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32.2019.165

Rendita attribuita per tempo determinato. Assicurato contesta e UAI propone rinvio atti per accertamenti ulteriori. TCA rinvia atti

Ticino · 2019-08-12 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
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Incarto n.32.2019.165

FC

Lugano

28 novembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 12 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

consideratoin fatto e in diritto

che                              -   con decisione del 20 settembre 2006 (confermata dal TCA mediante pronuncia del 24 maggio 2007, 32.2006.155) l’Ufficio AI aveva respinto una prima domanda di prestazioni presentata da RI 1, nata nel 1964, avendo stabilito, dopo i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti anche una perizia multidisciplinare del __________, una capacità lavorativa del 70% nell’attività usuale di ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, cameriera di buffet e in attività adeguate, e un conseguente grado di invalidità del 28%, insufficiente per la concessione di prestazioni (doc. AI 57, 69);

-   contro suddetta decisione, tramite il sindacato RA 1, l’assicurata s’aggrava al TCA. Rimproverando segnatamente all’amministrazione un accertamento medico lacunoso–non avendo in particolare proceduto ad una valutazione globale delle affezioni lamentate, segnatamente anche di quelle extra infortunistiche–e producendo le valutazioni 7 dicembre 2018 e 30 agosto 2019 del dr. __________ (doc. B, C), postula l’annullamento della decisione impugnata e in via principale la concessione di una mezza rendita di invalidità dal 1. luglio 2013, in via subordinata la concessione di un quarto di rendita dal 1. luglio 2013 e i via ancora più subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione;

-   con la risposta di causa del 7 ottobre 2019–sulla base dell’annotazione 18 settembre 2019 con cui il medico SMR dr. __________ ha osservato che“alla luce dell'intera documentazione medica componente l'inserto, è opportuno procedere - previo aggiornamento dell'incarto LAINF - con una nuova perizia pluridisciplinare al fine di definire con precisione l'incapacità lavorativa dell'assicurata nel corso del tempo nella sua abituale professione di ausiliaria di pulizia/cuoca rispettivamente in altre attività adeguate al suo stato di salute, con i relativi limiti funzionali”(IV/1)–l’Ufficio AI propone la retrocessione degli atti per procedere ai necessari accertamenti medici precisando che“() ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto attiene all'aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa ()”(IV);

-   con scritto 17 ottobre 2019, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato al TCA che“() aderiamo alla proposta dell’Ufficio AI e, meglio, di retrocedere gli atti al fine di predisporre una nuova perizia pluridisciplinare ()”(VI);

-   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

-   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conforme-mente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI prevede che nel caso sia l’assicurato a chiedere la revisione, l’aumento della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avvieneal più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre che se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI;

-   inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento(“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

-   nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono incompleti, in accoglimento del ricorso, si giustifica ilrinvio degli atti ad essaaffinché procedanel senso sopra indicato. Effettuatiquindi i necessari accertamenti medici pluridisciplinari, l’amministrazione dovrà stabilire  in modo chiaro e attendibile l’effettiva capacità lavorativa dell’assicurata, in particolare per il periodo successivo al 30 giugno 2013, tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività adeguata, e, quindi, effettuata una completa valutazione economica, determinarsi nuovamente, mediante l’emissione di una decisione, sul diritto della ricorrente a prestazioni anche successivamente al 30 giugno 2013;

-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

-   visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

-patrocinata in causa da un sindacato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti