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32.2020.123

Decisione AI che nega il diritto a prestazioni dopo aver stabilito un grado d'invalidità non pensionabile. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici psichiatrici. Non assegnazione di ripetibili ma concessione dell'AG con gratuito patrocinio

Ticino · 2020-08-27 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. §  La decisione 27 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi. 2.-   Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili. 3.-   RI 1 è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1. 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2020.123

rg/sc

Lugano

23 novembre 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 27 agosto 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

1.1   Per decisione 27 agosto 2020, esperiti accertamenti medici (in particolare una perizia pluridisciplinare __________ con successiva valutazione SMR; doc. AI 107 e segg.), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel giugno 2018 da RI 1, il grado d’invalidità stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (27%) non attingendo il minimo pensionabile (40%).

1.2   Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta – producendo nuova refertazione specialistica (rapporto 16 settembre 2020 dello psichiatra dr. __________, doc. A/2) – la valutazione medica posta alla base del provvedimento di diniego e postula in via principale che “venga riconosciuta una rendita AI”, in subordine il ritorno degli atti “per nuovi accertamenti medico legali (nuova perizia) e nuova decisione”.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla scorta del parere espresso pendente lite dal medico SMR (VI-1, cfr. infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici opponendosi tuttavia al riconoscimento di ripetibili, la ricorrente avendo omesso di comunicare in corso di procedura amministrativa il suo ricovero presso la Clinica __________ di __________, ciò che“avrebbe verosimilmente condotto ad ulteriori accertamenti ed evitato l’emanazione della decisione impugnata”.

Con scritto 20 ottobre 2020 il rappresentante dell’insorgente comunica di aderire alla proposta dell’amministrazione precisando che:

2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2   Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3   Alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico. E ciò sulla base dell’annotazione 13 ottobre 2020 del medico SMR il quale, presa visione della nuova documentazione medica prodotta col gravame (doc. A/2), ha evidenziato:

In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati, si giustifica – come del resto chiesto dall’amministrazione medesima – il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso indicato dal medico SMR nella sua surriferita annotazione del 13 ottobre 2020. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.4   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Alla luce, da un lato, delle surriferite plausibili motivazioni addotte dall’insorgente a giustificazione della mancata comunicazione del suo ricovero per motivi psichici in pendenza di procedura amministrativa, considerata d’altro lato la pertinenza delle osservazioni formulate dall’amministrazione in merito alle conseguenze della non tempestiva comunicazione, appare equo prescindere dall’accollo di spese e ripetibili, mentre che si giustifica porre RI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio soccorrendone le premesse. L’insorgente risulta infatti indigente(cfr. sub doc. V-1 il certificato AG con la decisione 18 agosto 2020 con cui l’USSI ha accolto la richiesta di prestazioni assistenziali per l’unità di riferimento composta dall’insorgente e dai suoi famigliari),l’intervento di un avvocato era da ritenere necessario o perlomeno indicato eil ricorso presentavasin dall’inizio probabilità d’esito favorevole (DTF 125 V 202 consid.4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§  La decisione 27 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.-   Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili.

3.-   RI 1 è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1.

4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti