Erwägungen (1 Absätze)
E. 42 cpv. 1 LAI prevede che lassicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta lart. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nellorganizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nellorganizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata digrado elevatose l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dellart. 37 OAI, la grande invalidità è digrado mediose l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è digrado lievese l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicuratomaggiorennenon vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a.non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b.non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c.rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.
Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Per quanto concerne iminorenni, secondo lart. 37 cpv. 4 OAIsi considera unicamente il maggior bisogno daiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.
Per calcolare la grande invalidità deiminorenni, si applicano le direttive dellallegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N. 8086 della Circolare sullinvalidità e la grande invalidità nellassicurazione per linvalidità [CIGI]:SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).
Lart. 42bis LAI tratta specificatamente deiminorennie, al suo considerando 5, prevede che i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Secondo lart. 42 cpv. 4 LAI, lassegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui lassicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo larticolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge letà di pensionamento. Linizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dallarticolo 29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamenteal rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giustalart. 42ter cpv. 1 LAIilgrado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: lassegno mensile in caso di grande invalidità digrado elevatoammonta all80%, in caso di grande invalidità digrado medioal 50% e in caso di grande invalidità digrado lieveal 20% dellimporto massimo della rendita di vecchiaia secondo larticolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.L'assegno per gli assicuratiminorenniè calcolato sotto forma di importo giornaliero.
Iminorennigrandi invalidi che necessitano inoltre di unassistenza intensiva hanno diritto, secondo lart. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto.
Nel tenore della norma in vigore dal 1° gennaio 2018, tale supplemento ammonta se il bisogno di assistenza dovuto allinvalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dellimporto massimo della rendita di vecchiaia secondo larticolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
2.5. In concreto lassistente sociale il 26 agosto 2019 ha effettuato uninchiesta a domicilio (doc. 39 incarto AI).
Nel referto del 26 settembre 2019 lassistente sociale ha affermato di aver svolto il colloquio a domicilio con entrambi i genitori, alla presenza del bambino, affetto da disturbo dello spettro autistico con ritardo globale dello sviluppo.
La funzionaria ha calcolato un impegno supplementare complessivo per le cure intensive di 2 ore e 55 minuti, di cui 55 minuti per gli atti ordinari della vita e 2 ore per la sorveglianza personale permanente. Nessun impegno supplementare è invece stato accertato per le cure e per accompagnarlo a visite mediche o sedute di terapia.
Nel dettaglio, circa latto di vestirsi e svestirsi, lassistente ha indicato un impegno di 15 minuti, come i coetanei senza disabilità, rilevando che non è in grado di indossare alcun indumento da solo e necessita laiuto totale della madre al momento di vestirsi-svestirsi. A volte si sfila da solo gli indumenti della parte inferiore ma lo fa quando non necessario. Da circa 6 mesi il bambino è più tranquillo ed al mattino non pone alcuna resistenza allintervento diretto del genitore; la sera, invece, rifiutandosi di andare a dormire, va rincorso al momento di infilargli il pigiama. Lassistente ha osservato di non aver aggiunto il tempo supplementare per comportamento oppositivo, poiché da indicazioni dei genitori non si oltrepassano i tetti massimi.
Per quanto concerne latto di alzarsi, sedersi, sdraiarsi, la funzionaria dellAI ha indicato un impegno supplementare rispetto ai coetanei senza disabilità di 30 minuti dovuto al danno alla salute, poiché si rifiuta di andare a dormire, va accompagnato a letto tutte le sere ed il genitore deve rimanergli accanto fino a quando si addormenta.
Relativamente allatto di mangiare (Non utilizza le posate e porta il cibo alla bocca con le mani, va pertanto imboccato ad ogni pasto. RI 1 si rifiuta anche di provare nuovi alimenti e mangia con piacere solo i suoi preferiti: pasta sfoglia, pane, riso. A detta del padre, i pasti vengono consumati insieme a tutta la famiglia e per evitare che il bambino si alzi dal tavolo, viene assicurano [recte: assicurato] alla sedia con una cintura. Per spuntino e merenda, mangia autonomamente dei finger food di alimenti a lui graditi) lassistente sociale non ha conteggiato alcun impegno supplementare, così come per la pulizia personale (30 minuti come i coetanei della sua età: RI 1vive il contatto con lacqua solo come unoccasione [recte: unoccasione] di gioco e non collabora minimamente alla piccola toilette quotidiana al lavandino, totalmente garantita dal genitore. Si rifiuta inoltre di aprire la bocca in occasione delligiene orale e la madre deve spesso intervenire dimpeto. Come ogni bambino della sua età, RI 1 dipende dalladulto in occasione del bagnetto serale) e lo spostamento (Cammina dalletà di 15 mesi ed è altresì in grado di salire le scale da solo per scenderle bisogna tenerlo per mano, poiché tende a correre, saltando 2 scalini alla volta. Il bambino è inoltre privo di comunicazione verbale ed appare poco interessato agli altri bambini, preferendo giocare da solo).
È invece stato conteggiato un tempo supplementare di 25 minuti (complessivamente 30 5 minuti come i coetanei della sua età) nellatto di espletare i bisogni corporali poiché necessita del pannolino giorno e notte, con 6 cambi circa nelle 24 ore.
Infine, lassistente sociale ha fissato in 2 ore limpegno per la sorveglianza poiché non è possibile lasciarlo solo neanche per pochi minuti a causa dellimprevedibilità del suo comportamento.
In sede di ricorso linsorgente ha contestato linchiesta dellassistente sociale precisando quanto segue:
In uno scritto del 31 gennaio 2020 __________ ha aggiunto che nellaccertamento svolto ( ) il 26.09.2019 viene riscontrata la necessità di sorveglianza personale particolarmente intensiva dal agosto 2019 indicando che il bambino non è possibile lasciarlo solo neanche per pochi minuti, a causa dellimprevedibilità del suo comportamento. Alla luce di questa indicazione si richiede di riconoscere la situazione del assicurato rientrante in quei casi eccezionali per i quali si può riconoscere una sorveglianza particolarmente intensiva prima degli otto anni (Allegato III alla CIGI, Sorveglianza personale) risultante nel diritto a 4 ore di assistenza per il supplemento per cure intensive (OAI Art 39 cap. 3) (doc. I/1).
Sempre il 31 gennaio 2020 il curante, dr. med. __________, specialista FMH malattie dellinfanzia e delladolescenza, ha affermato che linsorgente necessita di una sorveglianza quotidiana pressoché continua e che lassenza o la sospensione, anche per brevi periodi di tempo, di tale sorveglianza metterebbe a rischio lincolumità personale del bambino stesso o, eventualmente, degli altri bambini presenti insieme a lui, per esempio della sorellina (doc. I/2).
Con annotazione del 20 febbraio 2020 la dr.ssa med. __________, FMH pediatria, medico SMR, ha preso atto dello scritto del pediatra curante, indicando che non apporta nuove informazioni mediche e pertanto non risultano elementi concreti per giustificare la necessità di una sorveglianza quotidiana particolarmente intensiva (doc. VII/1).
Da parte sua lassistente sociale il 18 febbraio 2020 ha preso posizione sul ricorso, affermando:
Con scritto del 4 marzo 2020 il ricorrente sostiene che nelle varie comunicazioni e decisioni dellAI sono state prese in considerazione le misure sanitarie AI tenendo conto della diagnosi di disturbo dello spettro autistico associato a ritardo globale nello sviluppo e nel linguaggio per una cura dellinfermità congenita N. 303, 355 dellOIC ma non è stato preso in considerazione e non è stato tenuto conto il N.404, 405 dellOIC ( ) Per quanto concerne la presa di informazioni ( ) riteniamo sia stata parziale in quanto la madre del bambino ( ) non parla italiano e pertanto alle domande ha risposto il padre ( ) il quale però passa la maggior parte della giornata al lavoro e lontano dalla quotidianità del figlio. Per poter fare unosservazione oggettiva della situazione la signora __________ avrebbe dovuto assicurarsi, magari tramite un interprete, di parlare con la madre la quale è molto più cosciente della situazione effettiva di RI 1 (doc. IX).
Con scritto del 5 marzo 2020 il medico curante, dr. med. __________, ha affermato:
Con annotazione del 30 marzo 2020 la dr.ssa med. __________, FMH pediatria, medico SMR, ha affermato:
Il 1° marzo 2020 lassistente sociale ha affermato:
Il 2 maggio 2020 il padre del ricorrente ha affermato:
2.6. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale condivide la disamina con la quale lamministrazione nella decisione impugnata - in maniera approfondita e fondata sulle attente valutazioni dellassistente sociale e della pediatra dellSMR, dalle quali non vi è ragione per discostarsi - è giunta alla conclusione che linsorgente, a causa della sua patologia, necessita di una sorveglianza personale dal mese di agosto 2019, ma che il calcolo del tempo supplementare di cura complessivamentenonraggiunge le quattro ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per le cure intensive.
Neppure le contestazioni in merito al tempo supplementare giornaliero dedicato agli atti ordinari della vita possono trovare accoglimento.
Rilevato che lassistente sociale ha ammesso di dover aggiungere 20 minuti nellatto di andare al gabinetto, conformemente a quanto figura nellallegato III delle CIGI per il tempo supplementare allallenamento ad usare il WC, aspetto che non era stato indicato durante linchiesta, per il resto non vi sono ragioni per scostarsi dagli accertamenti dellassistente sociale, che ha potuto accertare personalmente, nel corso dellinchiesta domestica del 26 agosto 2019, le effettive difficoltà del bambino negli atti ordinari della vita, interrogando i genitori.
Il padre, del resto, nel ricorso ha affermato che lassistente sociale ha compilato dei formulari, accertandosi della situazione di nostro figlio e basandosi sulle informazioni che noi le davamo (doc. I, sottolineatura del redattore).
Per quanto concerne la circostanza che la madre del bambino non conoscerebbe a sufficienza litaliano, va sottolineato che anche il padre, che ammette di conoscere discretamente la nostra lingua e di non aver chiesto la presenza di un interprete (cfr. doc. XIII), era presente al momento della valutazione ed ha sicuramente potuto interloquire con sua moglie prima di fornire le risposte circa i tempi necessari dedicati agli atti ordinari della vita (cfr. doc. XIII).
Per cui non vi è alcun motivo per ritenere che vi siano state delle incomprensioni circa i tempi supplementari indicati dai genitori e riportati nellinchiesta a domicilio, come ribadito dallassistente sociale in data 18 febbraio 2020 (doc. VII/2: [ ] ho dettagliatamente valutato ogni singolo atto ordinario della vita e nel rapporto dinchiesta del 26 settembre 2019,ho riportato a pieno i tempi supplementari dichiarati da entrambi i genitori) e di conseguenza non è necessario convocare e sentire la madre del ricorrente per stabilire la conoscenza della lingua italiana.
Tantè che i 20 minuti nellatto dellandare al gabinetto, considerando il tempo supplementare allallenamento ad usare il WC, che lassistente sociale ha aggiunto nella presa di posizione del 18 febbraio 2020, non sono dovuti ad una sua dimenticanza o ad un errore ma ad un aspetto non indicato durante linchiesta (doc. VII/2).
Né può essere dato seguito allosservazione del padre che sostiene di essere stato superficiale nelle spiegazioni a causa della lingua e di non essere stato in grado di spiegare dettagliatamente i bisogni e le problematiche del figlio. Infatti, nel medesimo scritto ha rilevato un episodio accaduto durante il colloquio (ho provato ad aprire la porta dentrata e nello stesso momento RI 1 ha iniziato ad urlare e ad agitarsi, andando in tilt in un secondo. Poi ho chiuso la porta e sono ritornato vicino a RI 1 e lui si è nuovamente tranquillizzato), affermando che tutto questo era stato fatto per far vedere alla __________ di come il comportamento di RI 1 è soggetto a ogni piccola variabile (doc. XIII). Ciò a comprova che il padre era perfettamente in grado, già in occasione dellinchiesta del 26 agosto 2019, di spiegare la situazione del figlio, di cui era a perfetta conoscenza. Anche perché, come emerge dalla presa di posizione del 1° aprile 2020 dellassistente sociale, egli a quel momento era senza attività lavorativa e pertanto era anchegli a contatto con il figlio, anche se in maniera meno intensa rispetto alla madre (doc. XI/2: [ ] In occasione della presa di contatto telefonico con il padre, avevo proposto anche lattivazione di un interprete ma il signor RA 1 rifiutò, sottolineando le sue buone conoscenze della lingua italiana, oltre alla disponibilità del momento, in quanto senza attività lavorativa).
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto lesito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a carico del ricorrente.
Ai sensi dellart. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dellassistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto allassistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dallaltro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dellintervento dellavvocato, linsorgente non essendo patrocinato da un legale.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che lassistente sociale ha correttamente applicato le direttive (CIGI) esaminando accuratamente la situazione valetudinaria del bambino e che i certificati medici prodotti non sono manifestamente atti a mettere in dubbio le conclusioni dellUAI, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2020.13
cs
Lugano
14 settembre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 20 dicembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
in diritto
in ordine
Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V164 consid.2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
nel merito
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale (cura del corpo)
- andare al gabinetto (fare i propri bisogni)
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. Lart. 42 cpv. 1 LAI prevede che lassicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta lart. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nellorganizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nellorganizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata digrado elevatose l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dellart. 37 OAI, la grande invalidità è digrado mediose l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è digrado lievese l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicuratomaggiorennenon vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a.non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b.non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c.rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.
Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Per quanto concerne iminorenni, secondo lart. 37 cpv. 4 OAIsi considera unicamente il maggior bisogno daiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.
Per calcolare la grande invalidità deiminorenni, si applicano le direttive dellallegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N. 8086 della Circolare sullinvalidità e la grande invalidità nellassicurazione per linvalidità [CIGI]:SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).
Lart. 42bis LAI tratta specificatamente deiminorennie, al suo considerando 5, prevede che i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Secondo lart. 42 cpv. 4 LAI, lassegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui lassicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo larticolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge letà di pensionamento. Linizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dallarticolo 29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamenteal rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giustalart. 42ter cpv. 1 LAIilgrado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: lassegno mensile in caso di grande invalidità digrado elevatoammonta all80%, in caso di grande invalidità digrado medioal 50% e in caso di grande invalidità digrado lieveal 20% dellimporto massimo della rendita di vecchiaia secondo larticolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.L'assegno per gli assicuratiminorenniè calcolato sotto forma di importo giornaliero.
Iminorennigrandi invalidi che necessitano inoltre di unassistenza intensiva hanno diritto, secondo lart. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto.
Nel tenore della norma in vigore dal 1° gennaio 2018, tale supplemento ammonta se il bisogno di assistenza dovuto allinvalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dellimporto massimo della rendita di vecchiaia secondo larticolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
2.5. In concreto lassistente sociale il 26 agosto 2019 ha effettuato uninchiesta a domicilio (doc. 39 incarto AI).
Nel referto del 26 settembre 2019 lassistente sociale ha affermato di aver svolto il colloquio a domicilio con entrambi i genitori, alla presenza del bambino, affetto da disturbo dello spettro autistico con ritardo globale dello sviluppo.
La funzionaria ha calcolato un impegno supplementare complessivo per le cure intensive di 2 ore e 55 minuti, di cui 55 minuti per gli atti ordinari della vita e 2 ore per la sorveglianza personale permanente. Nessun impegno supplementare è invece stato accertato per le cure e per accompagnarlo a visite mediche o sedute di terapia.
Nel dettaglio, circa latto di vestirsi e svestirsi, lassistente ha indicato un impegno di 15 minuti, come i coetanei senza disabilità, rilevando che non è in grado di indossare alcun indumento da solo e necessita laiuto totale della madre al momento di vestirsi-svestirsi. A volte si sfila da solo gli indumenti della parte inferiore ma lo fa quando non necessario. Da circa 6 mesi il bambino è più tranquillo ed al mattino non pone alcuna resistenza allintervento diretto del genitore; la sera, invece, rifiutandosi di andare a dormire, va rincorso al momento di infilargli il pigiama. Lassistente ha osservato di non aver aggiunto il tempo supplementare per comportamento oppositivo, poiché da indicazioni dei genitori non si oltrepassano i tetti massimi.
Per quanto concerne latto di alzarsi, sedersi, sdraiarsi, la funzionaria dellAI ha indicato un impegno supplementare rispetto ai coetanei senza disabilità di 30 minuti dovuto al danno alla salute, poiché si rifiuta di andare a dormire, va accompagnato a letto tutte le sere ed il genitore deve rimanergli accanto fino a quando si addormenta.
Relativamente allatto di mangiare (Non utilizza le posate e porta il cibo alla bocca con le mani, va pertanto imboccato ad ogni pasto. RI 1 si rifiuta anche di provare nuovi alimenti e mangia con piacere solo i suoi preferiti: pasta sfoglia, pane, riso. A detta del padre, i pasti vengono consumati insieme a tutta la famiglia e per evitare che il bambino si alzi dal tavolo, viene assicurano [recte: assicurato] alla sedia con una cintura. Per spuntino e merenda, mangia autonomamente dei finger food di alimenti a lui graditi) lassistente sociale non ha conteggiato alcun impegno supplementare, così come per la pulizia personale (30 minuti come i coetanei della sua età: RI 1vive il contatto con lacqua solo come unoccasione [recte: unoccasione] di gioco e non collabora minimamente alla piccola toilette quotidiana al lavandino, totalmente garantita dal genitore. Si rifiuta inoltre di aprire la bocca in occasione delligiene orale e la madre deve spesso intervenire dimpeto. Come ogni bambino della sua età, RI 1 dipende dalladulto in occasione del bagnetto serale) e lo spostamento (Cammina dalletà di 15 mesi ed è altresì in grado di salire le scale da solo per scenderle bisogna tenerlo per mano, poiché tende a correre, saltando 2 scalini alla volta. Il bambino è inoltre privo di comunicazione verbale ed appare poco interessato agli altri bambini, preferendo giocare da solo).
È invece stato conteggiato un tempo supplementare di 25 minuti (complessivamente 30 5 minuti come i coetanei della sua età) nellatto di espletare i bisogni corporali poiché necessita del pannolino giorno e notte, con 6 cambi circa nelle 24 ore.
Infine, lassistente sociale ha fissato in 2 ore limpegno per la sorveglianza poiché non è possibile lasciarlo solo neanche per pochi minuti a causa dellimprevedibilità del suo comportamento.
In sede di ricorso linsorgente ha contestato linchiesta dellassistente sociale precisando quanto segue:
In uno scritto del 31 gennaio 2020 __________ ha aggiunto che nellaccertamento svolto ( ) il 26.09.2019 viene riscontrata la necessità di sorveglianza personale particolarmente intensiva dal agosto 2019 indicando che il bambino non è possibile lasciarlo solo neanche per pochi minuti, a causa dellimprevedibilità del suo comportamento. Alla luce di questa indicazione si richiede di riconoscere la situazione del assicurato rientrante in quei casi eccezionali per i quali si può riconoscere una sorveglianza particolarmente intensiva prima degli otto anni (Allegato III alla CIGI, Sorveglianza personale) risultante nel diritto a 4 ore di assistenza per il supplemento per cure intensive (OAI Art 39 cap. 3) (doc. I/1).
Sempre il 31 gennaio 2020 il curante, dr. med. __________, specialista FMH malattie dellinfanzia e delladolescenza, ha affermato che linsorgente necessita di una sorveglianza quotidiana pressoché continua e che lassenza o la sospensione, anche per brevi periodi di tempo, di tale sorveglianza metterebbe a rischio lincolumità personale del bambino stesso o, eventualmente, degli altri bambini presenti insieme a lui, per esempio della sorellina (doc. I/2).
Con annotazione del 20 febbraio 2020 la dr.ssa med. __________, FMH pediatria, medico SMR, ha preso atto dello scritto del pediatra curante, indicando che non apporta nuove informazioni mediche e pertanto non risultano elementi concreti per giustificare la necessità di una sorveglianza quotidiana particolarmente intensiva (doc. VII/1).
Da parte sua lassistente sociale il 18 febbraio 2020 ha preso posizione sul ricorso, affermando:
Con scritto del 4 marzo 2020 il ricorrente sostiene che nelle varie comunicazioni e decisioni dellAI sono state prese in considerazione le misure sanitarie AI tenendo conto della diagnosi di disturbo dello spettro autistico associato a ritardo globale nello sviluppo e nel linguaggio per una cura dellinfermità congenita N. 303, 355 dellOIC ma non è stato preso in considerazione e non è stato tenuto conto il N.404, 405 dellOIC ( ) Per quanto concerne la presa di informazioni ( ) riteniamo sia stata parziale in quanto la madre del bambino ( ) non parla italiano e pertanto alle domande ha risposto il padre ( ) il quale però passa la maggior parte della giornata al lavoro e lontano dalla quotidianità del figlio. Per poter fare unosservazione oggettiva della situazione la signora __________ avrebbe dovuto assicurarsi, magari tramite un interprete, di parlare con la madre la quale è molto più cosciente della situazione effettiva di RI 1 (doc. IX).
Con scritto del 5 marzo 2020 il medico curante, dr. med. __________, ha affermato:
Con annotazione del 30 marzo 2020 la dr.ssa med. __________, FMH pediatria, medico SMR, ha affermato:
Il 1° marzo 2020 lassistente sociale ha affermato:
Il 2 maggio 2020 il padre del ricorrente ha affermato:
2.6. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale condivide la disamina con la quale lamministrazione nella decisione impugnata - in maniera approfondita e fondata sulle attente valutazioni dellassistente sociale e della pediatra dellSMR, dalle quali non vi è ragione per discostarsi - è giunta alla conclusione che linsorgente, a causa della sua patologia, necessita di una sorveglianza personale dal mese di agosto 2019, ma che il calcolo del tempo supplementare di cura complessivamentenonraggiunge le quattro ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per le cure intensive.
Neppure le contestazioni in merito al tempo supplementare giornaliero dedicato agli atti ordinari della vita possono trovare accoglimento.
Rilevato che lassistente sociale ha ammesso di dover aggiungere 20 minuti nellatto di andare al gabinetto, conformemente a quanto figura nellallegato III delle CIGI per il tempo supplementare allallenamento ad usare il WC, aspetto che non era stato indicato durante linchiesta, per il resto non vi sono ragioni per scostarsi dagli accertamenti dellassistente sociale, che ha potuto accertare personalmente, nel corso dellinchiesta domestica del 26 agosto 2019, le effettive difficoltà del bambino negli atti ordinari della vita, interrogando i genitori.
Il padre, del resto, nel ricorso ha affermato che lassistente sociale ha compilato dei formulari, accertandosi della situazione di nostro figlio e basandosi sulle informazioni che noi le davamo (doc. I, sottolineatura del redattore).
Per quanto concerne la circostanza che la madre del bambino non conoscerebbe a sufficienza litaliano, va sottolineato che anche il padre, che ammette di conoscere discretamente la nostra lingua e di non aver chiesto la presenza di un interprete (cfr. doc. XIII), era presente al momento della valutazione ed ha sicuramente potuto interloquire con sua moglie prima di fornire le risposte circa i tempi necessari dedicati agli atti ordinari della vita (cfr. doc. XIII).
Per cui non vi è alcun motivo per ritenere che vi siano state delle incomprensioni circa i tempi supplementari indicati dai genitori e riportati nellinchiesta a domicilio, come ribadito dallassistente sociale in data 18 febbraio 2020 (doc. VII/2: [ ] ho dettagliatamente valutato ogni singolo atto ordinario della vita e nel rapporto dinchiesta del 26 settembre 2019,ho riportato a pieno i tempi supplementari dichiarati da entrambi i genitori) e di conseguenza non è necessario convocare e sentire la madre del ricorrente per stabilire la conoscenza della lingua italiana.
Tantè che i 20 minuti nellatto dellandare al gabinetto, considerando il tempo supplementare allallenamento ad usare il WC, che lassistente sociale ha aggiunto nella presa di posizione del 18 febbraio 2020, non sono dovuti ad una sua dimenticanza o ad un errore ma ad un aspetto non indicato durante linchiesta (doc. VII/2).
Né può essere dato seguito allosservazione del padre che sostiene di essere stato superficiale nelle spiegazioni a causa della lingua e di non essere stato in grado di spiegare dettagliatamente i bisogni e le problematiche del figlio. Infatti, nel medesimo scritto ha rilevato un episodio accaduto durante il colloquio (ho provato ad aprire la porta dentrata e nello stesso momento RI 1 ha iniziato ad urlare e ad agitarsi, andando in tilt in un secondo. Poi ho chiuso la porta e sono ritornato vicino a RI 1 e lui si è nuovamente tranquillizzato), affermando che tutto questo era stato fatto per far vedere alla __________ di come il comportamento di RI 1 è soggetto a ogni piccola variabile (doc. XIII). Ciò a comprova che il padre era perfettamente in grado, già in occasione dellinchiesta del 26 agosto 2019, di spiegare la situazione del figlio, di cui era a perfetta conoscenza. Anche perché, come emerge dalla presa di posizione del 1° aprile 2020 dellassistente sociale, egli a quel momento era senza attività lavorativa e pertanto era anchegli a contatto con il figlio, anche se in maniera meno intensa rispetto alla madre (doc. XI/2: [ ] In occasione della presa di contatto telefonico con il padre, avevo proposto anche lattivazione di un interprete ma il signor RA 1 rifiutò, sottolineando le sue buone conoscenze della lingua italiana, oltre alla disponibilità del momento, in quanto senza attività lavorativa).
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto lesito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a carico del ricorrente.
Ai sensi dellart. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dellassistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto allassistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dallaltro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dellintervento dellavvocato, linsorgente non essendo patrocinato da un legale.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che lassistente sociale ha correttamente applicato le direttive (CIGI) esaminando accuratamente la situazione valetudinaria del bambino e che i certificati medici prodotti non sono manifestamente atti a mettere in dubbio le conclusioni dellUAI, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti