Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2020.9
rg/sc
Lugano
4 maggio 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 12 dicembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
1.1 Per decisione 12 dicembre 2019 lUfficio AI, dopo aver in parti-colare esperito accertamenti medici e uninchiesta economica per persone occupate nelleconomia domestica, ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel gennaio 2018, presentando lassicurata un tasso dinvalidità (35%) pensionabile determinato in applicazione del metodo misto.
1.2 Contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata patrocinata da RA 1. Producendo nuova refertazione medica, rimprovera in particolare allamministrazione una non corretta valutazione sia medica (componente psichica) sia economica (calcolo del reddito da valido e sua riduzione, valutazione degli impedimenti nelle attività domestiche). Postula quindi lassegnazione di ¾ di rendita da agosto 2018, in subordine il ritorno degli atti allUfficio AI per nuovi accertamenti.
Con la risposta di causa lUfficio AI sulla base dellannota-zione 18 febbraio 2020 con cui il medico SMR ha osservato cheho preso visione del certificato della psichiatra Dr.ssa S__________ del 17.01.2020, che rende verosimile una riduzione di capacità lavorativa per patologia psichiatrica antecedente alla decisione impugnata del 12.12.2019 con quindi necessità di un accertamento peritale psichiatrico (doc. IV-1) lamministrazione postula la retrocessione degli atti per procedere a ulterio-ri accertamenti medici.
Invitata a voler esprimersi sulla proposta formulata da controparte (doc. V), linsorgente è rimasta silente.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
2.2 Giusta lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié di pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato a-vrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA.
Nel caso in cui lassicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, è applicabile lart. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svol-ge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il cpv. 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nel-l'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansio-ni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità (metodo misto) è stato dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146; STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pp. 54ss; STF I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pp. 151ss). Gli artt. 27 OAI (nozione di mansioni consuete) e 27bis cpv. 2 - 4 OAI (calcolo dellinvalidità secondo il metodo misto) sono stati modificati con effetto dal 1. gennaio 2018 (sul nuovo modello di calcolo cfr. STCA 32.2018.142 del 27 novembre 2019, 32.2017. 180 del 20 giugno 2018, 32.2017.153 del 22 agosto 2018; STF 8C_21/2018, 9C_553/2017, 8C_462/2017).
2.3 Nellevenienza concreta, come chiesto con il gravame in via subordinata e come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici allinserto ed in particolare sulla scorta della refertazione specialistica prodotta dalla ricorrentetrattasi segnatamente del rapporto 17 gennaio 2020 della psichiatra dr.ssa Salari (doc. A) che fa stato(dopo esposizione dei dati anamnestici, dei sintomi soggettivi e dello status psichico, posta la diagnosi di episodio depressivo grave con sintomi psicotici congrui allumore (ICD 10: F32.3),stato depressivo descritto come alimentato dalla perdita dellintegrità fisica e di un eleva-to livello di efficienza personale, oltre che da dolori cronici, presenti da più di due anni,ed evidenziati i limiti funzionali quali ridotta caricabilità, ridotta persistenza e capacità di adattamen-to e relazionale)di una totale inabilità lavorativa [anche in attivi-tà adeguate] a tempo indeterminato, nonché di una inabilità del 50% come casalingavè effettivamente da ritenere che, on-de addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante dellassicurata, la situazione medica va ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico.
InSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
Considerato come gli accertamenti eseguiti dallamministrazione paiono incompleti, si giustifica ilrinvio degli attiaffinché essa procedanel senso sopra indicato.
A tale proposito, a dipendenza delle nuove indagini mediche peritali dovranno essere rivalutati pure gli aspetti economici, sia per quanto riguarda la parte dattività salariata sia in relazione allaccertamento degli impedimenti che linteressata presenta nello svolgimento delle mansioni domestiche. Si rilevi a questultimo riguardo come in ogni caso ai giudizi espressi dallassistente sociale nel suo rapporto del 4 giugno 2019 in merito allesigibilità delle singole attività non può nella concreta evenienza essere attribuita (al di là delle censure mosse dalla ricorrente in punto allesigibilità di singole mansioni) forza probatoria senza che vengano prima confermate lesistenza di u-na patologia psichica (in sé già attestata dal citato rapporto specialistico sub doc. A) ma soprattutto le sue effettive ripercussioni invalidanti, nel qual caso lammissibilità delle singole mansioni e quindi ladeguatezza del giudizio espresso in sede dinchiesta devono essere sottoposte a valutazione da parte di un medico psichiatra.Infatti, se di principio nonvi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291; ZAK 1986 p. 235; RCC 1984 p. 143; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001) e un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93), tuttavia, se non è possibile determinare con sufficiente certezza che limpedimento è effettivamente dovuto allinvalidità, nella misura in cui lincapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 p. 131, 1984
p. 144).LAlta Corte ha precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sullammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 p. 161), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003; STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017). Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, il TF ha inoltre ribadito che di massima alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto allinchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica, giacché per lassistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, consid. 2 e ivi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali [parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 p. 86]).
In esito alle nuove indagini mediche ed economiche dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, unanuo-va decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito lassicurata potrà far valere rispettivamen-te riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica sia a quella economica;
2.4Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).