Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2020.44
rg/gm
Lugano
22 giugno 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 18 febbraio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
1.1 Per decisione 18 febbraio 2020 lUfficio AI, dopo aver in particolare esperito accertamenti medici (tra cui in particolare una perizia psichiatrica rassegnata il 27 dicembre 2017) ed economici (valutazione delle capacità professionali e inchiesta per indipendenti), ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nellagosto 2016, presentando lassicurato un tasso dinvalidità non pensionabile (16%) determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
1.2 Contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurato patrocinato dallavv. RA 1. Producendo nuova refertazione medica, rimprovera in particolare allamministrazione di non aver considerato laggravamento della situazione invalidante successivamente alla valutazione psichiatrica peritale. Postula quindi il ritorno degli atti allUfficio AI per complemento istruttorio e nuova decisione.
Con la risposta di causa lUfficio AI sulla base dellannotazione 6 maggio 2020 con cui il medico SMR ha osservato chePresa nozione della documentazione medica e visto anche il lungo tempo trascorso dallultima visita peritale (dicembre 2017), si rende opportuno procedere per il tramite di una perizia psichiatrica di decorso presso il __________ al fine di definire con precisione lincapacità lavorativa del Signor RI 1 nel corso del tempo(V/1) lamministrazione postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e, dopo valutazione anche degli aspetti economici, per lemissione di una nuova decisione.
Invitato a voler esprimersi sulla proposta formulata da controparte, linsorgente, evidenziato come vi sia adesione da parte dellamministrazione alle richieste ricorsuali, chiede lassegnazione di ripetibili.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Nellevenienza concreta, come sostenuto dal ricorrente e come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici allinserto ed in particolare sulla scorta della refertazione specialistica prodotta col gravame (rapporti medici 14 febbraio e 17 maggio 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________ sub doc. A/3-4, facenti stato di un evidente peggioramento - posteriormente alla valutazione peritale del dicembre 2017 della psichiatra dr.ssa __________ (in doc. AI 58) - della sintomatologia algica, del quadro psicopatologico e dello stato psicofisico) vi è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla capacità lavorativa e di riflesso al guadagno dellassicurato, la situazione medica va ulteriormente indagata tramite perizia psichiatrica di decorso che lamministrazione intende affidare al __________.
InSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Considerato come gli accertamenti eseguiti dallamministrazione paiono incompleti, si giustifica ilrinvio degli attiaffinché essa procedanel senso sopra indicato.
In esito alla nuova istruttoria - che dovrà pure comprendere le necessarie nuove valutazioni degli aspetti economici - dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito lassicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica.
2.4.Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Patrocinato da un avvocato,ilricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 18 febbraio 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni