Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo (STCA 32.2019.96 del 4 maggio 2020, consid. 2.3). 2.6. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.6). 2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
E. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353 ) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.5). 2.8. Preliminarmente il TCA rileva che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito della nuova richiesta di rendita di RI 1 (doc. 238 e 239 incarto AI) e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta ai considerandi 2.5, si deve situare al momento in cui l’UAI con decisione del 14 agosto 2013 - confermata da questa Corte con STCA 32.2013.160 del 28 luglio 2014, tutelata dall'Alta Corte con STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 - ha negato all’assicurata il diritto alla rendita poiché presentava un grado d’invalidità del 30% e, quindi, non pensionabile (cfr. consid. 1.1 e doc. 233 incarto AI). In quell’occasione l’amministrazione si era fondata, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare reumatologica, neurologica e psichiatrica allestita il 3 agosto 2012 dal __________ di __________ (e sul complemento del perito psichiatra del 26 aprile 2013). In tale ambito i periti del __________ avevano sottoposto l'assicurata ad un consulto reumatologico, neurologico e psichiatrico. Per quanto riguardava la patologia reumatologica l’assicurata era stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna. Il perito aveva diagnosticato disturbi degenerativi del rachide cervicale con discopatie e stenosi foraminale destra C5-C6 (2009), una fibromialgia (“ présente depuis une douzaine d’années et dominant le tableau ”), una possibile tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla destra presente dal 2004 e un’artrosi iniziale delle mani. Dal punto di vista della capacità lavorativa residua lo specialista del __________ ha fornito le seguenti indicazioni: " (...) En raison de l’ensemble des atteintes ostéoarticulaires, tenant compte également des atteintes du rachis, on peut retenir que certaines activités telles qu’écrire de façon prolongée au tabléau noir ne sont plus possibile. Dans l’enseignement, c’est le seul empêchement que nous pouvons concevoir; il paraît contournable, par exemple grâce à un rétroprojecteur. Madame RI 1 indiquant que la position tête fléchie la soulage, elle ne devrait pas avoir d’empêchements dans la correction des épreuves ni dans la rédaction manuscrite. Aussi, une incapacité de travail de 30%, telle qu’appréciée par l’expert rhumatologue Dr. __________ en 2010, nous paraît un maximum. ” Per quanto riguardava la patologia neurologica l’assicurata era stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale aveva diagnosticato delle cefalee tensionali e un disturbo moderato bilaterale di conduzione del nervo mediano al tunnel del carpo. Secondo il Dr. __________ non vi era inabilità lavorativa, per queste problematiche, nell’attività di insegnante. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata era stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale aveva diagnosticato una sindrome da dolore somatoforme persistente “ lié au nombreux facteurs de stress psychosociaux susmentionnés (décès, mobbing, décompensation psychiatrique du fils cadet), et une agoraphobie avec trouble panique. Il n’y a pas de comorbidité psychiatrique ni de retrait social chez une expertisée qui continue d’ailleurs à travailler à temps partiel ”. Secondo il perito la diagnosi psichiatrica non aveva influsso sulla capacità lavorativa. Globalmente, nel rapporto peritale del 3 agosto 2012, i medici del __________, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, avevano posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “ Troubles dégénératifs du rachis cervical avec discopathies étagées et sténose foraminale droite C5-C6 (2009). Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et arthrose acromio-claviculaire (2004) ”. Quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece poste quelle di “ Arthrose nodulaire débutante des mains (2010). - Atteinte modérée bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien. - Céphalées tensionnelles. - Syndrome douloureux somatoforme persistant (f45.4) (2000). - Agoraphobie avec trouble panique (f40.01) (juin 2010) ”. Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del __________ avevano ritenuto l’assicurata abile a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 30%, sia nella precedente attività di insegnante che in attività adeguate a partire dal mese di febbraio 2010. Tali considerazioni erano state fatte proprie anche dai medici del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) nel rapporto finale del 3 ottobre 2012. (cfr. STCA 32.2013.160 del 28 luglio 2014, consid. 2.7). 2.9. Nel mese di aprile/maggio 2016 RI 1 ha fatto valere un peggioramento del proprio stato di salute sulla base di svariata documentazione medica ed, in particolare, degli scambi intervenuti tra il medico curante e l'assicurazione malattia (cfr. consid. 1.2). L’UAI ha accertato lo stato di salute dell’assicurata, raccogliendo agli atti il rapporto finale del 17 luglio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 281 incarto AI). Sulla base della documentazione medica agli atti, il medico SMR ha riassunto brevemente la situazione medica dell’assicurata, rilevando quanto segue: " Docente di tedesco 50% - casalinga 50%. Decorso sia medico che amministrativo è ben riassunto nella sentenza dl TF del 3.7.2015. Ricordo valutazione al __________ del 17.8.2012 e osservazioni a domande di precisazione del 18.3.2013 (IL 30 per riduzione del rendimento quale insegnante di lingue (attività adeguata) in dolore cronico (vedi pt 5.3.1). Rifiuto di prestazioni Al del 14.8.2013. Attuale richiesta Al del 12.4.2016. Degenze a __________ (7.6.2016 al 17.6.2016) e dal 7.3.2017 al 22.3.2017 con asserito beneficio funzionale mentre meno a livello algico. Considerando quanto sopra ed alla luce anche della valutazione della prima degenza di __________ (vedi pag. 13/18 doc. 18.8.2016) si ritiene giustificata una IL 50% nella sua attività come anche affermato dal medico curante dr. __________ nel suo rapporto del 19.8.2016 pag. 3/8 e questo in considerazione anche della farmacoterapia assunta con gabapentin e neurodol regolare. Dal novembre 2016 dopo tamponamento in __________ esacerbazione algica cervico dorsale e gonalgia.” Il medico SMR ha quindi posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di “ Cervico brachialgia destra cronica C6 su probabile stenosi foraminale e canale stretto (ripetuti RMI 4.2013 e 12.2016); Cefalea cervicogena cronica ” oltre alle ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “ Limitazione funzionale spalla destra in periartriopatia calcifica con artrosi AC (RMI 9.9.2015); Gonalgia sinistra su iniziale gonartrosi (RMI 23.1.2017); Reazione mista ansioso depressiva con attacchi di panico e aure dissociative ”. Il medico SMR ha posto pure la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “ Fibromialgia (posta nel 1993) ”. Il medico SMR ha fissato, sia per l’attività abituale sia per attività adeguate, le seguenti inabilità lavorative (da intendersi, quale riduzione di rendimento): “ 100% dal 22 aprile al 13 maggio 2015; 100% dal 6 al 17 giugno 2016 (Novaggio); 100% dal 6 al 31 marzo 2017 (Novaggio) e poi al 13 aprile 2017; 50% dal 14 aprile 2017; 100% dal 2 al 5 maggio 2017 e 50% dal 6 maggio 2017 ”. Il medico SMR ha inoltre determinato le seguenti inabilità lavorative (da intendersi, quale riduzione di rendimento): in mansioni consuete (casalinga): “ 100% dal 22 aprile al 13 maggio 2015; 100% dal 6 al 17 giugno 2016 (Novaggio); 100% dal 6 al 31 marzo 2017 (Novaggio) e poi al 13 aprile 2017; 30% dal 14 aprile 2017; 100% dal 2 al 5 maggio 2017 e 30% dal 6 maggio 2017 ”. Quali limitazioni funzionali il medico SMR ha indicato un carico massimo di 5 kg e l’alternanza della postura al bisogno (inclusa), nessuna difficoltà nello svolere lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari. Quale “ Prognosi evoluzione capacità lavorativa ” ha indicato una “ lieve tendenza al peggioramento sul lungo periodo ” e quali “ Osservazioni conclusive ” ha precisato “ Revisioni indicate solo sul lungo periodo ”. Alla domanda “ Sono applicabili terapie che migliorerebbero o manterrebbero verosimilmente la capacità lavorativa ” ha risposto “ Già in atto specialmente negli ultimi anni ”. In data 6 dicembre 2017 il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto svariata documentazione medica (doc. 297 incarto AI) che l’amministrazione ha sottoposto ai medici del SMR. Nell’annotazione del 13 ottobre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue: “ Una reazione mista ansioso-depressiva non giustifica per sé alcuna limitazione nelle attività domestiche dove una persona è libera di scegliere i propri tempi e ritmi e non è legata ad un mansionario obbligato. La certificazione del Dr. __________ (__________), specialista in medicina legale, fisiatria, medicina dello sport, non contiene nozioni di interesse psichiatrico ” (doc. 286 incarto AI). Nell’annotazione del 16 ottobre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue: “ La nuova documentazione medica del dott. __________ (I) riporta patologie già note e ben documentate nelle degenze presso la clinica di riabilitazione di __________. In definitiva non vi sono elementi tali da presupporre un cambiamento del quadro funzionale globale. Le conclusioni del RAF del 17.7.2017 restano pertanto ancora per noi attive ” (doc. 288 incarto AI). Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni - che, del resto, sono rimaste incontestate in sede ricorsuale - e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che ha presentato nell’attività abituale di docente le seguenti inabilità lavorative (da intendersi, quale riduzione di rendimento): 100% dal 22 aprile al 13 maggio 2015; 100% dal 6 al 17 giugno 2016 (__________); 100% dal 6 al 31 marzo 2017 (__________) e poi al 13 aprile 2017; 50% dal 14 aprile 2017; 100% dal 2 al 5 maggio 2017 e 50% dal 6 maggio 2017 e continua. 2.10. Nel corso dell’struttoria, l’amministrazione ha constatato che, sino al prepensionamento avvenuto il 1° settembre 2017, RI 1, oltre che salariata dipendente in qualità di docente di lingue con nomina al 50% presso il __________ di __________, era attiva pure presso la Scuola __________ di __________ (con due sedi__________ e __________), di cui era proprietaria di una quota minima (fr. 1'000.-) ma con procura individuale dal 2014. Tale attività era autorizzata dal datore di lavoro, in quanto accessoria. Dopo il prepensionamento del 1° settembre 2017, RI 1 era attiva solo presso la Scuola __________ (che, nel frattempo, aveva ampliato la propria attività tramite il progetto relativo a “__________” in __________, iniziato nel 2015 e realizzato nel 2016, ove l’assicurata si recava almeno diversi mesi all’anno nel periodo estivo). Dato che, dagli accertamenti eseguiti, emergeva che l’assicurata, oltre all’attività amministrativa, svolgeva anche il ruolo di quadro superiore per la ditta __________, di cui risultava pure essere fondatrice, socia e direttrice, l’UAI l’ha considerata quale indipendente. Il patrocinatore della ricorrente sostiene che la scelta della sua assistita di interrompere l’attività come docente presso il __________ è stata prevalentemente imposta per potersi dedicare al figlio disabile. A fare tempo dal prepensionamento del settembre 2017 la sua cliente ha continuato a lavorare presso la scuola __________, ricoprendo il ruolo gestionale (per esempio, occupandosi dell’assunzione degli insegnanti, di decidere in merito ad investimenti e occupandosi marginalmente anche di alcune lezioni di lingua, nonché offrendo consulenza ad insegnanti e studenti) in misura del 50%. Per il restante 50% l’assicurata è casalinga, in quanto si occupa del figlio con problemi psichici e della cura dei propri problemi fisici che la costringono a svolgere lunghe sedute giornaliere di fisioterapia. A torto l’UAI avrebbe quindi considerato l’assicurata attiva professionalmente al 100%. Nel caso di specie doveva essere applicato il metodo misto (50% casalinga e 50% salariata). 2.11. L’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti, eseguita il 24 ottobre 2018 (doc. 354 incarto AI). Nel relativo rapporto del
E. 5 dicembre 2018 (doc. 354 incarto AI) l’incaricata ha rilevato, tra l’altro, quanto segue: " (…) Insegnamento presso la __________: Quando insegna per la __________ l'insegnamento avviene in salette (come quella in cui è avvenuto il colloquio), seduti al tavolo, pertanto non deve confrontarsi con le difficoltà di tipo pratico che doveva affrontare al __________. (…). 4 SITUAZIONE ATTUALE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE 4.1 Tipo d'impresa (campo d'attività, ragione sociale) Nome dell'impresa (ragione sociale):
• __________ - dal 26.01.2000 RI 1, capitale azionario 1 azione (1'000), con procura individuale __________, capitale az (…). L'assicurata ha spiegato come il team della __________ sia composto da __________, la segretaria __________ e da lei stessa. La segretaria si occupa del marketing e dell'organizzazione dei corsi, mentre a __________ è stata affidata la parte tecnica (gestione sito web) ma anche decisioni amministrative nella scelta degli insegnanti, definizione di contratti, eccetera. Chiedo alla signora RI 1 chi sia presente al momento in cui viene assunto un insegnante. Spiega come siano entrambi, lei e __________, ad essere presenti al colloquio e decidano congiuntamente del compenso. Le decisioni relative alla pubblicità e le relazioni sui social, per contro, le gestisce __________, anche se può accadere che lei dia un consiglio al riguardo. Aggiunge come siano solo in tre ad avare un contratto dato che gli insegnanti sono pagati a ore (free lancer). (…). Ho chiesto poi di __________, di descrivere la struttura, i periodi dell'anno in cui è aperta agli studenti, ecc. L'apertura di __________ - avvenuta nel 2016, benché i lavori di ristrutturazione siano iniziati nel 2015 - dipende dalle richieste degli studenti; può protrarsi anche per quattro-cinque mesi l'anno. Se uno studente oppure un gruppo decidono di trascorrere le vacanze lì, lei o __________ oppure la segretaria contattano __________, responsabile della struttura, che a sua volta organizza la permanenza dello o degli studenti. Nel caso in cui i clienti desiderino anche delle lezioni, si chiede agli insegnanti della __________ di recarsi in loco a seconda della lingua richiesta. L'assicurata spiega di essere fisicamente presente, nella sua abitazione accanto a __________, da giugno a settembre. Innanzitutto "si gode le vacanze, fa fisioterapia ma anche accoglie gli studenti che si fermano a __________", per quanto sia __________ ad occuparsi della gestione della __________ ricorrendo al personale necessario. Nei mesi in cui si trova al Sud si occupa dell'accoglienza di insegnanti e studenti. __________, dal canto suo, "mantiene le relazioni tra la __________ e lo studente", anche se il contatto dell'assicurata con la segretaria è quotidiano e può essere anche continuo se devono passare informazioni. La signora RI 1 sottolinea come le sia possibile, sempre e dovunque, essere tenuta al corrente di quello che succede, sia quando si trova nella propria abitazione, sia quando vive accanto a __________. __________, __________ e lei stessa sono costantemente informati, benché sia __________ ad avare la lista delle prenotazioni e a portare avanti certi compiti, come ad esempio i contatti con lo studente. Il progetto di __________ è nato da una sua idea: desidera infatti, non appena lei e il marito ne avranno la possibilità - e comunque in un futuro non troppo vicino dato che dovranno essere entrambi pensionati - di trasferirsi in quel luogo. Per questa ragione hanno affittato dapprima la casa adiacente e poi, dopo averne parlato con __________, __________. Ho chiesto all'assicurata a che titolo le sono stati fatti i versamenti da parte della __________, versamenti assoggettati all'AVS ed esposti nell'Estratto dei conti individuali: sino a settembre 2017 è stata infatti dipendente del __________. L'assicurata ha risposto che la __________ la paga per la consulenza didattica che offre alla scuola. Le capita di insegnare, soprattutto da quando ha lasciato il __________ e si dedica unicamente alla scuola, ma segue nondimeno gli insegnanti e fa loro supervisione. (…). 7 VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ Aspetto medico: La questione che rimane tuttora da approfondire è innanzitutto di carattere medico. Nell'ultimo RAF del 17.07. 2017 il medico SMR valutava l'inabilità su un'attività abituale di "docente di tedesco". Di fatto l'assicurata ha ricoperto il ruolo di insegnante di tedesco presso il __________ di __________ sino al prepensionamento, avvenuto nel settembre 2017. Da allora - secondo le dichiarazioni rese durante l'incontro e i molteplici elementi raccolti nel corso dell'istruttoria - ha collaborato prioritariamente con la __________, nell'ambito dell'insegnamento delle lingue e come coach, ma anche nella supervisione degli insegnanti e in tutti i molteplici aspetti organizzativi e gestionali che una scuola di lingue richiede. Non si dimentichi poi il progetto, iniziato nel 2015 e realizzato un anno dopo, di "__________", ove l'assicurata si reca almeno diversi mesi l'anno e dove si dedica ad attività descritte nel rapporto e sulle quali non è il caso di ritornare. Ne consegue che l'attività cosiddetta "abituale" almeno da settembre 2017 è, formalmente, cambiata. Come insegnante di tedesco presso il __________ la signora RI 1 ha descritto diversi limiti, per i quali rimando al punto 1 del presente rapporto. Nell'attività svolta presso la __________, al contrario, non ha indicato limiti particolari se non un impegno al 50% dovuto, secondo sue dichiarazioni, al danno alla salute. L'insegnamento presso la __________ avviene in salette per così dire "adattate" (o "adattabili") in cui può alternare le posture, variare l'altezza della lavagna e, in generale, dotarsi dei mezzi più consoni all'insegnamento delle lingue. La condizione lavorativa pertanto è nettamente cambiata ed il medico è tenuto a tenervi conto. Aspetto economico: Per quel che concerne l'aspetto economico, l'assicurata ha ricevuto dalla __________ benefici economici che sono cambiati negli anni e che, per l'appunto, non possiamo ricondurre ad un numero di ore o ad un "mandato" specifico. Come lei stessa ha ammesso per sé e per gli altri collaboratori della __________, in particolare il vice direttore sig. __________ e la segretaria, il salario percepito corrisponde alle ore di insegnamento, ma vi sono "prestazioni" di cui beneficiano da un lato e collaborazione che offrono dall'altro che non hanno, almeno ai fini della presente valutazione, la sufficiente "visibilità". Se poi riflettiamo sull'ampia disponibilità che la signora RI 1 offre, telefonicamente e direttamente, nella risoluzione di problemi di carattere gestionale-organizzativo, vediamo come la remunerazione "formale" non sia rappresentativa di ciò che realmente fa. Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla società. Per quel che concerne i conti economici, molteplici sono gli aspetti non chiariti e su cui l'Ispettorato fiscale non è entrato nel merito - costi dell'affitto, elevate spese pubblicitarie, investimenti in __________ e altri. Una situazione che inficia ulteriormente l'applicazione di un eventuale metodo ordinario. Per ultimo - anche se non ultimo in importanza - la questione se l'assicurata vada valutata come "indipendente". Per quanto essa disponga di una sola quota azionaria, non è l'unico aspetto di cui tenere conto: gli investimenti fatti a titolo personale nel progetto di __________, la rappresentatività verso terzi come direttrice, il personale e diretto contributo nella gestione della scuola e nelle scelte strategiche di quest'ultima, tutti questi elementi incidono direttamente sul fatturato e sui benefici fiscali della __________ - benefici peraltro in crescita.” Con annotazione del 15 maggio 2019 (doc. 373 incarto AI) l’ispettrice ha puntualizzato quanto segue: " (…) Innanzitutto nella prima parte di 3 delle Osservazioni, l'Avv. RA 1 descrive chiusure in perdita da parte della __________ negli esercizi 2015 e 2016, perdite che non giustificherebbero "le conclusioni dell'Ufficio Al". Com'è noto - per i dettagli rimando al Verbale di audizione dell'Ispettorato fiscale, del settembre 2018 - le perdite sono riconducili unicamente agli investimenti effettuati dalla __________ presso __________; pertanto non si vede il nesso di causalità con il danno alla salute dell'assicurata. In secondo luogo, laddove l'Avv. RA 1, all'ultimo paragrafo di pag. 2 delle Osservazioni, precisa che gli immobili in __________ sono in "locazione/affitto", vorrei a mia volta riportare l'attenzione sul contenuto dell'Ispezione fiscale, dove viene si descritto l'ammontare degli affitti ma in previsione dell'acquisto degli immobili; si parla infatti di affitti "che divengono rate di acquisto". Solo la "villetta presa privatamente in affitto" dall'assicurata (vedi pag. 4 del Verbale) può essere considerata a parte, villetta che non fa parte, appunto, di __________. A titolo abbondanziale vorrei altresì far notare come all'assicurata siano stati attribuiti vantaggi fiscali sia per il 2015 che per il 2016. Vediamo inoltre come sia a pagina 5 che a pagina 6 del Rapporto si faccia menzione a prestiti concessi dalla Associazione __________ all'assicurata, prestiti valutati in precedenti occasioni come forme dissimilate dell'utile. Vuoi per le fonti finanziarie dell'investimento, vuoi per la successiva gestione, la __________, e conseguentemente l'assicurata che la rappresenta, hanno un coinvolgimento diretto ed evidente nella gestione dei finanziamenti e in tutte le decisioni al riguardo. (…)” 2.12. Attentamente vagliata la documentazione agli atti (cfr., in particolare, doc. 1-18 incarto AI 0002), il TCA condivide l’operato dell’amministrazione che, sulla base di quanto indicato dall’ispettrice, ha considerato l’assicurata quale lavoratrice indipendente. Dalle tavole processuali (cfr. in particolare il verbale di audizione del 25 aprile 2018 ed il corrispondente rapporto dell’Ispettorato fiscale di __________, relativo alle tassazioni 2015 e 2016 IC e IFD, alla presenza esclusiva della ricorrente, in rappresentanza della __________, in qualità di direttrice e socia con procura individuale: doc. 10 incarto AI 0002) emerge difatti, per quanto concerne l’attività e l’organizzazione della __________, quanto segue: " (…) La scuola di lingue, la cui attività è iniziata ad __________ nel 1992, è aperta tutto l'anno. La prof. Dr. RI 1, direttrice della scuola, è laureata (…). Vice-direttore è il sig. __________, laureato all'università di __________ in inglese, finlandese e ungherese. Ad __________, in affitto al PT presso l'immobile di proprietà della direttrice sig.ra RI 1 (la quale abita in un appartamento al piano superiore per il quale dichiara un valore locativo), sono disponibili 3 aule (una per 11 allievi, una per 7 allievi, una per 4 allievi); a __________, in affitto presso terzi, sono disponibili 4 aule (una per 12 allievi, una per 5 allievi, una per 5 allievi ed una per 7 allievi). La scuola offre pure delle prestazioni di "coaching", ossia l'insegnante supporta un singolo allievo od un gruppo di allievi nel raggiungere gli obiettivi di apprendimento di una lingua, non solo facendo delle lezioni in aula, ma mettendo in pratica la lingua pure all'esterno tramite escursioni programmate, gite scolastiche all'estero, etc; le spese sostenute per le escursioni e le gite scolastiche sono a carico della scuola essendo già incluse nel pacchetto dei corsi fatturati agli allievi. La scuola offre agli allievi pure la possibilità di fare dei soggiorni di studio linguistici all'estero durante il periodo estivo; viene in questo caso fatturato un pacchetto per i corsi di lingua ed a parte un pacchetto per l'alloggio dell'allievo; a partire dall'estate 2016 è disponibile per i soggiorni di studio linguistici all'estero la "__________" situata a __________ in __________ (immobile edificato di recente). La __________ ha dapprima stipulato un "contratto di locazione" della "__________" con la proprietaria __________ dove è stato stabilito un affitto annuo di 12'000 Euro, quindi in seguito il 24.01.2018 ha stipulato sempre con la __________ una "scrittura privata integrativa al contratto di locazione", dove è stato introdotto un diritto di compara della "__________" a favore della __________ esercitabile entro 5 anni per il prezzo di 240’000 Euro, ed entro 8 anni (e non oltre) per il prezzo di 260'000 Euro, previo versamento di una cauzione di 50'000 euro (caparra) entro il 28.02.2018; inoltre il contratto stabilisce, come confermatoci dalla sig.ra RI 1, che al momento dell'esercizio del diritto di compera da parte della __________, verranno scalati dal prezzo di compravendita pattuito gli affitti mensili già versati sino ad allora (verranno pertanto considerati alla stregua di versamenti a rate per l'acquisto della "__________"), e verrà scalata pure la cauzione di 50'000 Euro già versata; nel caso in cui il diritto di compera non venisse esercitato entro la scadenza massima di 8 anni, la __________ non potrà recuperare né le locazioni già versate né la cauzione versata di 50'000 Euro, né gli investimenti che essa ha operato sull'immobile; la sig.ra RI 1 ci ha garantito che entro la scadenza di 8 anni il diritto di compera verrà sicuramente esercitato dalla __________, anche tramite della liquidità da lei apportata alla società contraendo delle ipoteche sue immobili di sua proprietà odi proprietà del marito (residente in Italia, a __________ in provincia di __________). Dato che alla "__________", recentemente edificata, mancavano ancora alcune rifiniture finali che il proprietario non aveva fatto eseguire essendo a corto di liquidità, in accordo con quest'ultimo la __________ si è assunta l'onere di far eseguire nel corso del 2015 e nei primi mesi del 2016 vari favori di rifinitura (investimenti di miglioria sulla sostanza immobiliare quali il completamento della piscina, la costruzione del giardino, l'installazione della cucina e di impianti vari, etc); nel 2016 la __________ ha pure effettuato degli investimenti per gli arredamenti interni (investimenti sulla sostanza mobiliare). La "__________", posizionata su 2 piani, comprende una grande area di soggiorno con cucina e 5 camere ciascuna dotata di bagno privato, climatizzatore, TV e Wi-fi. Oltre ad utilizzare la "__________" quale soggiorno estivo per i corsi linguistici, durante il periodo estivo la __________ ha pure affittato alcune camere a turisti con il sistema Bed & Breakfast (pernottamento + colazione) tramite varie agenzie online del settore (Booking.com, Tripadvisor, AIRBNB, etc); una parte dei turisti ha partecipato pure ai corsi linguistici già programmati in loco. La sig.ra __________ ha precisato che, essendo la "Villa Armonia" non utilizzata per oltre 180 giorni l'anno, ed essendo in affitto, secondo la legge italiana non vi è una stabile organizzazione (uno stabilimento d'impresa), per cui in questi casi non è prevista l'apertura di una partita fiscale in Italia. Trattandosi prioritariamente di soggiorni linguistici estivi, i relativi proventi non sono soggetti all'Iva neppure in Italia, analogamente a tutto il settore dell'istruzione; inoltre, essendo di norma i corsi di lingue organizzati dalla sede in Svizzera, di conseguenza i proventi derivanti dalla "__________" sono imponibili in Svizzera. I ricavi derivanti dall'alloggio presso la "__________" (non comprendenti i ricavi derivanti dai corsi linguistici che vengono allibrati a parte), ammontano nel 2016 a 29'454 Chf e nel 2017 a 56'174 Euro in base alla lista presentata (nel 2015 la "__________" non era ancora agibile); pertanto, l'evoluzione dei ricavi è in crescita, per cui questa attività all'estero dovrebbe già iniziare a generare degli utili a partire dal 2017. Durante il periodo estivo pure la sig.ra RI 1 si reca a volte pressa la "__________" per impartire i corsi di lingua; dal 2017 essa non soggiorna tuttavia presso la "__________" in quanto utilizza una villetta situata accanto che ha preso privatamente in affitto.” Dal medesimo documento (doc. 10 incarto AI 0002) emerge pure quanto segue: " (…) Il conto aperto in Italia presso la __________ è intestato a RI 1 (nome da nubile di RI 1); la direttrice ci ha spiegato che ha dovuto aprire un conto in Italia per agevolare gli incassi legati alla "__________" in __________ (corsi linguistici estivi ed affitto camere a turisti), e che la Sagl non può aprire un conto corrente bancario in Italia, non essendovi per la legge italiana una stabile organizzazione in Italia (la "__________" viene utilizzata solo a scopo scolastico e vacanziero per un periodo inferiore ai 180 giorni). (…). Prestito a __________ (RI 1). (…). Il saldo è rimasto invariato pure nell'esercizio 2016 (nessun movimento). Nella determinazione della tassazione 2012 l'UTPG aveva discusso e concordato con il rappresentante fiscale sig. __________ che la posizione "__________" veniva assimilata ad un prestito concesso dalla Glossa Sagl alla socia signora RI 1, il quale è regolato dalle seguenti condizioni:
• L'importo massimo del prestito è stabilito in Fr. 70'000.
• Sul prestito devono essere calcolati gli interessi al tasso previsto dalle circolari AFC e gli interessi devono essere versati.
• Sulla posizione di prestito non sono fiscalmente riconosciuti né ammortamenti né perdite.
• Eventuali interessi non versati, ammortamenti sul prestito e ulteriori prelevamenti che fanno lievitare il saldo del prestito oltre i 70'000 Fr., verranno considerati delle distribuzioni dissimulate di utile a favore della sig.ra RI 1 e saranno aggiunti quale reddito imponibile presso la partita fiscale personale di quest'ultima. Contabilmente non sono stati allibrati degli interessi attivi sul prestito; va tuttavia considerato, primo, che al passivo di bilancio vi è la posizione "prestito da RI 1" che è pure riconducibile alla contribuente (Fr. - 53'500 a fine 2015 e Fr. -123’150 a fine 2016). (…)” (…). Prestito da RI 1 (…). Rileviamo che nel 2016 il saldo è aumentato a Fr. -123'150. Net 2015 il finanziamento del prestito è avvenuto nel modo seguente: il marito di RI 1, il sig. __________ residente a __________ in provincia di __________, ha contratto un prestito bancario in Italia di 49'200 Euro, denaro che egli ha donato alla moglie, per cui questo importo è stato da egli bonificato sul conto __________ intestato alla moglie che ritroviamo a bilancio della __________ (vedi quanto esposto pag. 5). Nel 2016 la signora RI 1 ha concesso ulteriori prestiti alla __________, in gran parte finanziati contraendo un prestito privato al consumo presso __________. (…)” Stante quanto precede, assumendo de facto una posizione di pressoché totale controllo della società, l’UAI ha rettamente considerata l’assicurata quale indipendente. Il TCA osserva pure che RI 1 ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a svolgere l’attività accessoria di “ organizzatrice di corsi, per effettuare le supervisioni e quale supporto pe la formazione psicopedagogica dei docenti” presso la “__________ ” (cfr. doc. 240, in particolare, pag. 897, 898, 901, 902 incarto AI). La decisione del 2 dicembre 2009 per l’anno scolastico 2009/2010 prevedeva che l’autorizzazione veniva concessa a titolo eccezionale, ritenuto che non generasse reddito per l’interessata o entrasse in conflitto con l’attività quale docente, che era prioritaria; l’attività accessoria non doveva sovrapporsi con l’insegnamento o con altre ore di presenza che la direzione scolastica richiedesse ai suoi docenti; la valutazione di un eventuale suo rinnovo era subordinato alla richiesta, entro marzo 2020, di una riduzione del rapporto di nomina (cfr. doc. 240, pag. 897 incarto AI). RI 1 ha chiesto ed ottenuto una riduzione della nomina dal 100% al 79.1667% (pari a 19 ore settimanali a partire dall’anno scolastico 2010/2011). L’assicurata ha pure chiesto ed ottenuto una riduzione della nomina al 50% (pari a 12 ore settimanali) a partire dall’anno scolastico 2014/2015 (cfr. doc. 291, pag. 1164 incarto AI). Ciò che, stante quanto precede, è avvenuto in concomitanza con la preparazione e l’implementazione dell’impegnativo progetto “__________” in __________, mediante il quale la società Glossa ha ampliato in modo significativo la propria attività, oltre che nelle sedi di __________ e __________, anche all’estero. L’assicurata ha, infine, chiesto ed ottenuto il prepensionamento avvenuto il 1° settembre 2017 (cfr. doc. 291, pag. 1137 e 1139 incarto AI). Ciò che, stante quanto precede, è avvenuto in concomitanza con la crescita evolutiva dell’impegnativo progetto “__________” in __________. Giova qui pure rilevare che dal 22 marzo 2019 l’assicurata risulta essere socia gerente con diritto di firma individuale della __________ nonché intestataria di tutto il capitale sociale (fr. 20'000.-; cfr. estratto RC agli atti quale allegato al doc. 366), assumendo una posizione di totale controllo della società. A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.7). In simili circostanze il TCA non ritiene applicabile il metodo misto richiesto dal patrocinatore dell’assicurata il quale ha sostenuto che la ricorrente - che avrebbe scelto di interrompere l’attività come docente presso il Cantone prevalentemente per potersi dedicare al figlio disabile - si dedicherebbe al 50% all’attività dirigenziale presso la scuola __________ mentre per il restante 50% sarebbe casalinga, occupandosi del figlio con problemi psichici e della cura dei propri problemi fisici che la costringono a svolgere lunghe sedute giornaliere di fisioterapia. Al proposito va comunque sottolineato che l’assicurata ha chiesto e ottenuto il prepensionamento dal 1° settembre 2017, avendo a quel momento già compiuto i 58 anni, visto che è nata il 17 maggio 1959 (cfr. l’art. 64 LORD il quale prevede al cpv. 1 che il rapporto di impiego cessa per limite d’età fra i 60 e i 65 anni e al cpv. 2 che il dipendente che ha compiuto i 58 anni ha diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino”). Le legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 prevede all’art. 7 cpv. 1 che l’età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e all’art. 8 cpv. 1 che i beneficiari della pensione ricevono il supplemento sostitutivo AVS/AI fintanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all’80% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Avendo RI 1 quindi scelto di beneficiare della pensione e beneficiando così di tempo libero per scelta propria (le incombenze di carattere familiare l’assicurata le aveva già in precedenza) non andrebbe applicato il metodo misto, bensì il metodo proporzionale (cfr. DTF 142 V 290; SVR 2019 IV Nr. 34), ciò che renderebbe ancora inferiore il grado d’invalidità, cfr. consid. 2.12. 2.13. Come richiesto dall’ispettrice nel proprio rapporto del 5 dicembre 2018 (doc. 354 incarto AI), il 22 febbraio 2019 l’UAI ha sottoposto nuovamente l’incarto al medico SMR, dr. med. __________, per un riesame della pratica, indicando, tra l’altro, il seguente “ mansionario preciso delle attività svolte dall’assicurata per la __________ per la quale l’A.ta ha sempre dato piena disponibilità: "
- insegnamento in piccoli gruppi in salette equipaggiate con strumenti ergonomici;
- coaching;
- formazione e consulenza didattica ad insegnanti;
- consulenza telefonica a studenti;
- preparazione di dossier per certificazioni;
- gestione/supervisione/organizzazione corsi tramite contatti telefonici, tablet, pc;
- direttrice della ditta __________ con tutto quello che implica la mansione di gestione e rappresentanza verso l'esterno per ogni genere di questione (si rinvia alla documentazione specifica agli atti);
- gestione di __________ in __________ con organizzazione di corsi all'estero e attività di tipo alberghiero (si rinvia alla documentazione specifica agli atti), con lavoro di coordinamento, informazione e gestione giornaliero.” (doc. 357 incarto AI) Nell’annotazione del 25 marzo 2019 (doc. 361 incarto AI), il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato, tra l’altro, quanto segue: " (…) Nella prima domanda Al del 2009 ci si è basati sulla valutazione plurispecialistica del __________ del 3.8.2012 che valutava l'Ata con IL 30 per ogni tipo di attività lavorativa per ridotto rendimento con potenzialità di ulteriore miglioramento e riduzione delle limitazioni qualora si adeguasse per esempio l'utilizzo della lavagnetta nera con beamer... Vedi decisione 14.8.2013 senza rendita convalidata al TCA e TF Nuova domanda Al in aprile 2016 L'Ata docente di tedesco dalla ripresa delle scuole 9.2014 ha ripreso la sua attività al 50% (…). Ricordo che questa attività è stata mantenuta senza assenze fino al 15.6.2017 data del prepensionamento (…). Agli atti medici il MC dr. med. __________ nel rapporto del 6.12.2018 conferma che la situazione medica-fisica è stabile da anni e che non vede al momento condizioni per necessità di cambiamento della sua valutazione e neppure una variazione della prognosi (…). Agli atti secondo il rapporto d'inchiesta per indipendenti figura che l'Ata è ora solo attiva presso la società __________ e rileva che le attività elencate risultano essere conformi alle limitazioni funzionali poste con esigibilità lavorativa piena, potendo l'A.ta definire le sue mansioni e adeguarle alle proprie necessità. Soprattutto per il fatto che l'assicurata può ottimizzare al meglio la sua residua abilità lavorativa in momenti consoni al suo stato di salute. Non dovendo sottostare ad orari, le varie attività svolte per la __________ risultano essere le più adeguate alle limitazioni funzionali dovute al danno alla salute presente già da anni. Proposta In definitiva per il mansionario descritto per la società __________ nel mandato SMR del 22.2.2019 e tenuto conto della ripresa di questa attività a partire da settembre 2017 in un'organizzazione conosciuta ed adeguata all'Ata, che può svolgere secondo le sue necessità e quindi diversa da quando era dipendente per l'amministrazione quale docente con nomina, la situazione appare essere adeguata alle limitazioni funzionali presenti da anni. Considerando quanto sopra dal lato puramente medico ed in quadro da anni ormai stabilizzato (con sintomatologia analoga e sovrapponibile a quella già nota dal __________) e ben gestito dall'Ata si reputa adeguato considerare giustificata una IL massima del 30% per ogni tipo di attività lavorativa come già nel passato. (…)” (doc. 361 incarto AI) Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’assicurata presenta una incapacità lavorativa massima del 30% (intesa come riduzione di rendimento) per ogni tipo di attività lavorativa, come già nel passato. In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non può tutelare la decisione dell’UAI, nella misura in cui, ha ritenuto che l’assicurata - considerata abile al 100% per quanto attiene l'attività presso la ditta __________ (medicalmente esigibile e divenuta la principale occupazione della Signora RI 1)
- non subiva alcun discapito economico. Per contro, in applicazione del metodo del raffronto percentuale dei redditi (non potendo applicare né il metodo ordinario di raffronto dei redditi né il metodo straordinario per i motivi - qui condivisi - esposti dall’ispettrice nel rapporto del 5 dicembre 2018, doc. 354 incarto AI, di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.11), l’assicurata - inabile in qualsiasi attività lavorativa al 30% (riduzione di rendimento), potendo quindi conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente del 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), presenta un discapito economico del 30% e, pertanto, un grado di invalidità del 30%, non pensionabile. Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il diritto dell’assicurata ad una rendita di invalidità, la decisione del 24 maggio 2019 deve, perciò, essere confermata. 2.14. L’assicurata nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e economici (doc. I). Va ricordato che, q uando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012) . Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. ( DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata ). In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici. 2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell'assicurata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2019.127
PC/DC/sc
Lugano
25 maggio 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 24 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto,in fatto
in diritto
Linvio di atti e decisioni amministrative avviene, a scelta dellautorità, per invio semplice o raccomandato (STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5) oppure tramite sistema di spedizione Posta A Plus (la cui validità è stata ammessa sia dalla giurisprudenza federale sia da quella cantonale; cfr., in particolare, la STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019, consid. 2.4 ed i numerosi e recenti rinvii giurisprudenziali federali ivi citati; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019). L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a; STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).Dalle tavole processuali emerge, in particolare, che lUAI ha trasmesso al legale in data 15 giugno 2018 lincartoparzialeAI (masterizzato su CD) in questione (doc. 339 incarto AI) e in data 9 aprile 2019 lincartocompletoAI (masterizzato su CD) in questione (doc. 368 incarto AI).In questa sede, segnatamente con osservazioni del 14 ottobre 2019 (doc. XII), lavv. RA 1 ha informato il TCA che lincarto AI masterizzato su CD ricevuto dallamministrazione era incompleto, perché non conteneva alcuni atti citati dallamministrazione in sede di risposta il 30 agosto 2019 (doc. VI).Con osservazioni del 14 ottobre 2019 (doc. XII), l'UAI ha informato il TCA di avere trasmesso a questo Tribunale lincarto completo in forma cartacea e al legale della ricorrente in forma elettronica di CD e che, siccome potevano essere presenti alcune divergenze tra cartaceo e CD nei riferimenti della documentazione citata dall'UAI con la risposta di causa del 30 agosto 2019, precisava per controparte le corrispondenze corrette al doc. 3 annesso.
Disponendo parte ricorrente di tutta la documentazione del caso non vigeva lesione alcuna del diritto di essere sentito dellinsorgente.
Nellevenienza concreta lamministrazione non è stata quindi in grado di dimostrare linvio e nemmeno la ricezione da parte del patrocinatore dellincarto AI completo riguardante la sua cliente.
Non essendo comprovata adeguatamente da parte dellUAI la ricezione da parte del legale dellincarto AI completo, si deve fare riferimento ed affidamento alle affermazioni dellavvocato e dunque ritenere che egli sia effettivamente venuto a conoscenza di alcuni documenti con la risposta di causa.Nella misura in cui il patrocinatore dellassicurato è venuto a conoscenza della documentazione in questione, solamente con la risposta di causa, lUAI ha commesso una violazione grave del diritto di essere sentito del ricorrente.Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3, STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.1 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3); la prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.1 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).
Nel caso di specie non è comunque giustificato rinviare la causa all'amministrazione, dal momento che una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.1), per i motivi qui di seguito esposti.
nel merito
Va ricordatoche, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pureSTF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti