Sachverhalt
valere nella domanda di richiesta AGI del 16 ottobre 2018 (cura del corpo e fare i propri bisogni), sono stati esaminati dal SMR sotto il capitolo denominato dipendenza regolare a terzi. Nelle annotazioni 7 gennaio 2019 il medico SMR dr. __________ aveva infatti accertato una dipendenza da terzi dal maggio 2017 a causa delle sequele infortunistiche (doc. 73 inc. AI). Da qui la decisione di rifiuto di un AGI.
Ora, la decisione 19 febbraio 2019 ha respinto la domanda AGI per determinati motivi, adducendo segnatamente che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita è causata da sequele post-infortunistiche a carico dellassicuratore LAINF e che pertanto in applicazione dellart. 63 cpv. 3 LPGA il riconoscimento dellAGI non è di competenza dellAI. Se lassicurato era dellavviso che lAGI andava invece riconosciuto per motivi e circostanze (bisogno di accompagnamento a carico dellAI ancorché la grande invalidità sia imputabile esclusivamente ad infortunio) non considerati nel suddetto provvedimento anche se oggetto di domanda (doc. 81 inc. AI) e di valutazione SMR, avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento conformemente agli artt. 56 e segg. LPGA.
Non vi è quindi alcun motivo per ritenere nulla la decisione del 19 febbraio 2019 (sui motivi di nullità cfr. pro multis STCA 32.2016.19 del 1. febbraio 2017).
Nella decisione qui contestata del 12 giugno 2019 lamministrazio-ne ha fatto riferimento alla questione del bisogno di accompagnamento della realtà quotidiana. Decidendo di non entrare in materia sulla nuova domanda (cfr. dispositivo) con indicazione dei relativi motivi, lUfficio AI ha infatti anche ribadito che la grande invalidità è da ricondurre, in maniera esclusiva, ad un infortunio e ciò indipendentemente dalla questione a sapere se la LAINF quale condizione specifica per lottenimento di un assegno per persone grandi invalidi riconosca o meno il bisogno di accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana.
Quanto sopra non significa che lamministrazione abbia proceduto ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, entrando di fatto nel merito della domanda di AGI, e non significa anche quindi che lassicurato possa con il presente gravame far valere, nel merito, il riconoscimento dellAGI. Nella decisione impugnata lUfficio AI ha semplicemente ribadito i motivi alla base del precedente provvedimento (facendo riferimento anche alla questione del biso-gno daccompagnamento). Secondo giurisprudenza, qualora nel trattare una domanda di riconsiderazione, come pure una nuova domanda ex art. 87 OAI, lamministrazione emette una decisione formale di non entrata in materia pur sommariamente riprendendo anche i motivi alla base del precedente diniego, ciò non significa che abbia nuovamente statuito nel merito (DTF 117 V 14 consid. 2b/aa). Nel caso in esame, lUfficio AI ha statuito la non entrata in materia accennando per il resto anche al motivo che aveva condotto al diniego di prestazioni del 19 febbraio 2019, indipendentemente dalla questione del bisogno daccompagnamento.
2.5.2 Nella sua nuova domanda del 1. aprile 2020 lassicurato non ha in alcun modo reso verosimile una modifica delle circostanze ai sensi dellart. 87 cpv. 2 e 3 OAI, ma ha in realtà tentato di rimettere in discussione dopo la decisione di diniego della __________ del 29 marzo 2019 il precedente rifiuto di prestazioni (cresciuto in giudi-cato), ciò che egli come visto avrebbe dovuto invece fare impugnando la decisione del 19 febbraio 2019.
Per il resto, la domanda del
1. aprile 2019 in nessun modo è assimilabile ad una domanda di riconsiderazione, giusta lart. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione 19 febbraio 2019 (preavvisata con progetto di decisione 23 aprile 2019 rimasto per altro incontestato). Motivi di riconsiderazione non sono daltronde (giustamente) mai stati fatti valere, nemmeno nella presente sede ricorsuale, detta decisione non potendo in effetti essere considerata siccome manifestamente errata.
La decisione contestata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 OAI).
Se l’assicurato non ha dimostrato
un rilevante cambiamento per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta l’amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.
3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,
op.cit., pp. 84-86).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la rilevante modifica resa verosimile dal-l'assicurato
si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
Nel caso in esame, nella
decisione contestata l’amministrazione ha, tra l’altro, precisato che una nuova
domanda di prestazioni “
può essere esaminata unicamente se viene
medicalmente comprovato che la grande invalidità è dovuta a fattori
extra-infortunistici. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare
alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente valutato”.
L’Ufficio AI ha quindi
emesso la decisione di non entrata in materia
costatando
come nella nuova domanda non sia stata dimostrata una modifica della situazione
accertata nel precedente provvedimento di diniego del 19 febbraio 2019.
2.5
2.5.1 Il ricorrente contesta la
decisione di non entrata in materia sostenendo che il bisogno di
accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non è stato
valutato nella decisione del 19 febbraio 2019, non contenendo essa alcun
riferimento al riguardo.
A torto.
Occorre anzitutto rilevare
che nell’ambito della precedente decisione, l’esame dell’accompagnamento
nell’organizzazione nella realtà quotidiana, insieme agli altri aspetti fatti
valere nella domanda di richiesta AGI del 16 ottobre 2018 (cura del corpo e
fare i propri bisogni), sono stati esaminati dal SMR sotto il capitolo
denominato “
dipendenza regolare a terzi
”. Nelle annotazioni 7 gennaio
2019 il medico SMR dr. __________ aveva infatti accertato una dipendenza da
terzi dal maggio 2017 a causa delle sequele infortunistiche (doc. 73 inc. AI).
Da qui la decisione di rifiuto di un AGI.
Ora, la decisione 19
febbraio 2019 ha respinto la domanda AGI per determinati motivi, adducendo
segnatamente che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari
della vita è causata da sequele post-infortunistiche a carico dell’assicuratore
LAINF e che pertanto in applicazione dell’art. 63 cpv. 3 LPGA il riconoscimento
dell’AGI non è di competenza dell’AI. Se l’assicurato era dell’avviso che l’AGI
andava invece riconosciuto per motivi e circostanze (bisogno di accompagnamento
a carico dell’AI ancorché la grande invalidità sia imputabile esclusivamente ad
infortunio) non considerati nel suddetto provvedimento anche se oggetto di
domanda (doc. 81 inc. AI) e di valutazione SMR, avrebbe dovuto impugnare tale
provvedimento conformemente agli artt. 56 e segg. LPGA.
Non vi è quindi alcun motivo
per ritenere nulla la decisione del 19 febbraio 2019 (sui motivi di nullità
cfr. pro multis STCA 32.2016.19 del 1. febbraio 2017).
Nella decisione qui
contestata del 12 giugno 2019 l’amministrazio-ne ha fatto riferimento alla
questione del bisogno di accompagnamento della realtà quotidiana. Decidendo di
non entrare in materia sulla nuova domanda (cfr. dispositivo) con indicazione
dei relativi motivi, l’Ufficio AI ha infatti anche ribadito che “
la grande
invalidità è da ricondurre, in maniera esclusiva, ad un infortunio
” e “
ciò
indipendentemente dalla questione a sapere se la LAINF – quale condizione
specifica per l’ottenimento di un assegno per persone grandi invalidi –
riconosca o meno il bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana
”.
Quanto sopra non significa che
l’amministrazione abbia proceduto ad una nuova valutazione materiale della
fattispecie, entrando di fatto nel merito della domanda di AGI, e non significa
anche quindi che l’assicurato possa con il presente gravame far valere, nel
merito, il riconoscimento dell’AGI. Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha
semplicemente ribadito i motivi alla base del precedente provvedimento (facendo
riferimento anche alla questione del biso-gno d’accompagnamento). Secondo
giurisprudenza, qualora nel trattare una domanda di riconsiderazione, come pure
una nuova domanda ex art. 87 OAI, l’amministrazione emette una decisione
formale di non entrata in materia pur sommariamente riprendendo anche i motivi
alla base del precedente diniego, ciò non significa che abbia nuovamente
statuito nel merito (DTF 117 V 14 consid. 2b/aa). Nel caso in esame, l’Ufficio
AI ha statuito la non entrata in materia accennando per il resto anche al
motivo che aveva condotto al diniego di prestazioni del 19 febbraio 2019,
indipendentemente dalla questione del bisogno d’accompagnamento.
2.5.2 Nella sua nuova domanda del 1.
aprile 2020 l’assicurato non ha in alcun modo reso verosimile una modifica
delle circostanze ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, ma ha in realtà tentato
di rimettere in discussione – dopo la decisione di diniego della __________ del
29 marzo 2019 – il precedente rifiuto di prestazioni (cresciuto in giudi-cato),
ciò che egli – come visto – avrebbe dovuto invece fare impugnando la decisione
del 19 febbraio 2019.
Per il resto, la domanda del
1. aprile 2019 in nessun modo è assimilabile ad una domanda di riconsiderazione,
giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione 19 febbraio 2019 (preavvisata con
progetto di decisione 23 aprile 2019 rimasto per altro incontestato). Motivi di
riconsiderazione non sono d’altronde (giustamente) mai stati fatti valere,
nemmeno nella presente sede ricorsuale, detta decisione non potendo in effetti
essere considerata siccome manifestamente errata.
La decisione contestata va
pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 vanno accollate al
ricorrente.
E. 29 marzo 2019 il precedente rifiuto di prestazioni (cresciuto in giudi-cato), ciò che egli come visto avrebbe dovuto invece fare impugnando la decisione del 19 febbraio 2019.
Per il resto, la domanda del
1. aprile 2019 in nessun modo è assimilabile ad una domanda di riconsiderazione, giusta lart. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione 19 febbraio 2019 (preavvisata con progetto di decisione 23 aprile 2019 rimasto per altro incontestato). Motivi di riconsiderazione non sono daltronde (giustamente) mai stati fatti valere, nemmeno nella presente sede ricorsuale, detta decisione non potendo in effetti essere considerata siccome manifestamente errata.
La decisione contestata va pertanto confermata e il ricorso respinto.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2019.148
BS/RG
Lugano
28 maggio 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 12 giugno 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
1.2. Il 16 ottobre 2018 lassicurato, per il tramite del suo curatore, ha inoltrato allUfficio AI una richiesta di un assegno per grandi invalidi (AGI), motivata dal suo bisogno daiuto di terzi per lespletamento degli atti ordinari della vita (cura del corpo e fare i propri bi-sogni corporali), nonché dalla necessità di un accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana poiché incapace di gestire autonomamente le sue incombenze e facilmente manipolabile da terzi al di fuori di un contesto protetto (doc. 63 inc. AI).
Richiamata dalla __________ la documentazione concernente lassicurato, con annotazioni 7 gennaio 2019 il medico SMR dr. __________ ha accertato una dipendenza da terzi dal maggio 2017 a seguito delle sequele post-infortunistiche (doc. 73 inc. AI).
Con decisione 19 febbraio 2019, debitamente preavvisata, lUfficio AI ha respinto la richiesta. Accertato che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita è causata da sequele post infortunistiche a carico dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in applicazione dellart. 63 cpv. 3 LPGA lamministrazione ha concluso che il riconoscimento dellAGI non è di competenza dellAI (doc. 75 inc. AI).
1.3. Inoltrata di conseguenza la richiesta di AGI allassicuratore LAINF, con decisione 29 marzo 2019 la __________ ha respinto la richiesta. Non ravvedendo il bisogno di aiuto di terzi negli atti ordinari della vita, lassicuratore ha tuttavia riscontrato che laiuto delle due persone che lo assistono, ha lo scopo di strutturare e organizzare la sua giornata. Lo stesso può rientrare nellaccompagnamento nel-lorganizzazione della realtà quotidiana, prestazione prevista da-llAI ma non dallassicuratore infortuni. LAI, che ci legge in copia, è invitata a riesaminare il diritto a tale prestazione(doc. 96 inc. LAINF).
1.4. In data 1° aprile 2019 lassicurato, sempre rappresentato dal proprio curatore, ha nuovamente inoltrato allUfficio AI una richiesta AGI (doc. 82 inc. AI).
1.5. Per decisione 12 giugno 2019, preavvisata il 23 aprile 2019, lUfficio AI non è entrato nel merito alla nuova domanda non avendo lassicurato comprovato che la grande invalidità sia dovuta a fattori extra-infortunistici e non essendo costatabile una modifica delle circostanze rispetto alla precedente decisione. Nella decisione 12 giugno 2019 lamministrazione ha inoltre ribadito che se la grande invalidità è esclusivamente imputabile ad un infortunio, lart. 66 cpv. 3 LPGA non autorizza alcun intervento da parte dellAI e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se la LAINF riconosce o meno il bisogno di accompagnamento della re-altà quotidiana (doc. 88 inc. AI).
1.6. Contro la suddetta decisione è tempestivamente insorto lassicurato il quale, rappresentato dal suo curatore a sua volta rappresentato da RA 2, ne ha chiesto lannullamento con conseguente riconoscimento di un AGI di grado lieve da maggio 2018.
In primo luogo sostiene la nullità della decisione contestata in quanto lUfficio AI era tenuto ad entrare nel merito della richiesta di prestazioni, poiché con la pronunzia del 19 febbraio 2019 esso aveva rifiutato il diritto ad un AGI per la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita, rimanendo invece silente per quanto riguarda il bisogno di accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana.
Con riferimento ad analoghe procedure ricorsuali promosse da RA 2 davanti al TCA (inc. 32.2018.185 e 32.2018.186) e nel frattempo evase con sentenze del 2 dicembre 2019, non cresciute in giudicato poiché impugnate dallUfficio AI dinanzi al TF, il ricorrente sostanzialmente contesta che il diritto allAGI di grado lieve nonostante il bisogno accertato e non contestato di un accompagnamento gli venga negato in applicazione del principio della priorità assoluta e dellesclusività dintervento dellassicuratore LAINF giusta lart. 66 cpv. 3 LPGA. Sulla base degli atti preparatori della LAI e della dottrina, lassicurato sostiene che il bisogno di accompagnamento necessario nellAI per lerogazione di un AGI di grado lieve non corrisponde al requisito in ambito LAINF per avere diritto allanaloga prestazione infortunistica, motivo per cui lart. 66 cpv. 3 LPGA non torna applicabile in quanto non si tratta di un caso di coordinamento dei due ambiti (AI e LAINF). Per questi motivi, secondo lassicurato lUfficio AI deve versare un AGI di grado lieve per la necessità di accompagnamento della realtà quotidiana, anche se si tratta di sequele infortunistiche.
1.7. Con la risposta di causa lamministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso. Evidenzia in particolare come con la nuova domanda lassicurato non ha dimostrato un cambiamento rilevante delle circostanze giustificante lentrata in materia giusta lart. 87 cpv. 2 e 3 OAI, evocando per il resto i motivi posti alla base del precedente diniego. Non avendo lassicurato con la nuova domanda di prestazioni fatto valere fattori extra-infortunistici, lamministrazione ribadisce la correttezza della decisione di non entrata in materia. Rileva quindi abbondanzialmente che se dovesse entrare nel merito, lassicurato non avrebbe diritto ad un AGI, posto che la gran-de invalidità è da mettere esclusivamente in relazione allinfortunio e che, trattandosi di un caso di coordinamento con la LAINF, lart. 66 cpv. 3 LPGA non autorizza alcun intervento da parte dellAI.
1.8. Con osservazioni del 26 settembre 2019 lassicurato ribadisce co-me la richiesta di un AGI per il bisogno di accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana non sia stata valutata nella decisione del 19 febbraio 2019.
consideratoin diritto
2.2.Oggetto del contendere è sapere se lUfficio AI, con riferimento alla decisione 19 febbraio 2019 con cui aveva negato allassicurato lattribuzione di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, a ragione non è entrato nel merito della nuova richiesta di AGI.
2.3.Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invaliditàsi è modificato in misura rilevante per il dirittoalle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
l Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo lassegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dallart. 87 cpv. 2 e 3 OAI.
Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 p. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhaser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
2.4. Con la decisione 19 febbraio 2019 lUfficio AI, con riferimento al-lart. 66 LPGA, aveva negato il diritto ad un AGI poiché dalle-same di tutta la documentazione acquisita allincarto, è stato possibile appurare che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita è causata da sequele postinfortunistiche a carico dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il riconoscimento dellassegno grandi invalidità non è pertanto di competenza dellassicurazione invalidità.
Come indicato nel precedente considerando, sela rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (sottolineatura del redattore; art. 87 cpv. 3 OAI).
Se lassicurato non ha dimostrato un rilevante cambiamento per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta lamministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, op.cit., pp. 84-86).Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la rilevante modifica resa verosimile dal-l'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
Nel caso in esame, nella decisione contestata lamministrazione ha, tra laltro, precisato che una nuova domanda di prestazioni può essere esaminata unicamente se viene medicalmente comprovato che la grande invalidità è dovuta a fattori extra-infortunistici. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente valutato.
LUfficio AI ha quindi emesso la decisione di non entrata in materiacostatando come nella nuova domanda non sia stata dimostrata una modifica della situazione accertata nel precedente provvedimento di diniego del 19 febbraio 2019.
2.5
2.5.1 Il ricorrente contesta la decisione di non entrata in materia sostenendo che il bisogno di accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana non è stato valutato nella decisione del 19 febbraio 2019, non contenendo essa alcun riferimento al riguardo.
A torto.
Occorre anzitutto rilevare che nellambito della precedente decisione, lesame dellaccompagnamento nellorganizzazione nella realtà quotidiana, insieme agli altri aspetti fatti valere nella domanda di richiesta AGI del 16 ottobre 2018 (cura del corpo e fare i propri bisogni), sono stati esaminati dal SMR sotto il capitolo denominato dipendenza regolare a terzi. Nelle annotazioni 7 gennaio 2019 il medico SMR dr. __________ aveva infatti accertato una dipendenza da terzi dal maggio 2017 a causa delle sequele infortunistiche (doc. 73 inc. AI). Da qui la decisione di rifiuto di un AGI.
Ora, la decisione 19 febbraio 2019 ha respinto la domanda AGI per determinati motivi, adducendo segnatamente che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita è causata da sequele post-infortunistiche a carico dellassicuratore LAINF e che pertanto in applicazione dellart. 63 cpv. 3 LPGA il riconoscimento dellAGI non è di competenza dellAI. Se lassicurato era dellavviso che lAGI andava invece riconosciuto per motivi e circostanze (bisogno di accompagnamento a carico dellAI ancorché la grande invalidità sia imputabile esclusivamente ad infortunio) non considerati nel suddetto provvedimento anche se oggetto di domanda (doc. 81 inc. AI) e di valutazione SMR, avrebbe dovuto impugnare tale provvedimento conformemente agli artt. 56 e segg. LPGA.
Non vi è quindi alcun motivo per ritenere nulla la decisione del 19 febbraio 2019 (sui motivi di nullità cfr. pro multis STCA 32.2016.19 del 1. febbraio 2017).
Nella decisione qui contestata del 12 giugno 2019 lamministrazio-ne ha fatto riferimento alla questione del bisogno di accompagnamento della realtà quotidiana. Decidendo di non entrare in materia sulla nuova domanda (cfr. dispositivo) con indicazione dei relativi motivi, lUfficio AI ha infatti anche ribadito che la grande invalidità è da ricondurre, in maniera esclusiva, ad un infortunio e ciò indipendentemente dalla questione a sapere se la LAINF quale condizione specifica per lottenimento di un assegno per persone grandi invalidi riconosca o meno il bisogno di accompagnamento nellorganizzazione della realtà quotidiana.
Quanto sopra non significa che lamministrazione abbia proceduto ad una nuova valutazione materiale della fattispecie, entrando di fatto nel merito della domanda di AGI, e non significa anche quindi che lassicurato possa con il presente gravame far valere, nel merito, il riconoscimento dellAGI. Nella decisione impugnata lUfficio AI ha semplicemente ribadito i motivi alla base del precedente provvedimento (facendo riferimento anche alla questione del biso-gno daccompagnamento). Secondo giurisprudenza, qualora nel trattare una domanda di riconsiderazione, come pure una nuova domanda ex art. 87 OAI, lamministrazione emette una decisione formale di non entrata in materia pur sommariamente riprendendo anche i motivi alla base del precedente diniego, ciò non significa che abbia nuovamente statuito nel merito (DTF 117 V 14 consid. 2b/aa). Nel caso in esame, lUfficio AI ha statuito la non entrata in materia accennando per il resto anche al motivo che aveva condotto al diniego di prestazioni del 19 febbraio 2019, indipendentemente dalla questione del bisogno daccompagnamento.
2.5.2 Nella sua nuova domanda del 1. aprile 2020 lassicurato non ha in alcun modo reso verosimile una modifica delle circostanze ai sensi dellart. 87 cpv. 2 e 3 OAI, ma ha in realtà tentato di rimettere in discussione dopo la decisione di diniego della __________ del 29 marzo 2019 il precedente rifiuto di prestazioni (cresciuto in giudi-cato), ciò che egli come visto avrebbe dovuto invece fare impugnando la decisione del 19 febbraio 2019.
Per il resto, la domanda del
1. aprile 2019 in nessun modo è assimilabile ad una domanda di riconsiderazione, giusta lart. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione 19 febbraio 2019 (preavvisata con progetto di decisione 23 aprile 2019 rimasto per altro incontestato). Motivi di riconsiderazione non sono daltronde (giustamente) mai stati fatti valere, nemmeno nella presente sede ricorsuale, detta decisione non potendo in effetti essere considerata siccome manifestamente errata.
La decisione contestata va pertanto confermata e il ricorso respinto.