Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2020.19
FC
Lugano
27 aprile 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2020 di
RI 1
contro
la decisione dell8 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 8 gennaio 2020 lUfficio AI esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso e dopo aver fatto eseguire uninchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica al domicilio della richiedente ha respinto la domanda di prestazioni presentata il 14 giugno 2018 da RI 1, considerato come linchiesta al domicilio aveva consentito di stabilire un insieme di limitazioni, originate dalla salute cagionevole, quantificate nella misura del 35.50% e, quindi, inferiore al grado minimo del 40% per il diritto alla rendita;
- contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata patrocinata dallavv. __________ della RA 1, postulando di essere messa al beneficio del gratuito patrocinio. Producendo nuova refertazione medica, linsorgente rimprovera in particolare allamministrazione un non corretto approfondimento medico della fattispecie, censurando pure la valutazione resa in ambito casalingo, in seguito al peggioramento del suo stato di salute. Postula quindi lannullamento della decisione contestata e lattribuzione di un quarto di rendita dinvalidità dal dicembre 2018 e il ritorno degli atti allUfficio AI per nuovi accertamenti peritali;
- con la risposta di causasulla base dellannotazione 3 marzo 2020 del medico SMR (doc. V/1)lamministrazione ha postulato la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici e, quindi, al termine degli stessi, allemanazione di una nuova decisione debitamente preavvisata (cfr. doc. V);
- con scritto 9 marzo 2020 la rappresentante dellinsorgente ha comunicato di aderire alla proposta dellamministrazione, chiedendo di statuire sulle ripetibili;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete. Lart. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisava a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1. gennaio 2018, lart. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari. Con la modifica dellOrdinanza sono state adeguate le attività nellambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nelleconomia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)). Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dallUFAS alla Modifica dellOAI Valutazione dellinvalidità per gli assicurati che esercitano unattività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) in merito agli adeguamenti dal 1. gennaio 2018 concernenti lapplicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti delluomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto laccento sulle attività che possono essere equiparate a unattività lucrativa ai sensi dellart. 7 cpv. 2 LAI. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dellassicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori delleconomia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a unattività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dallOAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nellOrdinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dellUFAS). Come evidenziato dallUfficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1. gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi laccento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad unattività lucrativa. Per stabilire se unattività nellambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a unattività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di unattività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento. È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e lorganizzazione della conduzione delleconomia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dellabitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dellobbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e lassistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dellassicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e lassistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solodopolinsorgere del danno alla salute. Se, per contro, lassicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese giàprimadellinsorgere del danno alla salute, allora per queste attività non vè una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima. Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nelleconomia domestica ha dunque lo scopo di porre laccento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento non rientrano tra le attività da considerare nellambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb). Le nuove norme dellOrdinanza hanno comportato la modifica della Circolare sullinvalidità e la grande invalidità nellassicurazione per linvalidità (CIGI) la quale, valida dal 1. gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1. gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere lassistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale;
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dallamministrazione paiono incompleti, si giustifica ilrinvio degli attiaffinché essa procedanel senso sopra indicato.In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito lassicurata potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a quella economica;
-giusta gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincentee patrocinatain causadallavv. __________ della RA 1, allaricorrente va riconosciuta un'indennità per ripetibili che appare equo stabilire in fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ricorso.
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione dell8 gennaio 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti