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32.2018.8

Domanda di rendita di un medico indipendente respinta dall'UAI. Non potendo confermare il reddito da valido (definito tramite un'inchiesta economica) e tantomeno il reddito da invalido, il TCA ha applicato il raffronto percentuale dei redditi con conseguente diritto ad una mezza rendita

Ticino · 2017-11-27 · Italiano TI
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Domanda di rendita di un medico indipendente respinta dall'UAI. Non potendo confermare il reddito da valido (definito tramite un'inchiesta economica) e tantomeno il reddito da invalido, il TCA ha applicato il raffronto percentuale dei redditi con conseguente diritto ad una mezza rendita

Erwägungen (1 Absätze)

E. 46 ).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84)

.

S

econdo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3.   Nella presente fattispecie, l’assicurata

è stata peritata per conto del CPAS dalla dr.ssa med. __________. Nel rapporto

30 marzo 2016 la succitata specialista in psichiatria e psicoterapia, accertata

una problematica extra-somatica di lunga durata iniziata già nel 1995 (cfr.

pag. 142 inc. AI), posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

di sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di media gravità (ICD 10 F

33.1) e di disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61) tratti istrionici/dipendenti/ossessivi,

ha concluso come segue:

"

Per quanto

finora argomentato, per quanto emerso dall'esame della documentazione, anamnesi,

dalla descrizione della giornata, dall'esame clinico effettuato secondo vocabolario

AMDP System, dalla descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema MINI ICF

APP e dalle dichiarazioni soggettive si conclude che l'assicurata è stata

inabile nell'attività di medico indipendente nella misura del 50% dal 01.0

1.2014 momento in cui ha dimezzato autonomamente gli orari di lavoro. Come

casalinga abile all'80%.

Al momento dell'attuale perizia è inabile al lavoro in ogni

attività nella misura del 50% (tempo), per la diagnosi di disturbo depressivo

ricorrente, attuale episodio di media gravità, disturbo di personalità misto.

In attività di casalinga abile all'80%.

E' indicato il proseguo della terapia psichiatrica sia in termini

di monitoraggio clinico che di trattamento medicamentoso con una rivalutazione

di opzioni di cura come suggerito in modo dettagliato nella discussione.

Attualmente non indicata una misura MRE. E' possibile ipotizzare che un

trattamento psichiatrico adeguato, monitorato nel tempo e continuativo possa migliorare

non più del 10% l'abilità lavorativa (tempo) nell'arco di 12-24 mesi.” (pag.

147 inc. AI)

L’assicurata, senza

tuttavia contestare la succitata conclusione, rileva che dalla perizia 22

dicembre 2010 del dr. med. __________, ordinata dalla cassa malati __________, era

stata valutata un’inabilità lavorativa del 50% inteso quale rendimento ridotto

(pagg. 249 ss doc. AI, citata anche nella perizia CPAS pag. 140 inc. AI).

A

tal proposito la perita del CPAS ha rimarcato che

“… L’attività svolta fino

al 2014 come medico generalista in studio privato era caratterizzata da un

ritmo di lavoro molto intenso, quotidiano, e con numerose responsabilità sia in

termini personali che in termini burocratici, e nel tempo il carico di lavoro è

andato gradualmente aumentando. (…)”

(pag. 145 inc. AI), motivo per cui col

tempo l’assicurata deve aver ripreso un pensum lavorativo pieno, dimezzato dal

1° gennaio 2014 a seguito del peggioramento dello stato depressivo.

Pertanto,

riguardo alla valutazione del CPAS, frutto di un’accurata perizia psichiatrica,

non vi sono motivi per metterne in dubbio la validità, né del resto – come

detto – parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione a riguardo.

2.4.   Occorre

ora determinare il grado d’invalidità, questione controversa, presente al 2015,

ossia un anno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% risalente al 1°

gennaio 2014.

L’Ufficio

AI ha applicato il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2).

2.4.1.   Secondo giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata

senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima

di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella causa W., inc.

32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.2003.15).

Nel caso in esame, mediante

la prima inchiesta economica (datata 1° febbraio 2017) l’ispettore dell’AI aveva

fissato il reddito da valida prendendo in considerazione il dato fiscale

relativo al 2011, che aggiornato al 2015 è stato stabilito in fr. 146'265.--

lordi (pag. 226 inc. AI). Tale importo è stato utilizzato nel progetto di

decisione del 3 aprile 2017 con il quale l’amministrazione ha respinto la

domanda di rendita (doc. 29 inc. AI).

Con osservazioni 22 maggio

2017 al succitato progetto di decisione, l’assicurata ha sostanzialmente fatto

presente come il reddito fiscale non sia da ritenere come valida base di

determinazione del reddito senza invalidità, in particolare per la problematica

psichiatrica già presente prima dell’apertura dell’attuale studio medico (1995)

che l’ha costretta ad abbandonare la specializzazione in chirurgia inizialmente

intrapresa, compromettendo inoltre la sua attività professionale di medico di

famiglia. Ha pertanto chiesto di rivedere il calcolo del grado d’invalidità nel

senso che il reddito da valido sia accertato tramite un rilevamento economico

oppure mediante l’applicazione del metodo straordinario del confronto dei campi

di attività (doc. 41 inc. AI).

Ora, il SMR ha

riconosciuto come la problematica depressiva sia stata d’impedimento per

l’evoluzione della professione dell’assicurata quale medico di famiglia (ma non

la causa dell’abbandono della specializzazione). Nelle annotazioni 19 giugno

2017 il dr. med. __________, specialista in psichiatria presso il SMR, ha rilevato:

"

E’

assodato che il primo episodio depressivo significativo sia avvenuto

verosimilmente nel 1990-1991, e che le successive ricadute hanno limitato

l’assicurata nella sua caricabilità di medico generalista, nonostante la

collega si sia impegnata nel mantenersi attiva professionalmente, anche con

attività à coté quale, a mia conoscenza, quella di medico competente per il __________

di __________.

È verosimile che, in assenza del danno alla salute psichico, la

collega avrebbe potuto sopportare un carico di lavoro maggiore come medico di

famiglia.

Riguardo ad un’eventuale non ottenimento di una specializzazione,

in particolare mi riferisco alla disdetta menzionata dal chirurgo Dr. __________

il 03.09.90, non ho elementi sufficienti per una presa di posizione

assolutamente oggettiva. Infatti, se l’elemento psicopatologico è noto, vi sono

fattori esogeni che possono influenzare qualsiasi carriera professionale

accademica, logistici, sociali, famigliari etc. in conseguenza dei quali, anche

in assenza di un danno alla salute di qualsiasi natura, l’obiettivo finale non

ê raggiunto.

In conclusione, il danno psichico ha verosimilmente impedito

all’assicurata di evolvere come medico di famiglia, mentre altri fattori non

medici avrebbero potuto influenzare l’ottenimento di un’eventuale specializzazione

in chirurgia o altro, come avviene in qualunque carriera specialistica in

qualsiasi campo.” (pag. 356 inc. AI)

Va qui fatto presente che,

invece, nella perizia del CPAS risulta “

che la malattia sembra aver impedito

di portare la specializzazione come chirurgo nel 1990 a __________”

(pag.

142 inc. AI) e nella lettera 3 settembre 1990 il citato chirurgo dr. med. __________,

appreso della disdetta un mese prima del termine contrattuale di formazione, aveva

espresso il suo personale dispiacimento

“ per la decisione da lei presa nonché

per i suoi problemi”

(sottolineatura del redattore; pag. 318 inc. AI).

Determinante è tuttavia

che l’ispettore, riconosciuta la non rappresentatività dei dati fiscali per

determinare il reddito da valida, abbia quantificato il reddito da indipendente

senza il danno alla salute espletando un rilevamento fiscale conformemente a

quanto disposto dal marg. no. 3030 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità) dal seguente tenore:

"

Si tiene

conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di

attività dell’assicurato, come pure della situazione economica e dell’andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell’insorgere dell’invalidità.

Il reddito medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere

da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito

di tali aziende non può però essere equiparato direttamente al reddito

ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40).” (Sottolineatura del redattore)

Sulla modalità di

allestimento del rilevamento economico, risultante dalle tabelle di cui alle

pagg. 375 e 376 inc. AI, con annotazioni del 13 settembre 2017 l’ispettore AI

ha spiegato:

"

(…) A tal

proposito abbiamo svolto una ricerca per determinare il reddito ipotetico senza

invalidità dell’assicurata.

I criteri di ricerca si sono basati su studi medici piccoli della

zona luganese, considerando redditi da attività indipendente e anche accessoria

(aiuto croce verde, case per anziani, etc.) in modo da essere più realistici

possibili. Inoltre il tutto è stato considerato su un arco temporale che va dal

2010 al 2016. I medici generalisti considerati nell’analisi sono 18 in totale.

Il reddito considerato è stato quello netto fiscale, e alla media

che ne è scaturita è stata aggiunta la quota parte dei contributi secondo la

tabella UFAS delle tavole scalari dei contributi.

Il reddito rappresentativo risulta essere pari a

fr. 197'062.--

lordi.

” (pag. 358 inc. AI)

Tale risultato è stato

contestato dall’assicurata nelle osservazioni 20 novembre 2017 al progetto di

decisione del 18 ottobre 2017 (doc. 65 inc. AI). In merito all’inchiesta

l’assicurata sostiene, a ragione, come il criterio di similitudine di cui al

marg. 3030 CIGI non è dato.

Infatti, nelle succitate

osservazioni l’assicurata ha rilevato come 8 dei 18 studi medici esaminati non presentavano

dati fiscali completi nell’arco di tempo considerato, inoltre tre medici

avevano verosimilmente da poco iniziato l’attività, in un altro caso il reddito

principale era costituito da attività dipendente e non indipendente.

Con annotazioni del 23

novembre 2017 l’ispettore ha confermato l’inchiesta, non prendendo tuttavia

posizione sulle singole censure mosse dall’assicurata (doc. 66 inc. AI).

In merito alla fondatezza

dei dati fiscali utilizzati dall’ispettore, con e-mail del 4 dicembre 2017

l’assicurata ha chiesto:

"

(…) Per

poter meglio esaminare la posizione della nostra mandante vi chiediamo di trasmetterci

gli atti componenti l’incarto dal 23 ottobre 2017 al oggi.

Considerato il fatto che si tratta di valutare un eventuale

ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione citata,

chiediamo in riguardo all’inchiesta economica condotta presso 18 studi medici

che ci venga trasmessa una copia completa di tutti gli atti del Servizio

Ispettorato a decorrere dal 2 maggio 2017. In particolare necessitiamo

copia della valutazione dei criteri sui quali si è fondata l’indagine, copia

della valutazione di quali studi corrispondano ai criteri scelti, copia delle

richieste relative ai dati fiscali indirizzate a tutti gli studi medici

coinvolti e copia delle risposte ricevute (utilizzate per elaborare la

tabella). Tale richiesta è più che mai giustificata considerato il fatto che il

Servizio Ispettorato ha definito congetture la nostra richiesta di togliere

dalla tabella i dati fiscali relativi a quegli studi medici che non hanno

fornito o non dispongono dei dati fiscali per gli anni considerati (arco temporale

che va dal 2010 al 2016).”

(pag. 402 inc. AI)

Il

giorno seguente, l’ispettore ha risposto:

"

I criteri

scelti per svolgere l’indagine sono quelli estrapolati dagli scritti e dossier

e dalle informazioni fornite dall’assicurata. Nello specifico precisiamo di

aver scelto studi medici della zona luganese e della stessa ampiezza di quello

condotto dall’assicurata.

Per estrapolare i dati che sono serviti alla definizione del

reddito ci siamo avvalsi di un sistema informatico e della relativa banca dati

in nostro possesso.

Non abbiamo quindi richiesto informazioni direttamente agli studi

medici considerati nella statistica svolta e di conseguenza non abbiamo

ricevuto alcuna risposta dagli stessi.

Non siamo quindi in possesso di ulteriori dati o documenti da

fornirne se non quelli già forniti in precedenza.” (pag. 401 inc. AI)

Ora, a prescindere dalla

richiesta ricorsuale di verifica giudiziaria della correttezza del rilevamento

fiscale e - se del caso - di ordinarne uno nuovo, questa Corte condivide le suelencate

criticità sollevate in merito alla validità e rappresentatività dei redditi

presi in considerazione dall’ispettore.

Certo, a sostegno dell’affidabilità

del rilevamento economico nelle osservazioni 13 marzo 2018 l’Ufficio AI ha

fatto presente che il reddito da valida di fr. 197'062.-- si discosta poco da

quello di fr. 197’500.-- indicato dall’assicurata nello scritto 22 maggio 2017 (per

contestare il reddito da valida di fr. 146'265.-- definito nel progetto di

decisione del 3 aprile 2017; pag. 275 inc. AI) e riferito al reddito medio

risultante da uno studio dell’Associazione professionale del corpo medico FMH

pubblicato nel Bollettino dei medici svizzeri del 2012. Benché lo scarto sia

minimo, va comunque rilevato che l’inchiesta dell’AI comprende redditi

successivi al 2009, anno di rifermento del succitato studio.

Visto quanto sopra, questo TCA

non può confermare il reddito da valida stabilito nella decisione contestata.

2.4.2.   Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, secondo giurisprudenza,

lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

…,

Ritornando

al caso in esame, tenuto conto che dal 2014 l’assicurata ha ridotto la sua

attività indipendente di medico, l’ispettore ha preso i dati fiscali del 2015

pari a fr. 127'252.--.

Tale

dato è stato parimenti oggetto di critiche, così riassunte in sede di ricorso:

"

(…) E’

incontestato che la riduzione della capacità lavorativa per malattia del 50% ha

obbligato l’assicurata a dimezzare gli orari di apertura dello studio a

decorrere dal primo gennaio 2014. Il perdurare di questa incapacità, peggiorata

durante l’autunno del 2016 causando una chiusura totale dello studio dal 22

dicembre 2016 fino alla lenta ripresa di febbraio 2017 (come emerge dallo

scritto della curante dr.ssa med. Isoldi del 13 gennaio 2017 indirizzato

all’Ufficio AI e dal rapporto d’inchiesta per l’attività professionale

indipendente del 15 febbraio 2017), ha logicamente inciso sull’andamento economico

dell’attività anche nel 2016 e nel 2017, accusando tra l’altro la perdita di

numerosi pazienti e la mancata acquisizione di nuovi pazienti (vedi

nell’incarto AI qui richiamato le 7 attestazioni di ritiro di cartelle da parte

di pazienti dal dicembre 2016 all’aprile 2017, allegate alle osservazioni del

22 maggio 2017, e le 11 attestazioni di ritiro di cartelle da parte di pazienti

dal maggio a dicembre 2017, all. 5).

Con le osservazioni del 20 novembre 2017 è stata inoltrata copia

della Dichiarazione delle imposte delle persone fisiche 2016 dell’assicurata

corredata da copia del conto annuale dello studio medico elaborati dalla __________.

Si deduce un risultato aziendale di CHF 77'887.-, nettamente inferiore rispetto

a quello del 2015 di CHF 116'000.- (vedi punto 7 del rapporto d’inchiesta per

l’attività professionale indipendente del 15 febbraio 2017). (…)”

(doc. I pag. 11)

Nelle

già citate annotazioni del 23 novembre 2017, riportate nella decisione

contestata, l’ispettore AI ha così argomentato:

"

(…) Riguardo,

in seconda istanza, alla valutazione della perdita relativa al 2016, come

suggerito dal rappresentante legale, tale valutazione non può in alcun modo

essere considerata, dato che, come dichiarato in sede l’inchiesta

dall’assicurata, durante il 2016 “ha preso più tempo per se stessa”; riprendo

brevemente quanto indicato nel rapporto di inchiesta del 15.03.2017:

Nel 2015 ha lavorato in maniera ridotta perchè a casa

loro avevano il padre del marito che era malato e se ne è occupata tralasciando

in parte lo studio.

Mentre nel 2016 ha lavorato meno perchè si è presa più

tempo libero per sé stessa.

Infine la Sig.ra ha ancora i 2 genitori che vivono nel

locarnese e sono indipendenti, tuttavia l’assicurata vi si reca almeno 2 volte

la settimana a trovarli o ad aiutarli per le spese correnti.

Alla fine dell’anno l’assicurata ha addirittura chiuso lo studio

per l’assenza della dipendente, pertanto per ragioni che esulano completamente

dal danno alla salute. È evidente che i fattori testé considerati hanno

concorso a inficiare il risultato aziendale.”

(pag. 392-393 inc. AI)

Ora,

va puntualizzato, come rettamente rilevato in sede di ricorso, che prima del

succitato passaggio tratto dal rapporto d’inchiesta del 15 marzo 2017 l’ispettore

aveva riportato:

"

(…) In

sede d’inchiesta l’assicurata dichiara di non avere più interesse per i propri

pazienti, si sente sfiduciata e che il lavoro le risulta un tormento. Le

problematiche, continua, si concentrano in più fattori. Innanzitutto la sig.ra

con cui collaborava da anni ha concluso l’attività per maternità (nov. 2016) e

da lì ha provato a trovare delle sostitute ma senza successo. Ciò, prosegue

la Sig.ra RI 1, l’ha portata ad uno stato di ansia tale da decidere di chiudere

lo studio, almeno temporaneamente. Le difficoltà vengono descritte perlopiù

a livello organizzativo, in effetti ci dice come lei abbia molte difficoltà in

tale ambito e non avendo un supporto valido si senta molto insicura di sè.

Proseguendo viene inoltre indicato come la sua attuale psichiatra

le ha proposto un soggiorno in una clinica per poter recuperare serenità,

lucidità ed energie, tuttavia l’assicurata non sa cosa fare perché ha il

fardello dello studio sulla testa che ci dice ha un costo ed è tutta la sua

vita, sia perché vi ha fatto investimenti notevoli per avviarlo, ed in secondo

luogo perché le piace ciò che fa, tuttavia senza la serenità per poter

lavorare in modo tranquillo ed organizzato va in crisi. (…)” (sottolineatura

del redattore; pag. 223 inc. AI)

La riduzione del reddito nel

2015 è dunque dovuta

anche

a  motivi di salute, in particolare alla

sintomatologia depressiva. Ciò vale pure per il 2016, tant’è che, come riportato

sopra, a seguito della partenza per maternità di una collaboratrice, situazione

che le ha causato uno stato d’ansia, l’assicurata ha dovuto a fine di

quell’anno chiudere temporaneamente lo studio medico, con perdita di pazienti e

mancata acquisizione di nuovi. È pertanto innegabile che ci troviamo in

presenza di una fluttuazione dei redditi fortemente legata alle condizioni di

salute.

In queste circostanze,

vista la fluttuazione dei redditi, semmai andava presa in considerazione la

media di almeno tre redditi successivi alla riduzione dell’attività a metà

tempo. Questo in analogia alla giurisprudenza che,

ai fini della

determinazione del reddito da valido di un indipendente,

ritiene adeguato tener conto della media dei redditi

percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (

AJP

1999 p. 484 e confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr anche

8C_611/2007 del 23 aprile 2008; cfr fra le tante, STCA 32.2016.145 del 6 giugno

2017 consid. 2.12.2 e 32.2015.29 del 30 novembre 2015 consid. 2.7.1).

2.4.3.   Ritenuto

che il danno alla salute ha verosimilmente impedito l’evoluzione del reddito

dell’assicurata come medico di famiglia, che di conseguenza non si è potuto

fare riferimento alla contabilità per definire il reddito da valida, che il

successivo rilevamento fiscale/economico presenta della criticità, che il

reddito da invalida subisce delle sostanziali variazioni, non disponendo dunque

di dati economici rappresentativi, questo Tribunale ritiene che vada applicato

il metodo del raffronto percentuale dei redditi per determinare il grado

d’invalidità.

Infatti, secondo

la giurisprudenza riassunta nella STF 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017:

"

Nel caso di assicurati esercitanti un'attività lucrativa, il grado

d'invalidità dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (

art. 16 LPGA

,

art.

28a cpv. 1 LAI

; cfr.

DTF 137 V 334

consid. 3.1.1

pag. 337). Di regola questo metodo di calcolo si effettua nel caso in cui i due

redditi ipotetici possono essere determinati numericamente in modo preciso. Il

grado d'invalidità può essere eccezionalmente determinato con confronto

percentuale ("Prozentvergleich"; sul tema cfr.

DTF 114 V 310

consid. 3 c

pag. 314 seg. e in particolare 104 V 135 consid. 2b pag. 137). Questo metodo

costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati

statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del

100%, mentre il reddito da invalido è valutato tenendo conto dell'incapacità

lavorativa e la differenza percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cfr.

sentenza 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3). Il grado d'invalidità è

da determinare per mezzo di un confronto percentuale, quando i redditi senza e

con impedimento (reddito da valido e da invalido) non si lasciano determinare

in modo sufficientemente preciso o solo con un onere eccessivamente

sproporzionato e inoltre, in quest'ultimo caso, si può ritenere che il

raffronto del reddito ipotetico valutato in termini percentuali in considerazione

delle circostanze note valutate nel caso di specie, dia un risultato

sufficientemente affidabile (cfr. sentenze 9C_804/2016 del 10 aprile 2017

consid. 2.2 e 9C_882/2010 del 25 gennaio 2011 consid. 7.1).”

In tale contesto cfr.

anche STF 9C_804/206 del 10 aprile 2017 in cui, non potendo definire con affidabilità

il reddito da invalido e viste inoltre le oscillazioni di tale reddito, il

grado d’invalidità di un avvocato indipendente è stato definito sulla base del

raffronto percentuale.

A mente del TCA, non vi

sono le condizioni per determinare l’invalidità mediante il cosiddetto metodo

straordinario da applicare, secondo giurisprudenza, alle persone con attività

lucrativa indipendente nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti

per il raffronto dei redditi non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid.

4.3 e I

224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 324).

Trattasi

di un metodo basato sul confronto delle attività prima e dopo il danno alla

salute in cui si

deve determinare il grado d'invalidità in

funzione delle ripercussioni finanziarie concrete dovute agli impedimenti

fisici sulle diverse attività svolte (cfr. sentenza 9C_731/2007 del 20 agosto

2008 consid. 5.1 citata in 9C_536/2017

del 14 marzo

2018  consid. 5.1).

Dal momento che, come

visto, nel caso in esame l’attività indipendente svolta dall’assicurata è stata

sin dall’inizio condizionata dalla sua problematica depressiva (cfr. le citate

annotazioni 19 giugno 2017 del SMR al consid. 2.4.1), non è possibile fare un

confronto delle singole attività componenti la professione di medico prima o

dopo il danno alla salute.

In conclusione, in

applicazione del metodo del raffronto percentuale dei redditi, ritenuto che

l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° gennaio 2014,

visto che può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa unicamente

nell’abituale professione di medico indipendente, essa ha diritto ad una mezza

rendita dal 1° marzo 2016, ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda

di rendita ai sensi dell’art. 29 cpv.1 LAI.

Visto tutto quanto

precede, in accoglimento del ricorso, l’assicurata ha diritto ad una mezza

rendita dal 1° marzo 2016.

2.5.

Vincente in causa, la ricorrente,

patrocinata dalla RA

2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF

K 63/06 del 5 settembre 2007).

2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2019 32.2018.8 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2019 32.2018.8 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2019 32.2018.8

Domanda di rendita di un medico indipendente respinta dall'UAI. Non potendo confermare il reddito da valido (definito tramite un'inchiesta economica) e tantomeno il reddito da invalido, il TCA ha applicato il raffronto percentuale dei redditi con conseguente diritto ad una mezza rendita

Raccomandata Incarto n. 32.2018.8 BS /sc Lugano 28 gennaio 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Marco Bischof, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2018 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 27 novembre 2017 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, classe 1960, medico indipendente, nel settembre 2015 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 3 inc. AI). 1.2.   Raccolta la necessaria documentazione medica, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale per le assicurazioni sociali) il quale con rapporto 30 marzo 2016 ha valutato un’inabilità lavorativa del 50% nell’abituale professione ed in attività adeguate con effetto dal 1° gennaio 2014 (doc. 13 inc. AI). L’amministrazione ha poi eseguito un’inchiesta economica per persone con attività professionale indipendente, determinando i redditi (fr. 146’265 di reddito da valida e fr. 127'252 di reddito da invalida) nonché il grado d’invalidità del 13% (cfr. rapporto del 15 febbraio 2017 in doc. 26 inc. AI). Di conseguenza con progetto di decisione del 3 aprile 2017 l’amministrazione ha respinto la domanda di rendita (doc. 29 inc. AI). Nonostante le osservazioni 22 maggio 2017 al succitato progetto di decisione dell’assicurata, patrocinata da RA 1, che sostanzialmente contestava la determinazione del reddito da valido basata sui conti individuali (doc. 42 inc. AI), sia lo psichiatra del SMR (cfr. annotazioni 6 giugno 2017 in doc. 45) sia l’ispettore AI (cfr. annotazioni dell’8 giugno 2016 in doc. 49 inc. AI) hanno confermato le loro rispettive motivazioni. Dopo ricezione di ulteriori osservazioni dell’assicurata (doc. 50 inc. AI), seguite da una presa di posizione del SMR (doc. 52 inc. AI), con annotazioni 13 settembre 2017 l’ispettore AI ha nuovamente determinato il reddito senza invalidità basandosi questa volta sui risultati di un’inchiesta sui redditi conseguiti da piccoli studi medici del __________, giungendo ad un importo di fr. 197'062.--. Dal raffronto con il confermato reddito da invalida di fr. 127'252.-- il grado d’invalidità è risultato essere del 35% (doc. 54 inc. AI). Con decisione del 12 ottobre 2017, successivamente annullata e sostituita – su indicazioni dell’assicurata (cfr. doc. 57 inc. AI) – da progetto di decisione del 18 ottobre 2017, l’amministrazione ha confermato la reiezione del diritto alla rendita (doc. 57 inc. AI). Con scritto 20 novembre 2017 l’assicurata, contestando il rilevamento economico operato, ha chiesto che l’invalidità sia quantificata mediante il cosiddetto raffronto percentuale con conseguente riconoscimento, vista l’incapacità lavorativa del 50%, di una mezza rendita dal 1° marzo 2016, sei mesi dopo l’inoltro della domanda di rendita (doc. 65 AI). Tenuto conto delle annotazioni 23 novembre 2017 dell’ispettore AI contrario alla proposta dell’assicurata (doc. 66 inc. AI), con decisione formale del 27 novembre 2017 l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. 67 inc. AI). 1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, sempre rappresentata RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2016, ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni. Ribadisce le contestazioni in merito all’inchiesta per la determinazione del reddito da valida operata dall’ispettore AI, ritenendo il rilevamento economico non rappresentativo. Qualora questo Tribunale dovesse invece ritenere tale rilevamento come valido fondamento per determinare il reddito senza invalidità, la ricorrente chiede lo stralcio dalla tabella riassuntiva dei redditi di 8 dei 18 studi medici presi in considerazione dall’inchiesta, ciò che porterebbe a fr. 224'625.-- di reddito da valida. Raffrontando tale importo con il reddito da invalida definito dall’ispettore (fr. 127'252.--), ma non ammesso, risulta un grado d’invalidità conferente il diritto ad un quarto di rendita. Altresì contestato è il reddito con invalidità definito in fr. 127'252.-(fr. 110'000.-- reddito netto + aliquota del 9,7% dei contributi fissata dall’UFAS) dall’ispettore sulla base del reddito fiscalmente imposto nel 2015, poiché ritenuto non rappresentativo. L’assicurata rileva infatti che nel 2016 l’utile aziendale si è attestato a fr. 77'887,20 contro i fr. 110'689,18 del 2015. Ammettendo per ipotesi di lavoro un reddito senza invalidità di fr .197'062.-- fissato dall’amministrazione, la ricorrente rileva che tenendo conto dei dati aziendali del 2016 (reddito netto di fr. 77'887 + aliquota UFAS dei contributi) il reddito da invalida risulta essere di fr. 85’403.-- dal cui raffronto dei redditi risulta una perdita di guadagno del 56,66% conferente il diritto ad una mezza rendita. Per questi motivi, ritenuti i redditi definiti dall’Ufficio AI non concludenti, con riferimento alla giurisprudenza federale, l’insorgente sostiene che nel caso in esame si deve applicare il raffronto percentuale dei redditi, che le conferirebbe il diritto ad una mezza rendita. 1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, postula la reiezione del ricorso sulla base delle seguenti motivazioni: " Va qui anzitutto precisato che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non è possibile affermare, come indicato anche dal Dr. __________ del SMR nella nota del 19.06.2017, che l'assicurata senza il danno alla salute avrebbe verosimilmente portato a termine la specializzazione in chirurgia. Tuttavia, ritenuto come lo sviluppo negli anni dell'attività quale medico di famiglia indipendente possa verosimilmente essere stato influenzato negativamente dalla presenza dei disturbi a livello psichiatrico, nell'impossibilità quindi di determinare esattamente la riduzione del rendimento di cui l'assicurata ha sofferto negli anni precedenti il 2014 e in assenza di un dato concreto attendibile e/o di un dato statistico deducibile dalle tabelle RSS, il risultato d'esercizio di aziende simili può fungere da base per valutare il reddito ipotetico da valida, operando una media dei redditi percepiti da medici generalisti con situazione similare e operanti nella medesima regione. Tale indagine è stata condotta dal Servizio ispettorato ed esposta nell'annotazione del 13.09.2017. È stata poi versata agli atti anche la tabella (anonimizzata) allestita in occasione di tale ricerca (v. doc. 62 incarto A/) e trasmessa alla ricorrente. Si rimanda quindi integralmente a quanto indicato dall’ispettore nella sua inchiesta del 15.02.2017 e nelle sue successive annotazioni del 13.09.2017, 23.11 .2017 e 05.12.2017, quest'ultime in risposta alle osservazioni al progetto del 20.11.20l7, che in sostanza sollevano le medesime censure poste in sede ricorsuale. Va qui altresì osservato che il reddito da valida determinato dal servizio ispettorato di CHF 197'062.-, poco si discosta da quello indicato dal rappresentante legale dell'assicurata nelle osservazioni del 22.05.2017, relativo ad uno studio dell'Associazione professionale del corpo medico FMH pubblicato nel Bollettino dei medici svizzeri del 2012, che per il 2009 riportava un reddito medio a livello svizzero di CHF 197'500.-.” 1.5.   Con osservazioni 6 marzo 2018 l’assicurata si è riconfermata nelle argomentazione ricorsuali (VI), seguite da osservazioni 13 marzo 2018 dell’amministrazione (VIII). considerato in diritto 2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita. 2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84) . S econdo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222). 2.3.   Nella presente fattispecie, l’assicurata è stata peritata per conto del CPAS dalla dr.ssa med. __________. Nel rapporto 30 marzo 2016 la succitata specialista in psichiatria e psicoterapia, accertata una problematica extra-somatica di lunga durata iniziata già nel 1995 (cfr. pag. 142 inc. AI), posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di media gravità (ICD 10 F 33.1) e di disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61) tratti istrionici/dipendenti/ossessivi, ha concluso come segue: " Per quanto finora argomentato, per quanto emerso dall'esame della documentazione, anamnesi, dalla descrizione della giornata, dall'esame clinico effettuato secondo vocabolario AMDP System, dalla descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema MINI ICF APP e dalle dichiarazioni soggettive si conclude che l'assicurata è stata inabile nell'attività di medico indipendente nella misura del 50% dal 01.0 1.2014 momento in cui ha dimezzato autonomamente gli orari di lavoro. Come casalinga abile all'80%. Al momento dell'attuale perizia è inabile al lavoro in ogni attività nella misura del 50% (tempo), per la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, attuale episodio di media gravità, disturbo di personalità misto. In attività di casalinga abile all'80%. E' indicato il proseguo della terapia psichiatrica sia in termini di monitoraggio clinico che di trattamento medicamentoso con una rivalutazione di opzioni di cura come suggerito in modo dettagliato nella discussione. Attualmente non indicata una misura MRE. E' possibile ipotizzare che un trattamento psichiatrico adeguato, monitorato nel tempo e continuativo possa migliorare non più del 10% l'abilità lavorativa (tempo) nell'arco di 12-24 mesi.” (pag. 147 inc. AI) L’assicurata, senza tuttavia contestare la succitata conclusione, rileva che dalla perizia 22 dicembre 2010 del dr. med. __________, ordinata dalla cassa malati __________, era stata valutata un’inabilità lavorativa del 50% inteso quale rendimento ridotto (pagg. 249 ss doc. AI, citata anche nella perizia CPAS pag. 140 inc. AI). A tal proposito la perita del CPAS ha rimarcato che “… L’attività svolta fino al 2014 come medico generalista in studio privato era caratterizzata da un ritmo di lavoro molto intenso, quotidiano, e con numerose responsabilità sia in termini personali che in termini burocratici, e nel tempo il carico di lavoro è andato gradualmente aumentando. (…)” (pag. 145 inc. AI), motivo per cui col tempo l’assicurata deve aver ripreso un pensum lavorativo pieno, dimezzato dal 1° gennaio 2014 a seguito del peggioramento dello stato depressivo. Pertanto, riguardo alla valutazione del CPAS, frutto di un’accurata perizia psichiatrica, non vi sono motivi per metterne in dubbio la validità, né del resto – come detto – parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione a riguardo. 2.4.   Occorre ora determinare il grado d’invalidità, questione controversa, presente al 2015, ossia un anno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% risalente al 1° gennaio 2014. L’Ufficio AI ha applicato il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2). 2.4.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2). Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.2003.15). Nel caso in esame, mediante la prima inchiesta economica (datata 1° febbraio 2017) l’ispettore dell’AI aveva fissato il reddito da valida prendendo in considerazione il dato fiscale relativo al 2011, che aggiornato al 2015 è stato stabilito in fr. 146'265.-- lordi (pag. 226 inc. AI). Tale importo è stato utilizzato nel progetto di decisione del 3 aprile 2017 con il quale l’amministrazione ha respinto la domanda di rendita (doc. 29 inc. AI). Con osservazioni 22 maggio 2017 al succitato progetto di decisione, l’assicurata ha sostanzialmente fatto presente come il reddito fiscale non sia da ritenere come valida base di determinazione del reddito senza invalidità, in particolare per la problematica psichiatrica già presente prima dell’apertura dell’attuale studio medico (1995) che l’ha costretta ad abbandonare la specializzazione in chirurgia inizialmente intrapresa, compromettendo inoltre la sua attività professionale di medico di famiglia. Ha pertanto chiesto di rivedere il calcolo del grado d’invalidità nel senso che il reddito da valido sia accertato tramite un rilevamento economico oppure mediante l’applicazione del metodo straordinario del confronto dei campi di attività (doc. 41 inc. AI). Ora, il SMR ha riconosciuto come la problematica depressiva sia stata d’impedimento per l’evoluzione della professione dell’assicurata quale medico di famiglia (ma non la causa dell’abbandono della specializzazione). Nelle annotazioni 19 giugno 2017 il dr. med. __________, specialista in psichiatria presso il SMR, ha rilevato: " E’ assodato che il primo episodio depressivo significativo sia avvenuto verosimilmente nel 1990-1991, e che le successive ricadute hanno limitato l’assicurata nella sua caricabilità di medico generalista, nonostante la collega si sia impegnata nel mantenersi attiva professionalmente, anche con attività à coté quale, a mia conoscenza, quella di medico competente per il __________ di __________. È verosimile che, in assenza del danno alla salute psichico, la collega avrebbe potuto sopportare un carico di lavoro maggiore come medico di famiglia. Riguardo ad un’eventuale non ottenimento di una specializzazione, in particolare mi riferisco alla disdetta menzionata dal chirurgo Dr. __________ il 03.09.90, non ho elementi sufficienti per una presa di posizione assolutamente oggettiva. Infatti, se l’elemento psicopatologico è noto, vi sono fattori esogeni che possono influenzare qualsiasi carriera professionale accademica, logistici, sociali, famigliari etc. in conseguenza dei quali, anche in assenza di un danno alla salute di qualsiasi natura, l’obiettivo finale non ê raggiunto. In conclusione, il danno psichico ha verosimilmente impedito all’assicurata di evolvere come medico di famiglia, mentre altri fattori non medici avrebbero potuto influenzare l’ottenimento di un’eventuale specializzazione in chirurgia o altro, come avviene in qualunque carriera specialistica in qualsiasi campo.” (pag. 356 inc. AI) Va qui fatto presente che, invece, nella perizia del CPAS risulta “ che la malattia sembra aver impedito di portare la specializzazione come chirurgo nel 1990 a __________” (pag. 142 inc. AI) e nella lettera 3 settembre 1990 il citato chirurgo dr. med. __________, appreso della disdetta un mese prima del termine contrattuale di formazione, aveva espresso il suo personale dispiacimento “ per la decisione da lei presa nonché per i suoi problemi” (sottolineatura del redattore; pag. 318 inc. AI). Determinante è tuttavia che l’ispettore, riconosciuta la non rappresentatività dei dati fiscali per determinare il reddito da valida, abbia quantificato il reddito da indipendente senza il danno alla salute espletando un rilevamento fiscale conformemente a quanto disposto dal marg. no. 3030 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità) dal seguente tenore: " Si tiene conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività dell’assicurato, come pure della situazione economica e dell’andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell’insorgere dell’invalidità. Il reddito medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può però essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40).” (Sottolineatura del redattore) Sulla modalità di allestimento del rilevamento economico, risultante dalle tabelle di cui alle pagg. 375 e 376 inc. AI, con annotazioni del 13 settembre 2017 l’ispettore AI ha spiegato: " (…) A tal proposito abbiamo svolto una ricerca per determinare il reddito ipotetico senza invalidità dell’assicurata. I criteri di ricerca si sono basati su studi medici piccoli della zona luganese, considerando redditi da attività indipendente e anche accessoria (aiuto croce verde, case per anziani, etc.) in modo da essere più realistici possibili. Inoltre il tutto è stato considerato su un arco temporale che va dal 2010 al 2016. I medici generalisti considerati nell’analisi sono 18 in totale. Il reddito considerato è stato quello netto fiscale, e alla media che ne è scaturita è stata aggiunta la quota parte dei contributi secondo la tabella UFAS delle tavole scalari dei contributi. Il reddito rappresentativo risulta essere pari a fr. 197'062.-- lordi. ” (pag. 358 inc. AI) Tale risultato è stato contestato dall’assicurata nelle osservazioni 20 novembre 2017 al progetto di decisione del 18 ottobre 2017 (doc. 65 inc. AI). In merito all’inchiesta l’assicurata sostiene, a ragione, come il criterio di similitudine di cui al marg. 3030 CIGI non è dato. Infatti, nelle succitate osservazioni l’assicurata ha rilevato come 8 dei 18 studi medici esaminati non presentavano dati fiscali completi nell’arco di tempo considerato, inoltre tre medici avevano verosimilmente da poco iniziato l’attività, in un altro caso il reddito principale era costituito da attività dipendente e non indipendente. Con annotazioni del 23 novembre 2017 l’ispettore ha confermato l’inchiesta, non prendendo tuttavia posizione sulle singole censure mosse dall’assicurata (doc. 66 inc. AI). In merito alla fondatezza dei dati fiscali utilizzati dall’ispettore, con e-mail del 4 dicembre 2017 l’assicurata ha chiesto: " (…) Per poter meglio esaminare la posizione della nostra mandante vi chiediamo di trasmetterci gli atti componenti l’incarto dal 23 ottobre 2017 al oggi. Considerato il fatto che si tratta di valutare un eventuale ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione citata, chiediamo in riguardo all’inchiesta economica condotta presso 18 studi medici che ci venga trasmessa una copia completa di tutti gli atti del Servizio Ispettorato a decorrere dal 2 maggio 2017. In particolare necessitiamo copia della valutazione dei criteri sui quali si è fondata l’indagine, copia della valutazione di quali studi corrispondano ai criteri scelti, copia delle richieste relative ai dati fiscali indirizzate a tutti gli studi medici coinvolti e copia delle risposte ricevute (utilizzate per elaborare la tabella). Tale richiesta è più che mai giustificata considerato il fatto che il Servizio Ispettorato ha definito congetture la nostra richiesta di togliere dalla tabella i dati fiscali relativi a quegli studi medici che non hanno fornito o non dispongono dei dati fiscali per gli anni considerati (arco temporale che va dal 2010 al 2016).” (pag. 402 inc. AI) Il giorno seguente, l’ispettore ha risposto: " I criteri scelti per svolgere l’indagine sono quelli estrapolati dagli scritti e dossier e dalle informazioni fornite dall’assicurata. Nello specifico precisiamo di aver scelto studi medici della zona luganese e della stessa ampiezza di quello condotto dall’assicurata. Per estrapolare i dati che sono serviti alla definizione del reddito ci siamo avvalsi di un sistema informatico e della relativa banca dati in nostro possesso. Non abbiamo quindi richiesto informazioni direttamente agli studi medici considerati nella statistica svolta e di conseguenza non abbiamo ricevuto alcuna risposta dagli stessi. Non siamo quindi in possesso di ulteriori dati o documenti da fornirne se non quelli già forniti in precedenza.” (pag. 401 inc. AI) Ora, a prescindere dalla richiesta ricorsuale di verifica giudiziaria della correttezza del rilevamento fiscale e - se del caso - di ordinarne uno nuovo, questa Corte condivide le suelencate criticità sollevate in merito alla validità e rappresentatività dei redditi presi in considerazione dall’ispettore. Certo, a sostegno dell’affidabilità del rilevamento economico nelle osservazioni 13 marzo 2018 l’Ufficio AI ha fatto presente che il reddito da valida di fr. 197'062.-- si discosta poco da quello di fr. 197’500.-- indicato dall’assicurata nello scritto 22 maggio 2017 (per contestare il reddito da valida di fr. 146'265.-- definito nel progetto di decisione del 3 aprile 2017; pag. 275 inc. AI) e riferito al reddito medio risultante da uno studio dell’Associazione professionale del corpo medico FMH pubblicato nel Bollettino dei medici svizzeri del 2012. Benché lo scarto sia minimo, va comunque rilevato che l’inchiesta dell’AI comprende redditi successivi al 2009, anno di rifermento del succitato studio. Visto quanto sopra, questo TCA non può confermare il reddito da valida stabilito nella decisione contestata. 2.4.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, secondo giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). …, Ritornando al caso in esame, tenuto conto che dal 2014 l’assicurata ha ridotto la sua attività indipendente di medico, l’ispettore ha preso i dati fiscali del 2015 pari a fr. 127'252.--. Tale dato è stato parimenti oggetto di critiche, così riassunte in sede di ricorso: " (…) E’ incontestato che la riduzione della capacità lavorativa per malattia del 50% ha obbligato l’assicurata a dimezzare gli orari di apertura dello studio a decorrere dal primo gennaio 2014. Il perdurare di questa incapacità, peggiorata durante l’autunno del 2016 causando una chiusura totale dello studio dal 22 dicembre 2016 fino alla lenta ripresa di febbraio 2017 (come emerge dallo scritto della curante dr.ssa med. Isoldi del 13 gennaio 2017 indirizzato all’Ufficio AI e dal rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 15 febbraio 2017), ha logicamente inciso sull’andamento economico dell’attività anche nel 2016 e nel 2017, accusando tra l’altro la perdita di numerosi pazienti e la mancata acquisizione di nuovi pazienti (vedi nell’incarto AI qui richiamato le 7 attestazioni di ritiro di cartelle da parte di pazienti dal dicembre 2016 all’aprile 2017, allegate alle osservazioni del 22 maggio 2017, e le 11 attestazioni di ritiro di cartelle da parte di pazienti dal maggio a dicembre 2017, all. 5). Con le osservazioni del 20 novembre 2017 è stata inoltrata copia della Dichiarazione delle imposte delle persone fisiche 2016 dell’assicurata corredata da copia del conto annuale dello studio medico elaborati dalla __________. Si deduce un risultato aziendale di CHF 77'887.-, nettamente inferiore rispetto a quello del 2015 di CHF 116'000.- (vedi punto 7 del rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 15 febbraio 2017). (…)” (doc. I pag. 11) Nelle già citate annotazioni del 23 novembre 2017, riportate nella decisione contestata, l’ispettore AI ha così argomentato: " (…) Riguardo, in seconda istanza, alla valutazione della perdita relativa al 2016, come suggerito dal rappresentante legale, tale valutazione non può in alcun modo essere considerata, dato che, come dichiarato in sede l’inchiesta dall’assicurata, durante il 2016 “ha preso più tempo per se stessa”; riprendo brevemente quanto indicato nel rapporto di inchiesta del 15.03.2017: Nel 2015 ha lavorato in maniera ridotta perchè a casa loro avevano il padre del marito che era malato e se ne è occupata tralasciando in parte lo studio. Mentre nel 2016 ha lavorato meno perchè si è presa più tempo libero per sé stessa. Infine la Sig.ra ha ancora i 2 genitori che vivono nel locarnese e sono indipendenti, tuttavia l’assicurata vi si reca almeno 2 volte la settimana a trovarli o ad aiutarli per le spese correnti. Alla fine dell’anno l’assicurata ha addirittura chiuso lo studio per l’assenza della dipendente, pertanto per ragioni che esulano completamente dal danno alla salute. È evidente che i fattori testé considerati hanno concorso a inficiare il risultato aziendale.” (pag. 392-393 inc. AI) Ora, va puntualizzato, come rettamente rilevato in sede di ricorso, che prima del succitato passaggio tratto dal rapporto d’inchiesta del 15 marzo 2017 l’ispettore aveva riportato: " (…) In sede d’inchiesta l’assicurata dichiara di non avere più interesse per i propri pazienti, si sente sfiduciata e che il lavoro le risulta un tormento. Le problematiche, continua, si concentrano in più fattori. Innanzitutto la sig.ra con cui collaborava da anni ha concluso l’attività per maternità (nov. 2016) e da lì ha provato a trovare delle sostitute ma senza successo. Ciò, prosegue la Sig.ra RI 1, l’ha portata ad uno stato di ansia tale da decidere di chiudere lo studio, almeno temporaneamente. Le difficoltà vengono descritte perlopiù a livello organizzativo, in effetti ci dice come lei abbia molte difficoltà in tale ambito e non avendo un supporto valido si senta molto insicura di sè. Proseguendo viene inoltre indicato come la sua attuale psichiatra le ha proposto un soggiorno in una clinica per poter recuperare serenità, lucidità ed energie, tuttavia l’assicurata non sa cosa fare perché ha il fardello dello studio sulla testa che ci dice ha un costo ed è tutta la sua vita, sia perché vi ha fatto investimenti notevoli per avviarlo, ed in secondo luogo perché le piace ciò che fa, tuttavia senza la serenità per poter lavorare in modo tranquillo ed organizzato va in crisi. (…)” (sottolineatura del redattore; pag. 223 inc. AI) La riduzione del reddito nel 2015 è dunque dovuta anche a  motivi di salute, in particolare alla sintomatologia depressiva. Ciò vale pure per il 2016, tant’è che, come riportato sopra, a seguito della partenza per maternità di una collaboratrice, situazione che le ha causato uno stato d’ansia, l’assicurata ha dovuto a fine di quell’anno chiudere temporaneamente lo studio medico, con perdita di pazienti e mancata acquisizione di nuovi. È pertanto innegabile che ci troviamo in presenza di una fluttuazione dei redditi fortemente legata alle condizioni di salute. In queste circostanze, vista la fluttuazione dei redditi, semmai andava presa in considerazione la media di almeno tre redditi successivi alla riduzione dell’attività a metà tempo. Questo in analogia alla giurisprudenza che, ai fini della determinazione del reddito da valido di un indipendente, ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (AJP 1999 p. 484 e confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr anche 8C_611/2007 del 23 aprile 2008; cfr fra le tante, STCA 32.2016.145 del 6 giugno 2017 consid. 2.12.2 e 32.2015.29 del 30 novembre 2015 consid. 2.7.1). 2.4.3.   Ritenuto che il danno alla salute ha verosimilmente impedito l’evoluzione del reddito dell’assicurata come medico di famiglia, che di conseguenza non si è potuto fare riferimento alla contabilità per definire il reddito da valida, che il successivo rilevamento fiscale/economico presenta della criticità, che il reddito da invalida subisce delle sostanziali variazioni, non disponendo dunque di dati economici rappresentativi, questo Tribunale ritiene che vada applicato il metodo del raffronto percentuale dei redditi per determinare il grado d’invalidità. Infatti, secondo la giurisprudenza riassunta nella STF 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017: " Nel caso di assicurati esercitanti un'attività lucrativa, il grado d'invalidità dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (art. 16 LPGA, art. 28a cpv. 1 LAI; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1 pag. 337). Di regola questo metodo di calcolo si effettua nel caso in cui i due redditi ipotetici possono essere determinati numericamente in modo preciso. Il grado d'invalidità può essere eccezionalmente determinato con confronto percentuale ("Prozentvergleich"; sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3 c pag. 314 seg. e in particolare 104 V 135 consid. 2b pag. 137). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è valutato tenendo conto dell'incapacità lavorativa e la differenza percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cfr. sentenza 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3). Il grado d'invalidità è da determinare per mezzo di un confronto percentuale, quando i redditi senza e con impedimento (reddito da valido e da invalido) non si lasciano determinare in modo sufficientemente preciso o solo con un onere eccessivamente sproporzionato e inoltre, in quest'ultimo caso, si può ritenere che il raffronto del reddito ipotetico valutato in termini percentuali in considerazione delle circostanze note valutate nel caso di specie, dia un risultato sufficientemente affidabile (cfr. sentenze 9C_804/2016 del 10 aprile 2017 consid. 2.2 e 9C_882/2010 del 25 gennaio 2011 consid. 7.1).” In tale contesto cfr. anche STF 9C_804/206 del 10 aprile 2017 in cui, non potendo definire con affidabilità il reddito da invalido e viste inoltre le oscillazioni di tale reddito, il grado d’invalidità di un avvocato indipendente è stato definito sulla base del raffronto percentuale. A mente del TCA, non vi sono le condizioni per determinare l’invalidità mediante il cosiddetto metodo straordinario da applicare, secondo giurisprudenza, alle persone con attività lucrativa indipendente nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto dei redditi non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 324). Trattasi di un metodo basato sul confronto delle attività prima e dopo il danno alla salute in cui si deve determinare il grado d'invalidità in funzione delle ripercussioni finanziarie concrete dovute agli impedimenti fisici sulle diverse attività svolte (cfr. sentenza 9C_731/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5.1 citata in 9C_536/2017 del 14 marzo 2018  consid. 5.1). Dal momento che, come visto, nel caso in esame l’attività indipendente svolta dall’assicurata è stata sin dall’inizio condizionata dalla sua problematica depressiva (cfr. le citate annotazioni 19 giugno 2017 del SMR al consid. 2.4.1), non è possibile fare un confronto delle singole attività componenti la professione di medico prima o dopo il danno alla salute. In conclusione, in applicazione del metodo del raffronto percentuale dei redditi, ritenuto che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° gennaio 2014, visto che può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa unicamente nell’abituale professione di medico indipendente, essa ha diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2016, ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda di rendita ai sensi dell’art. 29 cpv.1 LAI. Visto tutto quanto precede, in accoglimento del ricorso, l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2016. 2.5. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007). 2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . § La decisione 27 novembre 2017 è annullata. §§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2016. 2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti