Erwägungen (1 Absätze)
E. 46 ).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84)
.
S
econdo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso concreto, dal punto
di vista medico l’Ufficio AI ha incaricato il dr. med. __________ di allestire
una perizia cardiologica. Con rapporto 17 giugno 2019 lo specialista in cardiologia,
dopo aver proceduto ad un esame clinico ed alla valutazione dei reperti relativi
alla cardiopatia ischemica, ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile a
svolgere attività estremamente pesanti, con un’inabilità ridotta al 50% se si
tratta di attività con sforzi fisici moderati (doc. 43).
Tenuto poi conto dei rapporti
di decorso del 2 ottobre 2019 (doc. 57), del 12 novembre 2019 (doc. 61) e del
21 ottobre 2020 (doc. 88) del __________ (doc. 57), con annotazioni 30 marzo
2021 il dr. med. __________ del SMR, confermando il suo precedente rapporto del
23 luglio 2019 (doc. 48), ha considerato l’assicurato inabile al 100% nella sua
professione ed in altre attività dal 27 aprile 2018, inabile al 50% (inteso
come riduzione di rendimento nell’arco di una giornata) quale falegname ma
abile al 100% in attività adeguate dal 1° ottobre 2018 (doc. 100).
L’assicurato non contesta
esplicitamente la succitata valutazione, segnala tuttavia difficoltà di
memorizzare le informazioni e la sopraggiunta stanchezza in situazioni in cui
deve concertarsi, circostanze che lui reputa che dovrebbero essere
approfondite.
Con osservazioni 18
ottobre 2021 egli poi, con riferimento ad un sito internet sulla salute, rileva
che vi è una relazione tra l’infarto e la perdita di memoria.
Ora, dalle valutazioni
cardiologiche agli atti non risultano simili disturbi successivi all’attacco
cardiaco dell’aprile 2018. Infatti, il perito aveva riscontrato come
“l’evoluzione
sia stata estremamente favorevole con un paziente che
non
mostra
sequele neurologiche rilevanti, anche a livello neuropsicologico non mi
sembrano evidenti deficit particolari
…
” (sottolineatura del redattore,
pag. 166 inc. AI). Inoltre, nelle citate osservazioni l’assicurato rileva che
al momento della perizia cardiologica
“non vi era l’esigenza di procedere
anche ad una perizia di altra natura”,
dichiarandosi ora disponibile a
sottoporsi a degli specifici test, senza sapere tuttavia a che medico
rivolgersi.
Va
ricordato
che se da una parte
la procedura davanti al
TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Nel
caso in esame, l’assicurato non ha prodotto alcun documento medico (come, ad
esempio, del proprio medico curante) dal quale si possa evincere un rilevante
peggioramento della problematica legata alla memoria ed alla concentrazione. Non
sono quindi necessarie altre indagini mediche. Ciò non toglie che, ribadito
come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei
confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del
provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.
DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare
una nuova domanda di prestazioni (come si vedrà nel prosieguo, la decisione di
rifiuto va confermata), adducendo una rilevante modifica della situazione
valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad
eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di
inabilità.
Per questi motivi, la
valutazione medico-teorica posta alla base della decisione impugnata va
confermata.
2.4. Occorre ora procedere alla
verifica dell’aspetto economico.
In primis va fatto presente
che, una volta preso atto che l’assicurato aveva rinunciato ad una formazione
breve (in quanto voleva continuare con la sua attività di falegname
indipendente anche se a tempo parziale e perché non reputava di continuare
contemporaneamente a lavorare ed a seguire la formazione; cfr. rapporto
settembre 2020 doc. 84), con rapporto 6 ottobre 2020 il consulente IP ha
ritenuto esigibili al 100% le
“attività non qualificate leggere, semplici,
che rispettano il limiti funzionali dello stesso”
e
“che tali attività
non richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve
periodo d’adeguamento, rappresentante nelle categoria 4.2”
(delle tabelle
salariale statistiche federali, n.d.r.). Per questi motivi non sono stati
ritenuti necessari provvedimenti professionali (doc. 86).
2.4.1. In merito alla determinazione
del
reddito da valido
va ricordato che, secondo la giurisprudenza,
occorre stabilire quanto la persona
assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza
preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali
e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze
particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati
statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.
325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà
in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nella decisione contestata
l’Ufficio AI ha fatto riferimento al reddito senza invalidità di fr. 98'762,14
determinato nell’ambito dell’inchiesta per indipendenti. Come si evince dal
rapporto 28 agosto 2020 l’ispettore ha poi preso in considerazione il reddito
di fr. 97'400 iscritto nel conto individuale relativo all’ultimo anno
precedente il subentrare del danno alla salute (2017), adeguandolo al 2019,
appunto, a fr. 98'762,14 (cfr. doc. 101).
Secondo
la giurisprudenza,
siccome l’art. 25 cpv. 1 OAI equipara i
redditi ipotetici comparativi dell’assicurazione invalidità ai redditi da
lavoro soggetti a contribuzione AVS, il reddito da valido può essere
determinato sulla base dei redditi iscritti nel conto individuale. Ciò vale in
particolare per gli indipendenti (SVR 2010 IV nr. 26 pag. 79, cfr. STF
8C_554/2013 del 14 novembre
2013 consid. 2.1, 8C_626/2011 del 29 marzo
2012 consid. 3; cfr. in tal senso il marg. 3032.1 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità, CIGI).
Spetta
all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dalle
effettive entrate (STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR
1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid.
2.2.1.).
Inoltre,
sempre in merito alla determinazione del reddito da valido di un indipendente,
la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi
percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (AJP 1999 p.
484 e confermata in STF I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr. anche STF 8C_611/2007
del 23 aprile 2008 e, fra le tante, STCA 32.2016.145 del 6 giugno 2017 consid.
2.12.2 e 32.2015.29 del 30 novembre 2015 consid. 2.7.1).
Ritornando
alla fattispecie concreta, va fatto presente che l’Ufficio AI non ha preso in
considerazione la media dei redditi degli ultimi tre anni prima dell’insorgenza
del danno alla salute, ma il reddito maggiore dei tre, ossia quello relativo al
2017. Questa scelta
va nel concreto a favore dell’assicurato, poiché la
suddetta media risulta essere inferiore al reddito annuo del 2017 e di
conseguenza il reddito da valido sarebbe stato inferiore a quello considerato
nella decisione contestata.
L’insorgente fa presente
che il reddito aziendale è stato fortemente influenzato dagli importanti
ammortamenti effettuati. Nel ricorso egli postula che questi ammortamenti – fiscalmente
accettati ai fini della determinazione del reddito aziendale netto che viene
iscritto nel conto individuale – siano ripresi per determinare un reddito
superiore ai fr. 100'000.
Quindi, con riferimento
agli ammortamenti contabilizzati e riconosciuti in sede fiscale di cui ora il
ricorrente ne chiede la ripresa (sostenendo implicitamente che erano inferiori
a quanto in realtà lo fossero), nelle annotazioni 30 settembre 2021 l’ispettore
AI ha pertinentemente spiegato:
"
Il fatto
che l’assicurato abbia provveduto ad ascrivere sotto la voce contabile degli
ammortamenti importi maggiori di quelli che in realtà fossero dovuti, risultano
una questione meramente contabile che la legge permette, in effetti se le
autorità fiscali hanno ritenuto che tali importi fossero ammessi non sta
all’ufficio AI correggerli unicamente allo scopo di favorire l’assicurato. I
dati oggettivi e considerati a termine di legge sono dati cresciuti in
giudicato (chiaramente se disponibili) presso le autorità fiscali.” (IV/1)
Difatti, fa stato il
reddito aziendale fiscalmente accertato (sul carattere vincolante delle
comunicazioni fiscali in merito alla determinazione di reddito di un
indipendente cfr.
Pratique VSI 1993,
pag. 242 segg.).
Va pertanto confermato il
dato fiscale preso in considerazione dall’Ufficio AI.
2.4.2. Per quel che concerne il
reddito
da invalido
, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5
settembre 2006).
Se un assicurato, per motivi
estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione
scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle
limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore
stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito da valido considerevolmente
inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito
professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia
spontaneamente accontentato, si procede a un
parallelismo dei due
redditi
di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del
5% (DTF 135 V 297).
Il
parallelismo
dei redditi
tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da
invalido non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico
medio, per cui occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente
più basso. Per contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è
realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un
reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere
adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3
e 3.4.4).
In
sostanza, nel
parallelismo dei redditi
il confronto va
effettuato tra quanto effettivamente realizzato prima dell'evento assicurato e
la media svizzera usuale nel settore specifico.
Inoltre,
il
parallelismo dei redditi
si giustifica non solo in ragione
della differenza considerevole (già una differenza del 5% è sufficiente per
apparire considerevole) tra il reddito effettivamente conseguito e quello
mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico, ma anche e
soprattutto per l'involontarietà di questa differenza. L'assicurato non può
infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati le conseguenze di una
sua scelta personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo
parziale, può essere richiesto dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014
consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale,
per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la
loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di
regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua
prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari
dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte
ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere
ad una valutazione
globale
, nei limiti del potere di apprezzamento,
degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione,
ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre
2016 consid. 6.2.1).
Nel caso concreto,
ritenendo che l’assicurato può metter a maggior frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività adeguate (nella misura del 100%), l’Ufficio AI ha preso
in considerazione la tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari
elaborata dall’Ufficio federale di statistica. Utilizzando i dati della citata
tabella relativa ad attività semplici e ripetitive, tenuto conto di una
riduzione del 15% per attività leggere, l’amministrazione ha fissato il reddito
da invalido, aggiornandolo al 2019, in fr. 58'107,18 (cfr. la decisione
contestata).
L’assicurato contesta la
prassi del Tribunale federale di far capo ai dati statistici nazionali,
sottolineando come in Ticino i salari si situano ben al di sotto della media nazionale.
Questo
TCA non ha motivo per scostarsi dalla consolidata giurisprudenza federale. Si
rileva comunque che sul tema della determinazione del reddito senza invalidità
sono state previste delle modifiche (cfr. interpellanza del 13 settembre 2021 del
consigliere nazionale Marco Romano [n. 21.3986] e risposta del 17 novembre 2021
del Consiglio federale). In particolare, dal 1° gennaio 2022, sono entrati in
vigore i nuovi art. 26 cpv. 2-4 OAI che in sostanza riprendono il concetto del
parallelismo dei redditi, estendendone l’applicazione rispetto alla
giurisprudenza federale [cfr. al riguardo Rapporto esplicativo (successivo alla
procedura di consultazione) sulle Disposizioni d’esecuzione relative alla
modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (Ulteriore
sviluppo dell’AI) edito dall’UFAS e datato 3 novembre 2021, in particolare il
commento in merito all’art. 26 cpv. 2 OAI, pag. 49 del citato rapporto].
Va
tuttavia precisato che il Tribunale federale ha stabilito che, di regola, il
parallelismo dei redditi per gli
indipendenti
non va attuato (
DTF 135 V 58;
STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 4.4),
come è il caso in esame (cfr. anche nuovo art. 26 cpv.3 lett. b OAI).
L’assicurato contesta inoltre
la riduzione del 15% del reddito operata dall’amministrazione che comprende
“…
una serie di varianti tra cui le limitazioni funzionali appurate dal punto di
vista medico ...
”; cfr. decisione impugnata) poiché non tiene conto degli
svantaggi salariale ticinesi funzionali. Postula che venga riconosciuta la
riduzione massima del 25%.
Con rapporto 12 aprile
2021 il consulente IP, esaminate le circostanze specifiche concrete, tenuto
conto delle limitazioni funzionali rilevate dal perito e confermate dal SMR, ha
valutato una riduzione del 5% legata al fatto che l’assicurato può svolgere
unicamente attività leggere e del 10% per altri fattori (doc. 280 e 281 inc. AI).
In questo contesto, è
ancora utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a
svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito
ipotetico da invalido.
Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto
dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione
supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di
qualifica 1, già un gran numero di attività leggere
(cfr. STF 8C_841/2017
del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti). Pertanto, nel caso in
esame, la succitata deduzione del 5% risulta essere generosa.
Da ultimo va detto che non
costituisce, come visto, fattore di riduzione l’utilizzo delle tabelle
statistiche salariali federale, i cui possibili “correttivi” (parallelismo dei
redditi, estensione dell’applicazione di tale principio) sono stati riportati sopra.
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una
decurtazione del 15%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
2.4.3. Dal raffronto tra il reddito
da valido di fr. 98'762,14 ed il reddito da invalido di fr. 58'107,18 risulta
un grado d’invalidità del 41%.
Ritenuto che il termine di
attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI scade nel mese di aprile 2018, dal 1°
aprile 2019 l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 1.2).
Visto quanto sopra, la
decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.5. Secondo
l'art. 69 cpv. 1
bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e f
bis
LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese di fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2021.100
BS
Lugano
7 febbraio 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione del 28 luglio 2021 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
Inoltre,secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite lutilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. Lapplicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 lAlta Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate alletà, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso doccupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazioneglobale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dellinsieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla consolidata giurisprudenza federale. Si rileva comunque che sul tema della determinazione del reddito senza invalidità sono state previste delle modifiche (cfr. interpellanza del 13 settembre 2021 del consigliere nazionale Marco Romano [n. 21.3986] e risposta del 17 novembre 2021 del Consiglio federale). In particolare, dal 1° gennaio 2022, sono entrati in vigore i nuovi art. 26 cpv. 2-4 OAI che in sostanza riprendono il concetto del parallelismo dei redditi, estendendone lapplicazione rispetto alla giurisprudenza federale [cfr. al riguardo Rapporto esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) sulle Disposizioni desecuzione relative alla modifica della legge federale sullassicurazione per linvalidità (Ulteriore sviluppo dellAI) edito dallUFAS e datato 3 novembre 2021, in particolare il commento in merito allart. 26 cpv. 2 OAI, pag. 49 del citato rapporto].
Va tuttavia precisato che il Tribunale federale ha stabilito che, di regola, il parallelismo dei redditi per gliindipendentinon va attuato (DTF 135 V 58;STF 8C_626/2011 del 29 marzo 2012 consid. 4.4), come è il caso in esame (cfr. anche nuovo art. 26 cpv.3 lett. b OAI).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti