Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 27 maggio 2019 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2019.130
FC
Lugano
4 maggio 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 27 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
- detta decisione, contestata dallinteressato, rappresentato dagli avv. __________ e __________, è stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 18 settembre 2015 (inc. 32.2014.157);
- nel febbraio 2019 lassicurato ha di fatto chiesto una rivalutazione della pratica facendo pervenire nuove certificazioni dei medici curanti attestanti una completa inabilità lavorativa (doc. AI 54);
- raccolto il parere del medico SMR, che ha rilevato come la documentazione prodotta non modificasse la valutazione medica in assenza di nuovi elementi clinici (doc. AI 56), dopo aver preavvisato il 3 aprile 2019 la non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni cui si è opposto lassicurato producendo nuovi certificati datati 15 aprile 2019 dello psichiatra curante dr. __________ e 10 maggio 2019 della dr.ssa __________ (doc. AI 56-58, 64) il 27 maggio 2019 lamministrazione, dopo aver nuovamente interpellato il medico SMR (doc. AI 67, 68), ha confermato la non entrata in materia argomentando che lassicurato non aveva dimostrato una rilevante modifica delle circostanze, la documentazione prodotta evidenziando soltanto un diverso apprezzamento dello status clinico valutato a suo tempo dal SMR;
- con la risposta di causa lUfficio AI propone di ritornargli gli atti per entrare in materia nella nuova domanda di prestazioni e, quindi, procedere allistruttoria, come da indicazione del medico SMR, il quale nellAnnotazione del 6 agosto 2019 ha osservato come la documentazione medica ricevuta (nella fattispecie il certificato medico del dr. __________ del 26 giugno 2019) permette di oggettivare un possibile cambiamento dello stato di salute tale da poter entrare nel merito di una nuova rivalutazione clinica(doc. VI e VI/1);
- il 19 agosto 2019 il ricorrente, facendo rilevare che la dr.ssa __________ si fosse già espressa in modo chiaro sul suo stato di salute in data 10 maggio 2019, sostiene che lUfficio AI avrebbe dovuto rivalutare il caso già prima dellinoltro del ricorso. Ritiene inoltre che la documentazione agli atti sia sufficiente per stabilire il grado di invalidità del ricorrente e conferma quindi le richieste avanzate in sede di ricorso (doc. VIII);
- il 23 agosto 2019 lUfficio AI ha confermato la sua richiesta di ritorno degli atti per procedere allistruttoria del caso e alla verifica del merito, facendo rilevare che la decisione impugnata verta unicamente sullentrata o non entrata nel merito, ragione per cui ogni richiesta connessa al riconoscimento di eventuali prestazioni sarebbe prematura (doc. X);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado dinvalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo lassegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dallart. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid.3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss.OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui lassicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) lassicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dallamministrazione, questultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con lavvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo lentrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dellart. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
-nellambito dellart. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendereverosimileun rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nellambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere lamministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto allultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che unanalisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata;SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (()Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (),riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid.3);
- nel caso concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR, lamministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella decisione contestata, sulla base della refertazione medica già presente agli atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura ricorsuale,risultino adempiute le premesse per lentrata in materia sulla domanda di revisione. Sulla scorta di suddetta refertazionefacente stato di un verosimile peggioramento delle condizioni di salute dal profilo sia gastroenterologico (come segnalato il 26 giugno 2019 dalla dr.ssa __________, per la quale il paziente, sottoposto a diversi interventi proctologici dal 2006 a causa di una fistola transfinterica ed ascessi anali, aveva riportato un conseguente danneggiamento dellintegrità del canale anale che causa nel paziente unincontinenza fecale, ragione per cui il pazienteaccusa perdite di muco ed eccessivi stimoli alla defecazione, doc. A/10) sia psichiatrico (come ribadito il 15 aprile 2019 dal dr. __________, il quale, certificando uninabilità lavorativa completa, attesta un peggioramento delle condizioni dellassicurato per le diagnosi diSindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media/grave entità con sintomi biologici annessi F33.1, sindrome ansiosa generalizzata F41.1, disturbo di personalità forme miste F61, doc. A/6)vè in effetti da ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo lemissione del precedente provvedimento di diniego delle prestazioni del 24 settembre 2014, un rilevante peggioramento delle condizioni dellassicurato. Del resto, come rilevato dal ricorrente (cfr. doc. VIII), già prima della resa della decisione contestata, la dr.ssa __________, nella sua certificazione del 10 maggio 2019 (doc. AI 64 e doc. A/9), si era espressa nei termini poi ribaditi nello scritto del 26 giugno 2019, fornendo quindi gli elementi che avrebbero dovuto giustificare una entrata in materia;
- in simili condizioni si giustifica senzaltro la retrocessione degli atti affinché lamministrazione entri nel merito della domanda dellassicurato ed esamini quindi,tramite i necessari accerta-menti (internisti, gastroenterologici e psichiatrici), la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto a prestazioni;
- come rettamente osservato dallamministrazione nello scritto 23 agosto 2019, e come anticipato sopra, quando l'assicurato interpone ricorso contro una decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, ma non esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato sia effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid.1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). Lesame delleffettivo diritto alle richieste prestazioni esula quindi dal presente contendere, per cui questo Tribunale, contrariamente a quanto postulato dal ricorrente, non può pronunciarsi su questo tema, ove peraltro si rammenti che allinteressato sarà nondimeno nuovamente data la possibilità di contestare la decisione di merito che lUfficio AI vorrà rendere al termine degli accertamenti che verranno esperiti;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- inoltre, visto lesito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5con rinvio aDTF 137 V210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato da RA 1 (al riguardo va ricordato che lindennità per ripetibili è concessa non soltanto se lassicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nellespletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 32.2018.134), ha dirittoad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.--. Lattribuzione delle ripetibilirende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ricorso (per altro non proponibile da parte di un sindacato, considerato come per la giurisprudenzail gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato; cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso unorganizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 27 maggio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dellUfficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500.-- (IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti