Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 cpv. 1 LAI prevede che gli
assicurati, che non hanno ancora
esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità
incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale,
hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle
loro attitudini.
Per l'art. 16 cpv. 2 LAI, sono parificati alla prima formazione professionale:
a.
la
preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto;
b.
la
formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo
l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non può
essere ragionevolmente continuata;
c.
il perfezionamento nel settore professionale
dell’assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa
presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Il
perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all’articolo 74 è escluso. In
casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, è
possibile derogare a tale principio.
A norma dell’art. 5 cpv. 1 OAI,
è considerata prima
formazione professionale la formazione professionale di base secondo la legge
del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, come anche l’istruzione
conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che
l’assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la
preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un’attività in
laboratorio protetto.
Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo
sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a
esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e
dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non
include l’acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per
intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una
formazione elementare (RCC 1982 pag. 471).
La Circolare sui provvedimenti d'integrazione e di ordine
professionale, edita dall'UFAS (CPIP), valida dal 1° gennaio 2014, stato al 1°
gennaio 2020, al N. 3010 prevede:
"
Le seguenti condizioni devono essere
adempiute cumulativamente:
– l’assicurato è colpito da
un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e
gli causa notevoli spese;
– l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere adeguata
all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice
e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono
assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà
una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico.
È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con
almeno 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).” (ndr: in precedenza 2.55
franchi all’ora).
Per il N. 3011 CPIP:
"
Hanno diritto alla prima
formazione professionale gli assicurati che
– non avevano ancora concluso una
formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;
– a causa di un danno alla salute hanno
dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non
avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell’indennità
giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);
– a causa dell’invalidità non hanno
potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse
attività di breve durata.”.
Secondo il N. 3012 CPIP, la prima formazione professionale
comprende:
“– lo svolgimento di una formazione
professionale di base secondo
l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità
[AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);
– la frequenza di una scuola media o
scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale,
di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una
scuola universitaria professionale o di un’università;
– le misure preparatorie al programma
ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).”.
Circa la durata della formazione, i NN. 3020 e 3020.1 CPIP
prevedono:
"
In linea
di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della
formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le
formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono
superare, in generale, la durata ordinaria di formazione. La durata di una
formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il
contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali
competenti.
Le prime formazioni professionali che non sono
disciplinate nella LFPr sono concesse per l’intera durata, senza tappe. In
conformità con le direttive sulla formazione, le formazioni pratiche INSOS
durano di regola due anni (DTF 142 V 523).”.
Il N. 3021 CPIP dispone che:
"
Nei casi
in cui risulta necessario un periodo di formazione più lungo, occorre indicarne
con precisione i motivi.
Esempi:
– a causa dell’invalidità l’assicurato
necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e
assimilare la materia di studio;
– grazie all’evoluzione positiva
dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es.
passaggio da un certificato federale di formazione pratica [CFP] a un attestato
federale di capacità [AFC]).”.
Nella STF 9C_457/2008 (consid. 2.2 e 2.3) del 3 febbraio 2009 l’Alta
Corte ha precisato che:
"
(…) per
prima formazione professionale s'intende il promovimento professionale mirato e
pianificato, o in altre parole l'acquisizione e la trasmissione di conoscenze e
abilità professionali specifiche (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 705/00 del 24 ottobre 2001, in VSI 2002 pag. 174 consid. 3b/aa
con riferimenti). Per questo genere di misure, la condizione di semplicità e di
adeguatezza richiesta dal provvedimento professionale si riferisce al modo di
realizzazione della formazione e non al livello di formazione (
DTF 106 V 165
consid.
2 pag. 167).
Una partecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità
presuppone in particolare che il provvedimento professionale sia adeguato dal
profilo materiale, temporale, finanziario e personale. Il provvedimento deve
pertanto garantire una certa efficacia integrativa, il che si avvera se: la
persona interessata è messa nella condizione di provvedere quantomeno
parzialmente al proprio mantenimento (adeguatezza materiale; cfr. sentenze I
101/98 del 10 luglio 1998, in VSI 2000 pag. 190, nonché I 705/00 del 24 ottobre
2001, in VSI 2002 pag. 178, consid. 3b/bb); il successo integrativo è durevole
(adeguatezza temporale) e si trova in un rapporto ragionevole con i costi del
provvedimento (adeguatezza finanziaria); e infine il provvedimento risulta
ragionevolmente attuabile dalla persona assicurata alla luce della sua
situazione personale (adeguatezza personale; v. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 256/02 del 5 marzo 2003, consid.
3.1 con
riferimenti; SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Die Ausbildungsziele der beruflichen
Eingliederungsmassnahmen im Lichte der neuen Bundesverfassung, in Rechtsfragen
der Eingliederung Behinderter, 2000, pag. 45 seg.).
”.
La succitata giurisprudenza è stata precisata
nella successiva STF
9C_837/2015 del 23 novembre 2016,
pubblicata in DTF 142 V 523 (cfr. consid 2.3: “
Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die erstmalige
berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs.
1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der
Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit
(Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des
Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter
Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des
Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten
Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier
Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die
finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch
ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss
gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich
von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in
einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten
Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen
auch zumutbar sein (
BGE
132 V 215
E. 3.2.2
S. 221;
BGE
130 V 488
E. 4.3.2
S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.;
ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27
bis
IVG],
Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht
der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.)
)
"
.
Da ultimo, come rammenta il Tribunale federale
nella
sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1,
la persona
assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie e adeguate allo
scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le
circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una
reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci
un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura
reintegrativa (
DTF 124 V 108
consid. 2a pag. 110;
122 V 212
consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006).
2.4. Nel caso in esame, a nove
mesi di età l'assicurata è stata colpita da poliomielite con paraparesi
flaccida agli arti inferiori, che tuttora le causa in particolare difficoltà
negli spostamenti.
Ottenuta la licenza di scuola media nel giugno 2012, dopo un
periodo di accertamento professionale presso __________, l'Ufficio assicurazione
invalidità ha stabilito, a causa delle sue numerose difficoltà nello
spostamento (utilizzo della sedia a rotelle in alcuni momenti e comunque sempre
due stampelle), di farle svolgere l'apprendistato presso questa struttura.
Considerati i danni alla salute che ne restringevano la scelta professionale,
la formazione di impiegata di commercio è stata reputata la più adatta anche
dall'SMR e dall'orientatrice professionale (doc. 71).
L'Ufficio AI ha così riconosciuto il 7 settembre 2012 (doc. 72)
alla ragazza la prima formazione professionale giusta l'art. 16 LAI come
impiegata di commercio presso la __________ di __________ dal 27 agosto 2012 al
26 agosto 2015, assumendosi i costi supplementari di una prima formazione
professionale.
Nel corso del terzo anno di formazione l'assicurata ha avuto una
fase di sovraccarico sia lavorativo sia personale, ciò che l'ha portata ad
essere dichiarata inabile al lavoro per alcuni mesi per motivi psichici al
40-50% (doc. 122). Sulla base del parere del 22 aprile 2015 (doc. 130) della
psichiatra curante e dell'azienda formatrice (doc. 129), durante l'incontro
avuto con questi due attori unitamente all'assicurata, il 13 maggio 2015 (doc.
131) la consulente in integrazione professionale ha annotato che è stato concordato
di farle ripetere l'anno.
Il 10 luglio 2015 (doc. 134) l'azienda formatrice ha prolungato il
contratto di tirocinio fino al 31 agosto 2016 e il 21 luglio 2015 (doc. 134) la
Divisione della formazione professionale ha fissato la nuova data di scadenza
al 30 giugno 2016 (doc. 134).
Il 17 agosto 2015 (doc. 136) l'Ufficio AI ha rinnovato la garanzia
per la prima formazione professionale e le spese di viaggio fino al 31 agosto
2016.
L'assicurata ha ottenuto l'attestato federale di capacità come
impiegata di commercio il 30 giugno 2016 (doc. 153).
Il 7 luglio 2016 l'assicurata è caduta e si è rotta il femore ed è
stata operata, infortunio che ha comportato un'inabilità lavorativa totale che
si è protratta a lungo (doc. 155).
Per tale motivo, la formazione si è interrotta in anticipo, poiché
il 30 agosto 2016 (doc. 157) la consulente in integrazione professionale ha
spiegato telefonicamente all'assicurata che non avrebbe recuperato il tempo
perso durante il periodo di infortunio, visto che ha ottenuto l'AFC nel giugno
2016.
2.5. L'infortunio ha comportato
una riabilitazione e dei disturbi a un ginocchio, che il 28 settembre 2018 ha
dovuto essere operato. La non stabilizzazione delle condizioni di salute
dell'assicurata ha richiesto un aggiornamento continuo degli atti medici sia
dal profilo somatico sia psichico, finché il 14 maggio 2019 (doc. 249) il dr.
med. __________ e il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale hanno
ritenuto necessario valutare tramite perizia pluridisciplinare la residua
capacità lavorativa dell'assicurata quale impiegata di commercio, attività che
avrebbe dovuto essere adatta al danno alla salute presente. L'11 ottobre 2019
(doc. 260) il mandato è stato attribuito al Servizio Accertamento Medico.
Il rapporto peritale è stato allestito il 14 febbraio 2020 (doc.
269) dopo che l'assicurata era stata a disposizione del SAM il 12 dicembre 2019
e degli specialisti esterni in altri giorni.
Il rapporto contempla la descrizione degli atti medici messi a disposizione
dei periti, l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,
patologica, sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, le
constatazioni obiettive con l'esame dello status.
Il dr. med. __________, specialista in medicina interna, non ha
posto delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, ma solo senza
influsso (anemia, tachicardia sinusale).
Egli ha poi dato la sua valutazione medica e ha risposto ai
quesiti peritali, indicando da sempre una piena capacità lavorativa dell'interessata
in qualsiasi tipo di attività lucrativa.
L'assicurata è stata inoltre visitata il 16 dicembre 2019 dal dr.
med. __________, specialista FMH in neurologia il quale, esposta l'anamnesi e i
reperti delle sue constatazioni oggettive derivanti dall'esame dello stato
neurologico, ha posto la diagnosi con conseguenze sull'abilità lavorativa di
stato da poliomielite con grave paraparesi più pronunciata a destra e quale
diagnosi senza influsso di emicrania senza aurea e di stato da intervento per
sindrome del tunnel carpale a destra.
Nella sua valutazione medica il neurologo ha indicato che vi erano
ancora buone capacità e risorse per intraprendere un'attività lavorativa adeguata
che tenesse conto dei gravi deficit motori agli arti inferiori.
Pertanto, egli ha giudicato che l'assicurata poteva garantire
un'attività di otto ore al giorno nell'attività svolta di impiegata di
commercio, che era peraltro sicuramente adeguata ed era difficile trovarne una
migliore. L’assicurata era in grado di svolgere solo attività sedentarie e che
non comportassero un carico anche solo lieve degli arti inferiori. Non v'è mai
stata un'incapacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
Il dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, ha
valutato l'assicurata in due occasioni: il 18 dicembre 2019 durante un'ora e
l'8 gennaio 2020 per mezz'ora. Riassunta l'anamnesi, esposta la descrizione
della giornata e le constatazioni obiettive con i reperti dell'esame
psichiatrico effettuato, lo psichiatra non ha individuato una patologia tale da
influire sulla capacità lavorativa dell'assicurata, riscontrando unicamente una
sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1) senza influsso sul lavoro.
Nella sua valutazione lo specialista ha indicato che la terapia in
atto era adeguata e che ha portato a significativi miglioramenti; la prognosi
era favorevole.
Nel rispondere ai quesiti peritali l'esperto ha quindi
riconosciuto una capacità lavorativa psichiatrica del 100% nell'attività svolta
in precedenza, precisando che pur essendo un'attività adeguata dal punto di
vista strettamente psichiatrico, essa presentava comunque delle caratteristiche
che potevano mettere l'assicurata in difficoltà nella tenuta stante la sua
ridotta capacità di tolleranza dello stress. Un'attività leggera di tipo
creativo che non richiedesse tempi prolungati di attività intensiva con forti
richieste prestative poteva essere individuata come un'attività adeguata al
profilo psicologico dell'assicurata ed esercitabile tutto il giorno.
Infine, il 23 dicembre 2019 il dr. med. __________, specialista FMH
in reumatologia, ha esaminato l'assicurata riassumendo gli atti, indicando i
disturbi attuali, l'anamnesi sistematica somatica, patologica, familiare,
personale sociale, scolastica e professionale, come pure i reperti dell'esame
clinico effettuato.
Le diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa erano di
dolori cronici al ginocchio destro in esiti di diversi interventi e di sindrome
cervicolombovertebrale parzialmente spondilogena cronica bilaterale su disturbi
statici del rachide (scoliosi destro-convessa toracale e sinistroconvessa
lombare a forma di S, appiattimento della colonna dorsale ed iperlordosi
lombare). Quali diagnosi senza conseguenze l'esperto ha individuato un
decondizionamento e sbilancio muscolare, una tendenza fibromialgica (9 su 18
punti fibromialgici positivi) e una tendenza ad iperlassità legamentare.
Il reumatologo ha poi percorso nella valutazione medica le terapie
e le riabilitazioni di cui ha beneficiato l'interessata, rilevando che l’assicurata
deve beneficiare di un trattamento analgesico in grado di influenzare sia i
dolori meccanici sia quelli centrali.
Egli ha inoltre rilevato che questi provvedimenti porteranno a un
miglioramento della qualità di vita, ma non saranno in grado di modificare la
sua capacità funzionale e di carico residua. Nell'indicare i limiti funzionali
e di carico, lo specialista ha precisato che questi limiti funzionali tenevano
conto unicamente degli handicap spiegabili strutturalmente al suo campo di
attività, ma non di fattori non assicurati quali la formazione, fattori
sociali, la disoccupazione, le difficoltà economiche, la disponibilità sul
mercato del lavoro locale di un'attività pienamente adatta allo stato di salute
attuale.
A suo dire, erano presenti risorse fisiche da permettere una
reintegrazione professionale.
In un lavoro adatto allo stato di salute, il perito ha giudicato
l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di
8-9 ore con rendimento massimo del 100% dal 28 dicembre 2018, e meglio a tre
mesi di distanza dall'ultimo intervento chirurgico ortopedico all'arto
inferiore destro.
Nella sua ultima attività lavorativa principale come impiegata d'ufficio,
l'assicurata è stata ritenuta abile al lavoro sull'arco di una giornata normale
di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 10% trattandosi di
un'attività tendenzialmente statica, e ciò sempre dal 28 dicembre 2018.
Un'inabilità lavorativa totale era poi giustificata dal 7 luglio
2016 al 27 dicembre 2018 in qualsiasi tipo di attività a causa dell'infortunio.
Un'esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM ha
condotto il dr. __________ a riportare le diagnosi con e senza influsso sulla
capacità lavorativa individuate da ciascuno di essi, rilevando che l'assicurata
era limitata nella capacità lavorativa a causa delle patologie al ginocchio
destro e del rachide, che grazie ai trattamenti messi in atto essa è riuscita
ad investire sulle sue risorse al punto da superare le sue difficoltà
psicologiche, lasciando come unico aspetto di vulnerabilità quello legato alla
ridotta capacità di tolleranza allo stress.
L'assicurata è stata giudicata abile dal 28 dicembre 2018 al 90%
come impiegata di commercio (riduzione del rendimento del 10%) e al 100% in
attività adeguate rispettose dei limiti funzionali e di carico descritti dal
reumatologo e in un'attività senza stress.
Il dr. med. __________ dell'SMR ha ripreso e confermato nel
rapporto finale del 19 febbraio 2020 (doc. 270) queste conclusioni.
2.6. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),
al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (
Meyer-Blaser
,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c;
Meyer-Blaser
, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)
,
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189;
Locher
, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo
(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;
STFA I
462/05 del 25 aprile 2007;
STFA
U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore
non
permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA I
462/05 del 25 aprile 2007
).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006
concernente un caso di
assicurazione per l
'
invalidità
(I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
"
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci.
La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel. (…)".
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid.
3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
"
(…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.
(…)".
Infine, va ricordato che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008,
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. La ricorrente non ha
contestato come tali le valutazioni peritali rese dagli specialisti nominati
dall'Ufficio AI, perciò non v'è motivo di scostarsi dalle stesse né
nell'individuazione delle diagnosi con e senza influsso sulla sua capacità
lavorativa né sulla determinazione del grado di capacità lavorativa sia come
impiegata di commercio sia in attività adeguate, fermo restando i limiti
stabiliti dai periti reumatologo e psichiatra.
Il referto dell'11 settembre 2020 (doc. VIII/2) della dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, prodotto pendente causa è stato esaminato dal
dr. med. __________ dell'SMR, il quale non ha riscontrato dei nuovi elementi né
una modifica dello stato di salute dell'assicurata noto al momento della
perizia SAM, perciò non è di aiuto alla ricorrente.
Il Tribunale evidenzia che i periti intervenuti non hanno mai
indicato che l'assicurata dovesse lavorare in un ambiente protetto né che un tale
ambiente fosse consigliato.
Tutti e tre gli specialisti hanno infatti individuato una capacità
lavorativa totale come impiegata di commercio e in attività adeguate; è solo
dal punto di vista reumatologico che il rendimento della ricorrente era ridotto
del 10% nella sua ultima attività di ufficio, trattandosi di un'attività
tendenzialmente statica.
Inoltre, nell'esercizio di attività adeguate si dovevano
considerare delle limitazioni di carico (talvolta sollevare e portare pesi fino
a 5kg), mentre l'assicurata poteva maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi
leggeri, la rotazione manuale era normale, di rado poteva effettuare lavori
sopra la testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in
piedi e inclinata in avanti, mai la posizione inginocchiata come pure
accovacciata. Essa poteva assumere la posizione seduta di lunga durata,
talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la
possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno e in qualsiasi
istante. L'assicurata poteva infine camminare talvolta fino a 50 metri, ma mai
su terreno accidentato; di rado poteva salire le scale, ma mai a pioli.
Il Servizio Medico Regionale, basandosi su queste limitazioni, il
E. 19 febbraio 2020 ha stabilito che il peso massimo trasportabile era di 2kg e
che la necessità di alternare la postura e di fare pause supplementari non era inclusa.
Andava pure tenuta in considerazione la ridotta tolleranza allo stress, oltre
alle citate limitazioni. Il dr. med. __________ ha poi indicato che la capacità
lavorativa non si sarebbe modificata nel tempo e ha infine osservato che "
In considerazione della lunga inattività è auspicabile
un aiuto al reinserimento lavorativo / riallenamento al lavoro.
".
Il consulente in integrazione professionale si è pronunciato l'11
marzo 2020 (doc. 276) sulla situazione dell'assicurata tenendo conto della citata
valutazione del Servizio Medico Regionale, ma reputando opportuno scostarsi
dalle conclusioni mediche. Egli ha affermato al riguardo che
"
(…) nel
rapporto di fine sorveglianza, inserito a dossier il 28.09.2017, si segnalava
che l'Assicurata è stata considerata abile all'80% nello svolgimento della
professione appresa. Tale valutazione si basa sull'effettiva pratica svolta
durante la misura attiva, pertanto viene considerata più simile alla realtà dei
fatti rispetto ad un'analisi medico-teorica, seppur peritale.".
Per questo motivo, nell'eseguire il raffronto dei redditi, egli ha
considerato un impedimento del 20%, ciò che ha portato a un grado di invalidità
del 20% nel 2018.
Pertanto, la situazione dopo l'infortunio era la medesima di
quella che era stata considerata a suo tempo valida fino al momento
dell'infortunio (doc. 275).
Sulle osservazioni dell'interessata al progetto di decisione del
13 marzo 2020 di attribuzione temporanea di una rendita intera, con cui essa ha
chiesto di beneficiare di misure reintegrative per recuperare le nozioni
professionali che non ha mai potuto mettere in pratica dopo l'apprendistato e
che nel frattempo ha in gran parte dimenticato, l'8 giugno 2020 (doc. 291) il
consulente professionale si è espresso come segue:
"
(…) Come
indicato nel rapporto di fine sorveglianza del 28.09.2017, non è stato
possibile effettuare un accertamento professionale presso un datore di lavoro
nel libero mercato dopo la conclusione del tirocinio AFC commercio, profilo B,
presso __________. Tuttavia il centro di formazione AL 25.07.2016 aveva già
valutato in base ai problemi di salute una presenza massima del 80% e il
raggiungimento di tutti gli obiettivi sia scolastici che professionali. La
pratica professionale tra l'altro veniva svolta a tempo parziale all'esterno
presso la __________.
L'obiettivo dopo la convalescenza dall'infortunio incorso
all'assicurata il 07.07.2016 sarebbe dunque stato quello di poter offrire un
eventuale aiuto al collocamento e non un ulteriore periodo di pratica
professionale o di valutazione sulla strutturazione dell'attività adeguata ai
problemi di salute.
Anche il SMR ha valutato l'assenza di nuovi elementi rispetto alla
valutazione peritale SAM.
Si ritiene pertanto tutt'ora valido il rapporto di fine
sorveglianza del 28.09.2017.".
Il predetto rapporto di fine sorveglianza del 28 settembre 2017
(doc. 195) allestito dal medesimo consulente in integrazione professionale ha
il seguente tenore:
"
1.
Riassunto dell'integrazione
L'A., come già spiegato in precedenza, ha terminato una prima
formazione professionale (AFC di impiegata di commercio profilo B), presso la __________
(__________), nell'agosto del 2016. Per meglio stabilire il reale rendimento
nel libero mercato del lavoro, l'intenzione era di procedere con un
accertamento professionale. A seguito di un infortunio, ciò non è stato ad oggi
possibile. L'A. è ancora sotto accertamenti medici da parte della __________ a
seguito di questo evento.
Visto il trascorrere del tempo, si ritiene corretto procedere con
una prima valutazione del calcolo del grado di invalidità post-formazione, che
tenga conto delle limitazioni presenti prima di tale infortunio. Qualora le
conseguenze sul lungo termine dovessero implicare una minore capacità al
lavoro, si rivaluterà la situazione.
Malgrado non sia stato possibile l'accertamento nel libero
mercato, il centro di formazione aveva già fatto una valutazione globale
rispetto a presenza e rendimento. Si rimanda dunque al rapporto centro di
formazione del 26.07.2016, dove si attesta che l'A. non è mai riuscita a
superare la presenza del 80%, ogni tentativo di aumento è stato fallimentare.
Le prestazioni sono invece sempre state nella media e non giustificherebbero
alcuna diminuzione di rendimento. Va comunque rilevato che un'attività
prevalentemente sedentaria permette un minor affaticamento.
2. Bilancio delle misure
SALARIO DA VALIDA
Malgrado il danno alla salute, l'A. è riuscita ad ottenere un
attestato federale di capacità come impiegata di commercio profilo B. Si può
dunque affermare che abbia acquisito sufficienti conoscenze professionali.
Per il salario da valido si fa dunque riferimento al salario che
avrebbe verosimilmente potuto conseguire nell'attività appresa, senza danno
alla salute.
(…).
SALARIO DA INVALIDA
Il danno alla salute determina una presenza dell'80% con un
rendimento pieno nella professione appresa. Si fa dunque riferimento allo
stesso salario, proporzionato all'80%.
Il salario da invalido è dunque di
CHF 49'119.-
CALCOLO DEL GRADO DI INVALIDITÀ
61399 - 49199
x 100 =
20%
61399
3. Altre eventuali prestazioni da esaminare
Come detto, tale valutazione si rifà allo stato di salute presente
prima dell'infortunio del 7.7.2016.
Si attendono le valutazioni __________ per capire se ci saranno
conseguenze a lungo termine di tale infortunio, che potrebbero modificare la
presente valutazione.
Non sono attualmente possibili ulteriori provvedimenti
professionali, per cui si chiude il mandato al servizio integrazione.".
Il 25 luglio 2016 (doc. 154) l'azienda formatrice ha reso un
rapporto sull'andamento della formazione relativo al periodo dal 1° febbraio al
30 giugno 2016.
I formatori professionali hanno osservato che l'assicurata stava
svolgendo da gennaio uno stage di due giorni a settimana nella loro sede __________
per permetterle di esercitare maggiormente il contatto con la clientela. Le
prestazioni erano generalmente buone, ma si riscontravano periodici momenti di
affaticamento e dolori fisici. L'attività svolta, di continuo movimento,
risultava per l'assicurata troppo impegnativa fisicamente.
Il datore di lavoro ha rilevato che l'interessata ha ottenuto
l'attestato federale di capacità di impiegata di commercio profilo base. Sia
scolasticamente sia nella pratica essa ha raggiunto tutti gli obiettivi.
Inoltre, esso ha evidenziato che se avesse dovuto valutare il
rendimento economico dell'assicurata basandosi unicamente sulle capacità
lavorative, sarebbe stato del 100%. I problemi di salute non le hanno mai
permesso di lavorare con una presenza effettiva piena. Infatti, fino al 18
aprile 2016 essa ha lavorato all'80%, per poi passare al 90%. L'aumento del 10%
non è però stato effettivo, poiché ci sono stati diversi giorni di assenza per
malattia (stanchezza, malesseri generali, stati febbrili lievi).
Dal 7 luglio 2016, causa infortunio, l'assicurata era assente e la
sua inabilità era stata stimata in tre mesi circa.
Il datore di lavoro ha concluso il suo rapporto affermando che
"
In considerazione che il suo
provvedimento scadrà il 31.08.2016, vi chiediamo di valutare la possibilità di
prolungare il progetto presso di noi, per la durata dell'infortunio, al fine di
completare l'aiuto al collocamento che la nostra struttura le sta dando
(interrotto per l'infortunio) e per permetterle di riprendere la sua capacità
lavorativa in funzione di un posto di lavoro fuori dall'ambito protetto. Al
fine di stabilire la sua capacità lavorativa è importante sentire il parere dei
medici curanti (problemi fisici e psichici).
".
Pochi mesi prima, il 26 febbraio 2016 (doc. 148), l'allora
consulente in integrazione professionale si era incontrata con l'assicurata e
la responsabile della formazione e dal rapporto redatto dall'amministrazione il
17 marzo 2016 (doc. 148) risulta che dopo un momento difficile vissuto l'anno
precedente, la ragazza si era ripresa bene e stava andando bene.
A quel momento l'interessata stava lavorando all'80% ed essa
stessa aveva espresso il desiderio di provare con una presenza del 90%, per poi
valutare se avrebbe potuto raggiungere di nuovo il 100% entro giugno 2016. Per
due giorni alla settimana lavorava allo sportello __________ e apprezzava molto
il contatto con la clientela, tanto che le sarebbe piaciuto per esempio
lavorare alla ricezione di una casa anziani o di un ospedale o ad uno
sportello. L'assicurata si sarebbe attivata per fare ricerche di lavoro e
l'Ufficio AI avrebbe verificato come aiutarla.
Durante l'incontro le è stato poi spiegato cosa comportava la fine
del provvedimento di prima formazione professionale e il diritto all'aiuto al
collocamento.
Il 21 marzo 2016 (doc. 149) la __________ ha redatto un rapporto
sull'andamento della formazione portante sul periodo dell'attività esercitata
dalla ricorrente dal 1° luglio 2015 al 31 gennaio 2016.
I formatori professionali hanno ricordato il grande impegno e
l'autonomia dimostrati, che permettevano all'assicurata di consolidare bene gli
obiettivi pratici, dimostrandosi una dipendente affidabile e autonoma. I due
giorni di stage allo sportello __________ le permettevano di esercitare
maggiormente il contatto con la clientela.
La datrice di lavoro ha osservato che, come convenuto, da
settembre l'interessata aveva ripreso a lavorare all'80% e si stavano
adoperando per testare la presenza al 100% entro la fine della formazione,
iniziando con il 90% da aprile e dopo gli esami, quindi da luglio 2016, al
100%.
Sulla base dei risultati semestrali e nella pratica, essa riteneva
che l'assicurata avrebbe ottenuto il suo AFC di impiegata di commercio. Quest'ultima
ha inoltre segnalato la sua intenzione di trovare un posto di lavoro se
possibile nell'ambito socio-sanitario, chiedendo alla datrice di lavoro stessa
e all'Ufficio AI un aiuto al collocamento.
2.8. Dalla documentazione esposta
il TCA trae la conclusione che la prima formazione professionale della
ricorrente si è conclusa il 30 giugno 2016 con l'ottenimento dell'attestato
federale di capacità AFC come impiegata di commercio (doc. 153).
La circostanza che nei due successivi mesi di tirocinio, che
dovevano essere di tipo pratico presso la medesima struttura che l'ha formata
durante i quattro anni precedenti, l'assicurata non abbia potuto lavorare a
causa dell'infortunio del 7 luglio 2016 che ha comportato una duratura
inabilità lavorativa, non inficia questa conclusione. L'insorgente ha
soddisfatto i criteri per ottenere l'attestato di capacità rilasciato dal
Consiglio di Stato e ciò sia dal profilo del rendimento scolastico sia da
quello pratico.
Semmai, quindi, non potendo effettuare gli ultimi due mesi di
tirocinio l'assicurata è venuta meno al contratto di lavoro sottoscritto con la
datrice di lavoro, mancanza che, ovviamente, è giustificata dall'inabilità
lavorativa dovuta all'infortunio certificata medicalmente.
Il Tribunale rileva che la ricorrente, nel giugno 2016 - ma lo
stesso sarebbe stato al 31 agosto 2016 se non si fosse fatta male e se quindi
avesse continuato a lavorare fino alla scadenza del contratto presso la __________
-, si è trovata nella medesima posizione di qualsiasi apprendista che,
terminato il percorso scolastico e ottenuto il diploma, non trova un posto di
lavoro e quindi non può mettere in pratica le conoscenze acquisite durante la
sua formazione professionale.
A quel momento, semmai, l'apprendista neodiplomato può chiedere le
indennità contro la disoccupazione, ma non una riformazione professionale per
il solo fatto che non ha potuto esercitare nel mondo del lavoro quanto appreso
durante il suo apprendistato.
È pertanto malvenuta l'insorgente a chiedere all'Ufficio AI di
riconoscerle dei provvedimenti professionali atti a inserirla nel mondo del
lavoro a causa della lunga assenza causata dall'infortunio che non le avrebbe
permesso di consolidare le conoscenze apprese durante la sua formazione, come
pure a sostenere che i provvedimenti professionali accordatile risultino ad
oggi incompleti e insufficienti a reintegrarla.
All'assicurata è stata concessa la garanzia per la prima
formazione professionale secondo l'art. 16 LAI ed essa l'ha regolarmente portata
a termine conseguendo il 30 giugno 2016 l'AFC come impiegata di commercio.
Le contingenze esterne, quali la frattura del femore e
l'operazione al ginocchio, che hanno compromesso la messa in pratica nel mondo
del lavoro delle sue conoscenze, non devono dunque essere fatte ricadere
sull'assicurazione invalidità.
Nemmeno può essere imputato all'Ufficio assicurazione invalidità
di averle concesso dei provvedimenti professionali che non sono completi e
sufficienti per reintegrarla. Come detto, la formazione professionale si è
conclusa regolarmente e quindi non si può certo affermare che, per il solo
fatto che, posteriormente all'ottenimento del diploma, l'interessata non ha
potuto lavorare ancora per i due mesi contrattualmente previsti con l'azienda
formatrice, il suo percorso sia stato deficitario e monco.
Non va dimenticato che la formazione della ricorrente è avvenuta
sull'arco di quattro anni, durante i quali essa ha appreso nozioni teoriche a
scuola e pratiche sul posto di lavoro. Non si può pertanto validamente
affermare che gli ultimi due mesi di puro lavoro, intercalati comunque da uno o
più periodi di vacanza (l'assicurata si è infortunata mentre era in vacanza dal
2 luglio 2016, doc. 307), avrebbero permesso all'interessata di acquisire delle
nuove e fondamentali nozioni a tal punto che, soltanto in possesso delle
stesse, le sarebbe stato possibile trovare un posto di lavoro al termine della
formazione, mentre ora, senza quel periodo di lavoro, si trova sprovvista dei
necessari requisiti per potere cercare con successo un datore di lavoro.
2.9. Per quanto concerne il
periodo di pratica assolto dalla ricorrente, va osservato che se è vero che è
avvenuto presso lo sportello __________ gestito dalla stessa __________ e
quindi da formatori interni alla sua datrice di lavoro avente carattere di
struttura protetta, tuttavia non si può negare che questa attività si rivolge manifestamente
a un pubblico esterno. L'assicurata ha pertanto normalmente esercitato la sua
attività a contatto di clientela esterna e quindi ha interagito con persone al
di fuori dall'ambiente protetto in cui ha svolto il suo percorso formativo.
Al là della qualifica precisa di questo posto di lavoro, che non
occorre indagare oltre, la scrivente Corte ricorda che dal profilo medico non è
emersa la necessità, per la ricorrente, di lavorare in un ambiente protetto. La
capacità era totale in attività adatte.
I limiti funzionali e di carico individuati dal dr. med. __________
non si riferiscono a un particolare posto di lavoro, ossia a un ambiente
protetto, ma sono intesi per un normale mercato del lavoro.
Anche il dr. med. __________ ha ritenuto soltanto opportuno
svolgere un'attività adeguata in un ambiente non stressante a causa della
ridotta capacità dell'assicurata di tollerare lo stress, ma ciò senza dubbio
non significa ancora che un simile posto di lavoro debba forzatamente essere un
ambiente protetto.
D'altronde, nella primavera 2016 la medesima ricorrente aveva
manifestato il desiderio di lavorare alla ricezione di una casa anziani o di un
ospedale o presso uno sportello, e quindi di introdursi nel normale mondo del
lavoro, tanto che la stessa si sarebbe attivata per cercare un lavoro e la
consulente in integrazione professionale le aveva spiegato che, terminato il
provvedimento della prima formazione professionale, già allora l'Ufficio AI
avrebbe potuto aiutarla a collocarsi nel mondo del lavoro. Non si è invece
accennato né discusso di garantire ulteriori provvedimenti professionali,
proprio perché non sono stati ritenuti necessari avendo terminato con successo
la prima formazione.
La stessa azienda formatrice ha peraltro affermato il 25 luglio
2016 che sia scolasticamente sia nella pratica la ricorrente aveva raggiunto
tutti gli obiettivi ma che, a causa dell'intervenuto infortunio, sarebbe stato
auspicabile prolungare il progetto presso lo stesso luogo di lavoro "
al fine di completare l'aiuto al collocamento che la
nostra struttura le sta dando (interrotto per l'infortunio) e per permetterle
di riprendere la sua capacità lavorativa in funzione di un posto di lavoro
fuori dall'ambito protetto.
" (doc. 154).
Per quanto concerne le annotazioni del consulente in integrazione
professionale del 1° dicembre 2016 (doc. 171) in merito all'incontro avuto con
la diretta interessata per valutare "
se
e quando l'A. potrà svolgere il lavoro a titolo di prova onde valutare il grado
di rendimento avendo concluso la propria formazione.
", questa
necessità è stata superata dagli eventi.
Infatti, un anno dopo, il 28 settembre 2017, lo stesso consulente
ha ricordato che per meglio stabilire il reale rendimento della assicurata nel
libero mercato del lavoro, inizialmente l'intenzione era di procedere con un
accertamento professionale. Poi, però, con l'avvenuto infortunio, ciò non era
stato possibile ancora fino a quel momento, visto che l'interessata era tuttora
in fase di valutazione medica da parte dell'assicuratore infortuni. Pertanto,
egli ha ritenuto corretto, visto il lungo periodo trascorso, fare una prima valutazione
del grado di invalidità post formazione tenendo conto delle limitazioni
presenti prima dell'infortunio.
Se poi le conseguenze sul lungo termine avessero condotto a una
capacità di lavoro inferiore, la situazione sarebbe stata rivalutata.
Il consulente ha inoltre riconosciuto che malgrado non sia stato
possibile l'accertamento nel libero mercato, la stessa azienda formatrice aveva
reso un anno prima una valutazione globale positiva sulla presenza e sul
rendimento dell'assicurata sul posto di lavoro, perciò egli si atteneva alla
capacità di lavoro dell'80% indicata in quel rapporto.
Inoltre, dalla valutazione peritale del reumatologo è scaturita
una capacità lavorativa medico teorica del 90% come impiegata di commercio e
del 100% in un'attività adeguata. Peraltro, il dr. __________ ha ritenuto
essere adatta, dal profilo neurologico, la stessa occupazione di impiegata di
commercio, trattandosi di un'attività sedentaria, visto che era esclusa una
qualsiasi attività che comportasse un carico anche solo lieve degli arti
inferiori.
2.10. Sulla scorta delle
considerazioni esposte, è dunque corretto che l'Ufficio assicurazione
invalidità, basandosi sulle conclusioni mediche dei periti e del Servizio
Medico Regionale da una parte e delle valutazioni del consulente in
integrazione professionale dall'altra, ha ritenuto non più necessari dei
provvedimenti professionali. L'amministrazione ha perciò calcolato il grado di
invalidità della ricorrente sulla base del reddito che la stessa avrebbe potuto
conseguire nell'attività appresa, essendo in tale professione abile dal profilo
medico al 100% ma, realmente, all'80% a causa dei problemi di salute che prima
della caduta non le avevano mai permesso di essere sempre presente.
Di conseguenza, il raffronto dei redditi effettuato dal consulente
in integrazione professionale va tutelato così come il grado di invalidità del
20% stabilito al 28 dicembre 2018, ossia quando l'assicurata è stata ritenuta
nuovamente abile al lavoro. Ciò porta al riconoscimento di una rendita intera
fino a tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1
OAI).
In tale contesto, non v'è stata una violazione del principio della
priorità della reintegrazione professionale sulla rendita di invalidità,
giacché per la ricorrente, avendo concluso con successo la prima formazione
professionale, non sono date le condizioni per potere mettere in atto ulteriori
provvedimenti professionali come da essa intesi e richiesti (doc. I punto 6).
2.11. In conclusione,
nel
caso di specie una riqualifica professionale della ricorrente non entra in
considerazione, mentre
l'assicurata presenta le condizioni unicamente
per un aiuto al collocamento.
È in effetti sempre aperta per l'assicurata la
possibilità di
far capo ad un aiuto al
collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al
suo stato di salute, segnatamente qualora
il danno alla salute sia d'impedimento
alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;
SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;
STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche
Cattaneo
, La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in: RDAT I 2003 pag.
595).
Dagli atti risulta che già durante l'incontro del 26
febbraio 2016 il consulente in integrazione professionale aveva informato
l'assicurata che avrebbe potuto aiutarla nel collocamento al termine
dell'apprendistato.
Pure nelle sue annotazione dell'8 giugno 2016 il consulente di
integrazione professionale
ha indicato di avere a
suo
tempo informato l'interessata che con la fine del provvedimento di prima
formazione professionale avrebbe potuto avere diritto all'aiuto al
collocamento.
Di conseguenza, qualora la ricorrente
mostrasse un
interesse ad essere aiutata per trovare un lavoro idoneo alle sue condizioni di
salute, spetterà dunque alla stessa, se del caso, attivarsi in questo senso e
contattare l'Ufficio AI - e per esso un consulente in integrazione
professionale (STCA 32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA 32.2017.63 del 6
novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30
marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto
2012; STCA 32.2011.141 e 143 del 21 novembre 2011).
2.12. Da quanto precede discende che
la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata nella misura in
cui le nega il diritto a una rendita di invalidità dopo il 31 marzo 2019, non
può essere accolta.
Nemmeno va dato seguito alla richiesta di riconoscerle il diritto
a provvedimenti di integrazione con rinvio, quindi, all'Ufficio AI per
l'attuazione dei necessari provvedimenti.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
2.13. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.
2.14. Quest'ultima, percependo
prestazioni assistenziali, ha chiesto al Tribunale di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria presentando domanda di esonero dalle spese e tasse
di giustizia (docc. I e V/1).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che
prevede che:
"
1
L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2
L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3
Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se
l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;
Cocchi/Trezzini
, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini
,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, l'assicurata non ha comprovato con argomentazioni solide
che la sua prima formazione professionale non era terminata e nemmeno ha prodotto
alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte
dai periti del Servizio Accertamento Medico, che hanno valutato compiutamente e
nel dettaglio le sue condizioni di salute e che l'hanno ritenuta abile al
lavoro sia come impiegata di commercio sia in attività adatte.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre
l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2020.118
TB
Lugano
1 febbraio 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 20 luglio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.3. Lart. 16 cpv. 1 LAI prevede che gliassicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.
"Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:
lassicurato è colpito da uninvalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e gli causa notevoli spese;
lassicurato deve essere idoneo allintegrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
la formazione deve essere adeguata allinvalidità e alle capacità dellassicurato e perseguire in maniera semplice e mirata lintegrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico. È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con almeno 2.60 franchi allora (VSI 2000 pag. 190). (ndr: in precedenza 2.55 franchi allora).
"Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che
non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dellinsorgere del danno alla salute;
a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dellindennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);
a causa dellinvalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata..
lo svolgimento di una formazione professionale di base secondo
larticolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);
la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di ununiversità;
le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460)..
Le prime formazioni professionali che non sono disciplinate nella LFPr sono concesse per lintera durata, senza tappe. In conformità con le direttive sulla formazione, le formazioni pratiche INSOS durano di regola due anni (DTF 142 V 523)..
Esempi:
a causa dellinvalidità lassicurato necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio;
grazie allevoluzione positiva dellassicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passaggio da un certificato federale di formazione pratica [CFP] a un attestato federale di capacità [AFC])..
2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.
"1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti