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32.2019.157

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma dell'esito della perizia psichica amministrativa e del calcolo del grado di invalidità

Ticino · 2020-05-25 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 ottobre 2019 (doc. VI), nell’ambito della contestazione del raffronto dei redditi, con riferimento al rapporto del 29 gennaio 2013 del medico curante, dr. med. __________, medicina generale FMH, il quale ha posto la diagnosi di sindrome dolorosa lombovertebrale cronica e esiti di lombosciatalgia a destra (in presenza di discopatie multiple da L2-S1 con restringimento dei forami e possibili contatti radicolari da L2-L5 e restringimento del canale spinale all’altezza di L4-L5), sostiene che in merito alle patologie somatiche si è sempre espresso unicamente il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sia nella precedente procedura (rapporto dell’11 giugno 2013) che nella procedura in esame (rapporto del 26 marzo 2019) ed ha indicato l’assenza di limitazioni funzionali dovute al danno alla colonna vertebrale senza ulteriori approfondimenti.

Il 6 novembre 2019 il ricorrente ha aggiunto che, come risulta dagli atti, il 2 giugno 2016 ha pure subito un politrauma su defenestramento, con frattura pluriframmentaria della rotula sinistra, frattura del pavimento e della parete laterale mediale dell’orbita sinistra, frattura del processo frontale dell’osso mascellare a sinistra, frattura del processo zigomatico a sinistra, frattura dei processi pterigoidei dello sfenoide e fratture delle ossa nasali (cfr. rapporto della clinica psichiatrica cantonale del 15 luglio 2016 [pag. 152 incarto AI] e rapporto del dr. med. __________ del 13 luglio 2016).

Questi aspetti non sarebbero stati presi in considerazione.

Questo TCA evidenzia, come rilevato anche dall’UAI (cfr. doc. VIII), che lo stesso curante, dr. med. __________, FMH specialista in medicina interna, nell’ambito della precedente procedura, nel rapporto del 29 gennaio 2013 aveva indicato la diagnosi di sindrome dolorosa lombovertebrale cronica e di esiti di lombosciatalgia destra (2007) tra quelle senza ripercussione sulla capacità lavorativa (pag. 31 incarto AI, punto 1.1). Il dr. med. __________, pur indicando che quale manovale l’assicurato non avrebbe più potuto svolgere alcuna attività, aveva del resto affermato che potrebbe svolgere lavori leggeri, ma che la capacità lavorativa in attività adatte sarebbe dovuta essere accertata dal lato psichiatrico (pag. 32 incarto AI, punto 1.7: “il paz. non è più abile al lavoro come manovale per la patologia alla colonna lombare, fisicamente potrebbe svolgere lavori leggeri ma la situazione psichica e psicosociale rendono estremamente difficoltoso un reinserimento lavorativo. Sulla capacità lavorativa dal lato psichico potrà essere più esplicito il __________”).

La successiva decisione di rifiuto delle prestazioni del 19 agosto 2013 (pag. 77-78 incarto AI), emessa in seguito all’allestimento di una perizia psichiatrica del 29 maggio 2013 ad opera della dr.ssa med. __________ (pag. 61 e seguenti incarto AI) è cresciuta incontestata in giudicato.

Nella nuova domanda del 18 luglio 2016, ossia a poco più di un mese e mezzo dal defenestramento che gli ha causato un politrauma, il ricorrente stesso ha indicato unicamente la patologia psichiatrica quale motivo della richiesta di prestazioni (pag. 90 incarto AI), ha citato il solo dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, quale medico curante (pag. 91 incarto AI) e la sindrome post-traumatica da stress unitamente ai disturbi di personalità misti, quali affezioni per le quali la domanda è stata inoltrata (pag. 91 incarto AI). Del politrauma alcun accenno malgrado la prossimità con l’evento neppure nello scritto accompagnatorio del 6 settembre 2016, dove viene messo l’accento sulla patologia psichiatrica (pag. 98 incarto AI).

Il medesimo assicurato nelle osservazioni al progetto di decisione del 21 giugno 2019 (pag. 276-278 incarto AI) e nel ricorso (doc. I) non ha indicato la patologia somatica quale malattia con ripercussioni sulla sua abilità al lavoro e nelle more processuali non ha prodotto alcuna documentazione medica.

Inoltre, oltre al dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, anche il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto del 6 agosto 2018, ha tenuto conto delle patologie somatiche, indicando lo stato dopo trauma cranio-facciale commotivo e lo stato dopo frattura pluriframmentaria della rotula sinistra tra le patologie (in seguito al tentativo di suicidio per defenestrazione del 2016 [pag. 152 e seguenti incarto AI]) senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 172 incarto AI).

Non vi è pertanto documentazione medica agli atti per ritenere che le patologie somatiche abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività adatta e confacente al suo stato di salute e necessitino di ulteriori approfondimenti.

In queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI, sulla base della perizia del dr. med. __________, ha ritenuto che il ricorrente è capace al lavoro nella misura del 60% in attività leggere.

2.6.   Il ricorrente sostiene tuttavia che l’attività descritta dal perito presenta i tipici connotati di un’attività in ambiente protetto o simil-protetto. Risulta difficilmente ipotizzabile che nell’attuale mercato del lavoro vi siano attività dove non vi siano picchi di lavoro, dove sia garantita una bassa conflittualità e dove l’ambiente di lavoro (colleghi e soprattutto superiori) siano tolleranti.

Con riferimento alle STF 9C_984/2008 e 9C_683/2011 l’insorgente sottolinea che lavori del genere non esistono più e che l’assicurazione invalidità deve tener conto delle modifiche strutturali del mercato del lavoro. L’aumento della produttività in seno alle imprese, la pressione circa la redditività o ancora le necessità derivanti dalla gestione dei costi salariali pesano sugli impiegati che devono dimostrare impegno e efficacia e integrarsi in una struttura aziendale e dimostrare una capacità di adattamento importante. Con riferimento alle risultanze dello schema Mini ICF-APP della perizia del dr. med. __________ il ricorrente rileva di avere un grado di disabilità moderato nella flessibilità, poiché ha difficoltà nell’adeguare i propri comportamenti a differenti richieste, viste le diminuite riserve energetiche, per la rigidità di pensiero e per gli aspetti relativi alla modificazione duratura della personalità che lo rendono ritirato, teso e polarizzato sulle tematiche connesse ai traumi e alle rivendicazioni sociali. Egli non presenterebbe l’importante capacità di adattamento che il mondo del lavoro attuale richiede ai dipendenti. Non va poi dimenticato che presenta un grado di disabilità moderato nel contatto con gli altri e nella capacità di integrazione nel gruppo, presentandosi chiuso e ritirato, spesso sotto forte tensione, con difficoltà ad interagire a causa della polarizzazione delle idee rispetto alle tematiche vissute e necessita quindi di un gruppo di lavoro particolarmente tollerante e comprensivo nei suoi confronti. Inoltre presenta un grado di disabilità moderato nella capacità di giudizio, con una bassa tolleranza alle frustrazioni ed un incremento delle tensioni.

Queste caratteristiche, secondo l’insorgente, difficilmente sono compatibili con la possibilità di esercitare una professione nel normale mondo del lavoro.

Le censure del ricorrente non possono essere accolte.

Ancora recentemente il Tribunale federale, in una sentenza 9C_327/2018 del 5 ottobre 2018, al consid. 6.2, ha rammentato che la nozione di mercato equilibrato del lavoro è una nozione teorica ed astratta che serve da distinzione per stabilire i casi a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione e quelli a carico dell’assicurazione per l’invalidità. Essa implica da una parte un certo equilibrio tra l’offerta e la domanda di manodopera e dall’altra parte un mercato del lavoro strutturato in maniera tale che possa offrire un ventaglio d’impieghi diversificati, sia per quanto concerne le esigenze professionali ed intellettuali sia a livello di sollecitazioni fisiche (DTF 110 V 273, consid. 4b; sentenza I 350/89 del 30 aprile 1991, consid. 3b in RCC 1991 pag. 329). Non occorre pertanto esaminare la questione di sapere se il ricorrente può trovare un’attività secondo le condizioni concrete del mercato del lavoro, ma unicamente domandarsi se potrebbe ancora sfruttare economicamente la sua capacità residua in un mercato dove i posti di lavoro disponibili corrispondono all’offerta di manodopera (STF I 198/97 del 7 luglio 1998, consid. 3b con i riferimenti in: Pratique VSI 1998, pag. 293).

Non ci si deve fondare su possibilità di lavoro irrealiste, ossia ritenere un’attività che potrebbe essere esercitata unicamente in una forma talmente limitata che praticamente non esisterebbe sul mercato generale del lavoro o che il suo esercizio implicherebbe da parte del datore di lavoro delle concessioni impossibili (STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2008, consid. 6.2; I 350/89 del 30 aprile 1991 consid. 3b in: RCC 1991 pag. 329; I 329/88 del 25 gennaio 1989 consid. 4a in RCC 1989 pag. 328).

Lo specialista ha stabilito che l’insorgente può svolgere un’attività i cui ritmi di lavoro siano meno intensi, senza picchi di lavoro, in mansioni semplici e ripetitive, in un ambiente a bassa conflittualità discretamente tollerante.

Si tratta di quelle attività, come evidenzia la consulente in integrazione, che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve periodo d’adeguamento (pag. 260 incarto AI).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione, rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire un'occupazione vista la problematica psichica di cui è affetto l'assicurato, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte a personale non qualificato o semi qualificato (le attività adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello di qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né un’esperienza professionale diversificata né un grado di istruzione particolare; cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

La descrizione della professione adatta contenuta nella perizia del dr. med. __________ non collima del resto con quelle contenute nelle sentenze citate dal ricorrente.

Nella sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, al consid. 5.1, il Tribunale federale ha rammentato che l’assicurato, confrontato con degli obblighi provenienti dall’esterno, non presentava nessuna capacità lavorativa. Egli era invece capace di avere un rendimento del 50% se si trovava in un ambiente creato da lui stesso in ambito artistico e senza alcuna costrizione. Al consid. 5.2 il Tribunale federale ha stabilito che il fatto di ritenere, sulla base delle precedenti constatazioni, che il ricorrente poteva ancora sfruttare economicamente la sua capacità residua di lavoro su un mercato equilibrato del lavoro ai sensi dell’art. 16 LPGA violava il diritto federale. Infatti, dal curriculum vitae era emerso che l’interessato non si era mai integrato nel mondo del lavoro in maniera durevole. Al contrario, dagli atti emergeva che il ricorrente doveva funzionare in maniera perfettamente autonoma e senza nessuna pressione esterna (“Le docteur T.________, ancien médecin traitant, relevait en 1990 que « chaque jour cependant, il [le recourant] recourt à une sorte de retraite dans un monde irréel (son « atelier ») où il laisse courir son imagination d' « artiste », exempt de toute pression morale et financière, et sans responsabilité tangible. Ainsi, il se procure un équilibre fragile lui permettant de s'occuper de sa famille » (rapport du 20 mai 1990). Dans un rapport du 14 novembre 1990, le docteur L.________, qui avait été interpellé en qualité d'expert, précisait pour sa part que le recourant « semble avoir pu maintenir un certain équilibre au prix d'un aménagement existentiel très particulier ». Quant au docteur N.________, il a souligné dans son rapport d'expertise du 28 septembre 2004 que « tant qu'il [le recourant] est dans sa petite bulle, il peut fonctionner sans problème»(…) Bien que le recourant dispose d'une capacité fonctionnelle de travail (fixée médicalement à 50 %), celle-ci ne peut être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes que le marché actuel du travail ne connaît pas. Le trouble de la personnalité dont souffre le recourant et ses effets sur le fonctionnement au quotidien exigent qu'il puisse travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social. De fait, il n'est pas en mesure d'offrir ce que l'on est en droit d'attendre d'un travailleur dans des rapports de travail qualifiés de normaux. Les concessions démesurées qui seraient demandées à un éventuel employeur rendent en effet l'exercice d'une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique. Cela étant, il convient d'admettre que le recourant n'est plus en mesure d'exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique).

Il ricorrente cita pure la sentenza 9C_683/2011, o meglio la sentenza 8C_683/2011 del 16 agosto

2012. In quel caso il TF ha respinto il ricorso di un assicuratore che aveva contestato la sentenza cantonale tramite la quale era stata riconosciuta una rendita d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni poiché l’assicurato poteva svolgere la propria professione solo in ambito protetto. In quel caso tuttavia il perito giudiziario era giunto alla conclusione che l’assicurato era inabile al lavoro in qualsiasi attività (cfr. consid. 3.1 della sentenza federale) ed il Tribunale federale aveva stabilito che anche se si fosse seguita la tesi contenuta nel referto del medico interpellato dall’assicuratore, l’attività ritenuta ancora esigibile quale quella di aiuto giardiniere era paragonabile a quella svolta in un laboratorio protetto (consid. 12 della citata sentenza: l’attività deve essere gratificante, perché ha difficoltà di adattamento, necessita di supporto continuo, anche emotivo, ha difficoltà ad agire autonomamente, deve esserci assenza di coinvolgimento a livello relazionale, l’assicurato non risulta efficiente e flessibile).

Nel caso di specie la situazione è diversa. Infatti, malgrado i limiti funzionali cui ha accennato il ricorrente, dallo schema Mini ICF-APP della perizia risulta anche che non vi sono segni psicopatologici che facciano ritenere l’assicurato non in grado di rispettare impegni o appuntamenti o accordi, non vi sono significativi disturbi dell’attenzione, della concentrazione e della memoria, vi è una diminuzione solo lieve delle motivazioni e dell’energia che giustifica solo una minima riduzione della persistenza, è in grado di difendere i propri interessi e non appare ancora del tutto scoraggiato nell’affrontare le rivendicazioni che gli interessano (pag. 241 incarto AI).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che l’insorgente può esercitare, nella misura del 60%, un’attività semplice e ripetitiva come quella descritta dal perito.

Va ora esaminato se l’amministrazione ha proceduto ad un corretto raffronto dei redditi.

2.7.In concreto l’UAI, quale reddito da valido, ha preso in considerazione il reddito conseguito dall’insorgente nel 2010 quando era alle dipendenze di __________ (fr. 51'942) e lo ha aggiornato fino al 2016 a fr. 54'243. Secondo l’amministrazione tale reddito, il più alto mai raggiunto dal ricorrente negli anni di attività in Svizzera (dal 1989 al 1995 e dal 2006 al 2010), è corretto.

Il ricorrente sostiene invece che non avendo perso il lavoro a causa del danno alla salute, ma per un licenziamento in seguito al quale ha ottenuto delle indennità giornaliere per disoccupazione, va utilizzato il salario statistico del ramo professionale 41-43, costruzioni livello di qualifica 1 che nel 2016 ammontava a fr. 68'244. Se ciò non fosse possibile, andrebbe comunque applicato il gap salariale.

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.12.   Circa il reddito da invalido,lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016(cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica,più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, lasentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagliuominiper un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr.sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nelsettore privato(circala rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.),corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr.64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.13.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazioneglobale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

In concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 5% per “attività leggere”. In sede di risposta l’amministrazione ha rilevato che in realtà dal doc. 79 dell’incarto AI si evince che la riduzione è stata operata in funzione del fattore “permesso di soggiorno”, giacché l’assicurato è al beneficio di un permesso “F” (cfr. per un caso in cui il TCA ha confermato una riduzione del 5%: STCA 32.2018.213 del 23 settembre 2019).

Il ricorrente contesta tale valutazione e chiede una riduzione del 20%, a causa delle scarse risorse formative e personali, il fatto che ha sempre svolto solo attività pesanti, il fatto che presenta anche in attività adeguate una importante limitazione della capacità lavorativa e che a causa del danno alla salute ha una limitazione importante della capacità di adattarsi a nuove situazioni e a causa del permesso di soggiorno. Per l’insorgente una riduzione del 5% per quest’ultimo fattore non è sufficiente tenuto conto che i detentori di permesso F guadagnano in media il 28% in meno rispetto alla media dei lavoratori.

2.14.   Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbiadebitamentetenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

In primo luogo va rilevato che l’incapacità lavorativa del 40% va intesa quale riduzione del rendimento in un lavoro a tempo pieno (cfr. pag. 248 incarto AI [rapporto finale SMR del 26 marzo 2019]).

Ne segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di lavoro normale.

Neppure una riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute può trovare accoglimento, poiché la capacità lavorativa del 60% tiene già conto della necessità di svolgere un’attività con ritmi di lavoro meno intensi, senza picchi di lavoro, in mansioni semplici e ripetitive, in un ambiente di bassa conflittualità discretamente tollerante (cfr. pag. 242 incarto AI = pag. 24 perizia e 249 incarto AI = pag. 3 rapporto finale SMR).

Quanto al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Inoltre nella sentenza 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, il TF ha ribadito che in caso di applicazione del livello di qualifiche semplici e ripetitive sono già considerate le carenze linguistiche. Del resto anche gli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione di tipo manuale a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 con riferimenti).

Quanto al permesso di soggiorno di tipo F, questo TCA non vede alcun motivo per ritenere una riduzione superiore a quella del 5% riconosciuta dall’UAI. La maggiore differenza salariale rispetto alla media dei lavoratori, nel preciso caso di specie, come visto in precedenza, non è dovuta tanto al permesso di soggiorno, ma al fatto che l’insorgente si è accontentato di un salario inferiore. Infatti anche quando in seguito al suo matrimonio nel 1991 era detentore di un permesso B (cfr. pag. 64 incarto AI), aveva percepito redditi assai modesti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di specie,per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.

2.15.   Raffrontando nel 2016, dopo l’anno di attesa, il reddito da valido di fr. 54’243, con quello da invalido di fr.66’803, ridotto del 40% (incapacità lavorativa) a fr. 40'081.80 e del 5% (riduzione sociale) a fr. 38'077.71, si ottiene un grado d’invalidità del 29.8%,arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),al 30%che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Ne segue che a giusta ragione l’UAI non ha assegnato alcuna rendita.

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.

Dispositiv
  1. Il ricorso èrespinto.
  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghettid
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2019.157

cs

Lugano

25 maggio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione dell’11 luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

2.1.   Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito poiché l’UAI non avrebbe preso posizione sulle sue censure sollevate in sede di osservazioni al progetto di decisione. L’amministrazione non si sarebbe espressa, in particolare, circa la critica sollevata dal ricorrente in merito all’utilizzo quale salario da valido dell’ultimo reddito percepito in luogo dei dati statistici e sui singoli fattori di riduzione.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

nel merito

2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3.Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziatoche in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.4.   Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

In DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

La valutazione peritale è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate il 6 ed il 12 settembre 2018, nonché il 22 febbraio 2019.

Al referto va attribuita piena forza probante.

Del resto il ricorrente non ne contesta il contenuto e non produce alcuna documentazione medica atta a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni del dr. med. __________. Egli sostiene invece, segnatamente sulla base dell’esito dello schema Mini ICF-APP, che l’attività esigibile in attività adatta descritta dal perito può essere svolta unicamente in un ambiente protetto o simil-protetto e non può essere sfruttata nel normale mercato del lavoro (doc. I). Questa censura sarà esaminata nel prossimo considerando.

Quanto all’aspetto somatico, l’insorgente, per la prima volta con le osservazioni del 7 ottobre 2019 (doc. VI), nell’ambito della contestazione del raffronto dei redditi, con riferimento al rapporto del 29 gennaio 2013 del medico curante, dr. med. __________, medicina generale FMH, il quale ha posto la diagnosi di sindrome dolorosa lombovertebrale cronica e esiti di lombosciatalgia a destra (in presenza di discopatie multiple da L2-S1 con restringimento dei forami e possibili contatti radicolari da L2-L5 e restringimento del canale spinale all’altezza di L4-L5), sostiene che in merito alle patologie somatiche si è sempre espresso unicamente il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sia nella precedente procedura (rapporto dell’11 giugno 2013) che nella procedura in esame (rapporto del 26 marzo 2019) ed ha indicato l’assenza di limitazioni funzionali dovute al danno alla colonna vertebrale senza ulteriori approfondimenti.

Il 6 novembre 2019 il ricorrente ha aggiunto che, come risulta dagli atti, il 2 giugno 2016 ha pure subito un politrauma su defenestramento, con frattura pluriframmentaria della rotula sinistra, frattura del pavimento e della parete laterale mediale dell’orbita sinistra, frattura del processo frontale dell’osso mascellare a sinistra, frattura del processo zigomatico a sinistra, frattura dei processi pterigoidei dello sfenoide e fratture delle ossa nasali (cfr. rapporto della clinica psichiatrica cantonale del 15 luglio 2016 [pag. 152 incarto AI] e rapporto del dr. med. __________ del 13 luglio 2016).

Questi aspetti non sarebbero stati presi in considerazione.

Questo TCA evidenzia, come rilevato anche dall’UAI (cfr. doc. VIII), che lo stesso curante, dr. med. __________, FMH specialista in medicina interna, nell’ambito della precedente procedura, nel rapporto del 29 gennaio 2013 aveva indicato la diagnosi di sindrome dolorosa lombovertebrale cronica e di esiti di lombosciatalgia destra (2007) tra quelle senza ripercussione sulla capacità lavorativa (pag. 31 incarto AI, punto 1.1). Il dr. med. __________, pur indicando che quale manovale l’assicurato non avrebbe più potuto svolgere alcuna attività, aveva del resto affermato che potrebbe svolgere lavori leggeri, ma che la capacità lavorativa in attività adatte sarebbe dovuta essere accertata dal lato psichiatrico (pag. 32 incarto AI, punto 1.7: “il paz. non è più abile al lavoro come manovale per la patologia alla colonna lombare, fisicamente potrebbe svolgere lavori leggeri ma la situazione psichica e psicosociale rendono estremamente difficoltoso un reinserimento lavorativo. Sulla capacità lavorativa dal lato psichico potrà essere più esplicito il __________”).

La successiva decisione di rifiuto delle prestazioni del 19 agosto 2013 (pag. 77-78 incarto AI), emessa in seguito all’allestimento di una perizia psichiatrica del 29 maggio 2013 ad opera della dr.ssa med. __________ (pag. 61 e seguenti incarto AI) è cresciuta incontestata in giudicato.

Nella nuova domanda del 18 luglio 2016, ossia a poco più di un mese e mezzo dal defenestramento che gli ha causato un politrauma, il ricorrente stesso ha indicato unicamente la patologia psichiatrica quale motivo della richiesta di prestazioni (pag. 90 incarto AI), ha citato il solo dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, quale medico curante (pag. 91 incarto AI) e la sindrome post-traumatica da stress unitamente ai disturbi di personalità misti, quali affezioni per le quali la domanda è stata inoltrata (pag. 91 incarto AI). Del politrauma alcun accenno malgrado la prossimità con l’evento neppure nello scritto accompagnatorio del 6 settembre 2016, dove viene messo l’accento sulla patologia psichiatrica (pag. 98 incarto AI).

Il medesimo assicurato nelle osservazioni al progetto di decisione del 21 giugno 2019 (pag. 276-278 incarto AI) e nel ricorso (doc. I) non ha indicato la patologia somatica quale malattia con ripercussioni sulla sua abilità al lavoro e nelle more processuali non ha prodotto alcuna documentazione medica.

Inoltre, oltre al dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, anche il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto del 6 agosto 2018, ha tenuto conto delle patologie somatiche, indicando lo stato dopo trauma cranio-facciale commotivo e lo stato dopo frattura pluriframmentaria della rotula sinistra tra le patologie (in seguito al tentativo di suicidio per defenestrazione del 2016 [pag. 152 e seguenti incarto AI]) senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 172 incarto AI).

Non vi è pertanto documentazione medica agli atti per ritenere che le patologie somatiche abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività adatta e confacente al suo stato di salute e necessitino di ulteriori approfondimenti.

In queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI, sulla base della perizia del dr. med. __________, ha ritenuto che il ricorrente è capace al lavoro nella misura del 60% in attività leggere.

2.6.   Il ricorrente sostiene tuttavia che l’attività descritta dal perito presenta i tipici connotati di un’attività in ambiente protetto o simil-protetto. Risulta difficilmente ipotizzabile che nell’attuale mercato del lavoro vi siano attività dove non vi siano picchi di lavoro, dove sia garantita una bassa conflittualità e dove l’ambiente di lavoro (colleghi e soprattutto superiori) siano tolleranti.

Con riferimento alle STF 9C_984/2008 e 9C_683/2011 l’insorgente sottolinea che lavori del genere non esistono più e che l’assicurazione invalidità deve tener conto delle modifiche strutturali del mercato del lavoro. L’aumento della produttività in seno alle imprese, la pressione circa la redditività o ancora le necessità derivanti dalla gestione dei costi salariali pesano sugli impiegati che devono dimostrare impegno e efficacia e integrarsi in una struttura aziendale e dimostrare una capacità di adattamento importante. Con riferimento alle risultanze dello schema Mini ICF-APP della perizia del dr. med. __________ il ricorrente rileva di avere un grado di disabilità moderato nella flessibilità, poiché ha difficoltà nell’adeguare i propri comportamenti a differenti richieste, viste le diminuite riserve energetiche, per la rigidità di pensiero e per gli aspetti relativi alla modificazione duratura della personalità che lo rendono ritirato, teso e polarizzato sulle tematiche connesse ai traumi e alle rivendicazioni sociali. Egli non presenterebbe l’importante capacità di adattamento che il mondo del lavoro attuale richiede ai dipendenti. Non va poi dimenticato che presenta un grado di disabilità moderato nel contatto con gli altri e nella capacità di integrazione nel gruppo, presentandosi chiuso e ritirato, spesso sotto forte tensione, con difficoltà ad interagire a causa della polarizzazione delle idee rispetto alle tematiche vissute e necessita quindi di un gruppo di lavoro particolarmente tollerante e comprensivo nei suoi confronti. Inoltre presenta un grado di disabilità moderato nella capacità di giudizio, con una bassa tolleranza alle frustrazioni ed un incremento delle tensioni.

Queste caratteristiche, secondo l’insorgente, difficilmente sono compatibili con la possibilità di esercitare una professione nel normale mondo del lavoro.

Le censure del ricorrente non possono essere accolte.

Ancora recentemente il Tribunale federale, in una sentenza 9C_327/2018 del 5 ottobre 2018, al consid. 6.2, ha rammentato che la nozione di mercato equilibrato del lavoro è una nozione teorica ed astratta che serve da distinzione per stabilire i casi a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione e quelli a carico dell’assicurazione per l’invalidità. Essa implica da una parte un certo equilibrio tra l’offerta e la domanda di manodopera e dall’altra parte un mercato del lavoro strutturato in maniera tale che possa offrire un ventaglio d’impieghi diversificati, sia per quanto concerne le esigenze professionali ed intellettuali sia a livello di sollecitazioni fisiche (DTF 110 V 273, consid. 4b; sentenza I 350/89 del 30 aprile 1991, consid. 3b in RCC 1991 pag. 329). Non occorre pertanto esaminare la questione di sapere se il ricorrente può trovare un’attività secondo le condizioni concrete del mercato del lavoro, ma unicamente domandarsi se potrebbe ancora sfruttare economicamente la sua capacità residua in un mercato dove i posti di lavoro disponibili corrispondono all’offerta di manodopera (STF I 198/97 del 7 luglio 1998, consid. 3b con i riferimenti in: Pratique VSI 1998, pag. 293).

Non ci si deve fondare su possibilità di lavoro irrealiste, ossia ritenere un’attività che potrebbe essere esercitata unicamente in una forma talmente limitata che praticamente non esisterebbe sul mercato generale del lavoro o che il suo esercizio implicherebbe da parte del datore di lavoro delle concessioni impossibili (STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2008, consid. 6.2; I 350/89 del 30 aprile 1991 consid. 3b in: RCC 1991 pag. 329; I 329/88 del 25 gennaio 1989 consid. 4a in RCC 1989 pag. 328).

Lo specialista ha stabilito che l’insorgente può svolgere un’attività i cui ritmi di lavoro siano meno intensi, senza picchi di lavoro, in mansioni semplici e ripetitive, in un ambiente a bassa conflittualità discretamente tollerante.

Si tratta di quelle attività, come evidenzia la consulente in integrazione, che non richiedono una preparazione professionale specifica, ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve periodo d’adeguamento (pag. 260 incarto AI).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione, rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid.4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire un'occupazione vista la problematica psichica di cui è affetto l'assicurato, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte a personale non qualificato o semi qualificato (le attività adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello di qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né un’esperienza professionale diversificata né un grado di istruzione particolare; cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

La descrizione della professione adatta contenuta nella perizia del dr. med. __________ non collima del resto con quelle contenute nelle sentenze citate dal ricorrente.

Nella sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, al consid. 5.1, il Tribunale federale ha rammentato che l’assicurato, confrontato con degli obblighi provenienti dall’esterno, non presentava nessuna capacità lavorativa. Egli era invece capace di avere un rendimento del 50% se si trovava in un ambiente creato da lui stesso in ambito artistico e senza alcuna costrizione. Al consid. 5.2 il Tribunale federale ha stabilito che il fatto di ritenere, sulla base delle precedenti constatazioni, che il ricorrente poteva ancora sfruttare economicamente la sua capacità residua di lavoro su un mercato equilibrato del lavoro ai sensi dell’art. 16 LPGA violava il diritto federale. Infatti, dal curriculum vitae era emerso che l’interessato non si era mai integrato nel mondo del lavoro in maniera durevole. Al contrario, dagli atti emergeva che il ricorrente doveva funzionare in maniera perfettamente autonoma e senza nessuna pressione esterna (“Le docteur T.________, ancien médecin traitant, relevait en 1990 que « chaque jour cependant, il [le recourant] recourt à une sorte de retraite dans un monde irréel (son « atelier ») où il laisse courir son imagination d' « artiste », exempt de toute pression morale et financière, et sans responsabilité tangible. Ainsi, il se procure un équilibre fragile lui permettant de s'occuper de sa famille » (rapport du 20 mai 1990). Dans un rapport du 14 novembre 1990, le docteur L.________, qui avait été interpellé en qualité d'expert, précisait pour sa part que le recourant « semble avoir pu maintenir un certain équilibre au prix d'un aménagement existentiel très particulier ». Quant au docteur N.________, il a souligné dans son rapport d'expertise du 28 septembre 2004 que « tant qu'il [le recourant] est dans sa petite bulle, il peut fonctionner sans problème»(…) Bien que le recourant dispose d'une capacité fonctionnelle de travail (fixée médicalement à 50 %), celle-ci ne peut être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes que le marché actuel du travail ne connaît pas. Le trouble de la personnalité dont souffre le recourant et ses effets sur le fonctionnement au quotidien exigent qu'il puisse travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social. De fait, il n'est pas en mesure d'offrir ce que l'on est en droit d'attendre d'un travailleur dans des rapports de travail qualifiés de normaux. Les concessions démesurées qui seraient demandées à un éventuel employeur rendent en effet l'exercice d'une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique. Cela étant, il convient d'admettre que le recourant n'est plus en mesure d'exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique).

Il ricorrente cita pure la sentenza 9C_683/2011, o meglio la sentenza 8C_683/2011 del 16 agosto

2012. In quel caso il TF ha respinto il ricorso di un assicuratore che aveva contestato la sentenza cantonale tramite la quale era stata riconosciuta una rendita d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni poiché l’assicurato poteva svolgere la propria professione solo in ambito protetto. In quel caso tuttavia il perito giudiziario era giunto alla conclusione che l’assicurato era inabile al lavoro in qualsiasi attività (cfr. consid. 3.1 della sentenza federale) ed il Tribunale federale aveva stabilito che anche se si fosse seguita la tesi contenuta nel referto del medico interpellato dall’assicuratore, l’attività ritenuta ancora esigibile quale quella di aiuto giardiniere era paragonabile a quella svolta in un laboratorio protetto (consid. 12 della citata sentenza: l’attività deve essere gratificante, perché ha difficoltà di adattamento, necessita di supporto continuo, anche emotivo, ha difficoltà ad agire autonomamente, deve esserci assenza di coinvolgimento a livello relazionale, l’assicurato non risulta efficiente e flessibile).

Nel caso di specie la situazione è diversa. Infatti, malgrado i limiti funzionali cui ha accennato il ricorrente, dallo schema Mini ICF-APP della perizia risulta anche che non vi sono segni psicopatologici che facciano ritenere l’assicurato non in grado di rispettare impegni o appuntamenti o accordi, non vi sono significativi disturbi dell’attenzione, della concentrazione e della memoria, vi è una diminuzione solo lieve delle motivazioni e dell’energia che giustifica solo una minima riduzione della persistenza, è in grado di difendere i propri interessi e non appare ancora del tutto scoraggiato nell’affrontare le rivendicazioni che gli interessano (pag. 241 incarto AI).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che l’insorgente può esercitare, nella misura del 60%, un’attività semplice e ripetitiva come quella descritta dal perito.

Va ora esaminato se l’amministrazione ha proceduto ad un corretto raffronto dei redditi.

2.7.In concreto l’UAI, quale reddito da valido, ha preso in considerazione il reddito conseguito dall’insorgente nel 2010 quando era alle dipendenze di __________ (fr. 51'942) e lo ha aggiornato fino al 2016 a fr. 54'243. Secondo l’amministrazione tale reddito, il più alto mai raggiunto dal ricorrente negli anni di attività in Svizzera (dal 1989 al 1995 e dal 2006 al 2010), è corretto.

Il ricorrente sostiene invece che non avendo perso il lavoro a causa del danno alla salute, ma per un licenziamento in seguito al quale ha ottenuto delle indennità giornaliere per disoccupazione, va utilizzato il salario statistico del ramo professionale 41-43, costruzioni livello di qualifica 1 che nel 2016 ammontava a fr. 68'244. Se ciò non fosse possibile, andrebbe comunque applicato il gap salariale.

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.12.   Circa il reddito da invalido,lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016(cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica,più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, lasentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagliuominiper un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr.sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nelsettore privato(circala rilevanza delle condizioni salariali nelsettore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.),corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr.64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.13.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazioneglobale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

In concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 5% per “attività leggere”. In sede di risposta l’amministrazione ha rilevato che in realtà dal doc. 79 dell’incarto AI si evince che la riduzione è stata operata in funzione del fattore “permesso di soggiorno”, giacché l’assicurato è al beneficio di un permesso “F” (cfr. per un caso in cui il TCA ha confermato una riduzione del 5%: STCA 32.2018.213 del 23 settembre 2019).

Il ricorrente contesta tale valutazione e chiede una riduzione del 20%, a causa delle scarse risorse formative e personali, il fatto che ha sempre svolto solo attività pesanti, il fatto che presenta anche in attività adeguate una importante limitazione della capacità lavorativa e che a causa del danno alla salute ha una limitazione importante della capacità di adattarsi a nuove situazioni e a causa del permesso di soggiorno. Per l’insorgente una riduzione del 5% per quest’ultimo fattore non è sufficiente tenuto conto che i detentori di permesso F guadagnano in media il 28% in meno rispetto alla media dei lavoratori.

2.14.   Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbiadebitamentetenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

In primo luogo va rilevato che l’incapacità lavorativa del 40% va intesa quale riduzione del rendimento in un lavoro a tempo pieno (cfr. pag. 248 incarto AI [rapporto finale SMR del 26 marzo 2019]).

Ne segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di lavoro normale.

Neppure una riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute può trovare accoglimento, poiché la capacità lavorativa del 60% tiene già conto della necessità di svolgere un’attività con ritmi di lavoro meno intensi, senza picchi di lavoro, in mansioni semplici e ripetitive, in un ambiente di bassa conflittualità discretamente tollerante (cfr. pag. 242 incarto AI = pag. 24 perizia e 249 incarto AI = pag. 3 rapporto finale SMR).

Quanto al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2).

Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

Inoltre nella sentenza 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17, il TF ha ribadito che in caso di applicazione del livello di qualifiche semplici e ripetitive sono già considerate le carenze linguistiche. Del resto anche gli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione di tipo manuale a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 con riferimenti).

Quanto al permesso di soggiorno di tipo F, questo TCA non vede alcun motivo per ritenere una riduzione superiore a quella del 5% riconosciuta dall’UAI. La maggiore differenza salariale rispetto alla media dei lavoratori, nel preciso caso di specie, come visto in precedenza, non è dovuta tanto al permesso di soggiorno, ma al fatto che l’insorgente si è accontentato di un salario inferiore. Infatti anche quando in seguito al suo matrimonio nel 1991 era detentore di un permesso B (cfr. pag. 64 incarto AI), aveva percepito redditi assai modesti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di specie,per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.

2.15.   Raffrontando nel 2016, dopo l’anno di attesa, il reddito da valido di fr. 54’243, con quello da invalido di fr.66’803, ridotto del 40% (incapacità lavorativa) a fr. 40'081.80 e del 5% (riduzione sociale) a fr. 38'077.71, si ottiene un grado d’invalidità del 29.8%,arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),al 30%che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Ne segue che a giusta ragione l’UAI non ha assegnato alcuna rendita.

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso èrespinto.

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghettid