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32.2019.44

Decisione AI che comferma, in procedura di revisione, il diritto a 1/2 rendita. Ricorso accolto con rinvio per accertamenti medici supplementari

Ticino · 2019-01-21 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso èaccolto. §    La decisione del 21 gennaio 2019 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA Inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2019.44

rg/sc

Lugano

9 aprile 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 21 gennaio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   per decisione 21 gennaio 2019, in esito alla procedura di revisione avviata nel giugno 2018, l’Ufficio AI, sulla base del parere del medico SMR secondo cui non vi è stata una modifica della capacità al lavoro (100% d’incapacità nell’abituale professione di venditrice, 60% di capacità in attività leggere) – ha confermato il diritto di RI 1–cui era già stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera da luglio 2011, a tre quarti di rendita da gennaio 2012 e a un quarto di rendita da luglio a novembre 2012–alla mezza rendita di cui beneficia da giugno 2016;

-   contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, fa in sostan-za valere – con produzione di nuova refertazione medica – un peggioramento del suo stato di salute da ottobre 2018 con consecutiva richiesta d’erogazione di una rendita intera (in subordine di tre quarti di rendita) a partire da tale mese;

-   con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 6 marzo 2018 del medico SMR il quale ha dichiarato che “si sono succeduti diversi eventi clinici negli ultimi 2 mesi, che certamente ci inducono ad una rivalutazione clinica sia dal punto di vista organico che mentale” (cfr. VIII-1);

-   con scritto 20 marzo 2019 il rappresentante dell’insorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha espresso la sua adesione alla proposta formulata dall’amministrazione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

-   se la capacità al guadagno o di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno d’assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato 3 mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bisè applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI);

-   nel caso concreto, dagli atti all’inserto emerge effettivamente la necessità, come evidenziato dal medico SMR pendente lite, di procedere ad ulteriori accertamenti medici dal punto di vista sia organico sia extra-somatico. Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa l’eventuale modifica della situazione invalidante sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento - che per giurisprudenza(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4)segnail limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali -tenendo conto quindi anche della refertazione medica prodotta con il gravame, la quale fa stato di un verosimile aggravamento della situazione valetudinaria, somatica ed extrasomatica, già in periodo precedente l’emanazione della decisione impugnata (cfr. in particolare doc. C, G, L, M);

-   inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

-   nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica ilrinvio degli atti ad essaaffinché proceda come sopra indicato. Effettuati i nuovi accertamenti medici, ed ogni altra ulteriore valutazione economica che si rendesse in seguito necessaria in considerazione dello statuto professionale dell’assicurata, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, unanuova decisione impugnabileai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-patrocinata in causa da un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800. Ciòrende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio formulata con il ricorso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   Il ricorso èaccolto.

§    La decisione del 21 gennaio 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA Inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti