Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. L’art. 28 cpv. 2 LPGA
–
suscettibile di ricadere nel campo
d’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, Art. 43,
Nr. 47; nel caso concreto, l’amministrazione non risulta tuttavia aver fatto
uso, pur menzionandolo (doc. AI 12) dell’art. 43 cpv. 3 LPGA avendo statuito il
rifiuto di prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata
trasmissione delle informazioni richieste e non a-vendo quindi deciso nel
merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia)
–
stabilisce che colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative.
Secondo l’art. 7b cpv. 2
lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere
ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non
fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i
suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la
decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le
circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa
dell’assicurato.
2.3. Ai fini del presente giudizio è
tuttavia determinante ricordare che dall’allegata istanza di restituzione in
intero del termine datata 23 gennaio 2019 l’Ufficio AI è venuta a conoscenza
che l’assicurata, con residenza a __________, sino al 30 maggio 2018 beneficiava
di un permesso per confinanti G (doc. B2). Non risulta, e tantomeno è stato
fatto valere, che successivamente a tale data il succitato permesso fosse stato
prolungato o che l’assicurata beneficiasse di un'altra tipologia di permesso di
soggiorno. Ne consegue che al momento della ricezione della domanda di
prestazioni (23 luglio 2018), la ricorrente era domiciliata all’estero.
D’altronde nella nuova domanda di prestazioni del 29 gennaio 2019 quale
domicilio risulta indicata la città di __________ (doc. X/7).
Secondo
l’art. 55 cpv. 1 LAI l’ufficio AI competente è per
principio quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della
richiesta di prestazioni, la competenza in casi speciali essendo invece stabilita
dal Consiglio federale. Ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI, se gli
assicurati sono residenti all’estero per la ricezione e l’esame di richieste è
competente l’ufficio AI per gli assicurati all’estero, fatto salvi i cpv. 2 e
2bis del medesimo articolo nel caso in cui trattasi di frontalieri o di assicurati
domiciliati all’estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera, capoversi che
non sono applicabili al caso in esame.
Per
questi motivi, competente per la ricezione e la trattazione della fattispecie è
l’Ufficio AI per assicurati residenti all’estero ubicato a Ginevra e non l’ufficio
convenuto.
S
econdo giurisprudenza,
di principio una decisione resa da un
ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF
9C_877/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 5.2 con rinvii). Per motivi di economia
processuale, si può prescindere dall’annullare il provvedimento impugnato e
rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è
stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione:
“(…)
Die Verfügung einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in
der Regel nicht nichtig (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis
auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E. 1b und BGE 122 I 97
E. 3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre
Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen
Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an
die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass
einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund
der gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR
2005
IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli 2002 E. 1.1; U
152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1).
(…)” (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre
2010, consid. 2.2; cfr. anche STF 9C_181/205 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1).
Nel caso in disamina,
ammessa l’incompetenza ad emettere la decisione contestata, l’Ufficio AI
sostiene tuttavia che la pronunzia non è annullabile non avendo la ricorrente
sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale e potendo decidere in merito
al rifiuto di prestazioni per violazione dell’obbligo informativo senza che
siano necessari ulteriori accertamenti.
Nelle more della presente
procedura giudiziaria l’assicurata ha, fra l’altro, chiesto che gli atti siano
trasmessi all’UAIE, ciò che in sostanza corrisponde ad una contestazione della
competenza dell’autorità amministrativa qui convenuta. Inoltre anche nelle
osservazioni 22 marzo 2019 l’Ufficio AI ha ipotizzato una trasmissione degli
atti all’UAIE (cfr. consid. 1.5). Non sono quindi in casu realizzate le
suddette condizioni cumulative per prescindere dall’annullamento del querelato
provvedimento e dalla trasmissione degli atti alla competente autorità
amministrativa.
Per questi motivi, ribadito
che al momento della richiesta di prestazioni l’assicurata era domiciliata all’estero,
ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI competente è l’Ufficio AI per
assicurati all’estero, al quale sono inviati gli atti per la trattazione del
presente caso, tenuto conto della documentazione prodotta il 23 gennaio 2019.
Ne consegue
che la decisione contestata è da annullare ed in tale senso il ricorso è da
accogliere.
2.4.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
V
iste
le suesposte risultanze e ricordato che nella STF 9C_670/2013 del 4 febbraio
2014 il TF ha ribadito la validità del principio giuridico generale secondo il
quale i costi vanno caricati a chi li ha causati, questo Tribunale non può che costatare
che nella domanda di prestazioni firmata il 16 luglio 2018 l’assicurata non ha allegato
il permesso di soggiorno G, scaduto il 30 maggio 2018, né indicato il suo
domicilio all’estero, ciò che ha indotto l’Ufficio AI del Cantone Ticino a
ritenersi competente giusta l’art. 55 cpv. 1 LAI.
Ne consegue che le spese di
procedura sono accollate alla parte ricorrente, alla quale non vengono assegnate
ripetibili.
Dispositiv
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2019.17
BS
Lugano
14 gennaio 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 10 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.1. RI 1, classe 1958, cittadina italiana, il 16 luglio 2018 ha inoltrato allUfficio AI una domanda di prestazioni per adulti a seguito delle sequele di un infortunio occorsole il 3 febbraio
2018. Nel relativo formulario essa ha indicato quale domicilio legale e indirizzo completo (cfr. punto no. 1.2 del formulario) __________ e non ha prodotto la documentazione richiesta in calce, come, ad esempio, copia di un documento didentità e, quale cittadina straniera, del permesso di soggiorno (doc. 1 inc. AI).
Pertanto, con scritto 3 agosto 2018, inviato per posta semplice ed indirizzato al succitato recapito, lamministrazione, confermando la ricezione della domanda di prestazioni in data 23 luglio 2018, ha chiesto allassicurata di trasmettere diversa documentazione (copia di un documento didentità, del libretto degli stranieri, della sentenza di divorzio) e dindicare la Cassa pensioni alla quale era affiliata al momento dellinsorgenza dellinabilità lavorativa (doc. 4 inc. AI). Linvio è ritornato al mittente non essendo stato ritirato dopo il deposito per fermo posta allUfficio postale di __________ (doc. 6 inc. AI).
Lo stesso giorno (3 agosto
2018) con due altre lettere lamministrazione ha chiesto di compilare il formulario Regressi contro terzi responsabili (pag. 31 inc. AI) ed il curriculum vitae (pag. 36 inc. AI).
Il 17 agosto 2018 lUfficio AI ha sollecitato la prima volta lassicurata a dare seguito a quanto richiesto il 3 agosto 2018, invio che è ritornato al mittente poiché non ritirato, dopo il termine di giacenza per fermo posta (doc 10 inc. AI). Sono seguiti altri richiami datati 24 agosto 2018, 3 e 7 settembre 2018, tutti ritornati allamministrazione scaduto il fermo posta (doc. 13 -16 inc. AI).
In data 17 settembre 2018 un funzionario dellAI ha contatto telefonicamente lUfficio del controllo abitanti di __________, il quale ha comunicato il nuovo indirizzo dellassicurata, sempre a __________, ma in __________ (doc. 7 inc. AI).
ll giorno successivo lamministrazione ha spedito per posta A allindirizzo di __________ la lettera 3 agosto 2018 con linvito a compilare i formulari (doc. 9 inc. AI), invio ritornato poiché non ritirato (sulla busta è stato indicato manualmente dalladdetto della posta la __________; doc. 20 inc. AI).
Con raccomandata 17 settembre 2018 lUfficio AI ha sollecitato lassicurata a produrre entro 10 giorni la documentazione richiesta (doc. 8 inc. AI), avvisandola delle conseguenze di legge in caso di rifiuto, senza valido motivo, di fornire le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni. Tale invio è ritornato al mittente poiché non ritirato (doc. 18 inc. AI) e rispedito allassicurata per posta A (doc. 19 inc. AI). Anche le altre diffide inviate per raccomandata del 1° ottobre 2018 e del 3 ottobre 2018, sono ritornate in quanto non ritirate (doc. 22 e 24 incarto AI), cosi come gli altri invii per posta ordinaria del 2 e del 25 ottobre 2018 (doc. 23 e 25 inc. AI).
Non avendo ricevuto alcun riscontro alle diverse missive, tra cui 3 raccomandate, con progetto di decisione del 30 ottobre 2018 inviato per raccomandata allindirizzo di __________, lUfficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, indicando la seguente motivazione:
Questo invio è ritornato al mittente poiché non ritirato (contrariamente a quanto indicato nella busta dimpostazione in doc. 27 inc. AI, la raccomandata __________ non è stata respinta, ma non ritirata come si evince dal relativo tracciamento elettronico in doc. X/4). Il 27 dicembre 2018 la raccomandata è stata inviata per posta A (doc. 28 inc. AI).
Di conseguenza, con decisione del 10 dicembre 2018 lUfficio AI ha confermato il diniego del diritto ad una rendita e/o a provvedimenti professionali per violazione dellobbligo di informare e di collaborare allistruzione della domanda di prestazioni (doc. 26 inc. AI). Tale invio raccomandato è stato ritirato, visto che, come verrà esposto nel successivo considerando, lassicurata ha inoltrato ricorso.
1.2. Contro la succitata decisione lassicurata, rappresentata dallavv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso. Contesta la validità della notifica degli invii, poiché da una parte le lettere indirizzate in __________ non sarebbero state riscontrate nella sua casella postale di fermo posta nonostante i controlli fatti da lei e da suo genero, mentre dallaltra le spedizioni raccomandate sarebbero state inviate ad un indirizzo sbagliato (__________) e quindi ritornate al mittente. Non essendo al corrente del tenore delle diverse missive e non potendo pertanto fornire le informazioni e la documentazione richiesta, essa contesta una violazione dellobbligo di collaborare e chiede lannullamento della decisione contestata ed il rinvio degli atti allUfficio AI per un nuovo esame e nuova decisione.
La ricorrente postula la sospensione della procedura giudiziaria in attesa che lamministrazione evada listanza di restituzione in intero dei termini impartiti con i succitati invii raccomandanti, istanza inoltrata il 23 gennaio 2019 alla quale essa ha anche allegato la documentazione richiesta (doc. B).
1.3. Con la risposta di causa lUfficio AI chiede la reiezione del ricorso. Conferma la validità dei diversi invii, entrati nella sfera dazione dellassicurata, respingendo nel contempo la domanda di restituzione in intero del termine non riscontrando un valido impedimento nel presentare tempestivamente la richiesta documentazione. Rileva inoltre di aver appreso solo con la citata istanza di restituzione in intero del termine che lassicurata titolare di un permesso G (permesso per frontalieri UE/ALES con obbligo di rientro settimanale al proprio domicilio allestero) scaduto il 30 maggio 2018 al momento della domanda di prestazione non era domiciliata in Svizzera, motivo per cui competente per il trattamento della stessa sarebbe lUfficio AI per gli assicurati residenti allestero (in seguito: UAIE), Ginevra. Visto che leccezione di incompetenza territoriale non è stata sollevata dalla ricorrente e potendo decidere sulla base degli atti, lamministrazione sostiene che per motivi di economia processuale si possa prescindere dallannullare la decisone contestata.
1.4. Con osservazioni 11 marzo 2019 alla risposta di causa la ricorrente ribadisce limpossibilità di collaborare non avendo saputo del contenuto dei diversi invii postali, tranne quello relativo alla decisione contestata. Ribadisce pure la sua buona fede e di non aver alcuna colpa per non aver visto, né ritirato la corrispondenza a lei inviata dallamministrazione. Sostiene inoltre che al momento della domanda di rendita era residente a __________, ancorché aveva e tuttora è in possesso dello statuto di frontaliera e che in buona fede lha inoltrata a quella che per lei era lautorità competente. Qualora non si reputasse data la competenza territoriale, listanza dovrebbe essere inoltrata allufficio competente. Denuncia una disparità di trattamento da parte dellamministrazione con casi analoghi approdati in giudizio (cfr. inc. 32.2016.136 e 32.2017.68) in cui lUfficio AI, nonostante avesse emesso delle decisioni di rifiuto di prestazione per mancata trasmissione della documentazione necessaria, aveva chiesto al TCA di ritornargli gli atti per lesame dei documenti nel frattempo ricevuti dalla persona assicurata (VIII).
1.5. Con osservazioni 22 marzo 2019 lamministrazione ribadisce come tutte le missive inviate sono state trattenute al fermo posta, motivo per cui sono da ritenere validamente notificate visto che sono entrate nella sfera dazione dellassicurata. Ribadendo che per economia processuale la decisione impugnata non deve essere annullata, contesta la censurata disparità di trattamento rilevando che, diversamente dalle summenzionate fattispecie, non potrebbe richiedere al Tribunale il rinvio degli atti per lesame della documentazione tardivamente prodotta poiché competente sarebbe lUAIE. Rileva inoltre che in entrambe le citate sentenze il TCA aveva respinto i ricorsi, confermando rispettivamente il rifiuto di prestazioni e la soppressione della rendita quale conseguenza della violazione dellobbligo di collaborazione da parte della persona assicurata.
1.6. L8 aprile 2019 linsorgente ha replicato alle succitate osservazioni (XII) ed il 10 aprile 2019 ha inviato un nuovo documento (XIII).
1.7. Il 6 maggio 2019 lUfficio AI ha preso posizione in merito al nuovo atto (XV).
consideratoin diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Lart. 28 cpv. 2 LPGAsuscettibile di ricadere nel campo dapplicazione dellart. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, Art. 43, Nr. 47; nel caso concreto, lamministrazione non risulta tuttavia aver fatto uso, pur menzionandolo (doc. AI 12) dellart. 43 cpv. 3 LPGA avendo statuito il rifiuto di prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata trasmissione delle informazioni richieste e non a-vendo quindi deciso nel merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia)stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Secondo lart. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga allart. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se lassicurato non fornisce allufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dellassicurato.
2.3. Ai fini del presente giudizio è tuttavia determinante ricordare che dallallegata istanza di restituzione in intero del termine datata 23 gennaio 2019 lUfficio AI è venuta a conoscenza che lassicurata, con residenza a __________, sino al 30 maggio 2018 beneficiava di un permesso per confinanti G (doc. B2). Non risulta, e tantomeno è stato fatto valere, che successivamente a tale data il succitato permesso fosse stato prolungato o che lassicurata beneficiasse di un'altra tipologia di permesso di soggiorno. Ne consegue che al momento della ricezione della domanda di prestazioni (23 luglio 2018), la ricorrente era domiciliata allestero. Daltronde nella nuova domanda di prestazioni del 29 gennaio 2019 quale domicilio risulta indicata la città di __________ (doc. X/7).
Nel caso in disamina, ammessa lincompetenza ad emettere la decisione contestata, lUfficio AI sostiene tuttavia che la pronunzia non è annullabile non avendo la ricorrente sollevato leccezione dincompetenza territoriale e potendo decidere in merito al rifiuto di prestazioni per violazione dellobbligo informativo senza che siano necessari ulteriori accertamenti.
Nelle more della presente procedura giudiziaria lassicurata ha, fra laltro, chiesto che gli atti siano trasmessi allUAIE, ciò che in sostanza corrisponde ad una contestazione della competenza dellautorità amministrativa qui convenuta. Inoltre anche nelle osservazioni 22 marzo 2019 lUfficio AI ha ipotizzato una trasmissione degli atti allUAIE (cfr. consid. 1.5). Non sono quindi in casu realizzate le suddette condizioni cumulative per prescindere dallannullamento del querelato provvedimento e dalla trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa.
Per questi motivi, ribadito che al momento della richiesta di prestazioni lassicurata era domiciliata allestero, ai sensi dellart. 40 cpv. 1 lett. b OAI competente è lUfficio AI per assicurati allestero, al quale sono inviati gli atti per la trattazione del presente caso, tenuto conto della documentazione prodotta il 23 gennaio 2019.
Ne consegue che la decisione contestata è da annullare ed in tale senso il ricorso è da accogliere.
2.4.Secondo lart. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. Lentità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Ne consegue che le spese di procedura sono accollate alla parte ricorrente, alla quale non vengono assegnate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 10 dicembre 2018 dellUfficio AI del Canton Ticino è annullata.
§§ Gli atti sono immediatamente trasmessi allUfficio AI per gli assicurati residenti allestero, Ginevra, per ragione di competenza.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti