ruoli citati che rimangono delle astrazioni teoricamente sostenibili ma inverosimili e soprattutto irrealizzabili dalla paziente alla luce dei fatti accertati e della portata della psicopatologia di cui è affetta” . Osservato tra l’altro come l’assicurata presenti aspetti personologici deficitari preponderanti nell’espressività della sua affezione psicopatologica, con la presenza di una instabilità emotiva permanente, e sottolineato come contrariamente a quanto ammesso dalla perizia l’assicurata non ha in sostanza concluso una formazione professionale, non ha mai lavorato come pianista né svolto altre attività lavorative e si è dedicata alla musica solo a scopo terapeutico, e sottolineato come la relazione con il coniuge fosse da sempre caratterizzata da “ ambivalenza e instabilità degli affetti e dei sentimenti di appartenenza ”, il dr. __________ si è espresso, tra l’altro, come segue: " (…) . quanto riportato dalla Dr.ssa __________ a pag. 20 della sua; perizia ("la prognosi di disturbo dell’adattamento non è favorevole data anche la giovane età e le ottime risorse cognitive e formative", "si ritiene che in una attività idonea che rispetti le esigenze di relativa autonomia e non eccessivo contatto col pubblico la CL sia piena soprattutto qualora si sfruttino le significative risorse presenti, in particolare la espressività comunicativa nella relazione duale, le competenze linguistiche e musicali, le abilità creative e manuali”) non è a mio avviso condivisibile tenuto conto che la paziente non ha di fatto portato a termine alcun iter formativo, ha sì delle competenze musicali ma esse si riducono a conoscenze passate della materia che sono andate a sfumare nel corso degli anni per non essersi ella tenuta in esercizio né tantomeno avere lavorato nel campo musicale e per quel che riguarda le competenze linguistiche la paziente possiede solamente una buona padronanza della lingua spagnola mentre rispetto al livello di padronanza della lingua italiana (che a pag. 16 della sua perizia la Dr.ssa __________ descrive come "discreta") appare appena sufficiente a renderla capace di una comprensione approssimativa dei contenuti delle comunicazioni ed è evidente che è stato necessario avvalersi di un interprete per allestire la perizia; . quando la Dr.ssa __________ sempre a pag. 20 della sua perizia fa riferimento a "misure di aiuto attivo al reinserimento lavorativo sono oltremodo indicate anche per contrastare alcune posizioni regressive non legate alla psicopatologia ma a possibili vantaggi secondari che la portano a rifiutare un ruolo di maggiore impegno personale e ad appoggiarsi ad aiuti esterni" tende a mio avviso a vedere la tendenza all'esonero dai compiti come una soluzione di comodo che può essere vinta da uno sforzo della volontà e non come a me pare più rispondente al vero come una delle colonne portanti del disturbo di personalità di cui ella è affetta e cioè la dipendenza patologica vissuta come esigenza inderogabile di essere aiutata e sostenuta dal coniuge al quale, pur con la complicazione legata alla ambivalenza della relazione di vincolo che appare in certi momenti palesemente disfunzionale, assegna la risoluzione di tutti i suoi compiti; (…). . a pag. 19 della perizia la Dr.ssa __________ dicendo che "di fatto pur avendone le risorse non è mai stata economicamente indipendente appoggiandosi prima ai -genitori, poi al coniuge (sposato nel 2016 dopo la gravidanza) ed infine alle istituzioni” giunge a mio avviso ad una conclusione che prescinde dalla diagnosi di disturbo personologico da essa posta (p.to 6.2 diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro) o perlomeno la considera non avente una portata tale da inficiare la sua capacità lavorativa senza però considerare la effettiva ripercussione che il quadro psicopatologico causa alla sua capacità di messa in atto concreta nella realtà delle sue risorse e confidando in un teorico sforzo di volontà che renda accessibile alla paziente una sua possibile capacità realizzativa che alla luce dei nuovi fatti non vi è mai stata e con queste premesse non si vede come possa realizzarsi in futuro; . venendo infine a quanto riportato alle pagg. 20 e 21 (p.to 7.4 Valutazione di capacità, risorse e problemi. Descrizione di risorse e deficit secondo schema MINI ICF-APP) la Dr.ssa __________ ritiene che la paziente "non presenta sintomi psicopatologici in grado di inficiare la sua capacità di rispettare gli impegni verso i quali è ben motivata (ad esempio le pratiche con i servizi sociali, le mansioni relative alla cura della bambina, l'attuale dieta") e aggiunge che "presenta capacità di, individuare tempi e priorità per le diverse mansioni di casalinga dedicandosi ad esse con precisione e con ottimi risultati" quando in realtà praticamente non si occupa della sua casa affidando questo compito al marito e limitandosi a svolgere, anche se in verità non per la loro interezza, le mansioni relative alla cura della figlia. A proposito della flessibilità la Dr.ssa __________ ritiene che la paziente abbia "un grado di disabilità lieve" risultando solo "meno adattabile alle esigenze del contesto" mentre in realtà e come effetto del suo disturbo di personalità risulta piuttosto volta in via prioritaria ad adattare l'ambiente alle sue esigenze. Pur attestando un "esame di realtà mantenuto" la Dr.ssa __________ mette in luce "uno stile attributivo di causalità degli eventi esterno" che a mio modo di vedere risulta un aspetto centrale della psicopatologia di cui è affetta la paziente e che preso a sé stante la porta a premere al fine di piegare la realtà alle sue narcisistiche esigenze. La paziente inoltre presenta come giustamente attesta la Dr.ssa __________ "difficoltà ad adattarsi al contesto sociale attuale" ma questo secondo me non perché lo "rifiuta a priori in quanto identificato con una scelta del coniuge" quanto piuttosto a causa dei tratti di personalità patologici che sono stati evidenziati. La relazione di coppia è poi non solamente "conflittuale e per questo avviata verso la separazione" come sostiene la Dr.ssa __________ ma caratterizzata da una sostanziale ambivalenza degli affetti, cosa che in effetti ha portato la paziente ora ad avviarsi in direziona della separazione ora a ripiegare in senso regressivo e dipendente con la richiesta per certi versi incoerente e paradossale di investire il marito del ruolo di ideale suo curatore; (…)” (doc. AI pag. 160 ss.) Ora la perita dr.ssa __________ ha preso dettagliatamente posizione nel complemento peritale del 9 settembre 2021, laddove ha innanzitutto considerato come il collega dr. __________ seguisse la paziente da relativamente poco tempo (ossia da soli tre mesi al momento dell’estensione della sua presa di posizione) e come egli non contestasse la diagnosi posta dalla perita bensì il livello di gravità della stessa con particolare riferimento al disturbo di personalità che la renderebbe a suo avviso parzialmente inabile, pur senza indicare tuttavia in che misura. Dopo aver nuovamente sottolineato la scarsa continuità della presa a carico psichiatrica nel corso degli anni, ha negato di aver riscontrato un’instabilità emotiva, rilevando come del resto l’assicurata apparisse molto assorbita nella cura e nella stimolazione adeguata della bambina, compito che richiede certamente una quota di pazienza e stabilità emotiva. La perita ha pure escluso la presenza di abulia-apatia, osservando come l’assicurata apparisse invece attiva nella giornata e come lo stesso suo scritto del 9 agosto 2021 rivelasse “stenia, iniziativa e capacità di difendere le proprie posizioni” . In conclusione, a suo avviso lo scritto del dr. __________ costituiva essenzialmente “ una diversa valutazione del curante ”, le sue osservazioni non aggiungendo “ elementi medici nuovi tali da comportare una modifica delle mie conclusioni peritali ”. Sulle puntuali critiche alla sua perizia ha esposto, tra l’altro, come segue: " (…)
- la prognosi ritenuta invalidante riguardo il disturbo di personalità. L'andamento del disturbo di personalità è cronico; nel pregresso vi sono stati verosimilmente periodi di maggiore scompenso rispetto all'attuale con almeno un agito impulsivo autolesivo (assunzione incongrua di psicofarmaci nel 2001). Del ricovero a __________ non vi è documentazione ma l’assicurata che si trovava allora incinta ha dichiarato di averlo espressamente richiesto al ginecologo in un momento di angoscia, l due ricoveri avvenuti in __________ nel corso del 2019 sono stati molto brevi, le motivazioni alla causa non perfettamente chiare: in un caso un fraintendimento con l'allora psichiatra dr. __________, nel secondo caso una crisi di esasperazione in rapporto a difficoltà coniugali (e forse, come indicato dall'assicurata nelle sue recenti osservazioni, a problematiche economiche). In entrambi i casi si è raggiunta una rapida ricompattazione del quadro psicopatologico con dimissioni rispettivamente nell'arco di 72 ore e 5 giorni.
- la prognosi del disturbo da disadattamento è buona ed in merito alla CL lavorativa completa attestata si ribadisce che si sta valutando l'impatto dei disturbi psichici suddetti sull'attività di casalinga o in un’attività idonea descritta come rispettosa delle esigenze di autonomia, non con eccessivo contatto con il pubblico e che sfrutti possibilmente le competenze linguistiche, musicali, le abilità creative o manuali. Non si è parlato di lavori pesanti o che implichino particolari carichi di responsabilità. Il fatto che non abbia terminato gli studi a livello universitario, non inficia in alcun modo la sua capacità lavorativa in ambito domestico o in un ambito adatto come quello sopra descritto. Le competenze musicali come quelle manuali ed artistiche sono state ripetutamente sottolineate dall'assicurata stessa in sede peritale. In merito alle competenze linguistiche, a fronte delle motte difficoltà evocate dall'attuale curante ricordo che l’assicurata impartiva lezioni di piano (anche se a suo dire furono poche) a __________ dove era giunta da poco ma dove tuttavia aveva potuto ottenere, attivandosi tramite l'assistenza, un appartamento e frequentare un corso di lingue (come riportato sempre a pagina 10 delta perizia): (…) Aggiungo quindi che ha dimostrato di avere in altre occasioni, quando si è trasferita all'estero, ottime risorse e capacità di muoversi ed orientarsi nei contesti nuovi. In famiglia ella ha dichiarato di parlare italiano e comunque queste competenze potrebbero essere implementate ulteriormente attraverso una formazione ad hoc, viste le ottime capacità cognitive. Lo scritto dell’assicurata stessa con le osservazioni sulla mia valutazione peritale (anche qualora si sia avvalsa di una traduttrice) non fa che confermare l'ottima capacità di analisi e comprensione dei contesti da parte dell'assicurata.
- Riguardo l'incongruenza tra il riferito di gravi alterazioni dell'umore e la capacità di assolvere ai compiti domestici faccio notare che alla pagina 15, paragrafo 3.2 la stessa affermava: "Prepara il pranzo e riordina la cucina, la bambina è sempre con lei”. Con la figlia si dedica in particolare a fare dei lavori manuali ritenendo che ciò sia molto importante per sviluppare una buona motricità. Disegnano, colorano, parlano insieme, le insegna a suonare il pianoforte, l'aiuta a scrivere e leggere. Il padre invece si occupa principalmente di portarla fuori a socializzare con altri bimbi. Cucina insieme al coniuge, lei si occupa principalmente delle pulizie domestiche; non tollera lo sporco e "pulisce sul pulito"; possiede tutti i prodotti specifici per le pulizie, della spesa si occupa il coniuge perché preferisce non uscire di casa e incontrare persone che la infastidiscono. Intrattiene invece buoni rapporti con i Servizi Sociali perché vi sarebbe un operatore molto pacato e gentile che la fa sentire a suo agio". Quello che è emerso in perizia dunque è che dal momento che anche il coniuge si trova a casa vi è una suddivisione di compiti in base alle inclinazioni e preferenze. (…).
- Differentemente dal dr. __________ non ho riscontrato segni di anedonia. Alla pagina 17 – esame psichico -: “gli affetti sono mobilizzabili in presenza di reattività edonica". Tale affermazione è basata sia sull'osservazione clinica che sul riferito del quotidiano alla pagina 15, par. 3.2: cita diverse attività creative con la figlia e "Quali hobby oltre a suonare il pianoforte, legge libri classici, di storia o filosofia (cita Nietzsche e Tolstoj), si dedica a lavori manuali come il ricamo o alla pittura astratta" riguardo la cura sì sé: "In questo periodo accusa un po' di stanchezza perché si sta sottoponendo ad una dieta con massaggi e terapia farmacologica prescritta da un dietologo di __________ (Saxenda-Uraglutide, iniezioni settimanali a dosi crescenti).", ed ancora alla pagina 16 paragrafo 3.3: "Ha l'obiettivo di perdere peso per stare meglio con sé stessa ed essere in forma per sua figlia. (…).
- Riguardo le osservazioni sulla CL e sul Mini ICF app ribadisco che il disturbo di personalità così come l'attuale disadattamento possono avere certamente un influsso sulla CL in determinati ambiti ma non hanno alcun impatto sulla prosecuzione delle sue attività consuete di cura della casa e della bambina così come non precludono la possibilità di espletare in modo pieno un'attività in ambito adatto come quello descritto. Il dr. __________ considera il fatto che non abbia concluso gli studi universitari e che non abbia mai lavorato come elementi di dimostrazione di una inabilità lavorativa completa in ogni attività ma non descrive, in concreto, quali sintomi psicopatologici inficerebbero selettivamente la capacità di prendersi cura della casa (ma non della bambina o della sua persona).
- Il collega afferma correttamente che l’assicurata, come effetto de! suo disturbo di personalità, cerca in via prioritaria dì adattare l'ambiente alle sue esigenze ma questo presuppone anche una certa flessibilità oltreché capacità di analisi del contesto, di pianificazione in vista di un obiettivo, nonché comprensione delle conseguenze delle proprie ed altrui azioni, tutte risorse ben presenti nell'assicurata anche se direzionate ad ottenere aiuti esterni ed assistenza.
- Riguardo la relazione di coppia si ritiene che sia proprio nell'ambito delle relazioni che si esplica il maggiore impatto delle dinamiche disfunzionali di personalità, non stupisce pertanto il ribaltamento di posizioni e l'ambivalenza nei confronti del coniuge ma ancora una volta questo non ha impatto sulla CL in ambito domestico ed adatto.” (doc. AI pag. 175-178) Al dettagliato complemento peritale, di ben 8 pagine, nel quale la perita affronta puntualmente e con precisione le censure sollevate dall’attuale psichiatra curante, questo Tribunale non può che integralmente rinviare e aderire, ritenuto peraltro come il dr. __________ non ha di seguito ritenuto di formulare alcuna ulteriore precisazione o contestazione. Quanto esaurientemente affermato dalla perita permette di concludere per l’assenza di elementi nuovi che non siano stati adeguatamente esaminati nella perizia del 10 maggio 2021 o che in qualche modo possano validamente metterne in forse le conclusioni. Né infine permettono di dipartirsi dalle complete conclusioni del perito le osservazioni formulate nel ricorso. In particolare i ripetuti richiami ad una maggiore inabilità lavorativa rispetto a quanto concluso dalla perizia si esauriscono in sostanza in una diversa valutazione soggettiva, priva tuttavia di documentazione medica che possa in qualche modo comprovare quanto affermato. Del resto nel ricorso l’assicurata critica la perizia della dr.ssa __________, a suo avviso non sufficientemente completa e precisa e alla quale non dovrebbe venir riconosciuto pieno valore probatorio, ciò che di conseguenza imporrebbe l’esecuzione di una nuova valutazione peritale, ma ripropone essenzialmente le medesime considerazioni formulate in sede di osservazioni al progetto di decisione dalla stessa assicurata e dal dr. __________ e sulle quali ha, come detto, preso esaustiva e convincente posizione la dr.ssa __________ nel complemento peritale del 9 settembre 2021. Per quanto in particolare riguarda l’allegazione per la quale la posizione della perita da un lato e quella dello psichiatra curante dall’altro rappresentino una chiave di lettura diametralmente opposta della situazione dell’assicurata - fatto questo che avrebbe dovuto spingere l’Ufficio AI a far eseguire una nuova perizia -, questo Tribunale non condivide tale assunto, posto come la perita abbia ben illustrato la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa la capacità lavorativa siano da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione della fattispecie, tratta dai sanitari che molto da vicino seguono l’assicurata. Come detto, la perita ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessata, peraltro sostanzialmente condivise anche dai curanti, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita che ha incluso tutti i referti medici dei curanti. Occorre peraltro in questa sede nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie. Infine per quanto concerne la velata allusione riguardo al fatto che la ricorrente sarebbe stata valutata dalla perita sulla base di due soli colloqui durati “ poche ore ”, va fatto osservare che la dr.ssa __________ l’ha peritata per complessive tre ore e mezza (doc. AI pag. 116), lasso di tempo ritenuto da lei verosimilmente sufficiente per conoscere una persona e farsi un'idea anche di una complessa situazione psichica. Inoltre va fatto presente che la specialista ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i rapporti degli psichiatri curanti allestendo quindi un rapporto peritale comprendente una diffusa anamnesi e descrizione dello status psichiatrico, dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, delle diagnosi come pure delle conseguenze sulla capacità lavorativa (doc. AI pag. 116 ss.). In merito alla durata della perizia, va inoltre ricordato che il Tribunale federale ha già più volte ricordato che il tempo impiegato per una visita psichiatrica deve essere adeguato all’interrogativo e alla psicopatologia da valutare (cfr. STF 44/2017 del 9 maggio 2017, consid. 4.3., pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75; 8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid. 3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35 con riferimenti) e che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018), ciò che è il caso, come detto, con la perizia della dr.ssa __________. La critica della ricorrente relativa alla durata della visita medica, non modifica quindi la valutazione specialistica. Va poi anche osservato che al fine di evitare ogni possibile incomprensione tra la perita e l’assicurata, a causa di possibili difficoltà linguistiche, la perita ha eseguito i colloqui peritali con l’ausilio di un interprete. In proposito la dr.ssa __________, nel complemento peritale del 9 settembre 2021, ha respinto le allusioni, formulate in sede di osservazioni al progetto di decisione, circa l’esistenza di un problema linguistico che può avere comportato incompletezze o omissioni involontarie di informazioni, osservando come ciò fosse “possibile ma poco verosimile sia perché tale evenienza è minimizzata, dalla presenza dell’interprete sia perché, alcune omissioni, come la familiarità psichiatrica, risultano poco spiegabili ”, considerato come le domande fossero state poste dalla perita in modo molto esplicito (doc. AI pag. 174). Anche a tali osservazioni, complete e logiche, che non permettono a questa Corte di ammettere che vi sia stato un problema di comprensione linguistica, non si può che aderire. Non permette diversa conclusione, infine, nemmeno l’allegazione ricorsuale per cui la ricorrente sarebbe affetta anche da una sindrome del dolore cronico invalidante, diagnosticata dal dr. __________, reumatologo, tale allegazione essendo rimasta priva di alcuna certificazione medica che ne attesti l’effettiva esistenza e natura. Ciò non senza rilevare che il dr. __________, internista curante, nel rapporto del 25 novembre 2020, non ha fatto menzione ad una patologia reumatologica, limitandosi a segnalare le problematiche psichiatriche oltre a “ obesitas, rapporto patologico con il cibo ” (doc. AI pag. 34). 2.9. Sulla base di quanto esposto ai considerandi che precedono, dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia dell'assicurata si basano sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla valutazione operata dalla perita del __________ e dal medico SMR, che l’ha avallata. In particolare, come affermato dalla perita, i curanti nelle loro varie prese di posizione non hanno fornito spiegazioni convincenti circa la discrepanza evidenziata nella perizia tra i limiti descritti e il funzionamento oggettivo dell’interessata. Essi non hanno, come detto, presentato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia. Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422,
p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; Spira , La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2), ritenuto che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti ( STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii alla giurisprudenza ivi menzionati; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2) ). Sia peraltro osservato che la perizia della dr.ssa __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva scostarsi dalla valutazione dei curanti. Occorre quindi concludere che l’assicurata non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili le conclusioni della dr.ssa __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurata ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che tale principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare, ove ciò fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni della dr.ssa __________ sono stata avallate integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). In siffatte circostanze le censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica devono essere respinte. In conclusione, rispecchiando la stessa e la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4. e 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6 pag. 221, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti) che alla ricorrente va riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% unicamente nei periodi di degenza presso la CPC, ovvero dal 26 al 28 giugno 2019 e dal 12 al 17 settembre 2019, mentre che nei restanti periodi ella va considerata abile in misura completa in ogni attività. Alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii ). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come la ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fatta eseguire dall’amministrazione, la richiesta di essere fatta oggetto di un nuovo accertamento peritale, va disattesa. 2.10. Infine, per le ragioni che seguono, a torto l’assicurata censura il fatto che non sia stata effettuata un’inchiesta al domicilio intesa a stabilire le sue limitazioni nello svolgimento delle faccende domestiche. Come esposto al consid. 2.3. che precede, in proposito va detto che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è di norma stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella menzionata CIGI l'UFAS ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un attribuibile a ciascuna di esse (cfr. le cifre 3087 CIGI segg). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2). Nella STF I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013) è stata nuovamente confermata la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva ( Valterio , Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5). L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003). Proprio con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.14). Nella fattispecie in esame, l'Ufficio AI non ha effettuato un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio dell'assicurata. Ora, la menzionata Circolare (CIGI) alla cifra marg. 3081/1/18 prevede che “ di norma l’ufficio AI rileva il grado d’invalidità con un accertamento sul posto. Si può rinunciare a un accertamento sul posto, inserendo in tal caso una breve motivazione nell’incarto”. In effetti, secondo quanto stabilito dall'Alta Corte nella sentenza 9C_103/2010 del 2 settembre 2010 (cfr. consid. 2.2), l'esperimento di un'inchiesta domestica non costituisce un obbligo imposto dal diritto federale, alla stessa potendovi rinunciare segnatamente qualora " gemäss der ärztlichen Einschätzung keine Einschränkung in diesem Aufgabengebiet besteht ” (cfr. STF 9C_103/2010) ". In concreto, com’è stato detto, sulla base della perizia psichiatrica del 10 maggio 2021, l’amministrazione è giunta alla conclusione che l’interessata, malgrado le problematiche psichiche, fosse pienamente abile nello svolgimento delle mansioni casalinghe (così come in altre attività adeguate al suo stato di salute). La dr.ssa __________ ha escluso l’esistenza di diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'assicurata, e al punto 8.4 della perizia summenzionata ha pure rilevato espressamente come l’assicurata non presentasse alcuna disabilità nello svolgimento delle faccende domestiche e nella cura della figlia, circostanza del resto espressamente confermata anche dalla curante dr.ssa __________ al punto 4.5 del suo rapporto datato 16 dicembre 2020 laddove aveva attestato che l’assicurata " non è limitata nella propria abitazione” , potendo senza limiti “ prendersi cura di sé, della figlia e della casa” (doc. AI pag. 53). A fronte di tali considerazioni mediche, basate anche su quanto riferito dall’assicurata e dalla psichiatra curante, che sono state avvallate anche dal SMR, si deve ritenere che a ragione l'Ufficio AI abbia rinunciato ad esperire un'inchiesta economica, così come previsto dalla predetta cifra marg. 3081/1/18 della CIGI. Tale modo di procedere non è stato del resto validamente stigmatizzato dall'insorgente nel proprio gravame, ove ella in effetti non ha minimamente sostanziato in che maniera le affezioni di cui sarebbe portatrice le sarebbero d’impedimento nelle attività domestiche. In sostanza non ha fornito elementi o prove, segnatamente certificazioni mediche, atti a mettere in dubbio le valide e affidabili conclusioni peritali, né, quindi, la conclusione dell’amministrazione circa la non necessità di eseguire un accertamento domiciliare. 2.11. Visto quanto sopra, non presentando l’assicurata, fatti salvi i citati limitati periodi di ricovero ospedaliero - dal 26 al 28 giugno 2019 e dal 12 al 17 settembre 2019 - e quindi di durata inferiore al periodo minimo di un anno giusta l’art. 28 LAI (cfr. al consid. 2.2) -, un’inabilità lavorativa da ascrivere alle problematiche psichiatriche, e non essendo stata fatta validamente valere alcuna affezione somatica con valenza invalidante, correttamente l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. La decisione contestata va quindi confermata, mentre che il gravame va respinto. 2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 2.13. L’assicurata nel suo gravame ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004). Nella fattispecie non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). In effetti, dopo un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione non ha concesso la rendita e nel suo ricorso l’assicurata non ha in sostanza fatto altro che rimandare alla documentazione medica prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione e già accuratamente valutata non solo dalla perita dr.ssa __________ nel complemento peritale del 9 settembre 2021, ma anche dal SMR nel rapporto del 22 settembre 2021 (doc. AI 174 e 194), e in sostanza ribadire quanto già fatto valere nel corso della procedura amministrativa. Tali argomentazioni, oltretutto non accompagnate da alcun documento o certificato medico nuovo, non erano manifestamente idonee, come dianzi esposto, a mettere in dubbio la valutazione medica operata dalla perita del __________ e dal SMR e messa a fondamento del provvedimento contestato. Non apparendo quindi adempiuti i requisiti per la concessione dell'assistenza giudiziaria cumulativamente posti da legge e giurisprudenza, l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria va respinta.
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- La domanda dassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èrespinta.
- Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2021.120
FC
Lugano
7 marzo 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.3. Con risposta di causa del 24 novembre 2021 lUAI postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica, sulla base della perizia allestita dalla dr.ssa __________ del __________.
consideratoin diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se lamministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare allassicurata una rendita di invalidità.
2.2. Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
La dr.ssa __________ del __________ di __________, nel rapporto del 25 gennaio 2021, riferito di avere avuto in cura la paziente dal 13 agosto al 2 settembre 2020, attestata uninabilità lavorativa dal 13 agosto al 30 settembre 2020, per la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio di mediagravità in atto (ICD 10 F 33.1), disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (F60.31), anamnesticamente gli aspetti psicopatologici vengono riportati già nella tarda adolescenza,ha rilevato che lassicurata necessitava di una presa a carico psichiatrica psicoterapeutica di lunga durata e riguardo alle limitazioni funzionali ha indicato chesoprattutto le difficoltà relazionali pongono limiti importanti nelle attività che richiedono linterfacciarsi con il pubblico. Tale valutazione posta in base allultimo colloquio. Lasciamo al curante attuale di esprimersi più in dettaglio al riguardo (doc. AI pag. 64).
Valutata la documentazione, i medici SMR dr. __________ e dr. __________, questultimo psichiatra, hanno ritenuto indicato procedere ad una perizia psichiatrica, della cui esecuzione è stata incaricata la dr.ssa __________, specialista in psichiatria del __________.
Agli atti a disposizione della perita sono stati versati anche i rapporti della __________ di __________ relativi ai ricoveri dal 26 al 28 giugno 2019 e dal 12 al 17 settembre 2019 (per la diagnosi di disturbo misto ansioso-depressivo ICD 10 F41.2) (doc. AI pag. 104).
Nella perizia di 22 pagine del 10 maggio 2021, la dr.ssa __________, sulla base di un accurato esame clinico sullarco di due visite (con lausilio di un interprete), degli atti allinserto, così come di accertamenti ematologici, ha posto le seguenti diagnosi:
Di fronte al TCA non sono state prodotte certificazioni mediche.
2.7.QuestoTribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dallUfficio AI prima dellemissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 10 maggio 2021 della dr.ssa __________, specialista in psichiatria FMH del __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali. La stessa è stata del resto attentamente vagliata anche dal medico SMR nel rapporto del 1. giugno 2021 (doc. AI pag. 111), nel rispetto dei parametri giurisprudenziali ricordati ai consid. 2.4 e 2.5. Questo per i motivi che seguono.
Dopo aver descritto i sintomi soggettivi elencati dallassicurata, quali la sensazione di essere senza parole", stanca, con talvolta ancora fugaci idee autolesive, mentre che nel secondo colloquio peritale aveva riferito di avere un umore tranquillo ed unmaggior distacco emotivo, per quanto riguardava lesame eseguito secondo AMDP-System, la perita ha esposto:
A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.4. e 2.5.; cfr. anche al consid. 2.8), questo Tribunale deve aderire. Del resto le stesse sono state condivise anche dal medico del SMR nel rapporto finale del 1. giugno 2021 (cfr. doc. AI pag. 111).
Tutto ben considerato a ragione la perita ha quindi concluso che lo scritto della ricorrente non apportava elementi nuovi atti a modificare le conclusioni peritali e questo giudice deve condividere questa conclusione.
Quanto al dettaglio referto medico del dr. __________ del 9 agosto 2021, lo specialista ha precisato di avere in cura lassicurata dal 17 maggio 2021 e ha dichiarato di non contestare le diagnosi psichiatriche poste nella perizia ma piuttostoillivello di gravità della stessa e cioè come le diagnosi viste alla luce della realtà concreta e cioè nel loro aspetto dinamico-funzionale si ripercuotano nella quotidianità dei suoi atti fino al punto da renderla a mio parere manifestamente non in grado di svolgere perlomeno in una certa misura delle attività pur essendo ella in grado 'di riconoscere il senso delle azioni e l'influsso positivo che esse potrebbero esercitare sulla realtà posto che ella detenesse quelle capacità di tenuta e di resistenza che essa effettivamente non possiede. Il curante contesta quindi la conclusione di completa abilità lavorativa nellattività casalinga o in attività adeguata non adempiendo la paziente nella realtà ad alcuno dei ruoli citati che rimangono delle astrazioni teoricamente sostenibili ma inverosimili e soprattutto irrealizzabili dalla paziente alla luce dei fatti accertati e della portata della psicopatologia di cui è affetta. Osservato tra laltro come lassicurata presenti aspetti personologici deficitari preponderanti nellespressività della sua affezione psicopatologica, con la presenza di una instabilità emotiva permanente, e sottolineato come contrariamente a quanto ammesso dalla perizia lassicurata non ha in sostanza concluso una formazione professionale, non ha mai lavorato come pianista né svolto altre attività lavorative e si è dedicata alla musica solo a scopo terapeutico, e sottolineato come la relazione con il coniuge fosse da sempre caratterizzata da ambivalenza e instabilità degli affetti e dei sentimenti di appartenenza, il dr. __________ si è espresso, tra laltro, come segue:
Per quanto in particolare riguarda lallegazione per la quale la posizione della perita da un lato e quella dello psichiatra curante dallaltro rappresentino una chiave di lettura diametralmente opposta della situazione dellassicurata - fatto questo che avrebbe dovuto spingere lUfficio AI a far eseguire una nuova perizia -, questo Tribunale non condivide tale assunto, posto come la perita abbia ben illustrato la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa la capacità lavorativa siano da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione della fattispecie, tratta dai sanitari che molto da vicino seguono lassicurata.
Come detto, la perita ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti linsieme dei disturbi dellinteressata, peraltro sostanzialmente condivise anche dai curanti, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al termine di unanalisi approfondita che ha incluso tutti i referti medici dei curanti.
Occorre peraltro in questa sede nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nellambito dellesame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dellesperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
Infine per quanto concerne la velata allusione riguardo al fatto che la ricorrente sarebbe stata valutata dalla perita sulla base di due soli colloqui durati poche ore, va fatto osservare che la dr.ssa __________ lha peritata per complessive tre ore e mezza (doc. AI pag. 116), lasso di tempo ritenuto da lei verosimilmente sufficiente per conoscere una persona e farsi un'idea anche di una complessa situazione psichica. Inoltre va fatto presente che la specialista ha avuto a disposizione lintera documentazione medica contenuta nellinserto, inclusi i rapporti degli psichiatri curanti allestendo quindi un rapporto peritale comprendente una diffusa anamnesi e descrizione dello status psichiatrico, dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, delle diagnosi come pure delle conseguenze sulla capacità lavorativa (doc. AI pag. 116 ss.).
Non permette diversa conclusione, infine, nemmeno lallegazione ricorsuale per cui la ricorrente sarebbe affetta anche da una sindrome del dolore cronico invalidante, diagnosticata dal dr. __________, reumatologo, tale allegazione essendo rimasta priva di alcuna certificazione medica che ne attesti leffettiva esistenza e natura. Ciò non senza rilevare che il dr. __________, internista curante, nel rapporto del 25 novembre 2020, non ha fatto menzione ad una patologia reumatologica, limitandosi a segnalare le problematiche psichiatriche oltre a obesitas, rapporto patologico con il cibo (doc. AI pag. 34).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. La domanda dassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio èrespinta.
3. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti