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32.2019.74

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma del contenuto della perizia pluridisciplinare. Esame delle critiche relative al referto psichiatrico. Calcolo del grado d'invalidità

Ticino · 2020-03-06 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

(…).

5.1.Nel caso concreto emerge chiaramente dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale che il ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di veicoli, in seguito è stato attivo come autista e operaio tuttofare all'estero ed è giunto in Svizzera nel 2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri del sottosuolo, svolgendo molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e operaio tuttofare fino al 2002, in seguito come operaio generico addetto ai cantieri del sottosuolo; nel 2008 segue un corso professionale sul brillamento di mine in galleria, ossia acquisisce la formazione di fuochino. Dopo l'infortunio del 2006 egli ha ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però interrompere più volte a causa di ricadute d'ordine medico. La riformazione professionale non è andata a buon fine, avendola quest'ultimo in fine rifiutata.

5.2.Alla luce di questi fatti si deve ritenere che il reddito da valido non poteva essere determinato in maniera attendibile come lo richiede la giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e 3.2.2), anche perché non vi sono indizi concreti relativi a un eventuale piano di carriera. In assenza di elementi di base concreti ci si sarebbe dovuti fondare su valori statistici (cfr. consid. 3.2.3), ovvero nel caso in rassegna riferirsi al salario statistico più favorevole di fr. 77'103.- per il 2012 (cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale reddito con quello da invalido di fr. 56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 2.7 del giudizio impugnato), non contestato dal ricorrente, si ottiene un grado di invalidità del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.

5.3.La censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare il salario da ultimo conseguito presso il Consorzio B.________, ovvero quello del 2010 (fr. 73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di 12 mesi e aggiornato al 2012 (fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in quanto tale attività è stata svolta solo per alcuni mesi e, come già menzionato, non può essere ritenuta attendibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), considerato altresì che mai prima di allora il ricorrente aveva ottenuto un salario del genere, ossia così elevato. Non vi è dunque arbitrio (cfr. consid. 1) da parte della Corte cantonale che, su tale questione di fatto (cfr. consid. 3.1), ha negato l'attendibilità dei dati postulati dal ricorrente.

5.4.Infine, anche la richiesta del ricorrente di utilizzare quale salario da valido quello di minatore fuochino, così come imposto dai contratti collettivi obbligatori e da lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita accoglimento. Come già ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente realizzati, ossia se non è possibile determinare il reddito da valido in modo concreto, si utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si rileva altresì che non vi è alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si fondasse. Il ricorrente, in modo del tutto astratto, si è solo limitato a elencare tutti i possibili supplementi salariali potenzialmente ottenibili nell'ambito dei lavori sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di procedere non merita di essere seguito. (…)”

Con sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, in un caso relativo ad una revisione di una rendita, il TF ha confermato quanto sopra e nel caso particolare ha affermato:

"(…)

4.3.Nel caso concreto non è contestato il tipo di percorso, rispettivamente l'evoluzione professionale, che il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come trarre deduzioni supplementari dal percorso professionale effettivamente svolto tra la determinazione della rendita iniziale e la revisione in corso, cfr. sentenza 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte sull'evoluzione salariale in tutte le sue componenti, incluse le modalità del suo aggiornamento.

Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne consegue che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di seguito: ISS). (…)”

In concreto, sulla base della documentazione sopra riportata, va concluso che l’interessata, anche senza il danno alla salutenonavrebbe continuato a lavorare presso __________. Ella infatti al momento del suo licenziamento era abile al 100% nell’attività di addetta alla logistica, ossia l’attività da ultimo esercitata. La sua incapacità lavorativa al 50% presso l’__________ di __________, come emerge anche dal periodo di accertamento presso il __________, è sempre stata di difficile comprensione. Per cui non ci si può fondare sull’ultimo reddito conseguito lavorando per __________ sia perché non si tratta dell’ultimo salario conseguito prima del danno alla salute(DTF 129 V 222consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti),il quale è intervenuto nell’agosto 2017, allorché l’interessata svolgeva alcuni lavori di pulizia (cfr. Perizia pag. 20), sia perché l’assicurata, prima di essere riconosciuta incapace al lavoro dapprima, si è trovata in disoccupazione, poi è stata casalinga ed in seguito ha effettuato anche alcune lavoretti di sartoria(cfr.pag. 347 incarto AI;sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Ne segue che per calcolare il salario da valida e da invalida occorre far capo ai dati statistici dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016(cfr., a proposito del 2012: DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica,più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, lasentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), pubblicata il 26 ottobre 2018 (cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home /statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail. 6286473.html), ossia prima dell’emissione della decisione impugnata.

Questo Tribunale, accertato che il __________ ha stabilito che l’insorgente è capace al lavoro al 70% sia nelle precedenti attività che in attività adeguate e che le attività finora svolte vengono ritenute adeguate, rileva che sia prendendo in considerazione i dati statistici dell’attività di addetta alla logistica, che quelli di aiuto cucina, donna delle pulizie o sarta, essa non avrebbe diritto ad alcuna rendita e questo neppure riducendo il reddito da invalida del 5% persvantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, come chiesto dalla ricorrente.

Prendendo in considerazione il ramo economico 49-52 (trasporto terrestre, per vie d’acqua e aereo, magazzinaggio, livello di competenze 1), il salario lordo per le donne, nel 2016, in tale ramo, ammontava a fr. 4'495 lordi al mese, per 40 ore settimanali nelsettore privato(circala rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 42.4 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale annuo da valida ammonta a fr. 57'176.40 (fr. 4'495 X 12 [mesi] : 40 X 42.4), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al 2018, anno di inizio dell’eventuale diritto alla rendita, il salario da valida ammonta a fr. 57'120.80 (57'176.40 : 102.9 X 102.8).

Circa il reddito da invalida, occorre partire dal medesimo importo. Infatti,quale attività adatta, al 70%, l’interessata può svolgere anche quella di addetta alla logistica (cfr. perizia pag. 42, incarto AI pag. 473: “le attività finora svolte vengono ritenute attività adatte” e perizia pag. 38, pag. 469 incarto AI: “[…] e viene impiegata non più in qualità di sarta ma unicamente occupandosi di preparare materiale d’ufficio __________”).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto la ricorrente chiede una riduzione del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, che può essere concessa.

Raffrontando il reddito da valida difr. 57'120.80, con quello da invalida di fr.57'120.80, ridotto del 30% a fr. 39'984.55 e del 5% a fr. 37'985.33, si ottiene un grado d’invalidità del 33.5%,arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),al 34%,che non dà diritto a nessuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Allo stesso risultato si giungerebbe, logicamente, se si volessero paragonare tra loro, i salari statistici delle altre attività svolte dalla ricorrente prima del danno alla salute e ritenute tutte adatte.

Ne segue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2019.74

cs

Lugano

6 marzo 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione dell’8 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2.Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9  e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

2.3.   Nel caso di specie nell’ambito della nuova richiesta di prestazioni la ricorrente è stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare (reumatologica [dr. med. __________], ORL [dr. med. __________] e psichiatrica [dr. med. __________]) del __________ redatta il 5 novembre 2018 (doc. 189 incarto AI).

Dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale, sociale e professionale, patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, la descrizione della giornata, le constatazioni obiettive, la valutazione medica e medico-assicurativa, i periti hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) e disturbo di personalità misto con tratti ansiosi, di evitamento e dipendenti (ICD-10 F61.0), oltre a numerose diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (cfr. pag. 40 della perizia).

Gli specialisti hanno rilevato che le limitazioni funzionali presenti nell’assicurata sono dovute alla patologia psichiatrica: il corteo sintomatologico, ascrivibile alla sindrome ansioso-depressiva ed alle caratteristiche di personalità interferiscono sulle performance lavorative, sulla capacità di sopportare lo stress e sul tempo di recupero, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza. Inoltre vi è un’influenza negativa sulla motivazione, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi. Collateralmente i periti segnalano che la patologia ORL di ipoacusia bilaterale importante può essere limitante per impieghi con ambienti lavorativi rumorosi, a stretto contatto interattivo con terze persone, dove non sia possibile porsi in posizione frontale con una persona alla volta.

Per i periti l’assicurata nel corso degli anni ha sviluppato un disturbo di personalità misto con aspetti dello spettro ansioso, in brevi momenti più marcatamente depressivi come pure tratti di personalità misti di tipo ansioso, astenico, di evitamento e schizoide. La valutazione testistica eseguita in ambito peritale ha potuto invece escludere un disturbo dello spettro autistico.

Gli specialisti rilevano che la patologia ipoacusica, con rifiuto iniziale da parte dell’assicurata per diversi anni dell’utilizzo di protesi acustiche, ha accresciuto nell’assicurata stessa sforzi e comportamenti vari compensatori con poi lo sviluppo in un secondo tempo di sintomi legati allo stress ed a meccanismi di gestione dello stesso (ansia, evitamento, ecc. ecc.). Vi è dunque una diminuzione della capacità di sopportare lo stress con conseguente riduzione della caricabilità psichica e della resistenza, come pure mancanza di risorse.

I periti rilevano che si denota un quadro d’incoerenza tra quanto manifestato soggettivamente dall’assicurata, quanto valutato dai medici curanti della stessa e quanto invece oggettivabile dal punto di vista medico sia dal lato somatico che psichiatrico.

Essi hanno poi stabilito che sia in attività di sarta che in attività di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina, l’assicurata viene giudicata complessivamente abile nella misura del 70%.

L’assicurata viene giudicata abile nella misura complessiva del 70% in un’attività adeguata. Le attività finora svolte vengono ritenute attività adeguate. Un’attività adatta deve soddisfare alcune caratteristiche ambientali e lavorative che risultano fondamentali per il disturbo di ipoacusia dell’assicurata e per le sue caratteristiche psicologiche (poche sollecitazioni ambientali e relazionali, compiti precisi e ripetitivi, ecc.), come pure deve trattarsi di un’attività che rispetti le competenze dell’assicurata stessa.

Gli specialisti del __________ rilevano che la capacità lavorativa in attività svolte del 70% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica, per riduzione del rendimento lavorativo. Tale capacità lavorativa è da ritenersi valida a partire dall’agosto 2017. Antecedentemente fa stato quanto valutato da precedenti perizie in ambito AI.

La capacità lavorativa per attività adatta del 70% è dovuta unicamente a patologia psichiatrica, per riduzione del rendimento lavorativo. Tale capacità lavorativa è da ritenersi valida a partire dall’agosto 2017. Antecedentemente fa stato quanto deciso da precedenti perizie in ambito AI.

Il 7 dicembre 2018 una funzionaria dell’AI ha chiesto il parere del medico SMR, poiché rispetto all’ultima perizia vi è stato un aumento della capacità lavorativa per l’attività abituale ed una diminuzione per le attività idonee. In precedenza, infatti, dal profilo medico, era stata stabilita un’incapacità lavorativa del 50% (intesa come presenza) per l’abituale attività di addetta alla sartoria dal mese di aprile 2007 e una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate dal maggio 2009 (doc. 194 incarto AI).

Il medico SMR, dr. med. __________, il 10 dicembre 2018 ha affermato che l’impedimento del 50% quale sarta riconosciuto nella precedente decisione era legato primariamente al posto di lavoro. Non era stata riscontrata una patologia psichiatrica invalidante. Dall’attuale valutazione risulta un impedimento psichiatrico del 30% dovuto a nuova patologia psichiatrica, quindi si tratta di un peggioramento dello stato di salute dal mese di agosto 2017 per insorgenza di una patologia psichica con influsso sulla capacità lavorativa (doc. 195 incarto AI).

Il 30 gennaio 2019, il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione sulla perizia, affermando:

Chiamato ad esprimersi in merito, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 21 febbraio 2019 ha affermato:

2.4.Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6.   Nel caso di specie l’insorgente contesta la valutazione medica operata dall’UAI, e meglio la perizia del __________ del 5 novembre 2018, segnatamente per quanto concerne le conclusioni in ambito psichiatrico, rinviando ai certificati medici del proprio curante, dr. med. __________, ed in particolare al referto del 30 gennaio 2019.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare l’operato dell’UAI.

La perizia del __________ del 5 novembre 2018 è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________ e presso la dr.ssa med. __________.

Al referto va attribuita piena forza probante.

I periti hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI (cfr. doc. 189 incarto AI, pag. 435 e seguenti).

2.6.1.   Per quanto concerne più specificatamente la patologia psichiatrica, va evidenziato come il dr. med. __________ al punto 2.1 ha riassunto, “dalla documentazione messami a disposizione”, “gli atti di pertinenza psichiatrica che ho avuto modo di visionare e che ritengo utili per la valutazione del caso”,tra i quali figura il referto di 8 pagine del 17 gennaio 2018 del curante, dr. med. __________ (doc. AI 163), citato dal medesimo curante, a più riprese, nelle osservazioni del 30 gennaio 2019 (cfr. doc. 211 incarto AI).

La ricorrente si lamenta del fatto che il tempo dedicato al consulto si limita a 100 minuti complessivi (due visite, il 14 giugno 2018 [dalle 11.00 alle 11.50] ed il 12 luglio 2018 [dalle 11.00 alle 11.50]). Vista la difficoltà a parlare della realtà della sua disabilità, emersa anche in occasione della valutazione internistica, del consulto ORL presso il dr. med. __________ e della valutazione testistica presso lo psicologo __________, il perito avrebbe dovuto prendersi più tempo per visitare l’assicurata.

Questo Tribunale rileva che spetta al perito stabilire il tempo ritenuto necessario per poter procedere ad una valutazione seria ed affidabile della situazione valetudinaria della persona visitata, anche perché lo specialista ha pure a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i rapporti del medico curante.

In merito alla durata della perizia, va inoltre ricordato che, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF 9C_133/2012 del 29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

La critica della ricorrente relativa alla durata della visita medica va pertanto respinta.

L’insorgente si lamenta inoltre di alcune imprecisioni, lacune e contraddizioni contenute nell’anamnesi.

Innanzitutto il perito ha riportato: “la madre nata nel 1933, descritta in buone condizioni di salute”.

L’insorgente evidenzia che in realtà la madre è anch’essa portatrice di sordità, particolarità definita importante dallo psicologo __________ e il perito non si china su questo aspetto.

Il TCA evidenzia che questa circostanza non è sfuggita al dr. med. __________. Egli nella descrizione dell’anamnesi ha infatti riportato quanto affermato dalla ricorrente (pag. 16 perizia: “Informazioni fornite spontaneamente dall’assicurato nel quadro di un colloquio aperto e temi del colloquio di approfondimento […]”), ossia che la madre si trova in buone condizioni. Lo specialista è tuttavia ben consapevole che anch’essa è affetta da sordità. Infatti nella descrizione degli atti a disposizione ha citato il rapporto del curante, dr. med. __________, del 17 gennaio 2018 con l’indicazione: “madre e fratello con sordità di natura simile” ed ha richiamato gli esami eseguiti dallo psicologo __________ (cfr. punto 4.3.3/4.3.4 e). Egli ne ha pertanto tenuto conto nella valutazione peritale.

In secondo luogo la ricorrente ritiene che il dr. med. __________ banalizzerebbe il trasferimento a __________, non avrebbe indagato come questo aspetto è stato vissuto da bambina, né avrebbe prestato attenzione a quanto figura nel rapporto del dr. med. __________ nel referto del 17 gennaio 2018. Anche su questo aspetto tuttavia non può essere rimproverato alcunché al perito. Egli, pur non riportando ogni dettaglio nell’anamnesi raccolta presso la medesima ricorrente, non ha trascurato di prendere in considerazione quanto avvenuto allorché l’insorgente era minorenne. Egli ha infatti riportato quanto affermato dal dr. med. __________ nel più volte citato referto del 17 gennaio 2018 (pag. 14 della perizia: “[…] Difficoltà di parola fin già da bambina, con necessità di trasferimento all’internato __________ per due anni, con ricordi da parte dell’A. vissuti come crudeli per imparare a parlare in modo comprensibile (con gancio di ferro sulla lingua per pronunciare la A)”).

Infine, sempre per quanto concerne l’anamnesi, la ricorrente sostiene che il perito avrebbe ignorato “gli incidenti” e “si risparmia di differenziare una diagnosi somatica” e che a questo proposito il curante, nella presa di posizione del 30 gennaio 2019, afferma che la presa in considerazione delle emozioni tende ad essere repressa e rimpiazzata da sensazioni di stanchezza fisica e quanto descritto anche dallo psicologo __________ porta a ritenere la diagnosi di nevrastenia.

Il TCA evidenzia che l’anamnesi è la raccolta a scopo diagnostico di tutte le notizie riguardanti i precedenti fisiologici e patologici, personali ed ereditari, di un paziente (cfr. garzantilinguistica.it). Non è invece il luogo preposto per porre la diagnosi.

In concreto nell’anamnesi il perito ha evidenziato che “per ciò che concerne i problemi di salute, si segnalano, oltre alla nota situazione di ipoacusia, alcune problematiche a livello cervicale e lombare, trattate comunque conservativamente”. Egli non ha pertanto dimenticato di prendere in considerazione anche gli eventi extrapsichici che hanno caratterizzato la vita della ricorrente, pur giungendo ad una diagnosi differente rispetto a quella posta dal curante. Del resto, come rilevato ancora recentemente dal Tribunale federale, nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, non è di principio decisiva la diagnosi ma soltanto quali effetti ha una malattia sulla capacità lavorativa (STF 9C_273/2018 del 28 giugno 2018, consid. 4.2, pubblicato in SVR 12/2018, IV Nr. 76, pag. 250).

Il perito, pur ponendo una diagnosi diversa, ha comunque evidenziato, a proposito delle valutazioni dello psicologo __________, che “le conclusioni depongono per la presenza di una struttura nevrotica di personalità, con tratti ansiosi e di evitamento” (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia) ed ha rilevato che l’insorgente riferisce stanchezza e facile affaticabilità. Anche su questo punto non vi è pertanto alcun rimprovero da muovere al dr. med. __________.

L’insorgente esprime in seguito dei dubbi circa le constatazioni obiettive, poiché non viene fatto cenno a quanto riportato nel rapporto di valutazione testistica dello psicologo __________ e non emerge la “chiusura” dell’assicurata evidenziata dagli altri due periti.

Circa la presa in considerazione della valutazione testistica, già si è detto che il dr. med. __________ l’ha esplicitamente citata nell’ambito degli esami psicologici e neuropsicologici (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia), che ha lui stesso chiesto (punto 1.3 della perizia). Egli ne ha pertanto tenuto conto.

Relativamente alla“chiusura” dell’assicurata essa è in ogni caso stata presa in considerazione nella misura in cui il perito ha rilevato i comportamenti evitanti messi in atto dall’insorgente. Il dr. med. __________ ha tenuto conto delle difficoltà dovute all’ipoacusia e dal fatto che “le sue performance sono fin dall’inizio condizionate da una maggior sollecitazione (lentezza nella comprensione delle parole, lettura labiale più difficile nella lingua tedesca, ecc.)” (pag. 21 della perizia).

Quanto alla circostanza che il perito non abbia ripreso per esteso le conclusioni dello psicologo __________, ma le abbia riassunte in una frase, essa non è motivo per ritenere un esame frettoloso, superficiale e lacunoso della fattispecie. Come più volte rilevato, il dr. med. __________ ne ha tenuto conto, pur riportando le conclusioni in maniera molto succinta (punto 4.3.3/4.3.4 della perizia). La circostanza che il perito non sia particolarmente prolisso non è un motivo per inficiare il valore probatorio del referto.

La ricorrente fa poi riferimento alle osservazioni del curante, dr. med. __________, del 30 gennaio 2019, ed alla scarna presa di posizione del perito in data 21 febbraio 2019 che si è limitato ad affermare di non ravvedere “elementi sufficienti per modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale del 23 luglio 2018”(pag. 611 incarto AI).

Le affermazioni del dr. med. __________, che la ricorrente ha in gran parte ripreso nella prima parte del suo ricorso e che sono appena state oggetto di attento esame da parte di questo Tribunale, figurano anche nella presa di posizione del 17 gennaio 2018 (doc. AI 163) e sono state esaminate e prese in considerazione dal perito (pag. 14-15 della perizia). Da cui la stringata risposta del dr. med. __________.

Le osservazioni del curante del 30 gennaio 2019 non sono atte a sovvertire il referto del __________. Esse si esauriscono in una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a quanto stabilito in sede peritale, ma non apportano elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio le convincenti e motivate conclusioni del dr. med. __________. Lo stesso dr. med. __________ evidenzia del resto che “da 2005, numerosi certificati medico-psichiatrici (Dr. __________, Dr.ssa __________, Dr.ssa __________, Dr. __________), sono concordi a definire l’attività professionale della signora RI 1 a un massimo di 50% […]” (doc. 211 incarto AI), allorché l’incapacità lavorativa dovuta a motivi psichiatrici è sorta nel corso del mese di agosto 2017 (cfr. pag. 43 perizia __________, pag. 474 incarto AI).

In queste condizioni la chiesta perizia psichiatrica giudiziaria non è quindi necessaria.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.6.2.   Nel ricorso l’insorgente censura pure la perizia ORL del dr. med. __________, nel senso che, secondo l’assicurata, le sue conclusioni assurgerebbero ad una valutazione diversa dello stesso stato di salute nel frattempo peggiorato e la cui capacità lavorativa è già stata accertata con la decisione del 18 novembre 2010.

Infatti, secondo la ricorrente, allorché l’attuale perito ha concluso per una completa abilità lavorativa dal punto di vista ORL, in precedenza era stata stabilita un’incapacità lavorativa del 50%.

Il TCA da una parte ribadisce checon sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9  e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, allorché il diritto a mezza rendita AI stabilito con decisione del 18 novembre 2010 era limitato nel tempo dal1° gennaio 2008 al 31 agosto 2009.

Inoltre all’epoca non è stata effettuata alcuna perizia in ambito ORL (cfr. pag. 232 incarto AI, rapporto finale del consulente IP dell’8 luglio 2010: “[…] Successivamente, come da annotazione in data 15.4.2010 e dopo contatto telefonico con la psichiatra __________ (__________ di __________), il medico SMR decide di annullare la richiesta di perizia ORL, per apparenti incongruenze fra le dichiarazioni al __________ e al SMR”). Per cui il referto del dr. med. __________ non è in contrasto con alcuna perizia anteriore.

D’altra parte questo Tribunale evidenzia come dalle annotazioni del medico SMR, dr. med. __________ del 18 maggio 2009 (doc. 58 incarto AI), risulta che:

L’incapacità lavorativa era pertanto dovuta ad altri motivi.

Ne segue che anche le conclusioni della perizia del dr. med. __________ vanno confermate.

2.7.   La ricorrente mette in dubbio le conclusioni della perizia __________ circa la sua capacità lavorativa al 70% sia in attività abituali che in attività leggere e il conseguente raffronto percentuale dei redditi effettuato dall’UAI.

2.8.   In concreto,l’interessata sostiene che prima del danno alla salute lavorava presso l’__________ di __________ quale “Logistikassistentin” secondo il mansionario allegato quale doc. A5, e non come sarta.

Ella doveva eseguire le seguenti attività:

“- Persönliche Ausrüstung __________ Vorortlager, Kundenbedienung:

Il trasferimento ad __________ dal 1° gennaio 2010 non ha modificato l’attività di “Logistikassistentin”, ma alcune mansioni sono state adeguate.

Con e-mail del 29 novembre 2018 __________ ha del resto affermato che “Frau RI 1 war in der Zeit vom 01.08.1982 bis 31.03.2011 bei uns im __________ als Logistikassistentin beschäftigt. Diese Funktion ist in der __________ eingereiht. Zum Zeitpunkt der Vertragsauuslösung war Frau RI 1 im Maximum der Lohnklasse. Dies bedeutet, dass sie, wenn sie heute noch bei uns tätig wäre und keine gesundheitliche Einschränkung hätte, folgenden Lohn hätte: Fr. 85'578.00 (Stand 2018)” (doc. AI 192).

Ne segue che, come rileva correttamente l’assicurata, l’attività di sarta non era quella abituale quando lavorava presso l’__________.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente, i periti del __________ hanno tenuto in considerazione questo aspetto.

A pag. 38 della perizia figura infatti che “L’A. è una donna svizzera, nata nel 1963, formatasi come sarta, ha lavorato inizialmente presso gli __________ della Svizzera interna. A partire da fine 2004 insorgono dei problemi di salute per cui l’A. riduce la propria capacità lavorativa e viene impiegata non più in qualità di sarta ma unicamente occupandosi di preparare materiale d’ufficio per __________. Viene licenziata dal datore di lavoro nel marzo 2011” (pag. 469 incarto AI, sottolineatura del redattore).

Essi nella valutazione della capacità lavorativa hanno poi ritenuto, circa le attività adeguate, che“sia in attività di sarta, in attività di ausiliaria di pulizia e di aiuto cucina”, queste due attività svolte saltuariamente dal 2017, l’interessata è capace al lavoro al 70% (cfr. doc. 193 incarto AI). I medesimi periti hanno poi stabilito che “le attività finora svolte vengono ritenute attività adeguate” e che un’attività adatta deve soddisfare alcune caratteristiche ambientali lavorative che risultano fondamentali per il disturbo d’ipoacusia dell’assicurata e per le sue caratteristiche psicologiche (poche sollecitazioni ambientali e relazionali, compiti precisi e ripetitivi), come pure deve trattarsi di un’attività che rispetti le competenze dell’assicurata stessa.

Sulla base dell’esame bidisciplinare il medico SMR,dr. med. __________, il 18 maggio 2009 ha affermato:

L’UAI ha quindi deciso di procedere con un periodo di osservazione presso il __________ di __________, tenutosi dal 12 ottobre 2009 al 6 novembre 2009, da cui è emerso che “a nostro modo di vedere l’attività che attualmente l’A. sta svolgendo (sarta/impiegata di logistica) è da considerare esigibile e tutto sommato adatta ai problemi fisici dell’A. La signora, dal punto di vista fisico è inoltre sicuramente in grado di svolgere la professione imparata di sarta” (pag. 171 incarto AI, sottolineatura del redattore). Il 29 marzo 2010 il dr. med. __________ ha nuovamente visitato la ricorrente, non essendo chiaro il motivo delle continue assenze sul posto di lavoro dell’insorgente. Dall’esame è emersa la problematica uditiva che ha indotto il medico SMR a proporre una perizia ORL (pag. 208 incarto AI).

L’assicurata è poi stata licenziata (pag. 212 incarto AI). Il 16 aprile 2010 vi è una nuova presa di posizione del dr. med. __________ (pag. 217 incarto AI). Il 25 maggio 2010, nell’ambito del primo incontro per l’aiuto al collocamento, alla ricorrente è stato spiegato che non sarebbe stata effettuata alcuna perizia ORL (pag. 221 incarto AI).

L’8 luglio 2010, nell’ambito del rapporto finale del consulente IP, che ha diffusamente riassunto tutto quanto accaduto, figura che “il periodo di accertamento al __________ è stato in grado di determinare una certa discrepanza fra le dichiarazioni soggettive ed oggettive. Queste non hanno permesso di prendere chiaramente posizione sulla capacità lavorativa della sig.ra RI 1. Tuttavia, i consulenti del __________ hanno potuto ben evidenziare che in realtà l’assicurata abbia conservato una buona capacità lavorativa sia nella sua attività abituale che in una adeguata. In pratica, ciò significa che l’assicurata è in grado di svolgere lavori quali la sarta, l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta in logistica. Tutte queste attività sono esigibili dal punto di vista dei limiti funzionali” (pag. 234 incarto AI, sottolineatura del redattore).

Con la decisione del 18 ottobre 2010 l’UAI ha evidenziato che “tenuto conto dei limiti funzionali dovuti al danno alla salute e della sua esperienza socio-professionale, lei risulta ancora reintegrabile sul mercato libero del lavoro in attività generiche e non qualificate, di tipo semplice e ripetitive (quali ad esempio l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta in logistica) oppure quale sarta (professione nella quale si è formata). Inoltre è tuttora esigibile l’abituale attività professionale presso __________ in misura del 50%” (pag. 257 incarto AI, sottolineature del redattore).

In seguito alla nuova domanda del 7 aprile 2017, dove la ricorrente ha indicato di essere casalinga dal giugno 2013 a “tutt’oggi” (pag. 284 incarto AI), conclusasi con una decisione di non entrata in materia, nell’annotazione del 9 giugno 2017 del medico SMR, dr. med. __________, figura che “il periodo di accertamento al __________ è stato in grado di determinare una certa discrepanza fra le dichiarazioni soggettive ed oggettive. Queste non hanno permesso di prendere chiaramente posizione sulla capacità lavorativa della sig.ra RI 1. Tuttavia, i consulenti del __________ hanno potuto ben evidenziare che in realtà l’assicurata abbia conservato una buona capacità lavorativa sia nella sua attività abituale che in una adeguata. In pratica, ciò significa che l’assicurata è in grado di svolgere lavori quali la sarta, l’operaia, la venditrice non qualificata, l’addetta in logistica. Tutte queste attività sono esigibili dal punto di vista funzionale” (pag. 304 incarto AI).

La ricorrente, nella sua domanda del 9 gennaio 2018, ha indicato di essere casalinga dal 1° giugno 2013 a “tutt’oggi”, di svolgere alcuni lavoretti di sartoria, e di aver iniziato un’attività di “pulizia” per 2 ore a settimana dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2017 (pag. 347 incarto AI).

"(…)

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali (DTF 129 V 222consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto.

3.2.2.Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti).

3.2.3.Tuttavia, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr.DTF 134 V 322consid. 4.1 pag. 325;129 V 222consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico, segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

(…).

5.1.Nel caso concreto emerge chiaramente dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale che il ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di veicoli, in seguito è stato attivo come autista e operaio tuttofare all'estero ed è giunto in Svizzera nel 2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri del sottosuolo, svolgendo molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e operaio tuttofare fino al 2002, in seguito come operaio generico addetto ai cantieri del sottosuolo; nel 2008 segue un corso professionale sul brillamento di mine in galleria, ossia acquisisce la formazione di fuochino. Dopo l'infortunio del 2006 egli ha ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però interrompere più volte a causa di ricadute d'ordine medico. La riformazione professionale non è andata a buon fine, avendola quest'ultimo in fine rifiutata.

5.2.Alla luce di questi fatti si deve ritenere che il reddito da valido non poteva essere determinato in maniera attendibile come lo richiede la giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e 3.2.2), anche perché non vi sono indizi concreti relativi a un eventuale piano di carriera. In assenza di elementi di base concreti ci si sarebbe dovuti fondare su valori statistici (cfr. consid. 3.2.3), ovvero nel caso in rassegna riferirsi al salario statistico più favorevole di fr. 77'103.- per il 2012 (cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale reddito con quello da invalido di fr. 56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 2.7 del giudizio impugnato), non contestato dal ricorrente, si ottiene un grado di invalidità del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.

5.3.La censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare il salario da ultimo conseguito presso il Consorzio B.________, ovvero quello del 2010 (fr. 73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di 12 mesi e aggiornato al 2012 (fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in quanto tale attività è stata svolta solo per alcuni mesi e, come già menzionato, non può essere ritenuta attendibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), considerato altresì che mai prima di allora il ricorrente aveva ottenuto un salario del genere, ossia così elevato. Non vi è dunque arbitrio (cfr. consid. 1) da parte della Corte cantonale che, su tale questione di fatto (cfr. consid. 3.1), ha negato l'attendibilità dei dati postulati dal ricorrente.

5.4.Infine, anche la richiesta del ricorrente di utilizzare quale salario da valido quello di minatore fuochino, così come imposto dai contratti collettivi obbligatori e da lui cifrato in fr. 103'944.- annui, non merita accoglimento. Come già ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente realizzati, ossia se non è possibile determinare il reddito da valido in modo concreto, si utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si rileva altresì che non vi è alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si fondasse. Il ricorrente, in modo del tutto astratto, si è solo limitato a elencare tutti i possibili supplementi salariali potenzialmente ottenibili nell'ambito dei lavori sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di procedere non merita di essere seguito. (…)”

Con sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, in un caso relativo ad una revisione di una rendita, il TF ha confermato quanto sopra e nel caso particolare ha affermato:

"(…)

4.3.Nel caso concreto non è contestato il tipo di percorso, rispettivamente l'evoluzione professionale, che il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come trarre deduzioni supplementari dal percorso professionale effettivamente svolto tra la determinazione della rendita iniziale e la revisione in corso, cfr. sentenza 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte sull'evoluzione salariale in tutte le sue componenti, incluse le modalità del suo aggiornamento.

Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne consegue che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di seguito: ISS). (…)”

In concreto, sulla base della documentazione sopra riportata, va concluso che l’interessata, anche senza il danno alla salutenonavrebbe continuato a lavorare presso __________. Ella infatti al momento del suo licenziamento era abile al 100% nell’attività di addetta alla logistica, ossia l’attività da ultimo esercitata. La sua incapacità lavorativa al 50% presso l’__________ di __________, come emerge anche dal periodo di accertamento presso il __________, è sempre stata di difficile comprensione. Per cui non ci si può fondare sull’ultimo reddito conseguito lavorando per __________ sia perché non si tratta dell’ultimo salario conseguito prima del danno alla salute(DTF 129 V 222consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti),il quale è intervenuto nell’agosto 2017, allorché l’interessata svolgeva alcuni lavori di pulizia (cfr. Perizia pag. 20), sia perché l’assicurata, prima di essere riconosciuta incapace al lavoro dapprima, si è trovata in disoccupazione, poi è stata casalinga ed in seguito ha effettuato anche alcune lavoretti di sartoria(cfr.pag. 347 incarto AI;sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Ne segue che per calcolare il salario da valida e da invalida occorre far capo ai dati statistici dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016(cfr., a proposito del 2012: DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica,più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, lasentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), pubblicata il 26 ottobre 2018 (cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/it/home /statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail. 6286473.html), ossia prima dell’emissione della decisione impugnata.

Questo Tribunale, accertato che il __________ ha stabilito che l’insorgente è capace al lavoro al 70% sia nelle precedenti attività che in attività adeguate e che le attività finora svolte vengono ritenute adeguate, rileva che sia prendendo in considerazione i dati statistici dell’attività di addetta alla logistica, che quelli di aiuto cucina, donna delle pulizie o sarta, essa non avrebbe diritto ad alcuna rendita e questo neppure riducendo il reddito da invalida del 5% persvantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, come chiesto dalla ricorrente.

Prendendo in considerazione il ramo economico 49-52 (trasporto terrestre, per vie d’acqua e aereo, magazzinaggio, livello di competenze 1), il salario lordo per le donne, nel 2016, in tale ramo, ammontava a fr. 4'495 lordi al mese, per 40 ore settimanali nelsettore privato(circala rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 42.4 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale annuo da valida ammonta a fr. 57'176.40 (fr. 4'495 X 12 [mesi] : 40 X 42.4), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al 2018, anno di inizio dell’eventuale diritto alla rendita, il salario da valida ammonta a fr. 57'120.80 (57'176.40 : 102.9 X 102.8).

Circa il reddito da invalida, occorre partire dal medesimo importo. Infatti,quale attività adatta, al 70%, l’interessata può svolgere anche quella di addetta alla logistica (cfr. perizia pag. 42, incarto AI pag. 473: “le attività finora svolte vengono ritenute attività adatte” e perizia pag. 38, pag. 469 incarto AI: “[…] e viene impiegata non più in qualità di sarta ma unicamente occupandosi di preparare materiale d’ufficio __________”).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto la ricorrente chiede una riduzione del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, che può essere concessa.

Raffrontando il reddito da valida difr. 57'120.80, con quello da invalida di fr.57'120.80, ridotto del 30% a fr. 39'984.55 e del 5% a fr. 37'985.33, si ottiene un grado d’invalidità del 33.5%,arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),al 34%,che non dà diritto a nessuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Allo stesso risultato si giungerebbe, logicamente, se si volessero paragonare tra loro, i salari statistici delle altre attività svolte dalla ricorrente prima del danno alla salute e ritenute tutte adatte.

Ne segue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti