Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo
di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il
metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare
che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Come detto,
il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27
bis
cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg.
7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS
intitolato
“Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei
lavoratori a tempo parziale”
, risulta che
“(…) il Consiglio federale
introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei
lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità
tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei
diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale
ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1°
gennaio 2018. (…)”
.
2.6. Ritornando al caso in esame, l’assicurata
è stata considerata salariata nella misura del 70% e senza attività lucrativa
per il restante 30%. Tale ripartizione è rimasta incontestata e del resto è
stata confermata nell’ambito dell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica di cui al rapporto 23 gennaio 2019 (pag. 342
inc. AI).
2.7. Grado d’invalidità quale salariata
2.7.1. Per quel concerne la parte
salariata, l’Ufficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia
pluridisciplinare.
Dal referto datato 24 settembre
2018 (doc. 84 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni
specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr.
med. __________), cardiologica (dr. med. __________),
endocrinologico/diabetologico (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
6. DIAGNOSI
6.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Artrite reumatoide sieronegativa
(rimandiamo al consulto, reumatologico del Dr. med. __________ del 28.5.2018).
6.2 Diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa:
Sindrome metabolica con:
-
Ipertensione arteriosa;
-
diabete mellito di tipo 2;
-
sovrappeso.
Ipovitaminosi D.
Stato dopo ictus cerebri minore parieto-temporale sin.
di vecchia data, senza sequele neurologiche.
Ipoferritinemia senza anemia.
Ipofolatemia.
Steatoepatite non alcolica (NASH) con steatosi moderata
(40-50%) con steatoepatite e fibrosi perisinusoidale in sede centrolobulare e
periportale (F2). (…)”
(pag. 234 inc. AI)
Riportate le singole
conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 7), dopo
una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenuta invalidante unicamente
l’affezione reumatologica, i periti valutato un’abilità lavorativa del 15%
nell’abituale attività, del 60% in attività adeguate
“intesa come lavoro a
tempo pieno con una diminuzione di rendimento del 40%
“ (pag. 245 inc. AI).
In merito all’evoluzione nel
tempo della capacità lavorativa, i periti hanno precisato:
"
(…)
1.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo nell’attività svolta
L’attuale capacità lavorativa globale del 15% come
addetta alle pulizie ordinarie di uffici è valida dal 27.12.2014 (tre mesi dopo
l’intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano alla mano ds. Il
26.9.2014). Per il periodo precedente, dal 25.9.2014 al 26.12.2014, l’A.
presenta una capacità lavorativa dello 0% nell’ambito del suddetto intervento
chirurgico. Anche nel periodo dal 21.1.2016 e per la durata di un mese ca. l’A.
presenta una capacità lavorativa dello 0% nell’ambito della diagnosi di diabete
mellito di tipo 2 di nuovo riscontro con ricovero, dopodiché la capacità
lavorativa ritorna ad essere del 15%.
1.2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo in un’attività adatta
L’attuale capacità lavorativa globale del 60% in attività
adatte è valida dal 27.12.2014.
Per il periodo precedente, dal 25.9.2014 al 26.12.2014
e nel periodo dal 21.1.2016 e per la durata di un mese circa si può codificare
una capacità lavorativa dello 0%, dopodiché la capacità lavorativa ritorna al
60%. (…)” (pag. 245. Inc. AI)
La perizia del __________ è
stata avvallata dal SMR con rapporto del 3 ottobre 2018 (doc. 87 inc. AI).
Alla succitata dettagliata
ed esaustiva pluridisciplinare va prestata adesione. Questo Tribunale non
intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono
giunti i periti, motivo per cui alla stessa va conferito valore probatorio
pieno.
A tal riguardo va rammentato
che, secondo giurisprudenza, in merito alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Del resto, nel caso in
esame, agli atti non vi è documentazione medica che metta in dubbio le
valutazioni peritali, né in sede di ricorso n’è stata prodotta alcuna.
2.7.2. In merito al calcolo del grado
d’invalidità, l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto tra i redditi (cfr. consid.
2.3).
Quale reddito da valida l’amministrazione
ha correttamente preso in considerazione il salario al 70% che l’assicurata
percepiva, prima del danno alla salute, di fr. 25'235.--. Per il 2018,
conformemente al nuovo calcolo ai sensi dell’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI
(cfr. consid. 2.4), tale dato deve essere riportato al 100% per un importo di
fr. 36'050.--, così come esposto nella risposta di causa.
Per quel che concerne il
reddito da invalida, rettamente in sede di risposta di causa
l’Ufficio AI ha evidenziato:
"
… il calcolo
riferito all’ambito di salariata valido fino al 31 dicembre 2017 va corretto con
riferimento al reddito da invalido (ancora conseguibile con il danno alla
salute), avendo l’amministrazione attuato una doppia riduzione non
giustificata rispetto alla quota parte del 70%, dovendo invece procedere
prima alla riduzione dell’incapacità lavorativa medico-teorica (ovvero 40%) del
reddito, indi di eventuali tassi determinati in base alle circostanze
specifiche del caso e solo successivamente, quindi al momento del calcolo
complessivo, tenere conto della quota-parte relativa all’attività di salariata
del 70%.
Quindi, considerando un minor
discapito economico nello svolgimento di attività adeguate, il reddito da
invalido, stabilito in base ai dati statistici svizzeri (RSS), tabella TA1,
2016, per attività semplici e ripetitive di fr. 54'365.67 andava, quindi,
ridotto dapprima del 40% corrispondendo a fr. 32'613.40 ed ulteriormente del
10% per un importo finale di fr. 29'352.06. Raffrontato al reddito da valido di
fr. 25'235.- risulta un grado AI parziale nullo per la quota-parte di
salariata. (…)” (doc. VI)
Per
il periodo dal 1° gennaio 2018, il reddito da valida al 100% di fr. 36'050.-- va
raffrontato a quello da invalida di fr. 29'352,06 che corrisponde ad un grado
d’invalidità del 18,5% come da decisione impugnata.
2.8. Grado d’invalidità quale
casalinga
2.8.1 L'invalidità delle persone che
si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una
ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo – che
nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna
di esse.
Dall’inchiesta economica,
svolta l’8 gennaio 2018, risulta che l’incaricata, dopo valutato le singole
mansioni domestiche che l’assicurata può ancora svolgere, ha pertinentemente concluso
per un grado d’impedimento complessivo del 34.5% (doc. 89 inc. AI).
Grado
d’invalidità globale
2.9. Visto quanto sopra, per il
periodo dal 1° settembre 2017 (scadenza dell’anno di attesa) al 31 dicembre
2017, tenuto conto di un’invalidità quale salariata dello 0% (capacità
lavorativa del 60% in attività adeguate) ed una limitazione del 34,50% quale
casalinga, viste le quote parti di attività salariata (70%) e di mansioni
casalinghe (30%), il grado d’invalidità globale è del 10%.
Dal 1° gennaio 2018, con
invalidità quale salariata del 18,50% (capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate), sempre con una limitazione del 34,50% quale casalinga, vista la
succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado d’invalidità globale
è del 23%.
Considerata l’importante
differenza per raggiungere il diritto ad una rendita, non è necessario, poiché
ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare al 2019 (anno della
decisione contestata) i redditi relativi alla parte salariata.
In queste condizioni,
rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che
la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Considerato l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della
ricorrente, la quale il 29 aprile 2019 ha rinunciato all’assistenza
giudiziaria, da intendere quale richiesta di esenzione dal pagamento delle
spese di causa (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e
sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011),
poiché pensava che vi fosse l’obbligo di essere rappresentato da un legale.
Al di là della correttezza di
quanto ritenuto dall’assicurata, va tuttavia fatto presente che la domanda di
esonero non poteva essere accolta non essendo dato uno dei presupposti
(cumulativi), ossia che il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), ciò che, in concreto,
non è il caso.
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Le spese di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2019.79
BS/sc
Lugano
27 aprile 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 20 marzo 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1. RI 1, classe 1963 e da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizia a tempo parziale, nel gennaio 2015 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI (doc. 8 inc. AI).
1.2. Nellambito dellistruttoria, lUfficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare, concludente - con rapporto del 24 settembre 2018 - per una totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 25 settembre 2014, del 75% dal 27 dicembre 2014, del 100% dal 31 gennaio 2016 e del 75% dal 22 febbraio 2016 continua, nonché in attività adeguate unabilità dello 0% dal 25 settembre 2014, del 60% dal 27 dicembre 2014, dello 0% dal 21 gennaio 2016 e del 60% dal 22 febbraio 2016 (doc. 84 inc. AI). Tenuto inoltre conto del rapporto 7 febbraio 2019 del consulente in integrazione professionale (doc. 92 incarto AI), lamministrazione ha determinato un grado dinvalidità del 18,58% quale salariata. Lamministrazione ha poi effettuato uninchiesta per le persone che si occupano delleconomia domestica concludente per una limitazione del 34,5% (cfr. rapporto 23 gennaio 2019, doc. 89 incarto AI). Considerata lassicurata quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (70% quale salariata e 30% quale casalinga), in applicazione del metodo misto lUfficio AI ha fissato un grado dinvalidità globale del 23%, negando di conseguenza ha negato il diritto a prestazioni (doc. 97 incarto AI).
1.3. Contro la succitata decisione lassicurata ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone lannullamento con conseguente riconoscimento di un quarto di rendita.
Contesta la determinazione del calcolo del grado dinvalidità della quota parte salariata. Postula di essere posta al beneficio dellassistenza giudiziaria per le spese e per le tasse poiché percepisce prestazioni assistenziali.
In data 29 aprile 2019 la ricorrente ha comunicato di rinunciare allassistenza giudiziaria in quanto pensava che vi fosse lobbligo di essere rappresentato da un legale.
1.4. Con la risposta di causa lUfficio AI, rideterminando il calcolo del grado dincapacità al guadagno nellambito salariale, ha confermato lassenza di un grado globale pensionabile. Di conseguenza ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il 29 maggio 2019 lassicurata ha ribadito quanto sostenuto nel ricorso (VIII).
consideratoin diritto
in ordine
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno lUfficio AI ha negato allassicurata il diritto ad una rendita.
2.3. Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specificodi calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativama svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
Lart. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare sintendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e lassistenza ai familiari.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, lart. 27 cpv. 1 OAIprevede chepermansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Lart. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado dinvalidità lucrativa è disciplinato dallarticolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che lassicurato potrebbe conseguire esercitando lattività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado doccupazione che lassicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).
Per lart. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado dinvalidità nellambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dellassicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado doccupazione di cui al capoverso 3 lettera b e unattività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Con la modifica dellOrdinanza sono state adeguate le attività nellambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nelleconomia domestica (cfr. Leuenberger Maro, Changements dans la méthode mixte, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Le nuove norme dellOrdinanza hanno comportato la modifica della Circolaresullinvalidità e la grande invalidità nellassicurazione per linvalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procederelassistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Va infine rilevato che Inoltre con lettera circolare AI n. 372 lUFAS ha rammentato che per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.
In concreto la richiesta di prestazioni è del dicembre 2016 e nessuna decisione formale dellUfficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.
Occorre pertanto applicare il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni da agosto 2017 fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo senso vedi la STCA 32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e 32.2018.42 dell8 ottobre 2018).
2.5.Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile lart. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano unattività lucrativa e che oltre a questa conducono uneconomia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dellart. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in unattività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dellinvalidità. In questultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti delluomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da persona con attività lavorativa a tempo pieno a persona con attività lavorativa a tempo parziale) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita dinvalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie linvalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27biscpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dellUFAS intitolatoMaggiore equità nel calcolo del grado dinvalidità dei lavoratori a tempo parziale, risulta che() il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. ().
2.6. Ritornando al caso in esame, lassicurata è stata considerata salariata nella misura del 70% e senza attività lucrativa per il restante 30%. Tale ripartizione è rimasta incontestata e del resto è stata confermata nellambito dellinchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica di cui al rapporto 23 gennaio 2019 (pag. 342 inc. AI).
2.7. Grado dinvalidità quale salariata
2.7.1. Per quel concerne la parte salariata, lUfficio AI ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal referto datato 24 settembre 2018 (doc. 84 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________), neurologica (dr. med. __________), cardiologica (dr. med. __________), endocrinologico/diabetologico (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro daccertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
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6. DIAGNOSI
6.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Artrite reumatoide sieronegativa (rimandiamo al consulto, reumatologico del Dr. med. __________ del 28.5.2018).
6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome metabolica con:
Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 7), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenuta invalidante unicamente laffezione reumatologica, i periti valutato unabilità lavorativa del 15% nellabituale attività, del 60% in attività adeguateintesa come lavoro a tempo pieno con una diminuzione di rendimento del 40% (pag. 245 inc. AI).
In merito allevoluzione nel tempo della capacità lavorativa, i periti hanno precisato:
La perizia del __________ è stata avvallata dal SMR con rapporto del 3 ottobre 2018 (doc. 87 inc. AI).
Alla succitata dettagliata ed esaustiva pluridisciplinare va prestata adesione. Questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti, motivo per cui alla stessa va conferito valore probatorio pieno.
A tal riguardo va rammentato che, secondo giurisprudenza, in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Del resto, nel caso in esame, agli atti non vi è documentazione medica che metta in dubbio le valutazioni peritali, né in sede di ricorso nè stata prodotta alcuna.
2.7.2. In merito al calcolo del grado dinvalidità, lUfficio AI ha proceduto al raffronto tra i redditi (cfr. consid. 2.3).
Quale reddito da valida lamministrazione ha correttamente preso in considerazione il salario al 70% che lassicurata percepiva, prima del danno alla salute, di fr. 25'235.--. Per il 2018, conformemente al nuovo calcolo ai sensi dellart. 27bis cpv. 3 lett. a OAI (cfr. consid. 2.4), tale dato deve essere riportato al 100% per un importo di fr. 36'050.--, così come esposto nella risposta di causa.
Per quel che concerne il reddito da invalida, rettamente in sede di risposta di causalUfficio AI ha evidenziato:
Per il periodo dal 1° gennaio 2018, il reddito da valida al 100% di fr. 36'050.-- va raffrontato a quello da invalida di fr. 29'352,06 che corrisponde ad un grado dinvalidità del 18,5% come da decisione impugnata.
2.8. Grado dinvalidità quale casalinga
2.8.1 L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo che nel caso concreto risultano essere stati rispettati attribuibile a ciascuna di esse.
Dallinchiesta economica, svolta l8 gennaio 2018, risulta che lincaricata, dopo valutato le singole mansioni domestiche che lassicurata può ancora svolgere, ha pertinentemente concluso per un grado dimpedimento complessivo del 34.5% (doc. 89 inc. AI).
Grado dinvalidità globale
2.9. Visto quanto sopra, per il periodo dal 1° settembre 2017 (scadenza dellanno di attesa) al 31 dicembre 2017, tenuto conto di uninvalidità quale salariata dello 0% (capacità lavorativa del 60% in attività adeguate) ed una limitazione del 34,50% quale casalinga, viste le quote parti di attività salariata (70%) e di mansioni casalinghe (30%), il grado dinvalidità globale è del 10%.
Dal 1° gennaio 2018, con invalidità quale salariata del 18,50% (capacità lavorativa del 100% in attività adeguate), sempre con una limitazione del 34,50% quale casalinga, vista la succitata ripartizione tra salariata e casalinga, il grado dinvalidità globale è del 23%.
Considerata limportante differenza per raggiungere il diritto ad una rendita, non è necessario, poiché ininfluente per lesito della vertenza, aggiornare al 2019 (anno della decisione contestata) i redditi relativi alla parte salariata.
In queste condizioni, rettamente lUfficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.
2.10. Secondo lart. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Considerato lesito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente, la quale il 29 aprile 2019 ha rinunciato allassistenza giudiziaria, da intendere quale richiesta di esenzione dal pagamento delle spese di causa (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011), poiché pensava che vi fosse lobbligo di essere rappresentato da un legale.
Al di là della correttezza di quanto ritenuto dallassicurata, va tuttavia fatto presente che la domanda di esonero non poteva essere accolta non essendo dato uno dei presupposti (cumulativi), ossia che il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), ciò che, in concreto, non è il caso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti