Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 pag. 261;
115 V 133
consid. 2 pag. 134;
114 V 310
consid. 3c pag. 314;
105 V 156
consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Inoltre,
circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che
per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni
consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto
concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.
3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht,
2010, ad art. 28a, pag. 353
) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.5. Nel caso concreto, richiamata
la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti medici di cui al
considerando precedente, esaminata la documentazione presente nell’inserto,
questo Tribunale non può che confermare la valutazione medico- teorica del SMR attestante
una piena abilità lavorativa in attività adeguate e questo per i motivi che
seguono.
Come
detto al consid. 2.3., nel rapporto finale 30 luglio 2018 il dr. med. __________,
riassunti gli atti medici presenti in quel momento, posta la diagnosi di
sindrome spondilogena cronica recidivante da sovraccarico in discopatia L4-5 e
ernia L5-S1, elencate le limitazioni funzionali, ha ritenuto l’assicurato abile
nell’attività di pittore indipendente nella misura del 50% dal 4 novembre 2016
e dell’80% dal 24 novembre 2017 in avanti, mentre in attività adeguate egli ha
ritenuto un’inabilità del 50% dal 4 novembre 2016 e dello 0% dal 19 maggio
2017.
La
documentazione prodotta con il ricorso e pendente causa è stata compiutamente
valutata dal SMR con le osservazioni 3 marzo 2020, con le quali il dr. med. __________
ha convincentemente escluso un rilevante peggioramento (sostenuto dal dr. med. __________
a partire dal mese di ottobre 2019) delle condizioni di salute, rispettivamente
della situazione valetudinaria in attività adeguate. Va qui rilevato come la
diagnosi di discopatia degenerativa L5-S1 posta dal dr. med. __________
corrisponde sostanzialmente a quella del succitato rapporto 30 luglio 2018 del
SMR. In quel rapporto il dr. med. __________ ha poi pertinentemente evidenziato
come il quadro clinico risultante dal rapporto 14 febbraio 2018 del dr. med. __________,
non dimostra un’alterazione neurologica, rispettivamente che la lombalgia
aspecifica non presenta una componente radicolare deficitaria. Tale situazione
è stata confermata dalla Risonanza magnetica nativa della colonna vertebrale
eseguita il 13 gennaio 2020 che ha rilevato una protrusione mediana L4-L5
senza
contatti radicolari ed una protrusione posteriore anche a livello L5-S1
senza
contatti radicolari significativi. Esaminati gli altri esami radiologici il SMR
ha pertinentemente concluso per una lombalgia cronica degenerativa
senza
nessun indizio diretto o indiretto per una componente deficitaria neurologica.
Il
dr. __________, con riferimento alle cure conservative eseguite dal dr. med. __________,
ha concluso che le stesse “
hanno concretizzato un quadro clinico
consolidato, tale da confermare una piena abilità per un’attività confacente
allo stato di salute rispettosa delle limitazioni funzionali e di carico
come già postulato dal SMR
” (sottolineatura del redattore), non confermando
in sostanza un’abilità del 20% nell’abituale attività di pittore indipendente.
Certo, nel citato rapporto 23
gennaio 2020 il dr. med. __________ ha sostenuto il più volte citato
peggioramento da ottobre 2019 ”
con conseguente aggravamento anche della
limitazione funzionale
” (doc. C), senza tuttavia specificare quale
limitazione. Nel rapporto 20 febbraio 2020 lo stesso specialista ha ritenuto
che il dolore lombare impedisce lo svolgimento di attività lavorative (doc. D),
anche qui senza indicare quali attività.
In conclusione, visto
quanto sopra, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere
tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati),
che da maggio 2017 il ricorrente è pienamente
abile in attività adeguate leggere rispettanti le limitazioni fisiche
dettagliatamente indicate dal SMR.
Riguardo al valore
probatorio della valutazione del SMR, con riferimento al consid. 2.4, va
ricordato che,
scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49
OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri
medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita.
Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono
quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In
questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici
curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI
deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e
cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti). Non
è indispensabile che la persona assicurata
venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene
necessario.
L’assenza di propri esami
diretti non costituisce, di per sé, un motivo per
mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le
esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009
pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174; vedi anche STF 9C_787/2012 del 20
dicembre 2012, consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2).
Infine, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento della chiesta perizia ortopedica/reumatologica.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove
cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti
). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6. Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.2), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella
decisione impugnata.
2.6.1. Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
E. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Quale
reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sull’inchiesta per indipendenti
del 14 novembre 2018 (doc. 86 inc. AI), ha rettamente preso in considerazione
il salario annuo di 74'198.-- per il 2017, aggiornandolo al 2018 (anno
dell’eventuale diritto alla rendita) per un importo di fr. 74’555.-- .
2.6.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008
del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Ritornando
al caso in esame, nel rapporto 4 novembre 2019, al cui tenore va fatto
riferimento, la consulente IP, dopo aver riassunto l’accertamento professionale
eseguito e tenuto conto della valutazione medica, ha elencato le diverse
attività non qualificate, semplici e ripetibili ritenute esigibili (doc. 57
inc. AI). Va qui rilevato che in quel rapporto non vi è cenno di peggioramento.
Si apprende che l’assicurato il 31 ottobre 2019 ha rinunciato di effettuare
altri stage con motivazioni non pertinenti al suo stato di salute. Nelle
osservazioni 21 febbraio 2020 l’insorgente sostiene invece di aver sempre
palesato il suo grave stato valetudinario, di cui non vi è traccia nel
succitato rapporto. Sta di fatto che le attività di aiuto venditore,
magazziniere, operaio generico in attività d’imballaggio, piccoli trasporti,
aiuto ufficio, aiuto magazziniere elencate a titolo d’esempio dalla consulente
IP rispecchiano le limitazioni elencate dal SMR da ultimo confermate nelle
annotazioni 3 marzo 2020.
Va poi rilevato che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che n
el mercato occupazionale aperto a personale non qualificato
o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e
9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Infine,
secondo la giurisprudenza federale, in virtù dell’obbligo
di ridurre il danno può essere possibile chiedere ad un indipendente di
intraprendere un’attività dipendente se questo gli permette di mettere a
miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e che i
criteri restrittivi
, validi per l’esigibilità di un cambio
di professione, valgono anche per l’esigibilità del passaggio da un’attività
indipendente a quella di dipendente (cfr. STFA 18 giugno 2006 nella causa K. [I
640/05] e STFA 14 giugno 2005 nella causa S. [I 761/04]), ciò che è il caso in
esame.
Per
la definizione del reddito da invalido l
’Ufficio AI ha rettamente
utilizzato
i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2016)
elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). Riconoscendo una
riduzione del 5% per attività leggere, il reddito da invalido (aggiornato al
2018) è stato quindi quantificato in fr. 64'024.--
(cfr. anche rapporto 4 novembre 2019 della
consulente IP in pag. 224 incarto AI).
Dal
raffronto dei redditi da valido e invalido risulta grado d’invalidità del 14%,
non pensionabile.
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre
il ricorso va respinto.
2.7. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese di fr. 500.-- vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2020.10
BS/sc
Lugano
18 agosto 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 16 dicembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1. RI 1, classe 1972, di professione pittore indipendente, nel marzo 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 4 inc. AI).
LUfficio AI ha proceduto alla valutazione della residua capacità lavorativa concludendo, con rapporto 30 luglio 2018 del SMR (Servizio medico regionale dellAI), per uninabilità al lavoro del 20% nellabituale attività da novembre 2017 ed una totale abilità in attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali da maggio 2017 (doc. 22 inc. AI).
Dopo aver proceduto ad uninchiesta per indipendenti (cfr. rapporto 14 novembre 2018 in doc. 32 inc. AI), allaccertamento delle attività ancora esigibili (cfr. rapporto 18 dicembre 2018 del SIP [Servizio integrazione professionale] e del 29 marzo 2019 del CAP [Centro daccertamento professionale]; doc. 35 e 44 inc. AI), lamministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado dinvalidità del 14%.
Di conseguenza, con decisione del 16 dicembre 2019, debitamente preavvisata, lUfficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
1.2. Lassicurato, rappresentato dalloRA 1, ha interposto il presente ricorso contro la succitata decisione, chiedendone lannullamento ed il rinvio degli atti allUfficio AI per ulteriori accertamenti medici. Contesta la valutazione medico-teorica del SMR come pure laccertamento professionale in quanto non è stato considerato lasserito peggioramento della patologia degenerativa a livello L5-S1 riscontrabile già ad ottobre 2019.
1.3. Con la risposta di causa, sulla base della presa di posizione 10 febbraio 2020 del SMR riguardo al certificato 23 gennaio 2020 del dr. med. Sinigaglia allegato al ricorso, lamministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
1.4. Con osservazioni del 21 febbraio 2020 linsorgente ha prodotto nuova documentazione medica corroborante, a suo dire, la tesi dellavvenuto peggioramento della situazione medica (VI).
1.5. Interpellato dal TCA, con scritto 6 marzo 2020 lamministrazione ha trasmesso le osservazioni del SMR in merito alla suddetta documentazione, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (VII).
1.6. Il 20 aprile 2020 lassicurato ha ribadito la propria posizione (XII), come pure lamministrazione con scritto 11 maggio 2020 (XIV).
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno lUfficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
2.2. Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Il sanitario ha valutato lassicurato abile al 50% dal 4 novembre 2016 e all80% dal 24 novembre 2016 (continua) nellabituale attività di pittore indipendente, uninabilità del 50% dal 4 novembre 2016 e dello 0% dal 19 maggio 2017 in attività adeguate.
Con il presente ricorso lassicurato contesta la succitata valutazione medico-teorica. Egli sostiene la presenza di un peggioramento della patologia degenerativa a livello L5-S1 risalente allottobre 2019 e attestata nel certificato 23 gennaio 2020 dal dr. med. __________, Caposervizio in Chirurgia vertebrale alla Clinica __________ di __________. In quel certificato il citato specialista ha rilevato:
Chiamato a prendere posizione in merito, con annotazioni 10 febbraio 2020 il dr. med. __________, specialista in chirurgia generale, ha osservato:
Con le osservazioni 21 febbraio 2020 il ricorrente ha prodotto il seguente rapporto datato 20 febbraio 2020 del già citato dr. med. __________:
Lassicurato ha poi prodotto diversi rapporti del dr. med. __________ attestanti il decorso clinico, nonché referti radiologici della Clinica __________ riassunti dal medico SMR nelle annotazioni 3 marzo 2020:
Il dr. med. __________ ha poi concluso:
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati lart. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e lart. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente lassicurato.
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato cheper lart. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dellart. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).