Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare, apparec- chiare, effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte) 50
E. 2 Pulizia e ordine dell’alloggio (riordinare, spol- verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effet- tuare pulizie approfondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e cura di animali domestici 40
E. 3 Acquisti (acquisti quotidiani e spesa settimana- le) e altre commissioni (posta, assicurazioni, uffici pubblici) 10
E. 4 Bucato e cura dei vestiti (lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, ram- mendare, pulire le scarpe 20
E. 5 ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
E. 5.1 al pto 5.4, ma valutando in modo sensibile e reale di quanto, pur essendo solo una casalinga, può dare nei momenti meno felici dei propri famigliari. (…)” (I, punto 12). In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività ai familiari. Nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del marito e del figlio. A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; STFA I 35/00 del 14 luglio 2000 consid. 3 con rinvio alla STFA I 407/92 non pubblicata dell’8 novembre 1993; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16). Pertanto, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta del 19 febbraio 2019 va di principio confermata. Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamen-to della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16). In concreto, non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezza-mento manifestamente erroneo, ma esso tiene pure debitamente conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza familiare. Del resto l’insorgente stessa ha evidenziato durante il colloquio con l'assistente sociale di aver già delegato alcune attività ai familiari. È dunque ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche in cui l'assicurata è limitata e/o impossibilitata, vengano distribuite sull'arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa far capo all'aiuto, in particolare, del marito e del figlio. Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica dal medico SMR (che, val qui la pena di rilevare, ha fissato un’inabilità, medico-teorica, del 30% nell’attività di casalinga dal 3 aprile 2017 e continua; doc. AI 11/42-45), in particolare dell’impossibilità di svolgere attività pesanti (DTF 128 V 93; vedi anche STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.3; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare. In siffatte circostanze, con riferimento alle succitate contestazioni sviluppate nelle osservazioni del 3 giugno 2019 e con il presente ricorso (cfr. consid. 2.7.3), il TCA non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e convincenti considerazioni ( in particolare, sul fatto che: per il punto “5.1 Pasti” “(…) i familiari collaborano ad apparecchiare e sparecchiare la tavola, nel riordino della cucina e nel caricare la lavastoviglie (…)” (doc. AI 16/52) e che “(…) le attività considerate in questo ambito possono essere facilmente organizzate, svolte con le dovute pause e avvalendosi di strumenti che facilitano il lavoro; accorgimenti debiti secondo l'obbligo di riduzione del danno e peraltro già attuati dalla signora RI 1 (…)” (doc. AI 22/64); per il punto “5.2 Pulizia e ordine dell’alloggio” “(…) il marito e il figlio minore soffrono entrambi di problemi alla schiena per i quali beneficiano di provvedimenti Al, ma possono comunque fornire il loro sostegno, compito loro è lo smaltimento dei rifiuti. I lavori stagionali e approfonditi, quali ad esempio la pulizia di vetri e i tendaggi vengono invece effettuati dalla figlia (…)” (doc. AI 16/53) e che “(…) l'aiuto fornito dai famigliari è stato considerato in minima parte e solo per i compiti descritti, come confermato dallo stesso signor __________. Rispetto al contributo da parte della figlia, è riferito unicamente alla pulizia di finestre e tende, attività che viene svolta con scadenza stagionale (…)” (doc. AI 22/64); per il punto “5.3 Acquisti e altre commissioni” “(…) la signora RI 1 è in possesso della licenza di condurre ma riferisce di poter guidare solo per brevi tragitti. Si reca nei negozi accompagnata dal marito, oppure delega direttamente a lui tale incombenza. Il coniuge si occupa anche di scaricare e di riporre gli acquisti nella dispensa (…)” doc. AI 16/53); per il punto “5.4 Bucato e cura vestiti” “(…) il 30% di impedimento proposto nell'ambito delle attività di bucato e di cura dei vestiti tiene conto delle difficoltà legate ai dolori percepiti dall'assicurata; così come della perdita di rendimento dovuta alla necessità di pause e di cambi di postura. La pulizia approfondita degli armadi, che viene eseguita periodicamente alfine mantenere in ordine gli indumenti lavati e stirati, rientra nelle attività già considerate al punto 5.2. "pulizia e ordine dell’alloggio" gli impedimenti riscontrati non possono pertanto essere conteggiati anche in questo contesto (…)” (doc. AI 22/64) e per il punto “5.5 Cura e assistenza ai figli e/o familiari” che “(…) malgrado le difficoltà e gli impedimenti legati alle loro patologie, né il coniuge né il figlio, necessitano di cura e assistenza nell'eseguire gli atti ordinari della vita e non devono, in tal senso, essere accuditi o assistiti come sarebbe il caso in presenza di un anziano, di un malato o di un neonato. Pertanto, si ritiene che non sussista un investimento, in termini di tempo e impegno, tale da permettere una valutazione degli impedimenti in questo ambito (…)” (doc. AI 22/64-65) ) espresse dall’assistente sociale, esposte nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 19 febbraio 2019 (doc. AI 16/50-54) e nell’ “Annotazione per l’incarto” del 17 luglio 2019 (doc. AI 22/64-65), di cui si è già ampiamente detto ai consid. 2.7.2 e 2.7.3. Stante quanto precede tutte le censure sollevate dall’insorgente in merito all’operato dell’assistente sociale, vanno respinte. Di conseguenza, il tasso complessivo di impedimento del 37% per l’attività di casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia, va posto alla base del presente giudizio. In particolare non può essere seguito l’insorgente nella misura in cui sembrerebbe pretendere essere arbitraria la valutazione dell’assistente sociale adducendo che “(…) una differenza così minima (37% anziché 40%) lascia allibiti e ci fa riflettere e pensare che alcune cose non funzionino per nulla nella nostra società (…)” (VI). Quanto all’asserito (ma in alcun modo comprovato tramite la necessaria documentazione medica) peggioramento dello stato di salute – “(…) Attualmente le patologie di cui soffre mia moglie non sono migliorate, posso solo affermare che, avendo sviluppato le patologie elencate, la postura scheletrica viene vieppiù sollecitata e, a causa dei dolori, le irradiazioni iniziano ad occupare ulteriori parti del corpo. Questo è dovuto alla postura e alla contrazione per i dolori elencati. Infatti sempre più spesso lamenta pure dolori nella parte bassa della schiena, ovvero nella zona lombo-sacrale della spina dorsale, con riversamento nelle gambe. (…)” (VI, punto 6) – a ragione, con le osservazioni dell’8 novembre 2019, l’Ufficio AI ha precisato che “(…) la signora RI 1 può presentare nuova domanda di prestazioni dell'Al in caso di eventuale peggioramento futuro dello stato di salute (…)” (VIII). Non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3), la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto . 2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
E. 5.2 Anche in questo caso, la percentuale di impedimento valutata (50%) tiene ampiamente conto di tutti i limiti esposti dai signori RI 1. L'aiuto fornito dai famigliari è stato considerato in minima parte e solo per i compiti descritti, come confermato dallo stesso signor RI 1. Rispetto al contributo da parte della figlia, è riferito unicamente alla pulizia di finestre e tende, attività che viene svolta con scadenza stagionale. Come per il punto precedente ritengo che non siano stati presentati nuovi argomenti che consentono una valutazione diversa rispetto a quella già indicata.
E. 5.3 Si tratta di precisazioni che non influiscono sulla valutazione già espressa.
E. 5.4 Il 30% di impedimento proposto nell'ambito delle attività di bucato e di cura dei vestiti tiene conto delle difficoltà legate ai dolori percepiti dall'assicurata; così come della perdita di rendimento dovuta alla necessità di pause e di cambi di postura. La pulizia approfondita degli armadi, che viene eseguita periodicamente alfine mantenere in ordine gli indumenti lavati e stirati, rientra nelle attività già considerate al punto 5.2. "pulizia e ordine dell’alloggio" gli impedimenti riscontrati non possono pertanto essere conteggiati anche in questo contesto.
E. 5.5 Il marito dell'assicurata, il signor __________ e il figlio, __________; presentano entrambi problemi di salute; i quali non hanno tuttavia determinato l'apprezzamento nel punto relativo alla cura e all'assistenza ai famigliari. Infatti, malgrado le difficoltà e gli impedimenti legati alle loro patologie, né il coniuge né il figlio, necessitano di cura e assistenza nell'eseguire gli atti ordinari della vita e non devono, in tal senso, essere accuditi o assistiti come sarebbe il caso in presenza di un anziano, di un malato o di un neonato. Pertanto, si ritiene che non sussista un investimento, in termini di tempo e impegno, tale da permettere una valutazione degli impedimenti in questo ambito. Va inoltre sottolineato che, qualora venisse preso in considerazione, sarebbe necessaria una riponderazione di tutti gli altri punti, assegnando un differente tasso all'importanza di ognuno, sul totale delle diverse attività. Questo, in conclusione, andrebbe a ridurre la percentuale di invalidità valutata nelle altre mansioni, in cui l'assicurata riscontra certamente impedimenti maggiori. In conclusione, pur comprendendo le difficoltà con le quali l'intera famiglia deve quotidianamente confrontarsi a causa del danno alla salute subito dall'assicurata e tenendo, nondimeno, conto delle considerazioni espresse dai signori RI 1 attraverso il loro scritto, non è possibile una differente valutazione dell'inabilità lavorativa, nell'ambito delle attività relative alla conduzione dell'economia domestica. Si nota infine che, anche dal punto di vista medico, il SMR ha valutato una capacità lavorativa pari al 70%. (…)" (doc. AI 20/61-62) Con il ricorso l’insorgente ha fatto valere che: " (…) Commentando i punti 5.1-5.2-5.3-5.4-5.5 riportati nell'incarto 1(29 luglio 2019), in relazione alle mie osservazioni con incarto 7 (03 giugno 2019), rimango alquanto basito per quanto affermato nel punto 5.5, infatti non viene negata la situazione in fatto di salute del coniuge e del figlio, ma non viene data nessuna importanza alle loro patologie e alla situazione reale, non essendo essi stessi degli anziani dei malati o neonati. Sappiamo tutti che una casalinga al 100% è il perno centrale della famiglia e che in mancanza, anche solo parziale da parte sua, per motivi di salute ivi comporta uno sconvolgimento in tutti i sensi. Quindi pur se non facilmente valutabile come riferito in quest'ottica, va pure ribadito che l'affermazione, contenuta nel pto 5.5, "... Va inoltre sottolineato che, qualora venisse preso in considerazione, sarebbe necessaria una riponderazione di tutti gli altri punti, assegnando una differente tasso all'importanza di ognuno, sul totale delle diverse attività". Quindi, se tutto questo andrebbe a ridurre la percentuale di invalidità valutata nelle altre mansioni (pto 5-1, 5-2, 5-3, 5-4), ritengo che anche il punto 5-5 può essere valutato con una percentuale nell’ottica di una inchiesta equa performante e precisa. Senza ritornare sulla valutazione dell'inchiesta economica del 19 febbraio 2019 (incarto 4), riducendo la percentuale dal punto 5.1 al pto 5.4, ma valutando in modo sensibile e reale di quanto, pur essendo solo una casalinga, può dare nei momenti meno felici dei propri famigliari. (…)" (I, punto 12) 2.7.4. Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. In particolare, quanto al non riconoscimento di impedimenti per il punto “5.5 Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari” , l’assistente sociale lo ha debitamente motivato precisando che “(…) malgrado le difficoltà e gli impedimenti legati alle loro patologie, né il coniuge né il figlio, necessitano di cura e assistenza nell'eseguire gli atti ordinari della vita e non devono, in tal senso, essere accuditi o assistiti come sarebbe il caso in presenza di un anziano, di un malato o di un neonato. Pertanto, si ritiene che non sussista un investimento, in termini di tempo e impegno, tale da permettere una valutazione degli impedimenti in questo ambito. (…)” (doc. AI 22/64-65). L’insorgente non ha contestato validamente detta valutazione limitandosi a sostenere, in modo del tutto generico, che “(…) sappiamo tutti che una casalinga al 100% è il perno centrale della famiglia e che in mancanza, anche solo parziale da parte sua, per motivi di salute ivi comporta uno sconvolgimento in tutti i sensi. (…)” (I, punto 12). Anche nelle “Osservazioni alla risposta di causa” del 28 ottobre 2019, senza tuttavia motivare e tantomeno documentare, l’insorgente ha solo sostenuto – a torto vista la suddetta presa di posizione dell’assistente sociale – che “(…) nel redigere l'inchiesta economica (incarto 4) l'assistente sociale __________, non ha tenuto in considerazione (come peraltro già fatto valere nel ricorso del 16 settembre 2019 pto 8) della situazione nel contesto del nucleo famigliare, ove vivono persone che non godono di particolare buona salute. (…)” (VI, punto 5). Sempre riguardo al punto “5.5 Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari” l’assistente sociale ha precisato che se venisse preso in considerazione “(…) sarebbe necessaria una riponderazione di tutti gli altri punti, assegnando un differente tasso all'importanza di ognuno, sul totale delle diverse attività. Questo, in conclusione, andrebbe a ridurre la percentuale di invalidità valutata nelle altre mansioni, in cui l'assicurata riscontra certamente impedimenti maggiori. (…)” (doc. AI 22/65). Ribadito che la ripartizione delle singole attività domestiche non può superare un valore complessivo del 100%, non può nemmeno essere seguita l’insorgente laddove sembrerebbe pretendere che, considerando anche il punto 5.5, la percentuale d’invalidità globale potrebbe variare “(…) senza ritornare sulla valutazione dell'inchiesta economica del 19 febbraio 2019 (incarto 4), riducendo la percentuale dal punto
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2019.166
FS
Lugano
18 agosto 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 29 luglio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
"( )
Trauma distorsivo/distrattivo della colonna cervicale in esiti con/su:
sindrome cervico-vertebrale su discopatia plurisegmentale ai segmenti C5/C6 e C6/C7
stenosi moderata/grave del neuroforame C6-C7 con possibile conflitto radicolare su C7
Trauma contusivo spalla sinistra in esiti con/su:
periartropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale con sintomatologia d'impingement e pregressa artroscopia della spalla destra per revisione della CDR nel 2010
Artrosi della colonna cervicale
Poliartrosi alle dita delle mani
Iniziale sindrome del tunnel carpale a destra
Sindrome toraco-vertebrale su alterazioni statiche e probabili alterazioni degenerative. ( )" (doc. AI 11/43)
"( ) CL 70% in attività domestica, intesa come riduzione del rendimento, per i problemi articolari alla colonna ed alle mani, l'Assicurata in ambito domestico ha la possibilità di autogestire gli impegni regolando i carichi, le pause e la durata dei tempi di recupero. (valutazione medico teorica). ( )" (doc. AI 11/45)
Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo che nel caso concreto risultano essere stati rispettati attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3087 CIGI prevede:
Attività
Massimo %
1.Pasti(pulire/pelare/sbucciare, cucinare, apparec-
chiare, effettuare la pulizia quotidiana della
cucina, gestire le scorte)
50
2.Pulizia e ordine dellalloggio(riordinare, spol-
verare, passare laspirapolvere, lavare i pavi-
menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effet-
tuare pulizie approfondite, curare le piante, il
giardino e le aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e
cura di animali domestici
40
3.Acquisti(acquisti quotidiani e spesa settimana-
le) ealtre commissioni(posta, assicurazioni,
uffici pubblici)
10
4.Bucato e cura dei vestiti
(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, ram-
mendare, pulire le scarpe
20
5.Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*
50
Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell11 agosto 2003 consid. 2).
Lallora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che limpedimento è effettivamente dovuto allinvalidità, nella misura in cui lincapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
LAlta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sullammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto allinchiesta economica per le persone che si occupano delleconomia domestica, giacché per lassistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.14).
Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare, effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte
importanza assegnata
40%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
12%
Riordinare, spolvera- re, passare laspira- polvere, lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti, elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
17.5%
Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta, assicurazioni, uffici pubblici
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
3%
Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
4.5%
Il coniuge, il partner registrato o il convivente di fatto (partner) dellassicurato; tutti i parenti in linea diretta con lassicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo di affiliazione
importanza assegnata
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
37%
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti