Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 12 ottobre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2000 (IVA inclusa) per ripetibili. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2020.149
rg/sc
Lugano
21 settembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell11 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che 1.1 Per decisione 12 ottobre 2020, esperiti accertamenti mediciin particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del __________ redatta il 27 aprile 2020ed economici a seguito della STCA di rinvio del 26 febbraio 2019 (inc. 32.2018.205), lUfficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni (una precedente richiesta era pure stata respinta) presentata nel dicembre 2017 da RI 1, dal raffronto dei redditi essendo emerso un grado dinvalidità non pensionabile.
1.2 Contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata patrocinata dallavv. RA 1. Contesta - producendo un nuovo rapporto dello psichiatra curante (doc. B) - la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento e postula il riconoscimento di una rendita intera dal 1. dicembre 2015.
1.3 Con la risposta di causa lamministrazione chiede la reiezione del gravame e ciò dopo avere sottoposto la refertazione medica prodotta dal ricorrente ad esame da parte del __________ (VI-1) e del medico SMR (VI-2), secondo i quali non sono stati addotti nuovi elementi idonei a sovvertire le conclusioni della perizia __________ del 27 aprile 2020.
Linsorgente ha quindi prodotto nuovi referti psichiatrici (doc. D 1-3) seguiti da ulteriore documentazione medica (XXII 1-3). Prendendo posizione su questa documentazione lUfficio AI, facendo proprie le valutazioni espresse dal perito psichiatra __________ (dr. __________; XXVI-1) e dal medico SMR (dr. __________; XXVI-2), ha chiesto il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici.
Con scritto 1. luglio 2021 linsorgente ha dichiarato di accettare la proposta formulata dallamministrazione, ritenendo tuttavia di non doversi sottoporre, nellambito dei nuovi accertamenti, a ulteriori visite da parte dei medici suddetti.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Nel caso in disamina, alla luce degli atti medici allinserto vè effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dellassicurata, la fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico e reumatologico e ciò sulla scorta di quanto indicato dal __________ nel suo rapporto 15 giugno 2021(avallato dallo psichiatra SMR dr. __________; cfr. XVI-2), in cuiraccolto il parere del suo consulente psichiatra dr. __________ in merito alla refertazione specialistica da ultimo prodotta dallinsorgente (in particolare il rapporto duscita 5 marzo 2021 dal reparto di psichiatria dellOspedale __________ coi relativi referti di laboratorio, sub XXII-1)è stato osservato:
2.4 In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento (Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen;cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dallamministrazione risultino incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato, segnatamente tramite aggiornamento dettagliato del decorso dello stato valetudinario (psichico e reumatologico) e successiva perizia psichiatrica.
In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.
2.5 La richiesta dellinsorgente di non (più) essere sottoposta ad ulteriori visite da parte del perito psichiatra dr. __________ e dello psichiatra SMR dr. __________ a motivo delle lungaggini che sin qui non hanno fatto altro che vedere riprese dallUAI le loro lacunose e incomplete valutazioni non merita accoglimento. I rimproveri mossi ai due sanitari non configurando infatti né valido e sostanziato motivo di ricusa ai sensi dellart. 44 LPGA (parzialità o prevenzione) né (presunta) circostanza che permetta di dubitare delle loro competenze professionali,né tantomeno trattasi di motivi di natura materiale afferenti alla perizia in quanto tale, alla sua tipologia o estensione (ad esempio la scelta delle discipline mediche da indagare) (in argomento cfr. Piguet in Commentaire Romand LPGA, art. 44 LPGA n. 24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, DTF 138 V 271 consid. 1.1).
Va da sé che i complementi istruttori di cui sopra considerato anche che le prestazioni litigiose si riferiscono alla domanda presentata dallassicurata nel dicembre 2017 dovranno essere esperiti nel più breve tempo possibile in ottemperanza al principio di celeritàvigente nellambito delle assicurazioni sociali(art. 52 cpv. 2, art. 61 lett. a LPGA;STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2).
2.6Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).