Sachverhalt
hanno dimostrato, fallirebbe nuovamente.
A riprova delle mie osservazioni posso portare come esempio pratico lesperienza che la ragazza sta facendo presso i laboratori protetti del __________.
Infatti, la paziente ha intrapreso da aprile 2019 un percorso di occupazione del tempo e valutazione delle competenze allinterno di tali laboratori. Qui in prima istanza è stata inserita presso l__________, redazione del giornale dell__________, dopo un mese ha effettuato delle giornate prova, tenendo sempre come riferimento tale atelier, negli altri laboratori. Da circa due mesi e mezzo alterna una giornata sempre presso l__________ e 4 mezze giornate in __________, laboratorio che si occupa di progettazione e realizzazione tipografica. I riscontri sono positivi, sia da parte della paziente che del personale, daltro canto però anche in questo ambiente ha messo in atto delle note strategie osservate fin dal tempo della scuola dellobbligo.
Gli operatori sono stati in grado di confrontarla con tali dinamiche. E, ad oggi, per quanto le assenze continuano ad essere eccessive, RI 1 sembra aver compreso come il suo corpo somatizzi ogni forma di stress, di difficoltà relazionali e di performance che incontra. Nonostante il percorso sembrava procedere nella direzione giusta e RI 1 sembrava iniziare ad accettare le proprie difficoltà, la stessa ha deciso di bloccare ogni progetto convinta di potersi confrontare con il mercato libero. Ha così deciso di fermarsi 1 mese per valutare il da farsi.
Va da sé quindi che allo stato attuale dei fatti, dal mio punto di vista, non ha più un senso riabilitativo lintervento di misure che vadano ad alleggerire un carico di lavoro nel mercato libero, poiché RI 1 non è assolutamente in grado di confrontarsi con un ambiente del genere. In prima istanza è assolutamente necessario proseguire in ambiente protetto, leggi laboratorio protetto, allinterno di un progetto ben strutturato, dove questi si possa confrontare direttamente con i propri limiti, grazie allintervento diretto, quotidiano e continuo con specialisti della salute mentale. Questi potranno essere in grado di leggere i suoi atteggiamenti, che fino ad oggi sono stati visti come negligenti, come gravi deficienze. Da tale osservazione deriverà poi il confronto e il lavoro psicoeducativo per valutare quanto RI 1 potrà riuscire a strutturare nuove strategie di sopravvivenza più funzionali nella società adulta.
Infatti, spesso in RI 1 si assiste allambivalenza adolescenziale che la porta a rincorrere lautonomia, e, nello stesso tempo, a rifuggirla.
Non entro neppure nel merito delle osservazioni del consulente AI, visto che tra le varie prese di posizione, che per altro non competono ad altre figure se non a medici e specialisti in fatto di salute mentale, parla di un passato dove non si è potuto educativamente apprendere limportanza di tali regole (riferito presumo alle summenzionate regole sul posto di lavoro), con esempi familiari dove lattività lavorativa non è evidentemente una priorità e i consigli ricevuti in merito non aiutano nella continuità dellaffrontare le piccole difficoltà della vita professionale. Faccio notare che gli esempi educativi con cui si è relazionata la ragazza dalla prima età scolare sono quelli del __________ dentro cui è vissuta fino alla maggiore età. (doc. A13)
Alla presa di posizione della dr.ssa med. __________ è stato allegato un referto del Centro __________ di __________ del 25 settembre 2019, dove viene descritta lattività della ricorrente e le evidenti difficoltà nel mantenere concentrazione e attenzione per un tempo adeguato che hanno reso necessario e costante lintervento e laccompagnamento delloperatore (doc. 14).
Il 9 ottobre 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che in entrambi i documenti sono affrontati i noti aspetti biosociali e non è fatto alcun riferimento ad una diagnosi medica chiara o definibile in base ad una classificazione internazionale riconosciuta (ICD 10, DSM 5) rispettivamente ad uno stato di salute diverso da quanto stabilito in sede SMR. In assenza di fatti nuovi o modificazioni oggettive di fatti medici conosciuti, ribadisco la precedente presa di posizione SMR (doc. XVIII).
2.5.Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano unopinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dallamministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In questultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico lesperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base allinsieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In concreto lUAI, sulla base del rapporto del medico SMR, dr. med. __________, del 22 luglio 2015, il quale allepoca aveva posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di deficit intellettivo lieve (QI: 65), aveva ritenuto plausibile una formazione biennale in unattività in cui non vi sia necessità di mantenere attenzione costante per tempi prolungati, assenza di stimoli distraenti, necessarie, soprattutto allinizio, frequenti pause; non comprende consegne lunghe e astratte, opportuno utilizzare schemi semplici disegnati che istruzioni scritte; utile promemoria o meglio messaggi e timer sul telefono cellulare (doc. 20).
Lapprendistato ha avuto inizio nellagosto 2016 ma è stato interrotto, dopo il cambio del posto di lavoro, a seguito delle varieassenze, di alcuni atteggiamenti definiti poco professionali e di modalità relazionali inadeguate con i colleghi (doc. 106 incarto AI).
Dopo aver fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del __________ ed allestita dalla dr.ssa med. __________,FMH psichiatria e psicoterapia, capo clinica del __________, ed aver confrontato i risultati del referto con losservazione diretta effettuata durante il periodo in cui lassicurata è stata seguita dal Servizio di integrazione professionale, il dr. med. __________ ha ritenuto linteressata abile al lavoro dal giugno 2015 senza alcuna limitazione (doc. 127 incarto AI).
Lo specialista non ha più posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa ed ha in sostanza ritenuto che la mancata collaborazione non deriva da alcuna patologia invalidante.
Il medico SMR si è distanziato dalla perizia ed ha fatto proprie le valutazioni del consulente in integrazione del 29 novembre 2018 (doc. 126 incarto AI), riprendendole nel rapporto finale sia nello spazio riservato alle ulteriori limitazioni funzionali necessarie per lintegrazione professionale, con laggiunta che si tratta di aspetti sociali e non medici, non riconducibili ad una diagnosi psichiatrica rispettivamente di deficit intellettivo che infatti non è presente alla luce di un QI ai limiti inferiori della norma ma non indice di debilità intellettiva con influsso sulla capacità lavorativa in genere, sia nelle osservazioni conclusive (doc. 127 incarto AI e doc. XII).
Il medico SMR sostiene che non vi è una diagnosi con influsso invalidante sulla capacità lavorativa poiché il QI 71 a cui si riferisce la perita è indice di un funzionamento intellettivo limite, ma non di debilità mentale lieve. Infatti i criteri diagnostici ICD 10 F 70 per ritardo mentale lieve prevedono un QI compreso tra 50 e 69. Non sarebbe di conseguenza giustificata la diagnosi di ritardo mentale lieve con influsso sulla capacità lavorativa, rispettivamente alcuna inabilità lavorativa in base ai risultati della perizia stessa (doc. XII).
Questo Tribunale non condivide la conclusione del medico SMR.
Nel dizionario di medicina della Treccani (cfr. www. treccani.it/enciclopedia/ritardo-mentale%28Dizionario-di-Medicina%29) figura, a proposito del ritardo mentale, che sono distinti quattro gradi di gravità, sulla base del funzionamento intellettivo, quantificato in termini di quoziente intellettivo (QI). Il ritardo mentale lieve, presente nel 75% dei casi, è caratterizzato da un QI compreso tra 50÷55 e 70; il r. m. medio (o moderato), rappresenta il 10% dei casi, con QI tra 35÷40 e 50÷55; il r.
m. grave è riscontrato nel 3÷4% dei casi ed è caratterizzato da un QI compreso tra 20÷25 e 35÷40; il r.
m. profondo (o gravissimo) interessa l1÷2% dei casi, con QI inferiore a 20÷25.
Il manuale msd (cfr. msdmanuals.com/it-it/professionale/pediatria/disturbi-dell-apprendimento-e-dello-sviluppo/disabilit%C3%A0-intellettiva) rileva che ladisabilità intellettiva è considerata un disturbo dello sviluppo neurologico. I disturbi dello sviluppo neurologico sono neurologicamente condizioni che appaiono nella prima infanzia, di solito prima dell'ingresso della scuola e compromettono lo sviluppo di funzionamento personale, sociale, scolastico e/o lavorativo basano. Essi comprendono generalmente difficoltà con l'acquisizione, il mantenimento, o l'applicazione di competenze o di insiemi di informazioni specifiche. I disturbi del neurosviluppo possono comportare alterazioni dell'attenzione, della memoria, della percezione, del linguaggio oppure delle relazioni sociali. Altri disturbi frequenti dello sviluppo neurologico comprendono sindrome da deficit di attenzione e iperattività, disturbi dello spettro autistico, e disturbi dellapprendimento (p. es., dislessia).
La disabilità intellettiva deve comportare l'insorgenza nella prima infanzia di deficit in entrambi i seguenti:
Funzionamento intellettuale (p. es., nel ragionamento, pianificazione e problem solving, il pensiero astratto, l'apprendimento a scuola o per esperienza)
Funzionamento adattivo (ossia, la capacità di soddisfare gli standard per età e socioculturali appropriati per il funzionamento indipendente nelle attività della vita quotidiana)
Non è possibile definire il grado di disabilità sulla base del solo QI (p. es., lieve, da 52 a 70 o 75; moderata, da 36 a 51, grave, da 20 a 35, e profonda, < 20). La classificazione deve anche tener conto del livello di supporti necessari, con range che va da intermittenti a supporti totali di alto livello, per lo svolgimento di tutte le attività. Un tale approccio si focalizza sui punti di forza e di debolezza di una persona, correlati alle richieste dell'ambiente, alle aspettative e agli atteggiamenti della famiglia e della comunità.
Infine, nel sito degli istituti clinici __________, si legge che la disabilità intellettiva, o ritardo mentale, è un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da capacità cognitiva sotto la media, con conseguenze sulle capacità necessarie per la vita quotidiana. Le persone con disabilità intellettive possono apprendere nuove abilità, ma lo fanno più lentamente. I gradi del ritardo mentale sono vari, da quello lieve alle forme più estreme e gravi. La disabilità intellettiva si manifesta in due aree, essenzialmente: funzionamento intellettivo (apprendimento, capacità di risolvere problemi, giudizio); funzionamento adattivo (attività nella vita quotidiana, come comunicazione e vita indipendente). Il ritardo mentale è identificato da problemi nel funzionamento sia intellettuale sia adattivo. Per la diagnosi, si valuta il funzionamento intellettuale, con una serie di test standardizzati. Un QI di 70 o inferiore indica un funzionamento intellettivo che è in modo significativo al di sotto della media. Ma i punteggi ai test per il QI, da soli, non sono sufficienti per la diagnosi per la quale occorre integrare la valutazione delle funzioni adattive del soggetto. Per questo ci si riferisce a tre aree funzionali: concettuale (lingua, lettura, scrittura, matematica, memoria, ragionamento), sociale (capacità di empatia, giudizio sociale, capacità comunicative, capacità di seguire regole ma anche di fare e mantenere amicizie), pratico (indipendenza nell'assistenza personale, responsabilità lavorative, organizzazione di compiti scolastici e lavorativi). Le funzionalità adattive vengono valutate con misure standard e attraverso colloqui con familiari o insegnanti. I sintomi della disabilità intellettiva cominciano a manifestarsi durante l'infanzia o l'adolescenza. Il trattamento varia a seconda dell'entità del ritardo, dalla terapia farmacologica e medica per contenere eventuali comportamenti problematici associati, fino alla riabilitazione cognitiva, per rinforzare abilità che non si sono sviluppate o consolidate.(__________).
Secondo il TCA, non è pertanto possibile escludere la diagnosi posta dalla perita, di ICD 10 F 70 ritardo mentale lieve, per la sola circostanza che il secondo test QI effettuato a 5 anni di distanza dal primo, ha concluso per un quoziente intellettivo pari a 71, ossia poco di più rispetto al limite tecnico per ritenere una disabilità lieve. Da una parte infatti alcuni manuali ritengono la presenza di un ritardo mentale lieve fino ad un QI di 75 (cfr. il manuale msd), daltra parte sono comunque tutti concordi che i punteggi del test QI, da soli, non sono sufficienti per la diagnosi, essendo necessario integrare la valutazione delle funzioni adattive del soggetto.
Tantè che il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto anche con la sigla DSM, nella sua quinta edizione (American Psychiatric Association,DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta edizione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014), non fa più riferimento al punteggio del QI per stabilire livelli di gravità del disturbo, ma questi sono definiti in base al funzionamento adattivo in tre diversi ambiti: concettuale, sociale e pratico(cfr. a questo proposito: it.wikipedia.org/wiki/Disabilit%C3%A0-intellettiva).