Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2020.61
rg/gm
Lugano
10 settembre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 27 aprile 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
1.1 Per decisione 27 aprile 2020 lUfficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni inoltrata da RI 1 che già aveva beneficiato di ¾ di rendita da novembre 2016 ad aprile 2017 (cfr. decisione 26 gennaio 2018 in doc. AI 45) nel febbraio 2019, non presentando lassicurata un tasso dinvalidità pensionabile (32%) determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
1.2 Contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata personalmente. Contestando la valutazione medica posta alla ba-se della decisione di diniego, linsorgente postula il riconoscimento del diritto ad almeno ¼ di rendita.
Con la risposta di causa lUfficio AI si è riconfermato nella propria decisione chiedendo la reiezione del ricorso.
Il 10/13 luglio 2020 la ricorrente ha prodotto nuova refertazione medica (VI/1-2). Prendendo posizione su detta refertazione con osservazioni 5 agosto 2020 lamministrazione, alla luce dellannotazione SMR del 4 agosto 2020, ha chiesto il ritorno degli atti per nuovamente istruire il caso e rendere una nuova decisione.
Con scritto 19 agosto 2020 RI 1 producendo un rapporto medico già agli atti AI (cfr. fascicolo AI, inc. cassa malati doc. 22) si è dichiarata favorevole alla retrocessione degli atti proposta dallamministrazione, chiedendo tuttavia di rivedere la data delle limitazioni di una riduzione di rendimento del 50% precedente al 13.02.2020 e facendo inoltre notare come i costi amministrativi causati dal mio ricorso debbano essere a carico della controparte.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Qualora in precedenza sia stata assegnata una rendita limitata nel tempo, in caso di nuova domanda lart. 87 cpv. 2 e cpv. 3 OAI(già art. 87 cpv. 3 e 4 OAI) in base al quale una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimi-le che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni non si applica. In tale evenienza l'amministrazione deve pertanto entrare nel merito della nuova domanda esaminando la fattispecie da un punto di vista materiale e verificando quindi nuovamente se sono date le condizio-ni per il riconoscimento di prestazioni (DTF 125 V 412 consid. 2; STF I 81/99 del 15 febbraio 2000; Müller Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der IV, 2003, n. 792ss, n. 809).
Ciò detto, nel caso in esame non può non essere rilevato (ancorché ciò non influisca sullesito del gravame) come in relazione alla nuova domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2019 lamministrazione abbia in un primo momento (28 febbraio 2019) emessoun progetto di decisione con cui comunicava a torto la non entrata in materia per non aver linteressata (in precedenza, da novembre 2016 ad aprile 2017, posta come accennato al beneficio di una rendita limitata nel tempo) reso verosimile una modifica rilevante della situazione medica o professionale (cfr. doc. A/2).
2.3 Giusta lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4 Nellevenienza concreta, alla luce degli atti medici allinserto ed in particolare sulla scorta della refertazione specialistica prodotta col gravame ed in particolare del certificato medico 13 febbraio 2020 delloncologo-ematologo dr. __________ (doc. VI-2), come indicato dal medico SMR dr. __________(Articolato e maggiormente informativo il referto del Dr. Spataro del 13.02.2020 in seguito a visita del 11.02.2020 (dopo il rapporto SMR finale del 27.12.2019, il quale indica a quella data delle limitazioni al braccio destro che rendono verosimile una riduzione di rendimento del 50% in ogni attività anche leggera ed adatta obiettivabile tuttavia solo da quella data e non prima. In conclusione, è verosimile IL 50% dal 13.02.2020 per cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti medici;cfr. VIII-1), appare legittima la richiesta dellamministrazione di rinviare gli atti per ulteriormente istruire il caso e rendere in seguito una nuova decisione (cfr. osservazioni 5 agosto 2020 sub VIII).
InSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
Considerato come nel caso in disamina gli accertamenti eseguiti dallamministrazione paiono incompleti, si giustifica ilrinvio degli atti (postulato, come detto, dallautorità intimata medesima)affinché essa procedanel senso sopra indicato.
In esito alla nuova istruttorianel cui ambito dovrà anche essere valutato e chiarito se effettivamente il 13 febbraio 2020 (data indicata, dopo lettura del citato certificato 13 febbraio 2020 del dr. __________, dal medico SMR con riferimento al suo precedente rapporto finale del 27 dicembre 2019 nel quale tuttavia è riportata la data del 17 settembre 2018 [cfr. doc. AI 72 p. 2]) segna il momento dinizio dellincapacità lavorativa del 50%dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI e non senza aver proceduto, se necessario, ad una nuova valutazione economica, unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA, dove lassicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica.
2.5Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 27 aprile 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUfficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti