Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 febbraio 2010 (sottolineatura del redattore): “
il contributo per
l’assistenza è una nuova prestazione per i disabili che integra l’assegno per
grandi invalidi e l’assistenza prestata dai familiari, creando un’alternativa
alle prestazioni d’aiuto istituzionali. In futuro i disabili avranno la
possibilità di assumere essi stessi personale per l’aiuto di cui hanno bisogno
e riceveranno dall’AI un contributo per l’assistenza di 30 franchi all’ora per
coprire una parte delle spese. Questo permetterà agli assicurati di
stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la propria
assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze dei disabili migliorerà la
loro qualità di vita, aumenterà le loro probabilità di riuscire vivere a casa
propria nonostante la disabilità e offrirà loro maggiori possibilità
d’integrazione sociale e professionale. Il contributo per l’assistenza
consentirà infine di ridurre il tempo dedicato dai familiari alle cure.”
(FF
2010 1649).
Quindi,
proprio grazie alla contribuzione dei costi per l’assistenza da parte dell’AI
alla persona assicurata permette, nonostante la disabilità, di poter continuare
a vivere nella propria casa.
Ne
consegue che il versamento del contributo è indissolubilmente legato al fatto
che in effetti l’interessato abbia sostenuto le spese per la propria assistenza
mediante l’assunzione di un assistente.
2.4.
Nella fattispecie in esame, controverso è l’inizio del versamento del
contributo per l’assistenza.
Dopo aver rilevato che al
momento dell’inchiesta domiciliare non era stato stipulato alcun contratto di lavoro,
né di conseguenza era stata versata alcuna remunerazione da parte
dell’assicurato e tantomeno era risultata l’intenzione di quest’ultimo di
retribuire le sorelle, l’amministrazione ritiene di non considerare le
stipulazioni contrattuali concluse con le succitate nel dicembre 2019, ma con
effetto retroattivo al mese di luglio 2019.
Il
ricorrente sostiene invece che la legge non prevede che
il versamento del
contributo possa avvenire solamente al momento in cui è stato stipulato un
contratto di lavoro, bensì che il contratto sussista, che l’assicurato si sia
annunciato presso l’autorità competente come datore di lavoro e che vengano
versati i contributi sociali”
. Rileva di essersi accordato nel luglio 2019
con le sorelle di formalizzare un contratto per l’assistenza fornita solo al
momento dell’eventuale risposta positiva in merito alla richiesta per il
contributo per l’assistenza.
Ricevuta
la risposta positiva da parte dell’Ufficio AI, l’assicurato ha quindi stipulato
due contratti di lavoro in forma scritta, il primo con la sorella __________
relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019, il secondo con l’altra
sorella __________ dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, entrambi
sottoscritti 10 dicembre 2019.
Come
detto, per avere diritto al contributo per l’assistenza, il bisogno di aiuto
necessita di uno o due assistenti per più di tre mesi (art. 39d OAI). A questo
scopo l’assicurato o il suo rappresentante legale deve aver stipulato uno o due
contratti di lavoro (art. 42 quinquies lett. a LAI; cfr. Michel Valterio,
Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 42
quinquies, n. 4, pag. 651).
Il
rapporto di lavoro è retto dalle disposizioni del CO relative al contratto di
lavoro (Michel Valterio, op.cit., art. 42 quinquies, n. 6, pag. 651).
Secondo
l’art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione contraria alla legge, il contratto individuale
di lavoro non richiede per la sua validità una forma speciale. Lo stesso può
essere stipulato anche oralmente, fermo restando l’obbligo d’informazione
scritto da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 320b (Rehbinder,
Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, ad art. 320 n. 13 pag. 73, in
Berner Kommentar, 2010).
Va
qui rilevato che nell’allegato 7 alle CCC è contenuto un modello di contratto
di lavoro, utilizzato dall’assicurato stesso.
Secondo
l’art. 151 cpv. 1 CO (condizione sospensiva) “
un contratto si ritiene
condizionale, quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un
avvenimento incerto”.
Il cpv. 2 precisa che il contratto diventa “
efficace
dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non
abbiano manifestato una diversa intenzione”.
Trattasi
di una condizione sospensiva ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CO se gli effetti
del contratto o parti dello stesso dipendono dall’avverarsi di circostanze
incerte. Non costituisce una condizione sospensiva se le parti fanno dipendere
il contratto o parti dello stesso da circostanze (note o non note alle parti)
presenti al momento della conclusione del contratto (Eugen Bucher,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 1988, § 28
pag. 507; cfr. anche Pellanda, Obligationenrecht – Allgemeine Bestimmungen,
art. 1- 183 OR, ad art. 151 n. 20 e 21 pag. 888, in CHK - Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 2016).
Il
contratto entra in vigore appena la condizione sospensiva si verifica (ipso
iure), indipendentemente dal volere o dalla conoscenza delle parti (Bucher, op.
cit., § 28 pag. 513; cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, Code des obligations
I, 2012, ad art. 151 n. 49, pag. 110). La condizione sospensiva può avere
effetto retroattivo (ex tunc) se è previsto dalla legge (ad esempio: art. 153
cpv. 2 CO, cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, ad art. 151 n. 51, pag. 1110) o
secondo il diritto dispositivo ove le parti posso convenire un effetto
retroattivo nel caso in cui la condizione si avveri (art. 151 cpv. 2 CO; cfr.
Pichonnaz, cit., ad art. 151 n. 53, pag. 1111; cfr. anche Bucher, op. cit., §
E. 28 pag. 513). Ritornando al caso in esame, l’assicurato sostiene in sintesi di aver espresso nel luglio 2019 (momento della richiesta per il contributo per l’assistenza) verbalmente alle sorelle la volontà di assumerle con regolare contratto e retribuirle, con effetto retroattivo, a condizione che l’Ufficio AI avrebbe positivamente deciso in merito all’erogazione del contributo per l’assistenza (condizione sospensiva). Secondo l’assicurato, in caso di rifiuto l’aiuto di entrambe le sorelle avrebbe avuto valenza di volontariato, vista la sua impossibilità economica di poterle retribuire. Certo, nelle annotazioni 20 novembre 2019 l’assistente sociale ha rilevato che “in occasione dell’inchiesta a domicilio i presenti (assicurato e 2 sorelle) hanno più volte confermato il fatto di non avere ancora assunto del personale inerente alla domanda di CDA (badante) e quindi di non aver ancora stipulato alcun contratto di lavoro ” per poi proseguire: “ a ulteriore verifica di ciò, in data 20.11.2019, ho contattato telefonicamente sia l’assicurato, sia la sorella (__________) ed entrambi confermano che, ad oggi, un contratto di lavoro con del personale, non è ancora stato stipulato ” (doc. 133). Con quanto sopra riportato è verosimile che l’assicurato e le sorelle intendessero riferire dell’assenza di un contratto di lavoro con assistenti terzi, al di fuori della cerchia familiare. Questo non esclude tuttavia l’effettiva esistenza di una pattuizione, ancorché verbale, di un contratto di lavoro con effetto retroattivo, condizionato appunto al riconoscimento del contributo per l’assistenza. Tale questione, determinante per la fattispecie in esame, necessita un accertamento che giustifica il rinvio degli atti all’Ufficio AI. Va qui ricordato che il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2017.143 e 32.2018.39 e 40 del 7 maggio 2018, consid. 2.16 e STCA 32.2018.222 del 2 aprile 2019, consid. 2.3). In casu, trattasi della prima ipotesi. L’amministrazione dovrà pertanto accertare, ad esempio sentendo singolarmente ogni sorella, se in effetti vi è stato un accordo con il fratello in merito ad un contratto di lavoro con effetto retroattivo condizionato al riconoscimento del contributo per l’assistenza. Se tale pattuizione venisse confermata, la richiesta del versamento retroattivo al luglio 2019 meriterebbe conferma. Vero che dopo l’emissione della decisione impugnata e dopo aver ricevuto dall’Ufficio AI lo scritto del 21 novembre 2019 l’assicurato ha prodotto i due contratti stipulati il 10 dicembre 2019, i relativi conteggi salariali datati 12 dicembre 2019, nonché la conferma di affiliazione del 19 dicembre 2019 – con effetto retroattivo al 1° luglio 2019 – alla Cassa __________ quale datore di lavoro (cfr. consid. 1.4 e 1.5). L’Ufficio AI sostiene che tale documentazione non può essere presa in considerazione poiché posteriore all’emissione della decisione contestata. Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 6 novembre 2019 –, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. (DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). S e da una parte i contratti, i conteggi salariali, come pure la dichiarazione di affiliazione recano le date successive alla decisione impugnata, tali documenti
– a dipendenza degli esisti degli accertamenti ancora da eseguire – fanno tuttavia riferimento ad una situazione giuridica (contratto di lavoro) anteriore al 6 novembre 2019. Per questi motivi, tale documentazione è suscettibile di essere presa in considerazione. In queste circostanze, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per le incombenze di cui sopra. 2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione 6 novembre 2019 è annullata e gli atti sono rinviati allUfficio AI per le sue incombenze conformemente al consid. 2.2. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2019.214
BS/RG
Lugano
6 agosto 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 6 novembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1. RI 1, classe 1957, il 23 luglio 2019 ha inoltrato una domanda volta allottenimento del contributo per lassistenza (doc. 102 inc. AI, cfr. anche doc. 99 inc. AI).
1.2. LUfficio AI ha esperito uninchiesta domiciliare a cura di un assistente sociale, svolta il 10 settembre 2019 (doc. 113 a 115 inc. AI). Tenendo conto delle risultanze di tale inchiesta, con decisione del 6 novembre 2019, debitamente preavvisa, lamministrazione ha posto lassicurato al beneficio del contributo di assistenza dal 1° settembre 2019 (corrispondente al mese in cui è stata eseguita linchiesta domiciliare), precisando che il pagamento potrà avvenire unicamente dopo che lUfficio AI avrà ricevuto il contratto di lavoro stipulato con lassistente/gli assistenti così come la conferma di affiliazione quale datore di lavoro.
Con scritto 13 novembre 2019 lassicurato ha chiesto allUfficio AI divalutare il riconoscimento della retroattività del diritto al mese in cui è stata formalizzata la richiesta (del contributo per lassistenza, n.d.r) (luglio 2019)(doc. 131 inc. AI).
Sottoposta la richiesta allassistente sociale (cfr. sua nota del 20 novembre 2019 in doc. 133 inc. AI), con lettera 21 novembre 2019 lUfficio AI ha confermato linizio del diritto al 1° settembre 2019, rilevando che in occasione dellinchiesta a domicilio i presenti (lei e due sorelle) avete più volte confermato il fatto di non avere ancora assunto del personale inerente alla domanda di CDA (badante) e quindi di non aver ancora stipulato alcun contratto di lavoro (doc. 132 inc. AI).
1.3. Con il presente ricorso lassicurato ha impugnato la succitata decisione, chiedendo il riconoscimento del contributo per lassistenza con effetto retroattivo al 1° luglio 2019.
A motivazione della sua richiesta, egli ha addotto quanto segue:
1.4. Con scritto 16 dicembre 2019 il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro firmato il 10 dicembre 2019 con __________ relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019 e quello con __________, sempre sottoscritto il 10 dicembre 2019, dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019. Egli ha anche allegato i relativi conteggi salariali, datati 12 dicembre 2019 (IV + B-C).
Lassicurato ha poi chiesto di essere esonerato, in caso di reiezione del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.
1.5. Mediante un ulteriore scritto dell8 gennaio 2020 lassicurato ha trasmesso al TCA la sua conferma di affiliazione alla Cassa __________, datata 19 dicembre 2019, quale datore di lavoro a partire dal 1° luglio, come pure i conteggi di salario delle di lui sorelle come pure i relativi certificati di salario (VI + 1-6 inc. AI).
1.6. Con la risposta di causa lUfficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Ribadisce come nellambito dellinchiesta domiciliare sia stato appurato che non era stato ancora stipulato un contratto di lavoro e tantomeno versata alcuna remunerazione. Rileva che sin dal dicembre 2017 le prestazioni delle sorelle dellassicurato erano state svolte a titolo gratuito, che egli in precedenza aveva beneficiato dellaiuto dell__________ e che non aveva mai fatto menzione allassistente sociale della sua intenzione di remunerare le sorelle e/o di assumerle in qualità di badanti/assistenti.
LUfficio AI rileva altresì che i contratti di lavoro prodotti sono stati stipulati solo il 10 dicembre 2019 e che laffiliazione è del 19 dicembre 2019, sebbene con effetto retroattivo al 1° luglio 2019, documentazione posteriore allemissione della decisione contestata che non può essere presa in considerazione.
Da ultimo, osserva di transenna che per il periodo successivo al 1° gennaio 2020 non risulta essere stato stipulato alcun contratto.
1.7. Con scritto 14 febbraio 2020 il ricorrente prende posizione sulla risposta di causa. Ribadisce in particolare lintenzione espressa nel luglio del 2019 di regolarizzare con un contratto di lavoro lassistenza fornita dalle sue sorelle per poter richiedere il contributo per lassistenza. Sostiene inoltre che la legge non prevede che il versamento del contributo possa avvenire solamente al momento in cui è stato stipulato un contratto di lavoro, bensì che il contratto sussista, che lassicurato si sia annunciato presso lautorità competente come datore di lavoro e che vengano versati i contributi sociali.
1.8. Il 21 febbraio 2020 lUfficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni alla lettera 14 febbraio 2020 (XII). Ribadisce che lesistenza di un contratto di lavoro costituisce una conditio sine qua non per il diritto al versamento del contributo, che al momento dellemanazione della decisione contestata non era stato stipulato alcun contratto e tantomeno espressa lintenzione di assumere le sorelle quali assistenti, il cui aiuto era stato fornito a titolo gratuito. Lamministrazione conclude che pertanto non può essere considerato un contratto di lavoro con effetto retroattivo, il cui riconoscimento genererebbe un precedente che comporterebbe un elevato rischio di abusi.
consideratoin diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se lassicurato ha diritto al contributo per lassistenza dal luglio 2019, mese in cui ha inoltrato la relativa richiesta, invece che dal 1° settembre 2019 come stabilito dallUfficio AI sulla base dellinchiesta domiciliare.
a. percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42 capoversi 1-4;
b. vivono a casa propria; e
c. sono maggiorenni.
Per familiari stretti si intendono il coniuge, il partner registrato, il convivente di fatto o i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti). Questa distinzione si basa sullobbligo di assistenza ai sensi dellarticolo 328 CC e lobbligo di mantenimento ai sensi degli articoli 163 e 276 segg. CC (marg. no. 3014 CCC).
Secondo lart. 39d OAI lassicurato ha il diritto al contributo per lassistenza soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto, necessita dellassunzione di uno o più assistenti per più di tre mesi.
L'inizio e l'estinzione del diritto al contributo per assistenza è disciplinato dall'art. 42 septies LAI avente il seguente tenore (sottolineatura del redattore):
"1) In deroga allarticolo 24 LPGA il diritto al contributo per lassistenza
nasce al più presto nel momento in cui lassicurato rivendica tale diritto.
2) Lassicurato ha diritto al contributo per lassistenza per le prestazioni daiuto di cui dà comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura.
3) Il diritto si estingue nel momento in cui lassicurato:
a)non adempie più le condizioni di cui allarticolo 42quater;
b) si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia secondo larticolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge letà di pensionamento;
oppure
c) decede."
Il marg. no. 1004 CCC dispone:
2.2. Nel caso in esame è pacifico che lassicurato ha diritto ad un contributo per lassistenza essendo beneficiario di un assegno per grandi invalidi (cfr. decisione 14 novembre 2019 in doc. 130), vive a casa propria ed è maggiorenne.
Le prestazioni dassistenza sono fornite dalle sorelle e quindi non da parenti diretti.
Lammontare del diritto e la decorrenza (dal 1° settembre 2019) sono stati definiti dallassistente sociale nellambito dellinchiesta domiciliare del 10 settembre 2019 (doc. 110 e 115 inc. AI) e sono contenuti nella decisione impugnata, nella quale è stato indicato che il pagamento (del contributo per lassistenza n.d.r.) potrà avvenire unicamente dopo che lUfficio AI avrà ricevuto il contratto di lavoro stipulato con lassistente/gli assistenti così come la conferma di affiliazione quale datore di lavoro.
Per quel che concerne linizio del diritto in quanto tale al contributo per lassistenza, secondo il TCA esso va posto a partire dal 1° luglio 2019 (e non al 1° settembre 2019, mese in cui è stata eseguita linchiesta domiciliare) poiché al momento della domanda del 27 luglio 2019 lassicurato beneficia (con effetto dal 1° aprile 2019) di un assegno per grandi invalidi, è maggiorenne ed abita in casa propria
In tal senso la decisione va modificata.
2.3. Va ricordato che lart. 42 quinquies cpv. 1 lett. a LAI dispone che lassicurazione versa il contributo per lassistenza a copertura delle prestazioni daiuto di cui lassicurato ha bisogno e che gli sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente) assunta dallassicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro(sottolineatura del redattore).
Altrettanto va ricordato che lart. 39d OAI prevede che lassicurato ha il diritto al contributo per lassistenza soltanto se, a causa del suo bisogno di aiuto, necessita dellassunzione di uno o più assistenti per più di tre mesi.
Il marg. no. 3003 della Circolare UFAS sul contributo dassistenza (CCC), prevede che (sottolineatura del redattore):
Il marg. no. 3004 CCC recita (sottolineatura del redattore):
Non va del resto dimenticato lo scopo del contributo per lassistenza, entrato in vigore al 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659, FF 2010 1603), così come si evince dal relativo messaggio concernente la modifica della legge federale sullassicurazione invalidità (6° revisione AI, primo pacchetto di misure) del 24 febbraio 2010 (sottolineatura del redattore): il contributo per lassistenza è una nuova prestazione per i disabili che integra lassegno per grandi invalidi e lassistenza prestata dai familiari, creando unalternativa alle prestazioni daiuto istituzionali. In futuro i disabili avranno la possibilità di assumere essi stessi personale per laiuto di cui hanno bisogno e riceveranno dallAI un contributo per lassistenza di 30 franchi allora per coprire una parte delle spese. Questo permetterà agli assicurati di stabilire in modo autonomo e responsabile come organizzare la propria assistenza. Questa maggiore attenzione alle esigenze dei disabili migliorerà la loro qualità di vita, aumenterà le loro probabilità di riuscire vivere a casa propria nonostante la disabilità e offrirà loro maggiori possibilità dintegrazione sociale e professionale. Il contributo per lassistenza consentirà infine di ridurre il tempo dedicato dai familiari alle cure.(FF 2010 1649).
Quindi, proprio grazie alla contribuzione dei costi per lassistenza da parte dellAI alla persona assicurata permette, nonostante la disabilità, di poter continuare a vivere nella propria casa.
Ne consegue che il versamento del contributo è indissolubilmente legato al fatto che in effetti linteressato abbia sostenuto le spese per la propria assistenza mediante lassunzione di un assistente.
2.4. Nella fattispecie in esame, controverso è linizio del versamento del contributo per lassistenza.
Il ricorrente sostiene invece che la legge non prevede cheil versamento del contributo possa avvenire solamente al momento in cui è stato stipulato un contratto di lavoro, bensì che il contratto sussista, che lassicurato si sia annunciato presso lautorità competente come datore di lavoro e che vengano versati i contributi sociali. Rileva di essersi accordato nel luglio 2019 con le sorelle di formalizzare un contratto per lassistenza fornita solo al momento delleventuale risposta positiva in merito alla richiesta per il contributo per lassistenza.
Ricevuta la risposta positiva da parte dellUfficio AI, lassicurato ha quindi stipulato due contratti di lavoro in forma scritta, il primo con la sorella __________ relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019, il secondo con laltra sorella __________ dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019, entrambi sottoscritti 10 dicembre 2019.
Come detto, per avere diritto al contributo per lassistenza, il bisogno di aiuto necessita di uno o due assistenti per più di tre mesi (art. 39d OAI). A questo scopo lassicurato o il suo rappresentante legale deve aver stipulato uno o due contratti di lavoro (art. 42 quinquies lett. a LAI; cfr. Michel Valterio, Commentaire Loi fédérale sur lassurance-invalidité (LAI), 2018, art. 42 quinquies, n. 4, pag. 651).
Il rapporto di lavoro è retto dalle disposizioni del CO relative al contratto di lavoro (Michel Valterio, op.cit., art. 42 quinquies, n. 6, pag. 651).
Secondo lart. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione contraria alla legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità una forma speciale. Lo stesso può essere stipulato anche oralmente, fermo restando lobbligo dinformazione scritto da parte del datore di lavoro ai sensi dellart. 320b (Rehbinder, Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, ad art. 320 n. 13 pag. 73, in Berner Kommentar, 2010).
Va qui rilevato che nellallegato 7 alle CCC è contenuto un modello di contratto di lavoro, utilizzato dallassicurato stesso.
Secondo lart. 151 cpv. 1 CO (condizione sospensiva) un contratto si ritiene condizionale, quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.Il cpv. 2 precisa che il contratto diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.
Trattasi di una condizione sospensiva ai sensi dellart. 151 cpv. 1 CO se gli effetti del contratto o parti dello stesso dipendono dallavverarsi di circostanze incerte. Non costituisce una condizione sospensiva se le parti fanno dipendere il contratto o parti dello stesso da circostanze (note o non note alle parti) presenti al momento della conclusione del contratto (Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 1988, § 28 pag. 507; cfr. anche Pellanda, Obligationenrecht Allgemeine Bestimmungen, art. 1- 183 OR, ad art. 151 n. 20 e 21 pag. 888, in CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2016).
Il contratto entra in vigore appena la condizione sospensiva si verifica (ipso iure), indipendentemente dal volere o dalla conoscenza delle parti (Bucher, op. cit., § 28 pag. 513; cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2012, ad art. 151 n. 49, pag. 110). La condizione sospensiva può avere effetto retroattivo (ex tunc) se è previsto dalla legge (ad esempio: art. 153 cpv. 2 CO, cfr. Pichonnaz, Commentaire Romand, ad art. 151 n. 51, pag. 1110) o secondo il diritto dispositivo ove le parti posso convenire un effetto retroattivo nel caso in cui la condizione si avveri (art. 151 cpv. 2 CO; cfr. Pichonnaz, cit., ad art. 151 n. 53, pag. 1111; cfr. anche Bucher, op. cit., § 28 pag. 513).
Ritornando al caso in esame, lassicurato sostiene in sintesi di aver espresso nel luglio 2019 (momento della richiesta per il contributo per lassistenza) verbalmente alle sorelle la volontà di assumerle con regolare contratto e retribuirle, con effetto retroattivo, a condizione che lUfficio AI avrebbe positivamente deciso in merito allerogazione del contributo per lassistenza (condizione sospensiva). Secondo lassicurato, in caso di rifiuto laiuto di entrambe le sorelle avrebbe avuto valenza di volontariato, vista la sua impossibilità economica di poterle retribuire.
Certo, nelle annotazioni 20 novembre 2019 lassistente sociale ha rilevato chein occasione dellinchiesta a domicilio i presenti (assicurato e 2 sorelle) hanno più volte confermato il fatto di non avere ancora assunto del personale inerente alla domanda di CDA (badante) e quindi di non aver ancora stipulato alcun contratto di lavoro per poi proseguire: a ulteriore verifica di ciò, in data 20.11.2019, ho contattato telefonicamente sia lassicurato, sia la sorella (__________) ed entrambi confermano che, ad oggi, un contratto di lavoro con del personale, non è ancora stato stipulato (doc. 133).
Con quanto sopra riportato è verosimile che lassicurato e le sorelle intendessero riferire dellassenza di un contratto di lavoro con assistenti terzi, al di fuori della cerchia familiare.
Questo non esclude tuttavia leffettiva esistenza di una pattuizione, ancorché verbale, di un contratto di lavoro con effetto retroattivo, condizionato appunto al riconoscimento del contributo per lassistenza.
Tale questione, determinante per la fattispecie in esame, necessita un accertamento che giustifica il rinvio degli atti allUfficio AI.
Va qui ricordato che ilTCA, di norma, rinvia lincarto allUfficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitano di un complemento (cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2017.143 e 32.2018.39 e 40 del 7 maggio 2018, consid. 2.16 e STCA 32.2018.222 del 2 aprile 2019, consid. 2.3). In casu, trattasi della prima ipotesi.
Lamministrazione dovrà pertanto accertare, ad esempio sentendo singolarmente ogni sorella, se in effetti vi è stato un accordo con il fratello in merito ad un contratto di lavoro con effetto retroattivo condizionato al riconoscimento del contributo per lassistenza. Se tale pattuizione venisse confermata, la richiesta del versamento retroattivo al luglio 2019 meriterebbe conferma.
Vero che dopo lemissione della decisione impugnata e dopo aver ricevuto dallUfficio AI lo scritto del 21 novembre 2019 lassicurato ha prodotto i due contratti stipulati il 10 dicembre 2019, i relativi conteggi salariali datati 12 dicembre 2019, nonché la conferma di affiliazione del 19 dicembre 2019 con effetto retroattivo al 1° luglio 2019 alla Cassa __________ quale datore di lavoro (cfr. consid. 1.4 e 1.5).
2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito del ricorso(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dellUfficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 6 novembre 2019 è annullata e gli atti sono rinviati allUfficio AI per le sue incombenze conformemente al consid. 2.2.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti