opencaselaw.ch

32.2020.118

L'UAI ha assunto i costi della prima formazione professionale dell'assicurata,regolarmente conclusa con l'ottenimento dell'AFC.Pertanto,gli ultimi due mesi di pratica,non effettuati causa infortunio,non modificano questa conclusione.Non ha quindi diritto a ulteriori provvedimenti professionali.No AG

Ticino · 2020-07-20 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 cpv. 1 LAI prevede che gli

assicurati, che non hanno ancora

esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità

incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale,

hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle

loro attitudini.

Per l'art. 16 cpv. 2 LAI, sono parificati alla prima formazione professionale:

a.

la

preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto;

b.

la

formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo

l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non può

essere ragionevolmente continuata;

c.

il perfezionamento nel settore professionale

dell’assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa

presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Il

perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all’articolo 74 è escluso. In

casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, è

possibile derogare a tale principio.

A norma dell’art. 5 cpv. 1 OAI,

è considerata prima

formazione professionale la formazione professionale di base secondo la legge

del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, come anche l’istruzione

conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che

l’assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la

preparazione professionale a un lavoro ausiliario od a un’attività in

laboratorio protetto.

Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo

sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a

esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e

dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non

include l’acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per

intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una

formazione elementare (RCC 1982 pag. 471).

La Circolare sui provvedimenti d'integrazione e di ordine

professionale, edita dall'UFAS (CPIP), valida dal 1° gennaio 2014, stato al 1°

gennaio 2020, al N. 3010 prevede:

"

Le seguenti condizioni devono essere

adempiute cumulativamente:

–  l’assicurato è colpito da

un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e

gli causa notevoli spese;

– l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere adeguata

all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice

e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono

assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà

una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico.

È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con

almeno 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).” (ndr: in precedenza 2.55

franchi all’ora).

Per il N. 3011 CPIP:

"

Hanno diritto alla prima

formazione professionale gli assicurati che

– non avevano ancora concluso una

formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;

– a causa di un danno alla salute hanno

dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non

avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell’indennità

giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);

– a causa dell’invalidità non hanno

potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse

attività di breve durata.”.

Secondo il N. 3012 CPIP, la prima formazione professionale

comprende:

“–   lo svolgimento di una formazione

professionale di base secondo

l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità

[AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);

– la frequenza di una scuola media o

scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale,

di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una

scuola universitaria professionale o di un’università;

– le misure preparatorie al programma

ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).”.

Circa la durata della formazione, i NN. 3020 e 3020.1 CPIP

prevedono:

"

In linea

di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della

formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le

formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono

superare, in generale, la durata ordinaria di formazione. La durata di una

formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il

contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali

competenti.

Le prime formazioni professionali che non sono

disciplinate nella LFPr sono concesse per l’intera durata, senza tappe. In

conformità con le direttive sulla formazione, le formazioni pratiche INSOS

durano di regola due anni (DTF 142 V 523).”.

Il N. 3021 CPIP dispone che:

"

Nei casi

in cui risulta necessario un periodo di formazione più lungo, occorre indicarne

con precisione i motivi.

Esempi:

– a causa dell’invalidità l’assicurato

necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e

assimilare la materia di studio;

– grazie all’evoluzione positiva

dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es.

passaggio da un certificato federale di formazione pratica [CFP] a un attestato

federale di capacità [AFC]).”.

Nella STF 9C_457/2008 (consid. 2.2 e 2.3) del 3 febbraio 2009 l’Alta

Corte ha precisato che:

"

(…) per

prima formazione professionale s'intende il promovimento professionale mirato e

pianificato, o in altre parole l'acquisizione e la trasmissione di conoscenze e

abilità professionali specifiche (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 705/00 del 24 ottobre 2001, in VSI 2002 pag. 174 consid. 3b/aa

con riferimenti). Per questo genere di misure, la condizione di semplicità e di

adeguatezza richiesta dal provvedimento professionale si riferisce al modo di

realizzazione della formazione e non al livello di formazione (

DTF 106 V 165

consid.

2 pag. 167).

Una partecipazione ai costi dell'assicurazione per l'invalidità

presuppone in particolare che il provvedimento professionale sia adeguato dal

profilo materiale, temporale, finanziario e personale. Il provvedimento deve

pertanto garantire una certa efficacia integrativa, il che si avvera se: la

persona interessata è messa nella condizione di provvedere quantomeno

parzialmente al proprio mantenimento (adeguatezza materiale; cfr. sentenze I

101/98 del 10 luglio 1998, in VSI 2000 pag. 190, nonché I 705/00 del 24 ottobre

2001, in VSI 2002 pag. 178, consid. 3b/bb); il successo integrativo è durevole

(adeguatezza temporale) e si trova in un rapporto ragionevole con i costi del

provvedimento (adeguatezza finanziaria); e infine il provvedimento risulta

ragionevolmente attuabile dalla persona assicurata alla luce della sua

situazione personale (adeguatezza personale; v. sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 256/02 del 5 marzo 2003, consid.

3.1 con

riferimenti; SUSANNE LEUZINGER-NAEF, Die Ausbildungsziele der beruflichen

Eingliederungsmassnahmen im Lichte der neuen Bundesverfassung, in Rechtsfragen

der Eingliederung Behinderter, 2000, pag. 45 seg.).

”.

La succitata giurisprudenza è stata precisata

nella successiva STF

9C_837/2015 del 23 novembre 2016,

pubblicata in DTF 142 V 523 (cfr. consid 2.3: “

Als Eingliederungsmassnahme unterliegt die erstmalige

berufliche Ausbildung den allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen des Art. 8 Abs.

1 IVG. Sie hat somit neben den dort ausdrücklich genannten Erfordernissen der

Geeignetheit und Notwendigkeit auch demjenigen der Angemessenheit

(Verhältnismässigkeit im engeren Sinne) als drittem Teilgehalt des

Verhältnismässigkeitsgrundsatzes zu genügen. Danach muss sie unter

Berücksichtigung der gesamten tatsächlichen und rechtlichen Umstände des

Einzelfalles in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten

Eingliederungsziel stehen. Hinsichtlich der Angemessenheit lassen sich vier

Teilaspekte unterscheiden, nämlich die sachliche, die zeitliche, die

finanzielle und die persönliche Angemessenheit. Danach muss die Massnahme prognostisch

ein bestimmtes Mass an Eingliederungswirksamkeit aufweisen; sodann muss

gewährleistet sein, dass der angestrebte Eingliederungserfolg voraussichtlich

von einer gewissen Dauer ist; des Weitern muss der zu erwartende Erfolg in

einem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten der konkreten

Eingliederungsmassnahme stehen; schliesslich muss die Massnahme dem Betroffenen

auch zumutbar sein (

BGE

132 V 215

E. 3.2.2

S. 221;

BGE

130 V 488

E. 4.3.2

S. 491 mit Hinweisen; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

3. Aufl. 2014, N. 25 ff. zu Art. 8 IVG; ULRICH MEYER-BLASER, Zum

Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, S. 77 ff.;

ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27

bis

IVG],

Handkommentar, 2014, N. 42 zu Art. 8 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht

der Invalidenversicherung, 2011, S. 76 ff. Rz. 128 ff.)

)

"

.

Da ultimo, come rammenta il Tribunale federale

nella

sentenza 8C_196/2009 del 5 agosto 2009 al consid. 6.1,

la persona

assicurata ha, di principio, diritto alle misure necessarie e adeguate allo

scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le

circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una

reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci

un rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura

reintegrativa (

DTF 124 V 108

consid. 2a pag. 110;

122 V 212

consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006).

2.4.   Nel caso in esame, a nove

mesi di età l'assicurata è stata colpita da poliomielite con paraparesi

flaccida agli arti inferiori, che tuttora le causa in particolare difficoltà

negli spostamenti.

Ottenuta la licenza di scuola media nel giugno 2012, dopo un

periodo di accertamento professionale presso __________, l'Ufficio assicurazione

invalidità ha stabilito, a causa delle sue numerose difficoltà nello

spostamento (utilizzo della sedia a rotelle in alcuni momenti e comunque sempre

due stampelle), di farle svolgere l'apprendistato presso questa struttura.

Considerati i danni alla salute che ne restringevano la scelta professionale,

la formazione di impiegata di commercio è stata reputata la più adatta anche

dall'SMR e dall'orientatrice professionale (doc. 71).

L'Ufficio AI ha così riconosciuto il 7 settembre 2012 (doc. 72)

alla ragazza la prima formazione professionale giusta l'art. 16 LAI come

impiegata di commercio presso la __________ di __________ dal 27 agosto 2012 al

26 agosto 2015, assumendosi i costi supplementari di una prima formazione

professionale.

Nel corso del terzo anno di formazione l'assicurata ha avuto una

fase di sovraccarico sia lavorativo sia personale, ciò che l'ha portata ad

essere dichiarata inabile al lavoro per alcuni mesi per motivi psichici al

40-50% (doc. 122). Sulla base del parere del 22 aprile 2015 (doc. 130) della

psichiatra curante e dell'azienda formatrice (doc. 129), durante l'incontro

avuto con questi due attori unitamente all'assicurata, il 13 maggio 2015 (doc.

131) la consulente in integrazione professionale ha annotato che è stato concordato

di farle ripetere l'anno.

Il 10 luglio 2015 (doc. 134) l'azienda formatrice ha prolungato il

contratto di tirocinio fino al 31 agosto 2016 e il 21 luglio 2015 (doc. 134) la

Divisione della formazione professionale ha fissato la nuova data di scadenza

al 30 giugno 2016 (doc. 134).

Il 17 agosto 2015 (doc. 136) l'Ufficio AI ha rinnovato la garanzia

per la prima formazione professionale e le spese di viaggio fino al 31 agosto

2016.

L'assicurata ha ottenuto l'attestato federale di capacità come

impiegata di commercio il 30 giugno 2016 (doc. 153).

Il 7 luglio 2016 l'assicurata è caduta e si è rotta il femore ed è

stata operata, infortunio che ha comportato un'inabilità lavorativa totale che

si è protratta a lungo (doc. 155).

Per tale motivo, la formazione si è interrotta in anticipo, poiché

il 30 agosto 2016 (doc. 157) la consulente in integrazione professionale ha

spiegato telefonicamente all'assicurata che non avrebbe recuperato il tempo

perso durante il periodo di infortunio, visto che ha ottenuto l'AFC nel giugno

2016.

2.5.   L'infortunio ha comportato

una riabilitazione e dei disturbi a un ginocchio, che il 28 settembre 2018 ha

dovuto essere operato. La non stabilizzazione delle condizioni di salute

dell'assicurata ha richiesto un aggiornamento continuo degli atti medici sia

dal profilo somatico sia psichico, finché il 14 maggio 2019 (doc. 249) il dr.

med. __________ e il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale hanno

ritenuto necessario valutare tramite perizia pluridisciplinare la residua

capacità lavorativa dell'assicurata quale impiegata di commercio, attività che

avrebbe dovuto essere adatta al danno alla salute presente. L'11 ottobre 2019

(doc. 260) il mandato è stato attribuito al Servizio Accertamento Medico.

Il rapporto peritale è stato allestito il 14 febbraio 2020 (doc.

269) dopo che l'assicurata era stata a disposizione del SAM il 12 dicembre 2019

e degli specialisti esterni in altri giorni.

Il rapporto contempla la descrizione degli atti medici messi a disposizione

dei periti, l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,

patologica, sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, le

constatazioni obiettive con l'esame dello status.

Il dr. med. __________, specialista in medicina interna, non ha

posto delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, ma solo senza

influsso (anemia, tachicardia sinusale).

Egli ha poi dato la sua valutazione medica e ha risposto ai

quesiti peritali, indicando da sempre una piena capacità lavorativa dell'interessata

in qualsiasi tipo di attività lucrativa.

L'assicurata è stata inoltre visitata il 16 dicembre 2019 dal dr.

med. __________, specialista FMH in neurologia il quale, esposta l'anamnesi e i

reperti delle sue constatazioni oggettive derivanti dall'esame dello stato

neurologico, ha posto la diagnosi con conseguenze sull'abilità lavorativa di

stato da poliomielite con grave paraparesi più pronunciata a destra e quale

diagnosi senza influsso di emicrania senza aurea e di stato da intervento per

sindrome del tunnel carpale a destra.

Nella sua valutazione medica il neurologo ha indicato che vi erano

ancora buone capacità e risorse per intraprendere un'attività lavorativa adeguata

che tenesse conto dei gravi deficit motori agli arti inferiori.

Pertanto, egli ha giudicato che l'assicurata poteva garantire

un'attività di otto ore al giorno nell'attività svolta di impiegata di

commercio, che era peraltro sicuramente adeguata ed era difficile trovarne una

migliore. L’assicurata era in grado di svolgere solo attività sedentarie e che

non comportassero un carico anche solo lieve degli arti inferiori. Non v'è mai

stata un'incapacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

Il dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, ha

valutato l'assicurata in due occasioni: il 18 dicembre 2019 durante un'ora e

l'8 gennaio 2020 per mezz'ora. Riassunta l'anamnesi, esposta la descrizione

della giornata e le constatazioni obiettive con i reperti dell'esame

psichiatrico effettuato, lo psichiatra non ha individuato una patologia tale da

influire sulla capacità lavorativa dell'assicurata, riscontrando unicamente una

sindrome post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1) senza influsso sul lavoro.

Nella sua valutazione lo specialista ha indicato che la terapia in

atto era adeguata e che ha portato a significativi miglioramenti; la prognosi

era favorevole.

Nel rispondere ai quesiti peritali l'esperto ha quindi

riconosciuto una capacità lavorativa psichiatrica del 100% nell'attività svolta

in precedenza, precisando che pur essendo un'attività adeguata dal punto di

vista strettamente psichiatrico, essa presentava comunque delle caratteristiche

che potevano mettere l'assicurata in difficoltà nella tenuta stante la sua

ridotta capacità di tolleranza dello stress. Un'attività leggera di tipo

creativo che non richiedesse tempi prolungati di attività intensiva con forti

richieste prestative poteva essere individuata come un'attività adeguata al

profilo psicologico dell'assicurata ed esercitabile tutto il giorno.

Infine, il 23 dicembre 2019 il dr. med. __________, specialista FMH

in reumatologia, ha esaminato l'assicurata riassumendo gli atti, indicando i

disturbi attuali, l'anamnesi sistematica somatica, patologica, familiare,

personale sociale, scolastica e professionale, come pure i reperti dell'esame

clinico effettuato.

Le diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa erano di

dolori cronici al ginocchio destro in esiti di diversi interventi e di sindrome

cervicolombovertebrale parzialmente spondilogena cronica bilaterale su disturbi

statici del rachide (scoliosi destro-convessa toracale e sinistroconvessa

lombare a forma di S, appiattimento della colonna dorsale ed iperlordosi

lombare). Quali diagnosi senza conseguenze l'esperto ha individuato un

decondizionamento e sbilancio muscolare, una tendenza fibromialgica (9 su 18

punti fibromialgici positivi) e una tendenza ad iperlassità legamentare.

Il reumatologo ha poi percorso nella valutazione medica le terapie

e le riabilitazioni di cui ha beneficiato l'interessata, rilevando che l’assicurata

deve beneficiare di un trattamento analgesico in grado di influenzare sia i

dolori meccanici sia quelli centrali.

Egli ha inoltre rilevato che questi provvedimenti porteranno a un

miglioramento della qualità di vita, ma non saranno in grado di modificare la

sua capacità funzionale e di carico residua. Nell'indicare i limiti funzionali

e di carico, lo specialista ha precisato che questi limiti funzionali tenevano

conto unicamente degli handicap spiegabili strutturalmente al suo campo di

attività, ma non di fattori non assicurati quali la formazione, fattori

sociali, la disoccupazione, le difficoltà economiche, la disponibilità sul

mercato del lavoro locale di un'attività pienamente adatta allo stato di salute

attuale.

A suo dire, erano presenti risorse fisiche da permettere una

reintegrazione professionale.

In un lavoro adatto allo stato di salute, il perito ha giudicato

l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore con rendimento massimo del 100% dal 28 dicembre 2018, e meglio a tre

mesi di distanza dall'ultimo intervento chirurgico ortopedico all'arto

inferiore destro.

Nella sua ultima attività lavorativa principale come impiegata d'ufficio,

l'assicurata è stata ritenuta abile al lavoro sull'arco di una giornata normale

di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 10% trattandosi di

un'attività tendenzialmente statica, e ciò sempre dal 28 dicembre 2018.

Un'inabilità lavorativa totale era poi giustificata dal 7 luglio

2016 al 27 dicembre 2018 in qualsiasi tipo di attività a causa dell'infortunio.

Un'esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM ha

condotto il dr. __________ a riportare le diagnosi con e senza influsso sulla

capacità lavorativa individuate da ciascuno di essi, rilevando che l'assicurata

era limitata nella capacità lavorativa a causa delle patologie al ginocchio

destro e del rachide, che grazie ai trattamenti messi in atto essa è riuscita

ad investire sulle sue risorse al punto da superare le sue difficoltà

psicologiche, lasciando come unico aspetto di vulnerabilità quello legato alla

ridotta capacità di tolleranza allo stress.

L'assicurata è stata giudicata abile dal 28 dicembre 2018 al 90%

come impiegata di commercio (riduzione del rendimento del 10%) e al 100% in

attività adeguate rispettose dei limiti funzionali e di carico descritti dal

reumatologo e in un'attività senza stress.

Il dr. med. __________ dell'SMR ha ripreso e confermato nel

rapporto finale del 19 febbraio 2020 (doc. 270) queste conclusioni.

2.6.   Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008),

al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.

4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.

1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (

Meyer-Blaser

,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c;

Meyer-Blaser

, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)

,

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189;

Locher

, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo

(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;

STFA I

462/05 del 25 aprile 2007;

STFA

U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

STFA I

462/05 del 25 aprile 2007

).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006

concernente un caso di

assicurazione per l

'

invalidità

(I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

"

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid.

3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser

,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

"

(…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.

(…)".

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7.   La ricorrente non ha

contestato come tali le valutazioni peritali rese dagli specialisti nominati

dall'Ufficio AI, perciò non v'è motivo di scostarsi dalle stesse né

nell'individuazione delle diagnosi con e senza influsso sulla sua capacità

lavorativa né sulla determinazione del grado di capacità lavorativa sia come

impiegata di commercio sia in attività adeguate, fermo restando i limiti

stabiliti dai periti reumatologo e psichiatra.

Il referto dell'11 settembre 2020 (doc. VIII/2) della dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, prodotto pendente causa è stato esaminato dal

dr. med. __________ dell'SMR, il quale non ha riscontrato dei nuovi elementi né

una modifica dello stato di salute dell'assicurata noto al momento della

perizia SAM, perciò non è di aiuto alla ricorrente.

Il Tribunale evidenzia che i periti intervenuti non hanno mai

indicato che l'assicurata dovesse lavorare in un ambiente protetto né che un tale

ambiente fosse consigliato.

Tutti e tre gli specialisti hanno infatti individuato una capacità

lavorativa totale come impiegata di commercio e in attività adeguate; è solo

dal punto di vista reumatologico che il rendimento della ricorrente era ridotto

del 10% nella sua ultima attività di ufficio, trattandosi di un'attività

tendenzialmente statica.

Inoltre, nell'esercizio di attività adeguate si dovevano

considerare delle limitazioni di carico (talvolta sollevare e portare pesi fino

a 5kg), mentre l'assicurata poteva maneggiare attrezzi di precisione, attrezzi

leggeri, la rotazione manuale era normale, di rado poteva effettuare lavori

sopra la testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso

assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in

piedi e inclinata in avanti, mai la posizione inginocchiata come pure

accovacciata. Essa poteva assumere la posizione seduta di lunga durata,

talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la

possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno e in qualsiasi

istante. L'assicurata poteva infine camminare talvolta fino a 50 metri, ma mai

su terreno accidentato; di rado poteva salire le scale, ma mai a pioli.

Il Servizio Medico Regionale, basandosi su queste limitazioni, il

E. 19 febbraio 2020 ha stabilito che il peso massimo trasportabile era di 2kg e

che la necessità di alternare la postura e di fare pause supplementari non era inclusa.

Andava pure tenuta in considerazione la ridotta tolleranza allo stress, oltre

alle citate limitazioni. Il dr. med. __________ ha poi indicato che la capacità

lavorativa non si sarebbe modificata nel tempo e ha infine osservato che "

In considerazione della lunga inattività è auspicabile

un aiuto al reinserimento lavorativo / riallenamento al lavoro.

".

Il consulente in integrazione professionale si è pronunciato l'11

marzo 2020 (doc. 276) sulla situazione dell'assicurata tenendo conto della citata

valutazione del Servizio Medico Regionale, ma reputando opportuno scostarsi

dalle conclusioni mediche. Egli ha affermato al riguardo che

"

(…) nel

rapporto di fine sorveglianza, inserito a dossier il 28.09.2017, si segnalava

che l'Assicurata è stata considerata abile all'80% nello svolgimento della

professione appresa. Tale valutazione si basa sull'effettiva pratica svolta

durante la misura attiva, pertanto viene considerata più simile alla realtà dei

fatti rispetto ad un'analisi medico-teorica, seppur peritale.".

Per questo motivo, nell'eseguire il raffronto dei redditi, egli ha

considerato un impedimento del 20%, ciò che ha portato a un grado di invalidità

del 20% nel 2018.

Pertanto, la situazione dopo l'infortunio era la medesima di

quella che era stata considerata a suo tempo valida fino al momento

dell'infortunio (doc. 275).

Sulle osservazioni dell'interessata al progetto di decisione del

13 marzo 2020 di attribuzione temporanea di una rendita intera, con cui essa ha

chiesto di beneficiare di misure reintegrative per recuperare le nozioni

professionali che non ha mai potuto mettere in pratica dopo l'apprendistato e

che nel frattempo ha in gran parte dimenticato, l'8 giugno 2020 (doc. 291) il

consulente professionale si è espresso come segue:

"

(…) Come

indicato nel rapporto di fine sorveglianza del 28.09.2017, non è stato

possibile effettuare un accertamento professionale presso un datore di lavoro

nel libero mercato dopo la conclusione del tirocinio AFC commercio, profilo B,

presso __________. Tuttavia il centro di formazione AL 25.07.2016 aveva già

valutato in base ai problemi di salute una presenza massima del 80% e il

raggiungimento di tutti gli obiettivi sia scolastici che professionali. La

pratica professionale tra l'altro veniva svolta a tempo parziale all'esterno

presso la __________.

L'obiettivo dopo la convalescenza dall'infortunio incorso

all'assicurata il 07.07.2016 sarebbe dunque stato quello di poter offrire un

eventuale aiuto al collocamento e non un ulteriore periodo di pratica

professionale o di valutazione sulla strutturazione dell'attività adeguata ai

problemi di salute.

Anche il SMR ha valutato l'assenza di nuovi elementi rispetto alla

valutazione peritale SAM.

Si ritiene pertanto tutt'ora valido il rapporto di fine

sorveglianza del 28.09.2017.".

Il predetto rapporto di fine sorveglianza del 28 settembre 2017

(doc. 195) allestito dal medesimo consulente in integrazione professionale ha

il seguente tenore:

"

1.

Riassunto dell'integrazione

L'A., come già spiegato in precedenza, ha terminato una prima

formazione professionale (AFC di impiegata di commercio profilo B), presso la __________

(__________), nell'agosto del 2016. Per meglio stabilire il reale rendimento

nel libero mercato del lavoro, l'intenzione era di procedere con un

accertamento professionale. A seguito di un infortunio, ciò non è stato ad oggi

possibile. L'A. è ancora sotto accertamenti medici da parte della __________ a

seguito di questo evento.

Visto il trascorrere del tempo, si ritiene corretto procedere con

una prima valutazione del calcolo del grado di invalidità post-formazione, che

tenga conto delle limitazioni presenti prima di tale infortunio. Qualora le

conseguenze sul lungo termine dovessero implicare una minore capacità al

lavoro, si rivaluterà la situazione.

Malgrado non sia stato possibile l'accertamento nel libero

mercato, il centro di formazione aveva già fatto una valutazione globale

rispetto a presenza e rendimento. Si rimanda dunque al rapporto centro di

formazione del 26.07.2016, dove si attesta che l'A. non è mai riuscita a

superare la presenza del 80%, ogni tentativo di aumento è stato fallimentare.

Le prestazioni sono invece sempre state nella media e non giustificherebbero

alcuna diminuzione di rendimento. Va comunque rilevato che un'attività

prevalentemente sedentaria permette un minor affaticamento.

2. Bilancio delle misure

SALARIO DA VALIDA

Malgrado il danno alla salute, l'A. è riuscita ad ottenere un

attestato federale di capacità come impiegata di commercio profilo B. Si può

dunque affermare che abbia acquisito sufficienti conoscenze professionali.

Per il salario da valido si fa dunque riferimento al salario che

avrebbe verosimilmente potuto conseguire nell'attività appresa, senza danno

alla salute.

(…).

SALARIO DA INVALIDA

Il danno alla salute determina una presenza dell'80% con un

rendimento pieno nella professione appresa. Si fa dunque riferimento allo

stesso salario, proporzionato all'80%.

Il salario da invalido è dunque di

CHF 49'119.-

CALCOLO DEL GRADO DI INVALIDITÀ

61399 - 49199

x 100 =

20%

61399

3. Altre eventuali prestazioni da esaminare

Come detto, tale valutazione si rifà allo stato di salute presente

prima dell'infortunio del 7.7.2016.

Si attendono le valutazioni __________ per capire se ci saranno

conseguenze a lungo termine di tale infortunio, che potrebbero modificare la

presente valutazione.

Non sono attualmente possibili ulteriori provvedimenti

professionali, per cui si chiude il mandato al servizio integrazione.".

Il 25 luglio 2016 (doc. 154) l'azienda formatrice ha reso un

rapporto sull'andamento della formazione relativo al periodo dal 1° febbraio al

30 giugno 2016.

I formatori professionali hanno osservato che l'assicurata stava

svolgendo da gennaio uno stage di due giorni a settimana nella loro sede __________

per permetterle di esercitare maggiormente il contatto con la clientela. Le

prestazioni erano generalmente buone, ma si riscontravano periodici momenti di

affaticamento e dolori fisici. L'attività svolta, di continuo movimento,

risultava per l'assicurata troppo impegnativa fisicamente.

Il datore di lavoro ha rilevato che l'interessata ha ottenuto

l'attestato federale di capacità di impiegata di commercio profilo base. Sia

scolasticamente sia nella pratica essa ha raggiunto tutti gli obiettivi.

Inoltre, esso ha evidenziato che se avesse dovuto valutare il

rendimento economico dell'assicurata basandosi unicamente sulle capacità

lavorative, sarebbe stato del 100%. I problemi di salute non le hanno mai

permesso di lavorare con una presenza effettiva piena. Infatti, fino al 18

aprile 2016 essa ha lavorato all'80%, per poi passare al 90%. L'aumento del 10%

non è però stato effettivo, poiché ci sono stati diversi giorni di assenza per

malattia (stanchezza, malesseri generali, stati febbrili lievi).

Dal 7 luglio 2016, causa infortunio, l'assicurata era assente e la

sua inabilità era stata stimata in tre mesi circa.

Il datore di lavoro ha concluso il suo rapporto affermando che

"

In considerazione che il suo

provvedimento scadrà il 31.08.2016, vi chiediamo di valutare la possibilità di

prolungare il progetto presso di noi, per la durata dell'infortunio, al fine di

completare l'aiuto al collocamento che la nostra struttura le sta dando

(interrotto per l'infortunio) e per permetterle di riprendere la sua capacità

lavorativa in funzione di un posto di lavoro fuori dall'ambito protetto. Al

fine di stabilire la sua capacità lavorativa è importante sentire il parere dei

medici curanti (problemi fisici e psichici).

".

Pochi mesi prima, il 26 febbraio 2016 (doc. 148), l'allora

consulente in integrazione professionale si era incontrata con l'assicurata e

la responsabile della formazione e dal rapporto redatto dall'amministrazione il

17 marzo 2016 (doc. 148) risulta che dopo un momento difficile vissuto l'anno

precedente, la ragazza si era ripresa bene e stava andando bene.

A quel momento l'interessata stava lavorando all'80% ed essa

stessa aveva espresso il desiderio di provare con una presenza del 90%, per poi

valutare se avrebbe potuto raggiungere di nuovo il 100% entro giugno 2016. Per

due giorni alla settimana lavorava allo sportello __________ e apprezzava molto

il contatto con la clientela, tanto che le sarebbe piaciuto per esempio

lavorare alla ricezione di una casa anziani o di un ospedale o ad uno

sportello. L'assicurata si sarebbe attivata per fare ricerche di lavoro e

l'Ufficio AI avrebbe verificato come aiutarla.

Durante l'incontro le è stato poi spiegato cosa comportava la fine

del provvedimento di prima formazione professionale e il diritto all'aiuto al

collocamento.

Il 21 marzo 2016 (doc. 149) la __________ ha redatto un rapporto

sull'andamento della formazione portante sul periodo dell'attività esercitata

dalla ricorrente dal 1° luglio 2015 al 31 gennaio 2016.

I formatori professionali hanno ricordato il grande impegno e

l'autonomia dimostrati, che permettevano all'assicurata di consolidare bene gli

obiettivi pratici, dimostrandosi una dipendente affidabile e autonoma. I due

giorni di stage allo sportello __________ le permettevano di esercitare

maggiormente il contatto con la clientela.

La datrice di lavoro ha osservato che, come convenuto, da

settembre l'interessata aveva ripreso a lavorare all'80% e si stavano

adoperando per testare la presenza al 100% entro la fine della formazione,

iniziando con il 90% da aprile e dopo gli esami, quindi da luglio 2016, al

100%.

Sulla base dei risultati semestrali e nella pratica, essa riteneva

che l'assicurata avrebbe ottenuto il suo AFC di impiegata di commercio. Quest'ultima

ha inoltre segnalato la sua intenzione di trovare un posto di lavoro se

possibile nell'ambito socio-sanitario, chiedendo alla datrice di lavoro stessa

e all'Ufficio AI un aiuto al collocamento.

2.8.   Dalla documentazione esposta

il TCA trae la conclusione che la prima formazione professionale della

ricorrente si è conclusa il 30 giugno 2016 con l'ottenimento dell'attestato

federale di capacità AFC come impiegata di commercio (doc. 153).

La circostanza che nei due successivi mesi di tirocinio, che

dovevano essere di tipo pratico presso la medesima struttura che l'ha formata

durante i quattro anni precedenti, l'assicurata non abbia potuto lavorare a

causa dell'infortunio del 7 luglio 2016 che ha comportato una duratura

inabilità lavorativa, non inficia questa conclusione. L'insorgente ha

soddisfatto i criteri per ottenere l'attestato di capacità rilasciato dal

Consiglio di Stato e ciò sia dal profilo del rendimento scolastico sia da

quello pratico.

Semmai, quindi, non potendo effettuare gli ultimi due mesi di

tirocinio l'assicurata è venuta meno al contratto di lavoro sottoscritto con la

datrice di lavoro, mancanza che, ovviamente, è giustificata dall'inabilità

lavorativa dovuta all'infortunio certificata medicalmente.

Il Tribunale rileva che la ricorrente, nel giugno 2016 - ma lo

stesso sarebbe stato al 31 agosto 2016 se non si fosse fatta male e se quindi

avesse continuato a lavorare fino alla scadenza del contratto presso la __________

-, si è trovata nella medesima posizione di qualsiasi apprendista che,

terminato il percorso scolastico e ottenuto il diploma, non trova un posto di

lavoro e quindi non può mettere in pratica le conoscenze acquisite durante la

sua formazione professionale.

A quel momento, semmai, l'apprendista neodiplomato può chiedere le

indennità contro la disoccupazione, ma non una riformazione professionale per

il solo fatto che non ha potuto esercitare nel mondo del lavoro quanto appreso

durante il suo apprendistato.

È pertanto malvenuta l'insorgente a chiedere all'Ufficio AI di

riconoscerle dei provvedimenti professionali atti a inserirla nel mondo del

lavoro a causa della lunga assenza causata dall'infortunio che non le avrebbe

permesso di consolidare le conoscenze apprese durante la sua formazione, come

pure a sostenere che i provvedimenti professionali accordatile risultino ad

oggi incompleti e insufficienti a reintegrarla.

All'assicurata è stata concessa la garanzia per la prima

formazione professionale secondo l'art. 16 LAI ed essa l'ha regolarmente portata

a termine conseguendo il 30 giugno 2016 l'AFC come impiegata di commercio.

Le contingenze esterne, quali la frattura del femore e

l'operazione al ginocchio, che hanno compromesso la messa in pratica nel mondo

del lavoro delle sue conoscenze, non devono dunque essere fatte ricadere

sull'assicurazione invalidità.

Nemmeno può essere imputato all'Ufficio assicurazione invalidità

di averle concesso dei provvedimenti professionali che non sono completi e

sufficienti per reintegrarla. Come detto, la formazione professionale si è

conclusa regolarmente e quindi non si può certo affermare che, per il solo

fatto che, posteriormente all'ottenimento del diploma, l'interessata non ha

potuto lavorare ancora per i due mesi contrattualmente previsti con l'azienda

formatrice, il suo percorso sia stato deficitario e monco.

Non va dimenticato che la formazione della ricorrente è avvenuta

sull'arco di quattro anni, durante i quali essa ha appreso nozioni teoriche a

scuola e pratiche sul posto di lavoro. Non si può pertanto validamente

affermare che gli ultimi due mesi di puro lavoro, intercalati comunque da uno o

più periodi di vacanza (l'assicurata si è infortunata mentre era in vacanza dal

2 luglio 2016, doc. 307), avrebbero permesso all'interessata di acquisire delle

nuove e fondamentali nozioni a tal punto che, soltanto in possesso delle

stesse, le sarebbe stato possibile trovare un posto di lavoro al termine della

formazione, mentre ora, senza quel periodo di lavoro, si trova sprovvista dei

necessari requisiti per potere cercare con successo un datore di lavoro.

2.9.   Per quanto concerne il

periodo di pratica assolto dalla ricorrente, va osservato che se è vero che è

avvenuto presso lo sportello __________ gestito dalla stessa __________ e

quindi da formatori interni alla sua datrice di lavoro avente carattere di

struttura protetta, tuttavia non si può negare che questa attività si rivolge manifestamente

a un pubblico esterno. L'assicurata ha pertanto normalmente esercitato la sua

attività a contatto di clientela esterna e quindi ha interagito con persone al

di fuori dall'ambiente protetto in cui ha svolto il suo percorso formativo.

Al là della qualifica precisa di questo posto di lavoro, che non

occorre indagare oltre, la scrivente Corte ricorda che dal profilo medico non è

emersa la necessità, per la ricorrente, di lavorare in un ambiente protetto. La

capacità era totale in attività adatte.

I limiti funzionali e di carico individuati dal dr. med. __________

non si riferiscono a un particolare posto di lavoro, ossia a un ambiente

protetto, ma sono intesi per un normale mercato del lavoro.

Anche il dr. med. __________ ha ritenuto soltanto opportuno

svolgere un'attività adeguata in un ambiente non stressante a causa della

ridotta capacità dell'assicurata di tollerare lo stress, ma ciò senza dubbio

non significa ancora che un simile posto di lavoro debba forzatamente essere un

ambiente protetto.

D'altronde, nella primavera 2016 la medesima ricorrente aveva

manifestato il desiderio di lavorare alla ricezione di una casa anziani o di un

ospedale o presso uno sportello, e quindi di introdursi nel normale mondo del

lavoro, tanto che la stessa si sarebbe attivata per cercare un lavoro e la

consulente in integrazione professionale le aveva spiegato che, terminato il

provvedimento della prima formazione professionale, già allora l'Ufficio AI

avrebbe potuto aiutarla a collocarsi nel mondo del lavoro. Non si è invece

accennato né discusso di garantire ulteriori provvedimenti professionali,

proprio perché non sono stati ritenuti necessari avendo terminato con successo

la prima formazione.

La stessa azienda formatrice ha peraltro affermato il 25 luglio

2016 che sia scolasticamente sia nella pratica la ricorrente aveva raggiunto

tutti gli obiettivi ma che, a causa dell'intervenuto infortunio, sarebbe stato

auspicabile prolungare il progetto presso lo stesso luogo di lavoro "

al fine di completare l'aiuto al collocamento che la

nostra struttura le sta dando (interrotto per l'infortunio) e per permetterle

di riprendere la sua capacità lavorativa in funzione di un posto di lavoro

fuori dall'ambito protetto.

" (doc. 154).

Per quanto concerne le annotazioni del consulente in integrazione

professionale del 1° dicembre 2016 (doc. 171) in merito all'incontro avuto con

la diretta interessata per valutare "

se

e quando l'A. potrà svolgere il lavoro a titolo di prova onde valutare il grado

di rendimento avendo concluso la propria formazione.

", questa

necessità è stata superata dagli eventi.

Infatti, un anno dopo, il 28 settembre 2017, lo stesso consulente

ha ricordato che per meglio stabilire il reale rendimento della assicurata nel

libero mercato del lavoro, inizialmente l'intenzione era di procedere con un

accertamento professionale. Poi, però, con l'avvenuto infortunio, ciò non era

stato possibile ancora fino a quel momento, visto che l'interessata era tuttora

in fase di valutazione medica da parte dell'assicuratore infortuni. Pertanto,

egli ha ritenuto corretto, visto il lungo periodo trascorso, fare una prima valutazione

del grado di invalidità post formazione tenendo conto delle limitazioni

presenti prima dell'infortunio.

Se poi le conseguenze sul lungo termine avessero condotto a una

capacità di lavoro inferiore, la situazione sarebbe stata rivalutata.

Il consulente ha inoltre riconosciuto che malgrado non sia stato

possibile l'accertamento nel libero mercato, la stessa azienda formatrice aveva

reso un anno prima una valutazione globale positiva sulla presenza e sul

rendimento dell'assicurata sul posto di lavoro, perciò egli si atteneva alla

capacità di lavoro dell'80% indicata in quel rapporto.

Inoltre, dalla valutazione peritale del reumatologo è scaturita

una capacità lavorativa medico teorica del 90% come impiegata di commercio e

del 100% in un'attività adeguata. Peraltro, il dr. __________ ha ritenuto

essere adatta, dal profilo neurologico, la stessa occupazione di impiegata di

commercio, trattandosi di un'attività sedentaria, visto che era esclusa una

qualsiasi attività che comportasse un carico anche solo lieve degli arti

inferiori.

2.10.   Sulla scorta delle

considerazioni esposte, è dunque corretto che l'Ufficio assicurazione

invalidità, basandosi sulle conclusioni mediche dei periti e del Servizio

Medico Regionale da una parte e delle valutazioni del consulente in

integrazione professionale dall'altra, ha ritenuto non più necessari dei

provvedimenti professionali. L'amministrazione ha perciò calcolato il grado di

invalidità della ricorrente sulla base del reddito che la stessa avrebbe potuto

conseguire nell'attività appresa, essendo in tale professione abile dal profilo

medico al 100% ma, realmente, all'80% a causa dei problemi di salute che prima

della caduta non le avevano mai permesso di essere sempre presente.

Di conseguenza, il raffronto dei redditi effettuato dal consulente

in integrazione professionale va tutelato così come il grado di invalidità del

20% stabilito al 28 dicembre 2018, ossia quando l'assicurata è stata ritenuta

nuovamente abile al lavoro. Ciò porta al riconoscimento di una rendita intera

fino a tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1

OAI).

In tale contesto, non v'è stata una violazione del principio della

priorità della reintegrazione professionale sulla rendita di invalidità,

giacché per la ricorrente, avendo concluso con successo la prima formazione

professionale, non sono date le condizioni per potere mettere in atto ulteriori

provvedimenti professionali come da essa intesi e richiesti (doc. I punto 6).

2.11.   In conclusione,

nel

caso di specie una riqualifica professionale della ricorrente non entra in

considerazione, mentre

l'assicurata presenta le condizioni unicamente

per un aiuto al collocamento.

È in effetti sempre aperta per l'assicurata la

possibilità di

far capo ad un aiuto al

collocamento sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al

suo stato di salute, segnatamente qualora

il danno alla salute sia d'impedimento

alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti;

SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012;

STCA 32.2011.143 e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche

Cattaneo

, La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in: RDAT I 2003 pag.

595).

Dagli atti risulta che già durante l'incontro del 26

febbraio 2016 il consulente in integrazione professionale aveva informato

l'assicurata che avrebbe potuto aiutarla nel collocamento al termine

dell'apprendistato.

Pure nelle sue annotazione dell'8 giugno 2016 il consulente di

integrazione professionale

ha indicato di avere a

suo

tempo informato l'interessata che con la fine del provvedimento di prima

formazione professionale avrebbe potuto avere diritto all'aiuto al

collocamento.

Di conseguenza, qualora la ricorrente

mostrasse un

interesse ad essere aiutata per trovare un lavoro idoneo alle sue condizioni di

salute, spetterà dunque alla stessa, se del caso, attivarsi in questo senso e

contattare l'Ufficio AI - e per esso un consulente in integrazione

professionale (STCA 32.2019.160 del 9 giugno 2020; STCA 32.2017.63 del 6

novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30

marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto

2012; STCA 32.2011.141 e 143 del 21 novembre 2011).

2.12.   Da quanto precede discende che

la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata nella misura in

cui le nega il diritto a una rendita di invalidità dopo il 31 marzo 2019, non

può essere accolta.

Nemmeno va dato seguito alla richiesta di riconoscerle il diritto

a provvedimenti di integrazione con rinvio, quindi, all'Ufficio AI per

l'attuazione dei necessari provvedimenti.

Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.

2.13.   Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

2.14.   Quest'ultima, percependo

prestazioni assistenziali, ha chiesto al Tribunale di essere posta al beneficio

dell'assistenza giudiziaria presentando domanda di esonero dalle spese e tasse

di giustizia (docc. I e V/1).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1

L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2

L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3

Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

Cocchi/Trezzini

, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini

,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, l'assicurata non ha comprovato con argomentazioni solide

che la sua prima formazione professionale non era terminata e nemmeno ha prodotto

alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte

dai periti del Servizio Accertamento Medico, che hanno valutato compiutamente e

nel dettaglio le sue condizioni di salute e che l'hanno ritenuta abile al

lavoro sia come impiegata di commercio sia in attività adatte.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2020.118

TB

Lugano

1 febbraio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 20 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

2.3.   L’art. 16 cpv. 1 LAI prevede che gliassicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

"Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

–  l’assicurato è colpito da un’invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e gli causa notevoli spese;

– l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere adeguata all’invalidità e alle capacità dell’assicurato e perseguire in maniera semplice e mirata l’integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico. È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con almeno 2.60 franchi all’ora (VSI 2000 pag. 190).” (ndr: in precedenza 2.55 franchi all’ora).

"Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che

– non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dell’insorgere del danno alla salute;

– a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell’indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);

– a causa dell’invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata.”.

“–   lo svolgimento di una formazione professionale di base secondo

l’articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);

– la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un’università;

– le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).”.

Le prime formazioni professionali che non sono disciplinate nella LFPr sono concesse per l’intera durata, senza tappe. In conformità con le direttive sulla formazione, le formazioni pratiche INSOS durano di regola due anni (DTF 142 V 523).”.

Esempi:

– a causa dell’invalidità l’assicurato necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio;

– grazie all’evoluzione positiva dell’assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passaggio da un certificato federale di formazione pratica [CFP] a un attestato federale di capacità [AFC]).”.

2.13.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

"1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti