Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione 27 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili. 3.- RI 1 è posta al beneficio dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio da parte dellavv. RA 1. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2020.123
rg/sc
Lugano
23 novembre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 27 agosto 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
1.1 Per decisione 27 agosto 2020, esperiti accertamenti medici (in particolare una perizia pluridisciplinare __________ con successiva valutazione SMR; doc. AI 107 e segg.), lUfficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel giugno 2018 da RI 1, il grado dinvalidità stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (27%) non attingendo il minimo pensionabile (40%).
1.2 Contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata patrocinata dallavv. RA 1. Istando per la concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta producendo nuova refertazione specialistica (rapporto 16 settembre 2020 dello psichiatra dr. __________, doc. A/2) la valutazione medica posta alla base del provvedimento di diniego e postula in via principale che venga riconosciuta una rendita AI, in subordine il ritorno degli atti per nuovi accertamenti medico legali (nuova perizia) e nuova decisione.
Con la risposta di causa lUfficio AI sulla scorta del parere espresso pendente lite dal medico SMR (VI-1, cfr. infra) chiede la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici opponendosi tuttavia al riconoscimento di ripetibili, la ricorrente avendo omesso di comunicare in corso di procedura amministrativa il suo ricovero presso la Clinica __________ di __________, ciò cheavrebbe verosimilmente condotto ad ulteriori accertamenti ed evitato lemanazione della decisione impugnata.
Con scritto 20 ottobre 2020 il rappresentante dellinsorgente comunica di aderire alla proposta dellamministrazione precisando che:
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Alla luce degli atti medici allinserto vè effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dellassicurata, la fattispecie vada ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico. E ciò sulla base dellannotazione 13 ottobre 2020 del medico SMR il quale, presa visione della nuova documentazione medica prodotta col gravame (doc. A/2), ha evidenziato:
In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento (Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen;cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dallamministrazione necessitino di essere completati, si giustifica come del resto chiesto dallamministrazione medesima il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso indicato dal medico SMR nella sua surriferita annotazione del 13 ottobre 2020. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito lassicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.4 Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Alla luce, da un lato, delle surriferite plausibili motivazioni addotte dallinsorgente a giustificazione della mancata comunicazione del suo ricovero per motivi psichici in pendenza di procedura amministrativa, considerata daltro lato la pertinenza delle osservazioni formulate dallamministrazione in merito alle conseguenze della non tempestiva comunicazione, appare equo prescindere dallaccollo di spese e ripetibili, mentre che si giustifica porre RI 1 al beneficio dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio soccorrendone le premesse. Linsorgente risulta infatti indigente(cfr. sub doc. V-1 il certificato AG con la decisione 18 agosto 2020 con cui lUSSI ha accolto la richiesta di prestazioni assistenziali per lunità di riferimento composta dallinsorgente e dai suoi famigliari),lintervento di un avvocato era da ritenere necessario o perlomeno indicato eil ricorso presentavasin dallinizio probabilità desito favorevole (DTF 125 V 202 consid.4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione 27 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili.
3.- RI 1 è posta al beneficio dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio da parte dellavv. RA 1.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti