Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso èaccolto. § La decisione del 20 maggio 2019 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi. 2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili,ciò che rende priva doggetto la domanda di gratuito patrocinio; 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2019.122
rg/sc
Lugano
4 settembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 20 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
consideratoin fatto e in diritto
che - per decisione 20 maggio 2019 lUfficio AI, esperiti accertamenti medici ed economici, ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nellagosto 2017 non presentando lassicurato, dopo raffronto dei redditi, un tasso dinvalidità pensionabile;
- contro suddetta decisione saggrava al TCA lassicurato patrocinato dallavv. RA 1. Istando per il gratuito patrocinio e rimproverando allamministrazione un accertamento lacunoso dei fatti segnatamente il mancato approfondimento della situazione psichica e delle sue conseguenze invalidanti postula la retrocessione della causa allUfficio AI per ulteriori accertamenti e per nuova decisione. Con il gravame linsorgente produce nuova refertazione medica (rapporto 12 giugno 2019 della psichiatra dr.ssa __________ sub doc. A-2);
- con la risposta di causa lamministrazione preso atto della nuova documentazione medica e dopo aver osservato come:
- con scritto 17 luglio 2019 il rappresentante dellinsorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dellamministrazione con protesta di ripetibili;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo lart. 28 cpv. 1 lett. b LAI lassicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto unincapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).Per lart. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui lassicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente allart. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto, come chiesto con il gravame e come ammesso dallautorità intimata nella risposta di causa, vè effettivamente da riteneresulla scorta della refertazione medica agli atti AI e di quella specialistica prodotta col gravame (citato rapporto della dr.ssa __________ attestante la presa a carico dellassicurato dal 18 aprile 2019 per problemi psichiatrici (Episodio depressivo di grado lieve-medio ormai cronicizzato con attuale terapia farmacologica composta da 20 mg di Cipralex al giorno e colloqui di psicoterapia di sostegno ogni 3 settimane) nonché lesistenza di una incapacità lavorativa del 50% senza possibilità di miglioramento a breve-medio termine (doc. A-2)che la situazione medica, sinora valutata sulla base in particolare dei rapporti del medico curante dr. __________ (che in realtà già indicava lesistenza, tra le altre patologie, di una pluriennale depressione tendente al peggioramento nonché la necessità di una valutazione peritale psichiatrica; doc. AI 11 e 37), dei rapporti del pneumologo dr. __________ (sub doc. AI 11 e 37) nonché delle valutazioni SMR (doc. AI 35 e 47),va ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante dellassicurato;
- inSTF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenzeha già avuto modo di rinviare lincarto allUfficio AI o perchéha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dallamministrazione che necessitavano di un complemento(Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dallamministrazione (Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dallamministrazione appaiono incompleti, si giustifica ilrinvio degli atti ad essaaffinché procedanel senso sopra indicato, con eventuale consecutiva nuova valutazione economica.In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dellart. 57a LAI, unanuova decisione soggetta a ricorsoai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito lassicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica sia a quella economica;
-secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
-vincente in causa e patrocinato da un avvocato,ilricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili di fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva doggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nelle more della presente procedura;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso èaccolto.
§ La decisione del 20 maggio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUfficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dellUffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili,ciò che rende priva doggetto la domanda di gratuito patrocinio;
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti