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32.2019.17

Domanda di prestazioni respinta per violazione dell'obbligo d'informare. Accertamento dell'incompetenza territoriale dell'Ufficio AI ticinese con rinvio atti all'Ufficio AI residenti all'estero. Accollo delle spese alla ricorrente per non aver dichiarato di essere domiciliata all'estero

Ticino · 2018-12-10 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2.   L’art. 28 cpv. 2 LPGA

suscettibile di ricadere nel campo

d’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, Art. 43,

Nr. 47; nel caso concreto, l’amministrazione non risulta tuttavia aver fatto

uso, pur menzionandolo (doc. AI 12) dell’art. 43 cpv. 3 LPGA avendo statuito il

rifiuto di prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata

trasmissione delle informazioni richieste e non a-vendo quindi deciso nel

merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia)

stabilisce che colui che rivendica

prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni

necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni

assicurative.

Secondo l’art. 7b cpv. 2

lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere

ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non

fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i

suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la

decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le

circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa

dell’assicurato.

2.3.   Ai fini del presente giudizio è

tuttavia determinante ricordare che dall’allegata istanza di restituzione in

intero del termine datata 23 gennaio 2019 l’Ufficio AI è venuta a conoscenza

che l’assicurata, con residenza a __________, sino al 30 maggio 2018 beneficiava

di un permesso per confinanti G (doc. B2). Non risulta, e tantomeno è stato

fatto valere, che successivamente a tale data il succitato permesso fosse stato

prolungato o che l’assicurata beneficiasse di un'altra tipologia di permesso di

soggiorno. Ne consegue che al momento della ricezione della domanda di

prestazioni (23 luglio 2018), la ricorrente era domiciliata all’estero.

D’altronde nella nuova domanda di prestazioni del 29 gennaio 2019 quale

domicilio risulta indicata la città di __________ (doc. X/7).

Secondo

l’art. 55 cpv. 1 LAI l’ufficio AI competente è per

principio quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della

richiesta di prestazioni, la competenza in casi speciali essendo invece stabilita

dal Consiglio federale. Ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 lett. b  OAI, se gli

assicurati sono residenti all’estero per la ricezione e l’esame di richieste è

competente l’ufficio AI per gli assicurati all’estero, fatto salvi i cpv. 2 e

2bis del medesimo articolo nel caso in cui trattasi di frontalieri o di assicurati

domiciliati all’estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera, capoversi che

non sono applicabili al caso in esame.

Per

questi motivi, competente per la ricezione e la trattazione della fattispecie è

l’Ufficio AI per assicurati residenti all’estero ubicato a Ginevra e non l’ufficio

convenuto.

S

econdo giurisprudenza,

di principio una decisione resa da un

ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF

9C_877/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 5.2 con rinvii). Per motivi di economia

processuale, si può prescindere dall’annullare il provvedimento impugnato e

rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è

stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione:

“(…)

Die Verfügung einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in

der Regel nicht nichtig (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis

auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E. 1b und BGE 122 I 97

E. 3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre

Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach

der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen

Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an

die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass

einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund

der gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR

2005

IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli 2002 E. 1.1; U

152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1).

(…)” (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre

2010, consid. 2.2; cfr. anche STF 9C_181/205 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1).

Nel caso in disamina,

ammessa l’incompetenza ad emettere la decisione contestata, l’Ufficio AI

sostiene tuttavia che la pronunzia non è annullabile non avendo la ricorrente

sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale e potendo decidere in merito

al rifiuto di prestazioni per violazione dell’obbligo informativo senza che

siano necessari ulteriori accertamenti.

Nelle more della presente

procedura giudiziaria l’assicurata ha, fra l’altro, chiesto che gli atti siano

trasmessi all’UAIE, ciò che in sostanza corrisponde ad una contestazione della

competenza dell’autorità amministrativa qui convenuta. Inoltre anche nelle

osservazioni 22 marzo 2019 l’Ufficio AI ha ipotizzato una trasmissione degli

atti all’UAIE (cfr. consid. 1.5). Non sono quindi in casu realizzate le

suddette condizioni cumulative per prescindere dall’annullamento del querelato

provvedimento e dalla trasmissione degli atti alla competente autorità

amministrativa.

Per questi motivi, ribadito

che al momento della richiesta di prestazioni l’assicurata era domiciliata all’estero,

ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI competente è l’Ufficio AI per

assicurati all’estero, al quale sono inviati gli atti per la trattazione del

presente caso, tenuto conto della documentazione prodotta il 23 gennaio 2019.

Ne consegue

che la decisione contestata è da annullare ed in tale senso il ricorso è da

accogliere.

2.4.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

V

iste

le suesposte risultanze e ricordato che nella STF 9C_670/2013 del 4 febbraio

2014 il TF ha ribadito la validità del principio giuridico generale secondo il

quale i costi vanno caricati a chi li ha causati, questo Tribunale non può che costatare

che nella domanda di prestazioni firmata il 16 luglio 2018 l’assicurata non ha allegato

il permesso di soggiorno G, scaduto il 30 maggio 2018, né indicato il suo

domicilio all’estero, ciò che ha indotto l’Ufficio AI del Cantone Ticino a

ritenersi competente giusta l’art. 55 cpv. 1 LAI.

Ne consegue che le spese di

procedura sono accollate alla parte ricorrente, alla quale non vengono assegnate

ripetibili.

Dispositiv
  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.32.2019.17

BS

Lugano

14 gennaio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 10 dicembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

1.1.   RI 1, classe 1958, cittadina italiana, il 16 luglio 2018 ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni per adulti a seguito delle sequele di un infortunio occorsole il 3 febbraio

2018. Nel relativo formulario essa ha indicato quale domicilio legale e indirizzo completo (cfr. punto no. 1.2 del formulario) __________ e non ha prodotto la documentazione richiesta in calce, come, ad esempio, copia di un documento d’identità e, quale cittadina straniera, del permesso di soggiorno (doc. 1 inc. AI).

Pertanto, con scritto 3 agosto 2018, inviato per posta semplice ed indirizzato al succitato recapito, l’amministrazione, confermando la ricezione della domanda di prestazioni in data 23 luglio 2018, ha chiesto all’assicurata di trasmettere diversa documentazione (copia di un documento d’identità, del libretto degli stranieri, della sentenza di divorzio) e d’indicare la Cassa pensioni alla quale era affiliata al momento dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa (doc. 4 inc. AI). L’invio è ritornato al mittente non essendo stato ritirato dopo il deposito per fermo posta all’Ufficio postale di __________ (doc. 6 inc. AI).

Lo stesso giorno (3 agosto

2018) con due altre lettere l’amministrazione ha chiesto di compilare il formulario “Regressi contro terzi responsabili” (pag. 31 inc. AI) ed il curriculum vitae (pag. 36 inc. AI).

Il 17 agosto 2018 l’Ufficio AI ha sollecitato la prima volta l’assicurata a dare seguito a quanto richiesto il 3 agosto 2018, invio che è ritornato al mittente poiché non ritirato, dopo il termine di giacenza per fermo posta (doc 10 inc. AI). Sono seguiti altri richiami datati 24 agosto 2018, 3 e 7 settembre 2018, tutti ritornati all’amministrazione scaduto il fermo posta (doc. 13 -16 inc. AI).

In data 17 settembre 2018 un funzionario dell’AI ha contatto telefonicamente l’Ufficio del controllo abitanti di __________, il quale ha comunicato il nuovo indirizzo dell’assicurata, sempre a __________, ma in __________ (doc. 7 inc. AI).

ll giorno successivo l’amministrazione ha spedito per posta A all’indirizzo di __________ la lettera 3 agosto 2018 con l’invito a compilare i formulari (doc. 9 inc. AI), invio ritornato poiché non ritirato (sulla busta è stato indicato manualmente dall’addetto della posta la __________; doc. 20 inc. AI).

Con raccomandata 17 settembre 2018 l’Ufficio AI ha sollecitato l’assicurata a produrre entro 10 giorni la documentazione richiesta (doc. 8 inc. AI), avvisandola delle conseguenze di legge in caso di rifiuto, senza valido motivo, di fornire le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni. Tale invio è ritornato al mittente poiché non ritirato (doc. 18 inc. AI) e rispedito all’assicurata per posta A (doc. 19 inc. AI). Anche le altre diffide inviate per raccomandata del 1° ottobre 2018 e del 3 ottobre 2018, sono ritornate in quanto non ritirate (doc. 22 e 24 incarto AI), cosi come gli altri invii per posta ordinaria del 2 e del 25 ottobre 2018 (doc. 23 e 25 inc. AI).

Non avendo ricevuto alcun riscontro alle diverse missive, tra cui 3 raccomandate, con progetto di decisione del 30 ottobre 2018 inviato per raccomandata all’indirizzo di __________, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, indicando la seguente motivazione:

Questo invio è ritornato al mittente poiché non ritirato (contrariamente a quanto indicato nella busta d’impostazione in doc. 27 inc. AI, la raccomandata __________ non è stata respinta, ma non ritirata come si evince dal relativo tracciamento elettronico in doc. X/4). Il 27 dicembre 2018 la raccomandata è stata inviata per posta A (doc. 28 inc. AI).

Di conseguenza, con decisione del 10 dicembre 2018 l’Ufficio AI ha confermato il diniego del diritto ad una rendita e/o a provvedimenti professionali per violazione dell’obbligo di informare e di collaborare all’istruzione della domanda di prestazioni (doc. 26 inc. AI). Tale invio raccomandato è stato ritirato, visto che, come verrà esposto nel successivo considerando, l’assicurata ha inoltrato ricorso.

1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso. Contesta la validità della notifica degli invii, poiché da una parte le lettere indirizzate in __________ non sarebbero state riscontrate nella sua casella postale di fermo posta nonostante i controlli fatti da lei e da suo genero, mentre dall’altra le spedizioni raccomandate sarebbero state inviate ad un indirizzo sbagliato (__________) e quindi ritornate al mittente. Non essendo al corrente del tenore delle diverse missive e non potendo pertanto fornire le informazioni e la documentazione richiesta, essa contesta una violazione dell’obbligo di collaborare e chiede l’annullamento della decisione contestata ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un nuovo esame e nuova decisione.

La ricorrente postula la sospensione della procedura giudiziaria in attesa che l’amministrazione evada l’istanza di restituzione in intero dei termini impartiti con i succitati invii raccomandanti, istanza inoltrata il 23 gennaio 2019 alla quale essa ha anche allegato la documentazione richiesta (doc. B).

1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso. Conferma la validità dei diversi invii, entrati nella sfera d’azione dell’assicurata, respingendo nel contempo la domanda di restituzione in intero del termine non riscontrando un valido impedimento nel presentare tempestivamente la richiesta documentazione. Rileva inoltre di aver appreso solo con la citata istanza di restituzione in intero del termine che l’assicurata – titolare di un permesso G (permesso per frontalieri UE/ALES con obbligo di rientro settimanale al proprio domicilio all’estero) scaduto il 30 maggio 2018 – al momento della domanda di prestazione non era domiciliata in Svizzera, motivo per cui competente per il trattamento della stessa sarebbe l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (in seguito: UAIE), Ginevra. Visto che l’eccezione di incompetenza territoriale non è stata sollevata dalla ricorrente e potendo decidere sulla base degli atti, l’amministrazione sostiene che per motivi di economia processuale si possa prescindere dall’annullare la decisone contestata.

1.4.   Con osservazioni 11 marzo 2019 alla risposta di causa la ricorrente ribadisce l’impossibilità di collaborare non avendo saputo del contenuto dei diversi invii postali, tranne quello relativo alla decisione contestata. Ribadisce pure la sua buona fede e di non aver alcuna colpa per non aver visto, né ritirato la corrispondenza a lei inviata dall’amministrazione. Sostiene inoltre che al momento della domanda di rendita era residente a __________, ancorché aveva e tutt’ora è in possesso dello statuto di frontaliera e che in buona fede l’ha inoltrata a quella che per lei era l’autorità competente. Qualora non si reputasse data la competenza territoriale, l’istanza dovrebbe essere inoltrata all’ufficio competente. Denuncia una disparità di trattamento da parte dell’amministrazione con casi analoghi approdati in giudizio (cfr. inc. 32.2016.136 e 32.2017.68) in cui l’Ufficio AI, nonostante avesse emesso delle decisioni di rifiuto di prestazione per mancata trasmissione della documentazione necessaria, aveva chiesto al TCA di ritornargli gli atti per l’esame dei documenti nel frattempo ricevuti dalla persona assicurata (VIII).

1.5.   Con osservazioni 22 marzo 2019 l’amministrazione ribadisce come tutte le missive inviate sono state trattenute al fermo posta, motivo per cui sono da ritenere validamente notificate visto che sono entrate nella sfera d’azione dell’assicurata. Ribadendo che per economia processuale la decisione impugnata non deve essere annullata, contesta la censurata disparità di trattamento rilevando che, diversamente dalle summenzionate fattispecie, non potrebbe richiedere al Tribunale il rinvio degli atti per l’esame della documentazione tardivamente prodotta poiché competente sarebbe l’UAIE. Rileva inoltre che in entrambe le citate sentenze il TCA aveva respinto i ricorsi, confermando rispettivamente il rifiuto di prestazioni e la soppressione della rendita quale conseguenza della violazione dell’obbligo di collaborazione da parte della persona assicurata.

1.6.   L’8 aprile 2019 l’insorgente ha replicato alle succitate osservazioni (XII) ed il 10 aprile 2019 ha inviato un nuovo documento (XIII).

1.7.   Il 6 maggio 2019 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al nuovo atto (XV).

consideratoin diritto

in ordine

2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2.   L’art. 28 cpv. 2 LPGA–suscettibile di ricadere nel campo d’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, Art. 43, Nr. 47; nel caso concreto, l’amministrazione non risulta tuttavia aver fatto uso, pur menzionandolo (doc. AI 12) dell’art. 43 cpv. 3 LPGA avendo statuito il rifiuto di prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata trasmissione delle informazioni richieste e non a-vendo quindi deciso nel merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia)–stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Secondo l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.

2.3.   Ai fini del presente giudizio è tuttavia determinante ricordare che dall’allegata istanza di restituzione in intero del termine datata 23 gennaio 2019 l’Ufficio AI è venuta a conoscenza che l’assicurata, con residenza a __________, sino al 30 maggio 2018 beneficiava di un permesso per confinanti G (doc. B2). Non risulta, e tantomeno è stato fatto valere, che successivamente a tale data il succitato permesso fosse stato prolungato o che l’assicurata beneficiasse di un'altra tipologia di permesso di soggiorno. Ne consegue che al momento della ricezione della domanda di prestazioni (23 luglio 2018), la ricorrente era domiciliata all’estero. D’altronde nella nuova domanda di prestazioni del 29 gennaio 2019 quale domicilio risulta indicata la città di __________ (doc. X/7).

Nel caso in disamina, ammessa l’incompetenza ad emettere la decisione contestata, l’Ufficio AI sostiene tuttavia che la pronunzia non è annullabile non avendo la ricorrente sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale e potendo decidere in merito al rifiuto di prestazioni per violazione dell’obbligo informativo senza che siano necessari ulteriori accertamenti.

Nelle more della presente procedura giudiziaria l’assicurata ha, fra l’altro, chiesto che gli atti siano trasmessi all’UAIE, ciò che in sostanza corrisponde ad una contestazione della competenza dell’autorità amministrativa qui convenuta. Inoltre anche nelle osservazioni 22 marzo 2019 l’Ufficio AI ha ipotizzato una trasmissione degli atti all’UAIE (cfr. consid. 1.5). Non sono quindi in casu realizzate le suddette condizioni cumulative per prescindere dall’annullamento del querelato provvedimento e dalla trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa.

Per questi motivi, ribadito che al momento della richiesta di prestazioni l’assicurata era domiciliata all’estero, ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI competente è l’Ufficio AI per assicurati all’estero, al quale sono inviati gli atti per la trattazione del presente caso, tenuto conto della documentazione prodotta il 23 gennaio 2019.

Ne consegue che la decisione contestata è da annullare ed in tale senso il ricorso è da accogliere.

2.4.Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Ne consegue che le spese di procedura sono accollate alla parte ricorrente, alla quale non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§    La decisione 10 dicembre 2018 dell’Ufficio AI del Canton Ticino è annullata.

§§ Gli atti sono immediatamente trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, Ginevra, per ragione di competenza.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti