Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 21 gennaio 2019 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA Inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2019.44
rg/sc
Lugano
9 aprile 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 21 gennaio 2019, in esito alla procedura di revisione avviata nel giugno 2018, lUfficio AI, sulla base del parere del medico SMR secondo cui non vi è stata una modifica della capacità al lavoro (100% dincapacità nellabituale professione di venditrice, 60% di capacità in attività leggere) ha confermato il diritto di RI 1cui era già stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera da luglio 2011, a tre quarti di rendita da gennaio 2012 e a un quarto di rendita da luglio a novembre 2012alla mezza rendita di cui beneficia da giugno 2016;
- contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurata, rappresentata dallavv. RA 1. Istando per la concessione dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, fa in sostan-za valere con produzione di nuova refertazione medica un peggioramento del suo stato di salute da ottobre 2018 con consecutiva richiesta derogazione di una rendita intera (in subordine di tre quarti di rendita) a partire da tale mese;
- con la risposta di causa lUfficio AI postula la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione 6 marzo 2018 del medico SMR il quale ha dichiarato che si sono succeduti diversi eventi clinici negli ultimi 2 mesi, che certamente ci inducono ad una rivalutazione clinica sia dal punto di vista organico che mentale (cfr. VIII-1);
- con scritto 20 marzo 2019 il rappresentante dellinsorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha espresso la sua adesione alla proposta formulata dallamministrazione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
- se la capacità al guadagno o di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno dassistenza o di aiuto dovuto allinvalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato 3 mesi senza interruzione notevole. Lart. 29bisè applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI);
- nel caso concreto, dagli atti allinserto emerge effettivamente la necessità, come evidenziato dal medico SMR pendente lite, di procedere ad ulteriori accertamenti medici dal punto di vista sia organico sia extra-somatico. Ciò al fine di addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio circa leventuale modifica della situazione invalidante sino al momento dellemanazione del querelato provvedimento - che per giurisprudenza(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4)segnail limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali -tenendo conto quindi anche della refertazione medica prodotta con il gravame, la quale fa stato di un verosimile aggravamento della situazione valetudinaria, somatica ed extrasomatica, già in periodo precedente lemanazione della decisione impugnata (cfr. in particolare doc. C, G, L, M);
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti dallamministrazione, si giustifica ilrinvio degli atti ad essaaffinché proceda come sopra indicato. Effettuati i nuovi accertamenti medici, ed ogni altra ulteriore valutazione economica che si rendesse in seguito necessaria in considerazione dello statuto professionale dellassicurata, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, unanuova decisione impugnabileai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
-patrocinata in causa da un avvocato, linsorgente ha diritto ad unindennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800. Ciòrende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio formulata con il ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 21 gennaio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA Inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti